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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2334/2019 r.g. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, , , , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE
OPPONENTE
E
quale procuratrice speciale della in persona CP_1 Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO LICIA
OPPOSTA
quale procuratrice di cessionaria del credito di CP_2 CP_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI
[...]
quale cessionaria del credito di in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 CP_3 pagina 1 di 25 tempore, con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 5/6/2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in veste di Parte_1 correntista e mutuataria) e , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in veste di fideiussori) convenivano in giudizio quale procuratrice speciale della
[...] CP_1 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_4
729/2019, emesso dal Tribunale di Teramo il 24/5/2019 per la complessiva somma di € 248.155,43, notificato alla debitrice principale il 12/06/2019 ed ai garanti in data 30/07-05/08/2019.
Il provvedimento monitorio impugnato traeva origine dall'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte con la stipula dei contratti di seguito indicati:
(i) conto corrente n. 631540 (già 329,16) sottoscritto in data 12/05/2000 (€ 70.673,89 quale saldo passivo al 26/09/2018);
(ii) mutuo chirografario n. 877162455 sottoscritto in data 16/01/2008 con debito residuo di € 177.517,54 di originari € 250.000,00;
(iii) contratti di fideiussione con cui si costituivano garanti i signori e Parte_1
sino alla somma di € 300.000,00 ed il medesimo Parte_2 Parte_5
sino alla somma di € 36.000,00.
[...]
A sostegno dell'opposizione, assumevano:
(i) la nullità delle clausole del contratto di conto corrente per asserita applicazione di interessi passivi ed altre condizioni economiche applicate al contratto in violazione dell'art 117 TUB;
l'applicazione di interessi anatocistici e usurari;
l'indeterminatezza della clausola afferente le commissioni di massimo scoperto;
la nullità degli accordi “cosiddetti di cartello”, tali da generare un presunto ristorno in favore del correntista asseritamente pari a € 87.102,21, come da CTP versata in atti;
(ii) la nullità delle clausole del contratto di mutuo chirografario per asserita indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346 e 1418 c.c.; il superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/1996; la divergenza tra TAEG/ISC indicato;
la nullità per applicazione di interessi ultralegali e del parametro di pagina 2 di 25 determinazione degli interessi all'EURIBOR; la violazione della buona fede contrattuale;
la nullità delle clausole vessatorie;
(iii) la nullità ed inefficacia delle fideiussioni per asserita violazione del principio della buona fede e del dovere di tutela del fideiussore e per asserita violazione della L. 2/1990 cd. antitrust;
l'illegittima segnalazione alla centrale Rischi. Contr Con comparsa 24/12/2019 si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione interposta e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via cautelare si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione per le causali di cui in narrativa;
2) in via pregiudiziale, senza rinuncia alla superiore eccezione, dichiarare inammissibile la domanda attorea per divieto di venire contra factum proprium ovvero in relazione all'istituto generale dell'exceptio doli generalis, per le causali di cui in narrativa;
3) in via preliminare, senza rinuncia alla superiore eccezione, accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti ai ristorni sottesi alla domanda, per le causali di cui in narrativa;
4) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione poiché infondata per le motivazioni di cui in narrativa ovvero in subordine condannare gli opponenti al pagamento in favore della Parte_4 delle somme ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria oltre agli interessi nella
[...] misura contrattualmente prevista sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi compreso il rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni contestava:
1) la nullità dell'opposizione per assoluta genericità della causa petendi.
2) l'inammissibilità della domanda per divieto del venire contra factum proprium in quanto i rapporti dedotti avevano avuto sempre regolare ed incontestata esecuzione da parte degli odierni opponenti;
3) la fondatezza dell'opposizione avversaria e degli assunti ad essa sottesi;
4) le considerazioni del CTP di parte opponente in ordine ai presunti ristorni.
Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità dell'azione gli opponenti promuovevano la procedura di mediazione che si concludeva in data 27/11/2019 con esito negativo.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. 11/09/2020 si costituiva la quale mandataria di CP_6 Contr
cessionaria del credito della facendo proprie le conclusioni e le richieste della cedente di CP_7 cui chiedeva l'estromissione dal giudizio.
pagina 3 di 25
Alla prima udienza del 20/10/2020 le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; domandava anche la concessione della CP_6 Contr provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'estromissione della ed il Giudice si riservava in ordine a queste ultime richieste.
Con ordinanza 24/11/2020, a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rigettava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviando la causa all'udienza del 13/05/2021.
All'udienza del 13/05/2021 il Giudice ammetteva la CTU contabile limitatamente al rapporto di conto corrente e formulava i quesiti per il nominando ausiliario. Quindi, depositata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 26/08/2024 si costituiva quale Controparte_4 cessionaria del credito di chiedendo l'estromissione dal giudizio di quest'ultima e riportandosi a CP_3 tutti i documenti ed alle difese della cedente.
All'udienza del 05/06/2025 le parti depositavano le rispettive note di trattazione e precisavano le conclusioni nel modo che segue:
(i) gli OPPONENTI (note 30/05/2025) eccepivano il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito dapprima ed in seguito riportandosi ai propri scritti difensivi;
CP_3 Controparte_4 Contr (ii) la (note 03/06/2025) tornava ad insistere:
“1) in via preliminare, per l'estromissione della cedente dal Parte_4 presente giudizio e per la rinnovazione della CTU per tutte le motivazioni esplicitate nelle note 06/07/2022 versate in atti per l'udienza 11/07/2022, che qui si abbiano per integralmente ritrascritte.
2) In subordine precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione ed emendate in sede di memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. di seguito trascritte:
“1) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda attorea per divieto di venire contra factum proprium ovvero in relazione all'istituto generale dell'exceptio doli generalis, per le causali di cui in narrativa;
2) in via preliminare, senza rinuncia alla superiore eccezione, dichiarare l'estromissione della
[...] dal presente giudizio essendo intervenuta la cessione del credito in Parte_4 favore della CP_3
3) in via preliminare, senza rinuncia alla superiore eccezione, accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti ai ristorni sottesi alla domanda ex adverso interposta, per le causali di cui in narrativa;
pagina 4 di 25 4) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione poiché infondata per le motivazioni di cui in narrativa con condanna ovvero in subordine condannare gli opponenti al pagamento delle somme ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria oltre agli interessi nella misura contrattualmente prevista sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi compreso il rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”
(iii) (note 03/06/2025) richiamava, confermando e facendo proprie le istanze, anche Controparte_4 istruttorie, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni, anche a verbale, tutte già avanzate da da CP_3 intendersi integralmente richiamate e trascritte, nonché il proprio intervento ex art. 111 c.p.c. del 26 agosto 2024.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente occorre evidenziare, con riferimento al thema decidendum, che la parte opponente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, ha sollevato un'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria (cui conseguirebbe, in tesi, la revoca del decreto ingiuntivo) per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, non avendo il difensore dell'opposta prestato il consenso all'espletamento della mediazione stessa. In disparte la tardiva proposizione dell'eccezione, si osserva che tale allegazione è frutto di una lettura delle norme in tema di mediazione che non pare condivisibile.
È bensì vero che l'art. 8, d.lgs. n. 28/2010 prevede che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione” devono derivare per la parte che non partecipi alla procedura di mediazione le conseguenze negative menzionate, ma l'ipotesi considerata dalla norma deve ritenersi che concerna solo l'ipotesi della mancata presenza della parte al primo incontro di mediazione: ciò che la norma considera è appunto il caso in cui una parte non si presenti al primo incontro senza addurre alcun motivo che giustifichi la sua assenza. Non sembra invece che nel caso in cui emerga - in esito al primo incontro cui la parte partecipi - che le parti (o anche una parte soltanto) non intendano proseguire la mediazione si concreti l'ipotesi della “mancata partecipazione” al procedimento di mediazione cui fa riferimento la norma.
Ciò deve ritenersi innanzitutto alla luce della considerazione che - come riconosciuto dalla giurisprudenza - il primo incontro non è un momento “esterno” alla procedura di mediazione ma è invece parte integrante di questa (Cons. Stato, sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5230): la partecipazione al primo incontro è già partecipazione al procedimento di mediazione sicché una volta che questa si sia avuta non potrà affermarsi che la parte non abbia partecipato alla mediazione.
pagina 5 di 25 Conforta questa considerazione l'affermazione - da tempo formulata dalla giurisprudenza - che perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda è sufficiente che abbia svolgimento il primo incontro non essendo invece necessario che la mediazione debba proseguire: si ritiene infatti che “la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la proprie indisponibilità di procedere oltre” (così Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473). Nello stesso senso, si è sottolineato che, secondo quanto dispone l'art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"
(Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2020, n. 10846).
D'altra parte, va ricordato che si è ritenuto che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di un'assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010” (Trib. Vasto 6 dicembre 2016): pare evidente che non possa considerarsi equipollente ad una tale mancata partecipazione alla mediazione l'ipotesi della presenza all'incontro della parte ancorché questa - alla luce di quanto fosse emerso nell'incontro medesimo
- dichiarasse di non ritenere di proseguire la mediazione.
Sempre in via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, attesa la chiarezza delle espressioni utilizzate dalla parte opponente, la puntuale indicazione del petitum e della causa petendi, in ordine al rapporto di conto corrente, diversamente da quanto emerso, invece, in relazione al rapporto di mutuo chirografario, del quale si dirà a breve.
Parimenti dicasi per l'eccezione di decadenza della parte opponente dal diritto di proporre l'azione
(connessa a quella di venire contra factum proprium), in virtù dell'art. 1832 c.c., non avendo, a dire dell'opposta, provveduto alla tempestiva contestazione degli estratti conto ricevuti. Risulta, infatti, irrilevante tale deduzione, avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che "l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, ne' l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile" (cfr., ex multis, Cass., Sez.
pagina 6 di 25 1, Sentenza n. 10186 del 26/07/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018), non derivando, conseguentemente, nel caso di specie, dalla mancata contestazione degli estratti conto alcuna preclusione alla facoltà del correntista di eccepire l'indebita applicazione di commissioni, spese e interessi non contrattualmente previsti.
Giova rimarcare, poi, quanto al preteso difetto di prova della legittimazione attiva della cessionaria (in quanto non sarebbe stata idoneamente dimostrata la successione nel credito controverso da parte delle intervenute), che quello ex art. 111 cod. proc. civ. è un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura quale "terzo", ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa (cfr. Cass. n. 21492 del 2018, Cass. n. 21454 del 2016 e Cass. n.
5129 del 2020, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5728 del 2024).
Nell'odierna fattispecie, dunque, la prima cessionaria, intervenendo in giudizio tramite la CP_3 procuratrice ha prodotto, a corredo della propria legittimazione, l'avviso di pubblicazione sulla CP_2
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 7 del 16.01.2020, con cui è stato reso noto che in data
23.12.2019, ha concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari Parte_4 individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e che in virtù del suddetto contrato di cessione ha acquistato pro soluto, con efficacia a valere dal 30.9.2019, tutti i crediti derivanti da finanziamenti vantati verso debitori classificati a sofferenza nell'arco temporale compreso tra il mese di ottobre 1983 e agosto 2019 e relative garanzie.
Successivamente, in data 26/8/2024, si è costituta in giudizio la cessionaria del credito di CP_2
producendo, a corredo della propria legittimazione, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta CP_4
Ufficiale della Repubblica Italiana parte II dell'8/6/2024, con cui è stato reso noto che in data 31/5/2024, CP_4 ha concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e
[...] CP_3 per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e che in virtù del suddetto contrato di cessione ha acquistato pro soluto, con efficacia a valere dall'1/1/2024, tutti i crediti aventi le caratteristiche ivi indicate, tra cui figurano “tutti i crediti sono stati originariamente acquistati da nel periodo compreso tra settembre CP_3
2018 e giugno 2022”, come accaduto nella specie.
Peraltro, la legittimazione attiva dell'ultima cessionaria, attuale titolare del credito, è CP_4 stata ulteriormente comprovata con la produzione, in data 3/6/2025, di una certificazione rilasciata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di la quale attesta che i rapporti contrattuali di causa (conto CP_3 corrente e mutuo), sono stati da essa ceduti a unitamente alle connesse garanzie, con ciò CP_4 superando le avverse contestazioni in punto di legittimazione.
pagina 7 di 25 Venendo all'esame delle specifiche deduzioni di parte opponente, essa contesta, in primo luogo, la carenza probatoria ex art. 50 T.U.B. in ordine alla documentazione prodotta dalla Banca in via monitoria. In particolare, lamenta l'inidoneità dell'estratto di saldaconto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e l'incompletezza degli estratti conto prodotti.
Afferma in proposito la Suprema Corte che: “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca
(o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.” (Cass.
6.6.2018 n. 14640, Cass.
10.5.2024 n. 12818).
Pertanto, tale gravoso onere compete alla parte opposta nella fase di merito e non in quella monitoria, in cui, come detto, è sufficiente la produzione del contratto e dell'estratto di cui all'art. 50 TUB.
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una CTU contabile in relazione al contratto di conto corrente, dal quale partirà la presente disamina.
Si osserva, inoltre, che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione in ordine alle partite debitorie antecedenti il decennio dal primo atto di messa in mora.
In punto di diritto, si osserva che in tema di rapporti di apertura di credito regolati in conto corrente, il termine prescrizionale decennale dell'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca decorre dalla chiusura del conto, per le rimesse che abbiano carattere ripristinatorio della provvista affidata, e dal singolo versamento, per le rimesse di carattere solutorio, vale a dire tendenti alla restituzione delle somme utilizzate oltre il limite di affidamento – o in assenza di affidamento -.
pagina 8 di 25 La Corte di Cassazione, nell'arresto a Sezioni Unite n. 24418/10, ha dedotto che, nell'ambito di un contratto di conto corrente al quale acceda una apertura di credito le rimesse in genere devono presumersi tese a ripristinare le somme messe a disposizione dalla banca;
inoltre, la Corte di legittimità, con la sentenza 26 febbraio 2014 n. 4518, ha rilevato che i versamenti eseguiti sul c/c, in corso di rapporto, normalmente devono intendersi ripristinatori, corrispondendo allo schema causale tipico del contratto. Tali rimesse non integrano dei pagamenti, in quanto non assolvono alla funzione di ripianare un debito nei confronti della banca: pertanto, dalla data della loro effettuazione non può decorrere alcun termine di prescrizione. La prescrizione potrà decorrere solo a far data dalla chiusura del conto quando, a fronte della estinzione del saldo negativo, si potrà configurare un pagamento.
La Corte, al contempo, ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista (cosiddetto “scoperto”) e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto il cui passivo abbia superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.
Orbene, quella di prescrizione, essendo un'eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata, la quale deve allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass. 16326/09).
Atteso che la giurisprudenza successiva alla sentenza Cass. n. 24418/2010 si è orientata nel senso della presunta natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto – in quanto corrispondente alla funzione tipica del contratto di conto corrente - la eventuale diversa natura solutoria delle rimesse, rappresentando uno specifico fatto costitutivo dell'eccezione in esame, prima ancora che provata, deve essere espressamente allegata dal soggetto che intende avvantaggiarsi dell'eccezione di prescrizione, nel rispetto delle preclusioni processuali (cfr. Cass. 17/09/2017 n. 20933).
La banca che sollevi l'eccezione, quindi, è gravata dall'onere di allegare espressamente che i versamenti effettuati dal correntista, essendo confluiti in conto passivo e non affidato o con fido incapiente, hanno rappresentato dei veri e propri pagamenti (funzione solutoria delle rimesse), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui tali versamenti sono stati effettuati.
In ordine al grado di specificità e determinatezza dell'onere di allegazione di tale eccezione, la recente giurisprudenza è orientata nel senso di valutare tale onere in un'ottica simmetrica rispetto a quello gravante sull'attore in ripetizione, ritenendo sufficiente l'allegazione del decorso del termine e l'inerzia del titolare del diritto.
pagina 9 di 25 Sulla questione si è espressa la Suprema Corte, affermando che “in tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (cfr. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Applicando tali principi al caso di specie, il CTU ha individuato, sulla base di criteri che questo giudicante condivide per completezza, logicità, coerenza delle conclusioni, l'esistenza di un affidamento del conto corrente ordinario in esame e, conseguentemente, le rimesse di natura solutoria, in quanto la prescrizione è stata interrotta il 31.1.2019 attraverso l'istanza di mediazione.
Rimangono, quindi, ferme le annotazioni a debito operate dalla banca anteriori al 31.1.2009 e pagate con versamenti solutori, secondo la definizione sopra indicata.
E' appena il caso di evidenziare, come anticipato, la condivisibilità delle conclusioni rassegnate dal CTU in ordine all'esistenza di un affidamento in favore della parte opponente, avendo valorizzato plurimi elementi documentali per giungere alla conclusione dell'esistenza di un conto affidato. In particolare, ha ritenuto che l'applicazione di una doppia aliquota per la determinazione della commissione di massimo scoperto, la prima sull'importo dell'affidamento accordato e la seconda sull'extra-fido (dedotta dall'esame degli estratti conto), la nuova commissione applicata dal III trimestre 2009 sui fidi concessi e l'addebito di interessi conteggiati mediante applicazione di due differenti tipologie di tassi di interesse con pari valuta siano altamente sintomatici della pregressa esistenza di un'apertura di credito, nella specie, individuata in € 30.000,00.
Orbene, il CTU, all'atto di identificare la natura dei versamenti effettuati nel periodo antecedente il
31.01.2009, attraverso il confronto delle esposizioni periodali, non ha avuto possibilità di rispondere al quesito poiché la documentazione contabile presente nel fascicolo di causa non permette la valutazione delle rimesse a partire dall'apertura del conto corrente, essendo stati prodotti estratti conto a partire dal I° trimestre 2009, a fronte di un conto corrente acceso il 12/5/2000. Di conseguenza, è stato possibile effettuare il calcolo solo in relazione al mese di gennaio 2009, mese in cui risultano addebitate le competenze maturate nel IV trimestre
2008, di tal che risultano prescritte e non ripetibili le competenze maturate ed addebitate relative al solo IV trimestre 2008, meglio quantificate nella CTU.
Devesi, altresì, evidenziare che il c.t.u., a fronte delle osservazioni critiche del Consulente di parte opposta (che ha dedotto l'impossibilità di configurare un affidamento di fatto in assenza di contratto scritto), ha chiarito che, la considerazione del limite di affidamento riscontrato dalla lettura degli estratti conto depositati nel fascicolo monitorio, non influisce sulla valutazione delle rimesse solutorie, “di conseguenza, la scrivente CTU evidenzia che dichiarare il conto corrente non affidato, in assenza di pattuizione contrattuale, nel mese di
pagina 10 di 25 gennaio 2009, non influisce in alcun modo nella valutazione della prescrizione e, sulla base della documentazione contabile prodotta nel fascicolo monitorio, risulterebbe in netto contrasto con quanto operato dalla stessa . Pt_4
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti e della CTU contabile, l'opposizione risulta parzialmente fondata.
Con particolare riferimento alla documentazione offerta in comunicazione dalla banca opposta, attrice in senso sostanziale, si evidenzia la produzione del contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n.
329.16, stipulato il 12.5.2000, della fideiussione prestata da per le operazioni bancarie di Parte_3 qualunque natura contratte dalla debitrice principale fino all'importo di lire 36.000.000,00 (pari a € 18.592,00) in data 11.5.2000, della fideiussione prestata da per le operazioni bancarie di qualunque Parte_2 natura contratte dalla debitrice principale fino all'importo di lire 36.000.000,00 (pari a € 18.592,00) senza data, dell'estratto conto ex art. 50 tub, nonché dei soli estratti conto dall' 01.01.2009 al 2018, mancando, di contro, gli estratti conto dal 12/5/2000 (data di sottoscrizione del contratto) al 31.12.2008.
A tale ultimo proposito, è utile rammentare che la giurisprudenza di legittimità pare ormai definitivamente consolidata nel ritenere che, essendo la banca attrice sostanziale, a fronte delle contestazioni di nullità di talune clausole negoziali da parte dell'opponente, è la medesima opposta a dover dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha ripetutamente affermato che –qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali- è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466;
Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Laddove la produzione degli estratti conto sia parziale occorre partire dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorrere ripartire dal saldo zero. Questa tesi risulta recepita dalla Cassazione nella sentenza n. 1842/2011, la quale, in un caso in cui mancavano i primi estratti conto e non era stata ammessa CTU, ha rilevato che l'assenza dei detti documenti “non è astrattamente preclusiva rispetto alla possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante
pagina 11 di 25 (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale”.
Sul problema della incompleta produzione degli estratti conto, merita segnalare l'ordinanza della Suprema Corte
n. 33321 del 21 dicembre 2018, nella quale il problema viene affrontato allo stesso tempo sia nel caso in cui l'azione venga proposta dalla sia nel caso in cui venga proposta dal correntista, adottando un criterio Pt_4 analogo.
In particolare, la pronuncia in esame afferma che se ad agire è la banca, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine alla conclusione e, se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti.
Calando tali principi al caso di specie, il CTU ha correttamente effettuato il conteggio dalla data del primo saldo disponibile, portato a “0” poichè negativo per il correntista.
Gli opponenti, come anticipato, hanno dedotto l'invalidità delle clausole del contratto di conto corrente in ragione della mancata pattuizione del tasso di interesse debitorio e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente alla legge n. 154/1992, come quello in esame, in caso di riscontrata nullità di detta clausola, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto, ossia quello di cui all'art.117 TUB (nel testo successivo al
D.L.vo n.141/10).
pagina 12 di 25 Tanto premesso, il CTU ha riscontrato la valida pattuizione degli interessi in relazione al conto corrente ordinario n. 329.16, come peraltro risulta dalla piana lettura del contratto, ove sono previsti i seguenti tassi: TAN
13,50% e TAE 14,198% per sconfinamenti;
TAN 10,00% e TAE 10,381% entro fido, sicchè la presente doglianza di indeterminatezza del tasso d'interesse debitore non coglie nel segno.
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la
Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni CP_8 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Nella specie, il CTU, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che la banca ha applicato la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, e, pertanto, gli interessi sono stati contabilizzati secondo detto pagina 13 di 25 principio fino alla data del 31.12.2013. Successivamente, invece, secondo quanto indicato nei quesiti peritali, a partire dall'1.1.2014 e fino alla chiusura dei conti, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi.
Tale ultima operazione risulta correttamente effettuata dal CTU in ragione degli interventi normativi sopravvenuti a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità
2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della
Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, il Tribunale ritiene che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli pagina 14 di 25 interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Dunque, il Consulente tecnico ha correttamente espunto ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1.1.2014 sino alla data di chiusura dei conti.
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost.
25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella specie, il CTU, in assenza dell'estratto conto relativo al trimestre di apertura del conto corrente e in assenza di ulteriore documentazione contrattuale attestante l'eventuale variazione dei tassi di interesse, non ha potuto verificare l'eventuale superamento delle soglie usurarie. Né a tale lacuna probatoria, nella specie riferibile alla parte che ha sollevato detto vizio di nullità (opponente), è stato possibile sopperire attraverso l'analisi della
CTP versata in atti, la quale, priva di un qualsiasi ancoraggio che permetta di comprendere l'iter logico seguito pagina 15 di 25 per addivenire ai conteggi ivi contenuti, ha sostenuto, peraltro in maniera meramente probabilistica, che:
“Qualora i conti sono aperti dopo il 1/7/00 è probabile che vengano riconosciuti gli importi per la commissione di massimo scoperto (non sempre riconoscibili) e l'usura”.
Con altro motivo di doglianza, la parte opponente ha eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce sarebbero stati pattuiti in maniera vaga, senza puntuale indicazione dei criteri di computo, essendo pertanto affetta da nullità.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti 22 ottobre
2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis
Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
pagina 16 di 25 Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato
(cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella
L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente
(in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non pagina 17 di 25 dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La
c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di
“proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006
n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
pagina 18 di 25 D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Altro profilo di invalidità relativo alla c.m.s. attiene alla indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.), ravvisabile quando la clausola non contenga alcuna indicazione circa la misura della commissione stessa né alcuna indicazione circa le modalità di sua applicazione
(se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, quindi, una impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al CTU il quesito nel senso di escludere quanto addebitato a titolo di c.m.s., atteso che nei contratti in esame non risulta alcuna pattuizione scritta che soddisfi tali richieste.
In particolare, nel contratto di apertura del conto corrente del 12.05.2000 si evince la sola pattuizione dell'aliquota relativa alla commissione di massimo scoperto (0,6250%), senza alcuna indicazione relativa alle sue modalità applicative (es. base di calcolo), dovendosene, dunque, predicare la nullità per indeterminatezza
(art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.) e dovendosi provvedere conseguentemente alla sua espunzione.
Lo stesso dicasi relativamente alla Commissione sull'accordato e alla Commissione di Istruttoria Veloce, per le quali manca nella documentazione contrattuale qualsiasi indicazione dell'importo e/o la percentuale relativa.
In definitiva, il CTU ha provveduto ad espungere le seguenti voci:
- Commissione di Massimo Scoperto pari a € 1.461,25;
- Commissione sull'accordato pari a € 1.595,50;
- Commissione di Istruttoria Veloce pari a € 440,00.
Quanto alla contestazione avanzata in ordine alla pratica per cui le operazioni non vengono contabilizzate il giorno stesso in cui vengono effettuate, ma antergate (cioè contabilizzate prima della effettuazione) o postergate (cioè contabilizzate dopo la effettuazione), il c.t.u. ha applicato alle operazioni contabilizzate le previsioni contenute nel contratto del 12/5/2000, provvedendo al loro riordino, secondo quanto meglio indicato nella perizia.
Alcun'altra invalidità è stata riscontrata dal CTU in relazione al contratto in esame.
pagina 19 di 25 Pertanto, il CTU, a conclusione della propria attività, tenuto conto delle predette invalidità e della riconduzione a saldo “0” operata sui conti a seguito dell'accertata assenza degli estratti conto dall'apertura del conto (12/5/2000) all'1/1/2009, ha calcolato un credito a favore della correntista, risultante dalla differenza tra il saldo banca (€ - 70.637,89) e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari a complessivi € 46.042,75 al
28.09.2018.
Passando all'esame del contratto di mutuo, il Tribunale, letti gli atti del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene non meritevole di accoglimento la relativa opposizione per le motivazioni di seguito rappresentate.
Orbene, occorre ribadire che il decreto ingiuntivo fonda, oltre che sul conto corrente appena esaminato, sul contratto dimutuo chirografario n. 877162455, sottoscritto da Parte_1 in data 16/01/2008, garantito da e fino alla somma
[...] Parte_1 Parte_2 di € 300.000,00, nonché da fideiussione omnibus prestata da fino alla somma di € 18.592,00. Parte_3
Il capitale mutuato risulta pari ad € 250.000,00, da rimborsare attraverso il versamento di n. 24 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, come da piano di ammortamento allegato al contratto.
Il tasso d'interesse pattuito è di tipo variabile, pari al 6,775% annuo, dall'accensione 16/1/2008 al 30/6/2008, e poi, a seguire, con tasso nominale annuo pari all'Euribor 6M/360 maggiorato di uno spread di 2 punti.
Ciò è sufficiente per superare la contestazione di genericità ed indeterminatezza delle clausole contrattuali avanzata dagli opponenti. Invero, l'Euribor costituisce uno dei tassi ufficiali comunemente adottati ed adeguatamente pubblicizzati sui principali quotidiani economici, tanto che il tasso di interesse via via da applicare e convenuto tra le parti risulta determinabile mediante un normale calcolo materiale. Invero, benché soggetto a continue variazioni ed influenzato dal comportamento del sistema bancario, è comunque un indice medio calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque diffuso giornalmente dalla federazione delle banche europee sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. Come tale, si tratta di un criterio di determinazione del tasso di interesse individuabile e verificabile: da ciò consegue che la clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo che si limita al richiamo del tasso Euribor è validamente stipulata ai sensi dell'articolo
1346 c.c. (Corte d'Appello L'Aquila, 12.4.2022 n. 551).
Risulta parimenti determinato il tasso di mora, fissato nella misura di tre punti percentuali in più di quello corrispettivo.
Non merita condivisione neppure la doglianza concernente l'asserita discrasia tra il tasso applicato e quello convenzionalmente concordato, innanzitutto poiché altamente generica e disancorata da qualsiasi supporto pagina 20 di 25 documentale, risultando finanche priva dell'indicazione dell'entità del preteso indebito e del tasso, in tesi, praticato dalla banca.
Ad ogni modo, come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore (nella specie, semestrale). La differenza tra i due valori è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. La giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di Pa interesse e il costo economico operazione nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell – è concorde nell'affermare che "una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali" (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e
5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere
27.3.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).
Ne discende che un'eventuale difformità tra il tasso nominale e il tasso effettivamente praticato può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo), trattandosi, quindi, di circostanza assolutamente lecita.
Né appare condivisibile la doglianza concernente l'usurarietà del tasso debitore, anch'essa connotata dalla medesima genericità cui si è fatto cenno sopra (in quanto priva dell'indicazione del tasso, dell'entità dell'indebito e delle modalità di calcolo). Lacune che non è stato possibile colmare neppure attraverso la CTP depositata, la quale riporta un mero riepilogo delle poste ritenute indebite senza tuttavia chiarire, ancora una volta, né il sistema di calcolo utilizzato né gli importi illegittimamente addebitati al cliente.
Ad abundantiam, è utile osservare che, ai fini della valutazione di usurarietà del contratto, non è possibile considerare, come sostenuto dalla parte opponente, la penale di estinzione anticipata, che non rappresenta un corrispettivo del contratto dovuto a fronte della messa a disposizione del denaro, ma è piuttosto la remunerazione richiesta dalla banca erogante nell'ipotesi in cui il mutuatario scelga di estinguere anticipatamente il rapporto.
Dunque, la penale costituisce un elemento accidentale del negozio, solo eventuale, essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi riconducibili al mancato guadagno per la banca mutuante. Pertanto, tale penale non può rientrare nel tasso soglia ex l. n. 108 del 1996.
pagina 21 di 25 Le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che la parte opponente ha sollecitato.
Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie, di tal che occorre confermare l'importo indicato nel decreto ingiuntivo in relazione al contratto di mutuo, pari a € 177.517,54 di cui € 57.501,51 per capitale e € 119.997,03 per rate insolute.
In definitiva, a seguito di compensazione delle rispettive partire di dare/avere, la debitrice principale (
[...]
è tenuta a corrispondere all'attuale titolare del credito, la Parte_1 CP_4 somma di € 131.474,79, oltre interessi legali dalla domanda (12/6/2019, corrispondente alla data di notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice principale) al saldo.
Infine, quanto alle censure relative alla nullità delle fideiussioni “alla luce di una serie di contestazioni che riguardavano la mala fede in contrahendo dell'opposta Banca nella determinazione del costo effettivo applicato ai contraenti rapporti, sensibilmente differente e superiore rispetto a quello nominale originariamente convenuto, nonché quella in executivis per la mancata comunicazione nei modi di legge dell'intervenuto esercizio dello ius variandi nella determinazione dei tassi e altre condizioni del rapporto, con conseguente inefficacia della garanzia fideiussoria. I garanti contestando le fideiussioni anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. e dell'art 1957 c.c., avevano inoltre rilevato che la Banca, dopo le sottoscrizioni delle garanzie personali, si fosse astenuta dall'informare i fideiussori, con cadenza annuale e per iscritto, sull'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale, così come previsto dall'art. 5 delle “norme che regolano la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” è appena il caso di evidenziare che l'analisi riguarderà le sole garanzie sottese al contratto di mutuo e non anche quelle collegate al contratto di conto corrente, dato che queste ultime non saranno escusse in ragione del riconoscimento della posta creditoria in favore della debitrice principale.
Orbene, va anzitutto sottolineato che la parte opponente, pur avendo richiamato tali predetti profili di nullità delle fideiussioni nel corpo dell'atto, si è limitata, al termine dell'atto di citazione, a rassegnare conclusioni di tale tenore: “accertare, “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate relativamente ai rapporti
pagina 22 di 25 bancari per cui è causa, sono state redatte in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre
2017, n. 29810. Est. dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare CP_9
l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio”. Ne deriva, dunque, la circoscrizione dell'esame dell'eccezione a quest'ultimo profilo.
Ebbene, come è noto, la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ai sensi degli articoli art. 2 e 14 della legge n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI di fideiussione bancaria del 2003 potessero assumere caratteri anticoncorrenziali.
Le clausole ritenute abusive sono la numero 2 (“il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la numero 6
(“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e la numero 8 (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Trattasi degli articoli relativi alla c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, alla c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine alla clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
All'esito del procedimento istruttorio sopra menzionato, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento n. 55 del
2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel “fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
Preliminarmente, quindi, occorre verificare sulla scorta della documentazione in atti l'effettiva corrispondenza tra le clausole pattuite e quelle del modello sanzionato, nonché l'effettiva rilevanza applicativa delle stesse con puntuale riferimento alla fattispecie di causa.
Nel caso di specie, la parte opponente non si è neppure premurata di chiarire quale fosse la clausola asseritamente abusiva riportata nel contratto di mutuo, richiamando diffusamente principi giurisprudenziale che,
pagina 23 di 25 tuttavia, appaiono disancorati dal caso concreto e mancando, quindi, di offrire al Tribunale gli elementi minimi per poter esercitare un vaglio di fondatezza degli addebiti mossi.
Anche volendo presumere che la contestazione della parte opponente fosse focalizzata sulla condotta della banca opposta, rilevante ex art. 1956 c.c., per aver essa provveduto a concedere credito alla debitrice principale senza previa autorizzazione dei fideiussori e sebbene consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche, mette conto rilevare che trattasi di allegazione difficilmente confacente ad un contratto di mutuo (ove la somma viene erogata contestualmente alla stipula dell'atto e una tantum) e comunque assolutamente inconsistente, quanto alla posizione dei fideiussori e , che rivestivano nel Parte_1 Parte_2 contempo anche la qualità rispettivamente di legale rappresentante e socio della debitrice principale (circostanza rimasta priva di contestazione, agli effetti dell'art. 115 c.p.c.), risultando pertanto pienamente consapevoli delle vicende societarie.
Per tali ragioni l'opposizione sul punto dev'essere disattesa e il debito facente capo a Parte_1
dev'essere posto a carico solidale della debitrice principale e dei fideiussori
[...] Parte_1
e per l'intero importo e di fino alla somma di € 18.592,00
[...] Parte_2 Parte_3
(avendo, quest'ultima, prestato fideiussione omnibus a favore della debitrice principale).
Gli esiti del giudizio inducono, inoltre, a rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla parte opponente a seguito della segnalazione alla CAI, evidentemente legittima in ragione dell'indebitamento maturato e accertato in questa sede, nonché quella di cui all'art. 96 c.p.c., stante la sua parziale soccombenza.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti, stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di CTU (liquidate con decreto del 18.7.2022) si pongono a carico definitivo della parte opposta, atteso l'esito dell'accertamento contabile, che ha permesso di accertare la sussistenza di una posta creditoria in capo agli opponenti in ordine al saldo del conto corrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 729/2019 emesso dal Tribunale di Teramo in data 24.5.2019; pagina 24 di 25 - dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 631540 (già 329,16), sottoscritto in data 12/05/2000, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi, nei limiti e con le specificazioni indicate in parte motiva;
- accerta che il saldo del suddetto rapporto è pari a € 46.042,75 a credito di
[...]
al 28.09.2018; Parte_7
- rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
- previa compensazione delle rispettive partite di debito/credito, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di della somma di € 131.474,79, oltre interessi legali dalla CP_4 domanda (12/6/2019) al saldo, precisando che la garanzia prestata da è limitata alla Parte_3 somma di € 18.592,00;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 18/7/2022, definitivamente a carico dell'opposta.
Teramo, 26/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2334/2019 r.g. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, , , , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE
OPPONENTE
E
quale procuratrice speciale della in persona CP_1 Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO LICIA
OPPOSTA
quale procuratrice di cessionaria del credito di CP_2 CP_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI
[...]
quale cessionaria del credito di in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 CP_3 pagina 1 di 25 tempore, con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 5/6/2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in veste di Parte_1 correntista e mutuataria) e , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in veste di fideiussori) convenivano in giudizio quale procuratrice speciale della
[...] CP_1 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_4
729/2019, emesso dal Tribunale di Teramo il 24/5/2019 per la complessiva somma di € 248.155,43, notificato alla debitrice principale il 12/06/2019 ed ai garanti in data 30/07-05/08/2019.
Il provvedimento monitorio impugnato traeva origine dall'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte con la stipula dei contratti di seguito indicati:
(i) conto corrente n. 631540 (già 329,16) sottoscritto in data 12/05/2000 (€ 70.673,89 quale saldo passivo al 26/09/2018);
(ii) mutuo chirografario n. 877162455 sottoscritto in data 16/01/2008 con debito residuo di € 177.517,54 di originari € 250.000,00;
(iii) contratti di fideiussione con cui si costituivano garanti i signori e Parte_1
sino alla somma di € 300.000,00 ed il medesimo Parte_2 Parte_5
sino alla somma di € 36.000,00.
[...]
A sostegno dell'opposizione, assumevano:
(i) la nullità delle clausole del contratto di conto corrente per asserita applicazione di interessi passivi ed altre condizioni economiche applicate al contratto in violazione dell'art 117 TUB;
l'applicazione di interessi anatocistici e usurari;
l'indeterminatezza della clausola afferente le commissioni di massimo scoperto;
la nullità degli accordi “cosiddetti di cartello”, tali da generare un presunto ristorno in favore del correntista asseritamente pari a € 87.102,21, come da CTP versata in atti;
(ii) la nullità delle clausole del contratto di mutuo chirografario per asserita indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346 e 1418 c.c.; il superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/1996; la divergenza tra TAEG/ISC indicato;
la nullità per applicazione di interessi ultralegali e del parametro di pagina 2 di 25 determinazione degli interessi all'EURIBOR; la violazione della buona fede contrattuale;
la nullità delle clausole vessatorie;
(iii) la nullità ed inefficacia delle fideiussioni per asserita violazione del principio della buona fede e del dovere di tutela del fideiussore e per asserita violazione della L. 2/1990 cd. antitrust;
l'illegittima segnalazione alla centrale Rischi. Contr Con comparsa 24/12/2019 si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione interposta e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via cautelare si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione per le causali di cui in narrativa;
2) in via pregiudiziale, senza rinuncia alla superiore eccezione, dichiarare inammissibile la domanda attorea per divieto di venire contra factum proprium ovvero in relazione all'istituto generale dell'exceptio doli generalis, per le causali di cui in narrativa;
3) in via preliminare, senza rinuncia alla superiore eccezione, accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti ai ristorni sottesi alla domanda, per le causali di cui in narrativa;
4) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione poiché infondata per le motivazioni di cui in narrativa ovvero in subordine condannare gli opponenti al pagamento in favore della Parte_4 delle somme ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria oltre agli interessi nella
[...] misura contrattualmente prevista sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi compreso il rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni contestava:
1) la nullità dell'opposizione per assoluta genericità della causa petendi.
2) l'inammissibilità della domanda per divieto del venire contra factum proprium in quanto i rapporti dedotti avevano avuto sempre regolare ed incontestata esecuzione da parte degli odierni opponenti;
3) la fondatezza dell'opposizione avversaria e degli assunti ad essa sottesi;
4) le considerazioni del CTP di parte opponente in ordine ai presunti ristorni.
Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità dell'azione gli opponenti promuovevano la procedura di mediazione che si concludeva in data 27/11/2019 con esito negativo.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. 11/09/2020 si costituiva la quale mandataria di CP_6 Contr
cessionaria del credito della facendo proprie le conclusioni e le richieste della cedente di CP_7 cui chiedeva l'estromissione dal giudizio.
pagina 3 di 25
Alla prima udienza del 20/10/2020 le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; domandava anche la concessione della CP_6 Contr provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'estromissione della ed il Giudice si riservava in ordine a queste ultime richieste.
Con ordinanza 24/11/2020, a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rigettava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviando la causa all'udienza del 13/05/2021.
All'udienza del 13/05/2021 il Giudice ammetteva la CTU contabile limitatamente al rapporto di conto corrente e formulava i quesiti per il nominando ausiliario. Quindi, depositata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 26/08/2024 si costituiva quale Controparte_4 cessionaria del credito di chiedendo l'estromissione dal giudizio di quest'ultima e riportandosi a CP_3 tutti i documenti ed alle difese della cedente.
All'udienza del 05/06/2025 le parti depositavano le rispettive note di trattazione e precisavano le conclusioni nel modo che segue:
(i) gli OPPONENTI (note 30/05/2025) eccepivano il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito dapprima ed in seguito riportandosi ai propri scritti difensivi;
CP_3 Controparte_4 Contr (ii) la (note 03/06/2025) tornava ad insistere:
“1) in via preliminare, per l'estromissione della cedente dal Parte_4 presente giudizio e per la rinnovazione della CTU per tutte le motivazioni esplicitate nelle note 06/07/2022 versate in atti per l'udienza 11/07/2022, che qui si abbiano per integralmente ritrascritte.
2) In subordine precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione ed emendate in sede di memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. di seguito trascritte:
“1) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda attorea per divieto di venire contra factum proprium ovvero in relazione all'istituto generale dell'exceptio doli generalis, per le causali di cui in narrativa;
2) in via preliminare, senza rinuncia alla superiore eccezione, dichiarare l'estromissione della
[...] dal presente giudizio essendo intervenuta la cessione del credito in Parte_4 favore della CP_3
3) in via preliminare, senza rinuncia alla superiore eccezione, accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti ai ristorni sottesi alla domanda ex adverso interposta, per le causali di cui in narrativa;
pagina 4 di 25 4) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione poiché infondata per le motivazioni di cui in narrativa con condanna ovvero in subordine condannare gli opponenti al pagamento delle somme ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria oltre agli interessi nella misura contrattualmente prevista sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi compreso il rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”
(iii) (note 03/06/2025) richiamava, confermando e facendo proprie le istanze, anche Controparte_4 istruttorie, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni, anche a verbale, tutte già avanzate da da CP_3 intendersi integralmente richiamate e trascritte, nonché il proprio intervento ex art. 111 c.p.c. del 26 agosto 2024.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente occorre evidenziare, con riferimento al thema decidendum, che la parte opponente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, ha sollevato un'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria (cui conseguirebbe, in tesi, la revoca del decreto ingiuntivo) per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, non avendo il difensore dell'opposta prestato il consenso all'espletamento della mediazione stessa. In disparte la tardiva proposizione dell'eccezione, si osserva che tale allegazione è frutto di una lettura delle norme in tema di mediazione che non pare condivisibile.
È bensì vero che l'art. 8, d.lgs. n. 28/2010 prevede che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione” devono derivare per la parte che non partecipi alla procedura di mediazione le conseguenze negative menzionate, ma l'ipotesi considerata dalla norma deve ritenersi che concerna solo l'ipotesi della mancata presenza della parte al primo incontro di mediazione: ciò che la norma considera è appunto il caso in cui una parte non si presenti al primo incontro senza addurre alcun motivo che giustifichi la sua assenza. Non sembra invece che nel caso in cui emerga - in esito al primo incontro cui la parte partecipi - che le parti (o anche una parte soltanto) non intendano proseguire la mediazione si concreti l'ipotesi della “mancata partecipazione” al procedimento di mediazione cui fa riferimento la norma.
Ciò deve ritenersi innanzitutto alla luce della considerazione che - come riconosciuto dalla giurisprudenza - il primo incontro non è un momento “esterno” alla procedura di mediazione ma è invece parte integrante di questa (Cons. Stato, sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5230): la partecipazione al primo incontro è già partecipazione al procedimento di mediazione sicché una volta che questa si sia avuta non potrà affermarsi che la parte non abbia partecipato alla mediazione.
pagina 5 di 25 Conforta questa considerazione l'affermazione - da tempo formulata dalla giurisprudenza - che perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda è sufficiente che abbia svolgimento il primo incontro non essendo invece necessario che la mediazione debba proseguire: si ritiene infatti che “la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la proprie indisponibilità di procedere oltre” (così Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473). Nello stesso senso, si è sottolineato che, secondo quanto dispone l'art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"
(Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2020, n. 10846).
D'altra parte, va ricordato che si è ritenuto che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di un'assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010” (Trib. Vasto 6 dicembre 2016): pare evidente che non possa considerarsi equipollente ad una tale mancata partecipazione alla mediazione l'ipotesi della presenza all'incontro della parte ancorché questa - alla luce di quanto fosse emerso nell'incontro medesimo
- dichiarasse di non ritenere di proseguire la mediazione.
Sempre in via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, attesa la chiarezza delle espressioni utilizzate dalla parte opponente, la puntuale indicazione del petitum e della causa petendi, in ordine al rapporto di conto corrente, diversamente da quanto emerso, invece, in relazione al rapporto di mutuo chirografario, del quale si dirà a breve.
Parimenti dicasi per l'eccezione di decadenza della parte opponente dal diritto di proporre l'azione
(connessa a quella di venire contra factum proprium), in virtù dell'art. 1832 c.c., non avendo, a dire dell'opposta, provveduto alla tempestiva contestazione degli estratti conto ricevuti. Risulta, infatti, irrilevante tale deduzione, avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che "l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, ne' l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile" (cfr., ex multis, Cass., Sez.
pagina 6 di 25 1, Sentenza n. 10186 del 26/07/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018), non derivando, conseguentemente, nel caso di specie, dalla mancata contestazione degli estratti conto alcuna preclusione alla facoltà del correntista di eccepire l'indebita applicazione di commissioni, spese e interessi non contrattualmente previsti.
Giova rimarcare, poi, quanto al preteso difetto di prova della legittimazione attiva della cessionaria (in quanto non sarebbe stata idoneamente dimostrata la successione nel credito controverso da parte delle intervenute), che quello ex art. 111 cod. proc. civ. è un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura quale "terzo", ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa (cfr. Cass. n. 21492 del 2018, Cass. n. 21454 del 2016 e Cass. n.
5129 del 2020, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5728 del 2024).
Nell'odierna fattispecie, dunque, la prima cessionaria, intervenendo in giudizio tramite la CP_3 procuratrice ha prodotto, a corredo della propria legittimazione, l'avviso di pubblicazione sulla CP_2
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 7 del 16.01.2020, con cui è stato reso noto che in data
23.12.2019, ha concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari Parte_4 individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e che in virtù del suddetto contrato di cessione ha acquistato pro soluto, con efficacia a valere dal 30.9.2019, tutti i crediti derivanti da finanziamenti vantati verso debitori classificati a sofferenza nell'arco temporale compreso tra il mese di ottobre 1983 e agosto 2019 e relative garanzie.
Successivamente, in data 26/8/2024, si è costituta in giudizio la cessionaria del credito di CP_2
producendo, a corredo della propria legittimazione, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta CP_4
Ufficiale della Repubblica Italiana parte II dell'8/6/2024, con cui è stato reso noto che in data 31/5/2024, CP_4 ha concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e
[...] CP_3 per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e che in virtù del suddetto contrato di cessione ha acquistato pro soluto, con efficacia a valere dall'1/1/2024, tutti i crediti aventi le caratteristiche ivi indicate, tra cui figurano “tutti i crediti sono stati originariamente acquistati da nel periodo compreso tra settembre CP_3
2018 e giugno 2022”, come accaduto nella specie.
Peraltro, la legittimazione attiva dell'ultima cessionaria, attuale titolare del credito, è CP_4 stata ulteriormente comprovata con la produzione, in data 3/6/2025, di una certificazione rilasciata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di la quale attesta che i rapporti contrattuali di causa (conto CP_3 corrente e mutuo), sono stati da essa ceduti a unitamente alle connesse garanzie, con ciò CP_4 superando le avverse contestazioni in punto di legittimazione.
pagina 7 di 25 Venendo all'esame delle specifiche deduzioni di parte opponente, essa contesta, in primo luogo, la carenza probatoria ex art. 50 T.U.B. in ordine alla documentazione prodotta dalla Banca in via monitoria. In particolare, lamenta l'inidoneità dell'estratto di saldaconto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e l'incompletezza degli estratti conto prodotti.
Afferma in proposito la Suprema Corte che: “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca
(o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.” (Cass.
6.6.2018 n. 14640, Cass.
10.5.2024 n. 12818).
Pertanto, tale gravoso onere compete alla parte opposta nella fase di merito e non in quella monitoria, in cui, come detto, è sufficiente la produzione del contratto e dell'estratto di cui all'art. 50 TUB.
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una CTU contabile in relazione al contratto di conto corrente, dal quale partirà la presente disamina.
Si osserva, inoltre, che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione in ordine alle partite debitorie antecedenti il decennio dal primo atto di messa in mora.
In punto di diritto, si osserva che in tema di rapporti di apertura di credito regolati in conto corrente, il termine prescrizionale decennale dell'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca decorre dalla chiusura del conto, per le rimesse che abbiano carattere ripristinatorio della provvista affidata, e dal singolo versamento, per le rimesse di carattere solutorio, vale a dire tendenti alla restituzione delle somme utilizzate oltre il limite di affidamento – o in assenza di affidamento -.
pagina 8 di 25 La Corte di Cassazione, nell'arresto a Sezioni Unite n. 24418/10, ha dedotto che, nell'ambito di un contratto di conto corrente al quale acceda una apertura di credito le rimesse in genere devono presumersi tese a ripristinare le somme messe a disposizione dalla banca;
inoltre, la Corte di legittimità, con la sentenza 26 febbraio 2014 n. 4518, ha rilevato che i versamenti eseguiti sul c/c, in corso di rapporto, normalmente devono intendersi ripristinatori, corrispondendo allo schema causale tipico del contratto. Tali rimesse non integrano dei pagamenti, in quanto non assolvono alla funzione di ripianare un debito nei confronti della banca: pertanto, dalla data della loro effettuazione non può decorrere alcun termine di prescrizione. La prescrizione potrà decorrere solo a far data dalla chiusura del conto quando, a fronte della estinzione del saldo negativo, si potrà configurare un pagamento.
La Corte, al contempo, ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista (cosiddetto “scoperto”) e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto il cui passivo abbia superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.
Orbene, quella di prescrizione, essendo un'eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata, la quale deve allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass. 16326/09).
Atteso che la giurisprudenza successiva alla sentenza Cass. n. 24418/2010 si è orientata nel senso della presunta natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto – in quanto corrispondente alla funzione tipica del contratto di conto corrente - la eventuale diversa natura solutoria delle rimesse, rappresentando uno specifico fatto costitutivo dell'eccezione in esame, prima ancora che provata, deve essere espressamente allegata dal soggetto che intende avvantaggiarsi dell'eccezione di prescrizione, nel rispetto delle preclusioni processuali (cfr. Cass. 17/09/2017 n. 20933).
La banca che sollevi l'eccezione, quindi, è gravata dall'onere di allegare espressamente che i versamenti effettuati dal correntista, essendo confluiti in conto passivo e non affidato o con fido incapiente, hanno rappresentato dei veri e propri pagamenti (funzione solutoria delle rimesse), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui tali versamenti sono stati effettuati.
In ordine al grado di specificità e determinatezza dell'onere di allegazione di tale eccezione, la recente giurisprudenza è orientata nel senso di valutare tale onere in un'ottica simmetrica rispetto a quello gravante sull'attore in ripetizione, ritenendo sufficiente l'allegazione del decorso del termine e l'inerzia del titolare del diritto.
pagina 9 di 25 Sulla questione si è espressa la Suprema Corte, affermando che “in tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (cfr. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Applicando tali principi al caso di specie, il CTU ha individuato, sulla base di criteri che questo giudicante condivide per completezza, logicità, coerenza delle conclusioni, l'esistenza di un affidamento del conto corrente ordinario in esame e, conseguentemente, le rimesse di natura solutoria, in quanto la prescrizione è stata interrotta il 31.1.2019 attraverso l'istanza di mediazione.
Rimangono, quindi, ferme le annotazioni a debito operate dalla banca anteriori al 31.1.2009 e pagate con versamenti solutori, secondo la definizione sopra indicata.
E' appena il caso di evidenziare, come anticipato, la condivisibilità delle conclusioni rassegnate dal CTU in ordine all'esistenza di un affidamento in favore della parte opponente, avendo valorizzato plurimi elementi documentali per giungere alla conclusione dell'esistenza di un conto affidato. In particolare, ha ritenuto che l'applicazione di una doppia aliquota per la determinazione della commissione di massimo scoperto, la prima sull'importo dell'affidamento accordato e la seconda sull'extra-fido (dedotta dall'esame degli estratti conto), la nuova commissione applicata dal III trimestre 2009 sui fidi concessi e l'addebito di interessi conteggiati mediante applicazione di due differenti tipologie di tassi di interesse con pari valuta siano altamente sintomatici della pregressa esistenza di un'apertura di credito, nella specie, individuata in € 30.000,00.
Orbene, il CTU, all'atto di identificare la natura dei versamenti effettuati nel periodo antecedente il
31.01.2009, attraverso il confronto delle esposizioni periodali, non ha avuto possibilità di rispondere al quesito poiché la documentazione contabile presente nel fascicolo di causa non permette la valutazione delle rimesse a partire dall'apertura del conto corrente, essendo stati prodotti estratti conto a partire dal I° trimestre 2009, a fronte di un conto corrente acceso il 12/5/2000. Di conseguenza, è stato possibile effettuare il calcolo solo in relazione al mese di gennaio 2009, mese in cui risultano addebitate le competenze maturate nel IV trimestre
2008, di tal che risultano prescritte e non ripetibili le competenze maturate ed addebitate relative al solo IV trimestre 2008, meglio quantificate nella CTU.
Devesi, altresì, evidenziare che il c.t.u., a fronte delle osservazioni critiche del Consulente di parte opposta (che ha dedotto l'impossibilità di configurare un affidamento di fatto in assenza di contratto scritto), ha chiarito che, la considerazione del limite di affidamento riscontrato dalla lettura degli estratti conto depositati nel fascicolo monitorio, non influisce sulla valutazione delle rimesse solutorie, “di conseguenza, la scrivente CTU evidenzia che dichiarare il conto corrente non affidato, in assenza di pattuizione contrattuale, nel mese di
pagina 10 di 25 gennaio 2009, non influisce in alcun modo nella valutazione della prescrizione e, sulla base della documentazione contabile prodotta nel fascicolo monitorio, risulterebbe in netto contrasto con quanto operato dalla stessa . Pt_4
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti e della CTU contabile, l'opposizione risulta parzialmente fondata.
Con particolare riferimento alla documentazione offerta in comunicazione dalla banca opposta, attrice in senso sostanziale, si evidenzia la produzione del contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n.
329.16, stipulato il 12.5.2000, della fideiussione prestata da per le operazioni bancarie di Parte_3 qualunque natura contratte dalla debitrice principale fino all'importo di lire 36.000.000,00 (pari a € 18.592,00) in data 11.5.2000, della fideiussione prestata da per le operazioni bancarie di qualunque Parte_2 natura contratte dalla debitrice principale fino all'importo di lire 36.000.000,00 (pari a € 18.592,00) senza data, dell'estratto conto ex art. 50 tub, nonché dei soli estratti conto dall' 01.01.2009 al 2018, mancando, di contro, gli estratti conto dal 12/5/2000 (data di sottoscrizione del contratto) al 31.12.2008.
A tale ultimo proposito, è utile rammentare che la giurisprudenza di legittimità pare ormai definitivamente consolidata nel ritenere che, essendo la banca attrice sostanziale, a fronte delle contestazioni di nullità di talune clausole negoziali da parte dell'opponente, è la medesima opposta a dover dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha ripetutamente affermato che –qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali- è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466;
Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Laddove la produzione degli estratti conto sia parziale occorre partire dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorrere ripartire dal saldo zero. Questa tesi risulta recepita dalla Cassazione nella sentenza n. 1842/2011, la quale, in un caso in cui mancavano i primi estratti conto e non era stata ammessa CTU, ha rilevato che l'assenza dei detti documenti “non è astrattamente preclusiva rispetto alla possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante
pagina 11 di 25 (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale”.
Sul problema della incompleta produzione degli estratti conto, merita segnalare l'ordinanza della Suprema Corte
n. 33321 del 21 dicembre 2018, nella quale il problema viene affrontato allo stesso tempo sia nel caso in cui l'azione venga proposta dalla sia nel caso in cui venga proposta dal correntista, adottando un criterio Pt_4 analogo.
In particolare, la pronuncia in esame afferma che se ad agire è la banca, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine alla conclusione e, se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti.
Calando tali principi al caso di specie, il CTU ha correttamente effettuato il conteggio dalla data del primo saldo disponibile, portato a “0” poichè negativo per il correntista.
Gli opponenti, come anticipato, hanno dedotto l'invalidità delle clausole del contratto di conto corrente in ragione della mancata pattuizione del tasso di interesse debitorio e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente alla legge n. 154/1992, come quello in esame, in caso di riscontrata nullità di detta clausola, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto, ossia quello di cui all'art.117 TUB (nel testo successivo al
D.L.vo n.141/10).
pagina 12 di 25 Tanto premesso, il CTU ha riscontrato la valida pattuizione degli interessi in relazione al conto corrente ordinario n. 329.16, come peraltro risulta dalla piana lettura del contratto, ove sono previsti i seguenti tassi: TAN
13,50% e TAE 14,198% per sconfinamenti;
TAN 10,00% e TAE 10,381% entro fido, sicchè la presente doglianza di indeterminatezza del tasso d'interesse debitore non coglie nel segno.
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la
Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni CP_8 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Nella specie, il CTU, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che la banca ha applicato la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, e, pertanto, gli interessi sono stati contabilizzati secondo detto pagina 13 di 25 principio fino alla data del 31.12.2013. Successivamente, invece, secondo quanto indicato nei quesiti peritali, a partire dall'1.1.2014 e fino alla chiusura dei conti, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi.
Tale ultima operazione risulta correttamente effettuata dal CTU in ragione degli interventi normativi sopravvenuti a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità
2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della
Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, il Tribunale ritiene che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli pagina 14 di 25 interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Dunque, il Consulente tecnico ha correttamente espunto ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1.1.2014 sino alla data di chiusura dei conti.
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost.
25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella specie, il CTU, in assenza dell'estratto conto relativo al trimestre di apertura del conto corrente e in assenza di ulteriore documentazione contrattuale attestante l'eventuale variazione dei tassi di interesse, non ha potuto verificare l'eventuale superamento delle soglie usurarie. Né a tale lacuna probatoria, nella specie riferibile alla parte che ha sollevato detto vizio di nullità (opponente), è stato possibile sopperire attraverso l'analisi della
CTP versata in atti, la quale, priva di un qualsiasi ancoraggio che permetta di comprendere l'iter logico seguito pagina 15 di 25 per addivenire ai conteggi ivi contenuti, ha sostenuto, peraltro in maniera meramente probabilistica, che:
“Qualora i conti sono aperti dopo il 1/7/00 è probabile che vengano riconosciuti gli importi per la commissione di massimo scoperto (non sempre riconoscibili) e l'usura”.
Con altro motivo di doglianza, la parte opponente ha eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce sarebbero stati pattuiti in maniera vaga, senza puntuale indicazione dei criteri di computo, essendo pertanto affetta da nullità.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti 22 ottobre
2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis
Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
pagina 16 di 25 Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato
(cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella
L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente
(in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non pagina 17 di 25 dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La
c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di
“proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006
n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
pagina 18 di 25 D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Altro profilo di invalidità relativo alla c.m.s. attiene alla indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.), ravvisabile quando la clausola non contenga alcuna indicazione circa la misura della commissione stessa né alcuna indicazione circa le modalità di sua applicazione
(se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, quindi, una impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al CTU il quesito nel senso di escludere quanto addebitato a titolo di c.m.s., atteso che nei contratti in esame non risulta alcuna pattuizione scritta che soddisfi tali richieste.
In particolare, nel contratto di apertura del conto corrente del 12.05.2000 si evince la sola pattuizione dell'aliquota relativa alla commissione di massimo scoperto (0,6250%), senza alcuna indicazione relativa alle sue modalità applicative (es. base di calcolo), dovendosene, dunque, predicare la nullità per indeterminatezza
(art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.) e dovendosi provvedere conseguentemente alla sua espunzione.
Lo stesso dicasi relativamente alla Commissione sull'accordato e alla Commissione di Istruttoria Veloce, per le quali manca nella documentazione contrattuale qualsiasi indicazione dell'importo e/o la percentuale relativa.
In definitiva, il CTU ha provveduto ad espungere le seguenti voci:
- Commissione di Massimo Scoperto pari a € 1.461,25;
- Commissione sull'accordato pari a € 1.595,50;
- Commissione di Istruttoria Veloce pari a € 440,00.
Quanto alla contestazione avanzata in ordine alla pratica per cui le operazioni non vengono contabilizzate il giorno stesso in cui vengono effettuate, ma antergate (cioè contabilizzate prima della effettuazione) o postergate (cioè contabilizzate dopo la effettuazione), il c.t.u. ha applicato alle operazioni contabilizzate le previsioni contenute nel contratto del 12/5/2000, provvedendo al loro riordino, secondo quanto meglio indicato nella perizia.
Alcun'altra invalidità è stata riscontrata dal CTU in relazione al contratto in esame.
pagina 19 di 25 Pertanto, il CTU, a conclusione della propria attività, tenuto conto delle predette invalidità e della riconduzione a saldo “0” operata sui conti a seguito dell'accertata assenza degli estratti conto dall'apertura del conto (12/5/2000) all'1/1/2009, ha calcolato un credito a favore della correntista, risultante dalla differenza tra il saldo banca (€ - 70.637,89) e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari a complessivi € 46.042,75 al
28.09.2018.
Passando all'esame del contratto di mutuo, il Tribunale, letti gli atti del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene non meritevole di accoglimento la relativa opposizione per le motivazioni di seguito rappresentate.
Orbene, occorre ribadire che il decreto ingiuntivo fonda, oltre che sul conto corrente appena esaminato, sul contratto dimutuo chirografario n. 877162455, sottoscritto da Parte_1 in data 16/01/2008, garantito da e fino alla somma
[...] Parte_1 Parte_2 di € 300.000,00, nonché da fideiussione omnibus prestata da fino alla somma di € 18.592,00. Parte_3
Il capitale mutuato risulta pari ad € 250.000,00, da rimborsare attraverso il versamento di n. 24 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, come da piano di ammortamento allegato al contratto.
Il tasso d'interesse pattuito è di tipo variabile, pari al 6,775% annuo, dall'accensione 16/1/2008 al 30/6/2008, e poi, a seguire, con tasso nominale annuo pari all'Euribor 6M/360 maggiorato di uno spread di 2 punti.
Ciò è sufficiente per superare la contestazione di genericità ed indeterminatezza delle clausole contrattuali avanzata dagli opponenti. Invero, l'Euribor costituisce uno dei tassi ufficiali comunemente adottati ed adeguatamente pubblicizzati sui principali quotidiani economici, tanto che il tasso di interesse via via da applicare e convenuto tra le parti risulta determinabile mediante un normale calcolo materiale. Invero, benché soggetto a continue variazioni ed influenzato dal comportamento del sistema bancario, è comunque un indice medio calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque diffuso giornalmente dalla federazione delle banche europee sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. Come tale, si tratta di un criterio di determinazione del tasso di interesse individuabile e verificabile: da ciò consegue che la clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo che si limita al richiamo del tasso Euribor è validamente stipulata ai sensi dell'articolo
1346 c.c. (Corte d'Appello L'Aquila, 12.4.2022 n. 551).
Risulta parimenti determinato il tasso di mora, fissato nella misura di tre punti percentuali in più di quello corrispettivo.
Non merita condivisione neppure la doglianza concernente l'asserita discrasia tra il tasso applicato e quello convenzionalmente concordato, innanzitutto poiché altamente generica e disancorata da qualsiasi supporto pagina 20 di 25 documentale, risultando finanche priva dell'indicazione dell'entità del preteso indebito e del tasso, in tesi, praticato dalla banca.
Ad ogni modo, come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore (nella specie, semestrale). La differenza tra i due valori è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. La giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di Pa interesse e il costo economico operazione nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell – è concorde nell'affermare che "una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali" (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e
5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere
27.3.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).
Ne discende che un'eventuale difformità tra il tasso nominale e il tasso effettivamente praticato può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo), trattandosi, quindi, di circostanza assolutamente lecita.
Né appare condivisibile la doglianza concernente l'usurarietà del tasso debitore, anch'essa connotata dalla medesima genericità cui si è fatto cenno sopra (in quanto priva dell'indicazione del tasso, dell'entità dell'indebito e delle modalità di calcolo). Lacune che non è stato possibile colmare neppure attraverso la CTP depositata, la quale riporta un mero riepilogo delle poste ritenute indebite senza tuttavia chiarire, ancora una volta, né il sistema di calcolo utilizzato né gli importi illegittimamente addebitati al cliente.
Ad abundantiam, è utile osservare che, ai fini della valutazione di usurarietà del contratto, non è possibile considerare, come sostenuto dalla parte opponente, la penale di estinzione anticipata, che non rappresenta un corrispettivo del contratto dovuto a fronte della messa a disposizione del denaro, ma è piuttosto la remunerazione richiesta dalla banca erogante nell'ipotesi in cui il mutuatario scelga di estinguere anticipatamente il rapporto.
Dunque, la penale costituisce un elemento accidentale del negozio, solo eventuale, essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi riconducibili al mancato guadagno per la banca mutuante. Pertanto, tale penale non può rientrare nel tasso soglia ex l. n. 108 del 1996.
pagina 21 di 25 Le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che la parte opponente ha sollecitato.
Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie, di tal che occorre confermare l'importo indicato nel decreto ingiuntivo in relazione al contratto di mutuo, pari a € 177.517,54 di cui € 57.501,51 per capitale e € 119.997,03 per rate insolute.
In definitiva, a seguito di compensazione delle rispettive partire di dare/avere, la debitrice principale (
[...]
è tenuta a corrispondere all'attuale titolare del credito, la Parte_1 CP_4 somma di € 131.474,79, oltre interessi legali dalla domanda (12/6/2019, corrispondente alla data di notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice principale) al saldo.
Infine, quanto alle censure relative alla nullità delle fideiussioni “alla luce di una serie di contestazioni che riguardavano la mala fede in contrahendo dell'opposta Banca nella determinazione del costo effettivo applicato ai contraenti rapporti, sensibilmente differente e superiore rispetto a quello nominale originariamente convenuto, nonché quella in executivis per la mancata comunicazione nei modi di legge dell'intervenuto esercizio dello ius variandi nella determinazione dei tassi e altre condizioni del rapporto, con conseguente inefficacia della garanzia fideiussoria. I garanti contestando le fideiussioni anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. e dell'art 1957 c.c., avevano inoltre rilevato che la Banca, dopo le sottoscrizioni delle garanzie personali, si fosse astenuta dall'informare i fideiussori, con cadenza annuale e per iscritto, sull'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale, così come previsto dall'art. 5 delle “norme che regolano la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” è appena il caso di evidenziare che l'analisi riguarderà le sole garanzie sottese al contratto di mutuo e non anche quelle collegate al contratto di conto corrente, dato che queste ultime non saranno escusse in ragione del riconoscimento della posta creditoria in favore della debitrice principale.
Orbene, va anzitutto sottolineato che la parte opponente, pur avendo richiamato tali predetti profili di nullità delle fideiussioni nel corpo dell'atto, si è limitata, al termine dell'atto di citazione, a rassegnare conclusioni di tale tenore: “accertare, “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate relativamente ai rapporti
pagina 22 di 25 bancari per cui è causa, sono state redatte in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre
2017, n. 29810. Est. dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare CP_9
l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio”. Ne deriva, dunque, la circoscrizione dell'esame dell'eccezione a quest'ultimo profilo.
Ebbene, come è noto, la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ai sensi degli articoli art. 2 e 14 della legge n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI di fideiussione bancaria del 2003 potessero assumere caratteri anticoncorrenziali.
Le clausole ritenute abusive sono la numero 2 (“il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la numero 6
(“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e la numero 8 (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Trattasi degli articoli relativi alla c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, alla c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine alla clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
All'esito del procedimento istruttorio sopra menzionato, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento n. 55 del
2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel “fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
Preliminarmente, quindi, occorre verificare sulla scorta della documentazione in atti l'effettiva corrispondenza tra le clausole pattuite e quelle del modello sanzionato, nonché l'effettiva rilevanza applicativa delle stesse con puntuale riferimento alla fattispecie di causa.
Nel caso di specie, la parte opponente non si è neppure premurata di chiarire quale fosse la clausola asseritamente abusiva riportata nel contratto di mutuo, richiamando diffusamente principi giurisprudenziale che,
pagina 23 di 25 tuttavia, appaiono disancorati dal caso concreto e mancando, quindi, di offrire al Tribunale gli elementi minimi per poter esercitare un vaglio di fondatezza degli addebiti mossi.
Anche volendo presumere che la contestazione della parte opponente fosse focalizzata sulla condotta della banca opposta, rilevante ex art. 1956 c.c., per aver essa provveduto a concedere credito alla debitrice principale senza previa autorizzazione dei fideiussori e sebbene consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche, mette conto rilevare che trattasi di allegazione difficilmente confacente ad un contratto di mutuo (ove la somma viene erogata contestualmente alla stipula dell'atto e una tantum) e comunque assolutamente inconsistente, quanto alla posizione dei fideiussori e , che rivestivano nel Parte_1 Parte_2 contempo anche la qualità rispettivamente di legale rappresentante e socio della debitrice principale (circostanza rimasta priva di contestazione, agli effetti dell'art. 115 c.p.c.), risultando pertanto pienamente consapevoli delle vicende societarie.
Per tali ragioni l'opposizione sul punto dev'essere disattesa e il debito facente capo a Parte_1
dev'essere posto a carico solidale della debitrice principale e dei fideiussori
[...] Parte_1
e per l'intero importo e di fino alla somma di € 18.592,00
[...] Parte_2 Parte_3
(avendo, quest'ultima, prestato fideiussione omnibus a favore della debitrice principale).
Gli esiti del giudizio inducono, inoltre, a rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla parte opponente a seguito della segnalazione alla CAI, evidentemente legittima in ragione dell'indebitamento maturato e accertato in questa sede, nonché quella di cui all'art. 96 c.p.c., stante la sua parziale soccombenza.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti, stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di CTU (liquidate con decreto del 18.7.2022) si pongono a carico definitivo della parte opposta, atteso l'esito dell'accertamento contabile, che ha permesso di accertare la sussistenza di una posta creditoria in capo agli opponenti in ordine al saldo del conto corrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 729/2019 emesso dal Tribunale di Teramo in data 24.5.2019; pagina 24 di 25 - dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 631540 (già 329,16), sottoscritto in data 12/05/2000, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi, nei limiti e con le specificazioni indicate in parte motiva;
- accerta che il saldo del suddetto rapporto è pari a € 46.042,75 a credito di
[...]
al 28.09.2018; Parte_7
- rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
- previa compensazione delle rispettive partite di debito/credito, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di della somma di € 131.474,79, oltre interessi legali dalla CP_4 domanda (12/6/2019) al saldo, precisando che la garanzia prestata da è limitata alla Parte_3 somma di € 18.592,00;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 18/7/2022, definitivamente a carico dell'opposta.
Teramo, 26/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Pisce'
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