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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 104 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, n. q. di erede di , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 Per_1 delle Milizie n. 9, nello studio dell'Avv. IZZO BARBARA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, con l'Avv. CIOCCA IVANOE che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
16.01.2024, nella qualità di erede di , deceduta in data Parte_1 Per_1
1.12.2023, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito limitatamente alla data di decorrenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 in capo alla de cuius , Per_1 essendosi concluso nel senso della sussistenza dei requisiti sanitari soltanto a decorrere dal mese di aprile 2023. Affermando che era in possesso dei requisiti richiesti a decorrere Per_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 27.01.2021, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale di: CP_1
«
1. dichiarare il diritto della de cuius all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e l.
508/1988 da erogarsi nella misura e con decorrenza di legge a far data dalla domanda amministrativa o dalla data che si riterrà di giustizia, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 e D. Lgs. 508/88;
2. condannare il convenuto a corrispondere all'erede della sig.ra sig.ra i ratei Per_1 Parte_1 maturati e maturandi della predetta prestazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.».
2. si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la mancata prova della qualità CP_1 di erede nonché di unica erede da parte della ricorrente, nonché chiedendo al Tribunale di dichiarare la improponibilità del ricorso (per avere parte ricorrente omesso le necessarie informazioni circa l'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, impedendo all' resistente di CP_1 verificare la tempestività del deposito del ricorso), nonché l'inammissibilità del ricorso, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale afferente al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, mancando la prova dei requisiti richiesti dalla legge per il sorgere del diritto alla prestazione.
La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di consulenza tecnica medico legale sulla sola base dei documenti prodotti in giudizio atteso il decesso dell'interessata, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Va innanzitutto rilevato che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, «il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione» (così
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'accertamento del diritto della de cuius all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L.
18/80 dalla data della domanda amministrativa con condanna di a provvedere al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi in favore dell'erede ricorrente, dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario in capo alla de cuius.
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Quanto alle generiche eccezioni, contenute nella memoria, in tema di prova della qualità di erede in capo alla ricorrente va rammentato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, colui che agisca in giudizio quale erede per far valere i diritti del de cuius deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso, anche della propria qualità di erede (e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi). Tuttavia, a fronte della specifica allegazione della ricorrente di essere l'unica erede di , l non ha specificamente contestato tale circostanza (limitandosi a Per_1 CP_1 stigmatizzare la mancata prova della stessa), con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c.
5. Sempre il limine litis, deve essere disattesa la generica eccezione sollevata da volta a CP_1 sostenere che parte ricorrente avrebbe omesso le necessarie informazioni circa l'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, avendo la ricorrente, viceversa, allegato al ricorso introduttivo
(doc. 14) l'atto dissenso depositato in data 18.12.2023 (ovvero, entro il termine del 15.12.2023 assegnato con ordinanza del 9.09.2023 emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c.) e non avendo l' mosso alcuna specifica contestazione in ordine a tali documenti. CP_1
6. Deve, altresì, essere respinta la generica eccezione di volta a sostenere la tardività CP_1 del deposito del ricorso della precedente fase del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., essendo stato ritualmente depositato nel termine dei sei mesi dalla data di comunicazione all'interessata del provvedimento emanato in sede amministrativa (ovvero, come dedotto dalla ricorrente nel ricorso di merito, e non oggetto di contestazioni, in data 26.01.2022).
7. Passando al merito della domanda attorea, ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse dalla ricorrente nei confronti dell'elaborato peritale depositato nella prima fase del procedimento fossero sufficientemente precise, soprattutto con riferimento alla necessità di un compiuto e completo esame di tutta la documentazione medica depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, al fine di stabilire l'esatta data di decorrenza dello stato invalidante.
8. Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 7.01.2025, sulla base dei documenti depositati in giudizio, il CTU dott. dà atto di aver accertato che Persona_2 [...]
risultava affetta da una polipatologia caratterizzata da “diabete mellito, incontinenza Per_1 urinaria, disturbo del linguaggio, della deglutizione, con residua lieve ipostenia destra, della
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deambulazione e dell'equilibrio da malattia cerebrovascolare e da pregresso (1992 e 1998) ictus cerebrale”, ovvero da un complesso di infermità che non consentivano all'interessata di espletare, senza aiuto di terzi, la gran parte dei semplici atti del vivere quotidiano e, pertanto, tali da integrare il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta.
Nel valutare le disfunzionalità diagnosticate il consulente ha, in particolare, valorizzato la diagnosi espressa nella certificazione neurologica del 16.03.2021 (confermata dalla certificazione relativa all'esame RMN cerebrale del 16.02.2021), nella quale si evidenzia un progressivo aggravamento dei disturbi dell'equilibrio e del linguaggio e che, al momento della visita,
l'andatura dell'interessata era possibile solo con appoggio, con la conseguenza che l'interessata non era in grado di attendere alle normali attività di vita quotidiana, per le quali necessitava di assistenza continua.
Alla luce di tali considerazioni, nell'individuazione della data di decorrenza dello stato invalidante, contrariamente a quanto ritenuto nella consulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento (nella quale i requisiti sanitari integranti l'indennità di accompagnamento sono stati ritenuti ravvisabili soltanto a decorrere dal mese di aprile 2023, ovvero dalla data dell'ultimo ricovero dell'interessata), il consulente ha ritenuto che una marcata condizione di disautonomia fosse presente sin dal momento della visita neurologica del 16.03.2021 e fino alla data del decesso dell'interessata, avvenuto in data 1.12.2023.
9. Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie diagnosticate all'interessata, così come emergono dalla documentazione in atti, devono essere, dunque, integralmente recepiti, anche considerando che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla de cuius del Per_1 requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal mese di marzo 2021 e fino al momento del decesso (1.12.2023).
10. Quanto alle spese di lite della presente fase di giudizio e della precedente, ritiene il
Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, atteso che il requisito sanitario previsto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è stato riconosciuto con decorrenza dal mese di marzo 2021 e, dunque, successiva rispetto alla data della domanda
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amministrativa del 27.01.2021. La restante metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M.
147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455) seguono, come di regola la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di Tali spese vanno distratte in favore della procuratrice della parte CP_1 ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Quanto alle spese della CTU disposta nella presente fase, l'accertamento della decorrenza della prestazione a decorrere dal mese di marzo 2021 – dopo la data di presentazione della domanda ma prima della visita effettuata da in fase amministrativa – rende equo che le CP_1 stesse siano poste a carico di CP_1
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara sussistenti i requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 in capo alla de cuius
a decorrere dal mese di marzo 2021 e fino alla data del decesso (1.12.2023). Per_1
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio, CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi € 3.101,55, di cui € 2.697,00 per compensi e €4 04,55 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 22/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 104 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, n. q. di erede di , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 Per_1 delle Milizie n. 9, nello studio dell'Avv. IZZO BARBARA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, con l'Avv. CIOCCA IVANOE che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
16.01.2024, nella qualità di erede di , deceduta in data Parte_1 Per_1
1.12.2023, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito limitatamente alla data di decorrenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 in capo alla de cuius , Per_1 essendosi concluso nel senso della sussistenza dei requisiti sanitari soltanto a decorrere dal mese di aprile 2023. Affermando che era in possesso dei requisiti richiesti a decorrere Per_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 27.01.2021, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale di: CP_1
«
1. dichiarare il diritto della de cuius all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e l.
508/1988 da erogarsi nella misura e con decorrenza di legge a far data dalla domanda amministrativa o dalla data che si riterrà di giustizia, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 e D. Lgs. 508/88;
2. condannare il convenuto a corrispondere all'erede della sig.ra sig.ra i ratei Per_1 Parte_1 maturati e maturandi della predetta prestazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.».
2. si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la mancata prova della qualità CP_1 di erede nonché di unica erede da parte della ricorrente, nonché chiedendo al Tribunale di dichiarare la improponibilità del ricorso (per avere parte ricorrente omesso le necessarie informazioni circa l'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, impedendo all' resistente di CP_1 verificare la tempestività del deposito del ricorso), nonché l'inammissibilità del ricorso, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale afferente al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, mancando la prova dei requisiti richiesti dalla legge per il sorgere del diritto alla prestazione.
La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di consulenza tecnica medico legale sulla sola base dei documenti prodotti in giudizio atteso il decesso dell'interessata, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Va innanzitutto rilevato che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, «il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione» (così
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'accertamento del diritto della de cuius all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L.
18/80 dalla data della domanda amministrativa con condanna di a provvedere al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi in favore dell'erede ricorrente, dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario in capo alla de cuius.
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4. Quanto alle generiche eccezioni, contenute nella memoria, in tema di prova della qualità di erede in capo alla ricorrente va rammentato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, colui che agisca in giudizio quale erede per far valere i diritti del de cuius deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso, anche della propria qualità di erede (e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi). Tuttavia, a fronte della specifica allegazione della ricorrente di essere l'unica erede di , l non ha specificamente contestato tale circostanza (limitandosi a Per_1 CP_1 stigmatizzare la mancata prova della stessa), con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c.
5. Sempre il limine litis, deve essere disattesa la generica eccezione sollevata da volta a CP_1 sostenere che parte ricorrente avrebbe omesso le necessarie informazioni circa l'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, avendo la ricorrente, viceversa, allegato al ricorso introduttivo
(doc. 14) l'atto dissenso depositato in data 18.12.2023 (ovvero, entro il termine del 15.12.2023 assegnato con ordinanza del 9.09.2023 emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c.) e non avendo l' mosso alcuna specifica contestazione in ordine a tali documenti. CP_1
6. Deve, altresì, essere respinta la generica eccezione di volta a sostenere la tardività CP_1 del deposito del ricorso della precedente fase del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., essendo stato ritualmente depositato nel termine dei sei mesi dalla data di comunicazione all'interessata del provvedimento emanato in sede amministrativa (ovvero, come dedotto dalla ricorrente nel ricorso di merito, e non oggetto di contestazioni, in data 26.01.2022).
7. Passando al merito della domanda attorea, ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse dalla ricorrente nei confronti dell'elaborato peritale depositato nella prima fase del procedimento fossero sufficientemente precise, soprattutto con riferimento alla necessità di un compiuto e completo esame di tutta la documentazione medica depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, al fine di stabilire l'esatta data di decorrenza dello stato invalidante.
8. Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 7.01.2025, sulla base dei documenti depositati in giudizio, il CTU dott. dà atto di aver accertato che Persona_2 [...]
risultava affetta da una polipatologia caratterizzata da “diabete mellito, incontinenza Per_1 urinaria, disturbo del linguaggio, della deglutizione, con residua lieve ipostenia destra, della
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
deambulazione e dell'equilibrio da malattia cerebrovascolare e da pregresso (1992 e 1998) ictus cerebrale”, ovvero da un complesso di infermità che non consentivano all'interessata di espletare, senza aiuto di terzi, la gran parte dei semplici atti del vivere quotidiano e, pertanto, tali da integrare il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta.
Nel valutare le disfunzionalità diagnosticate il consulente ha, in particolare, valorizzato la diagnosi espressa nella certificazione neurologica del 16.03.2021 (confermata dalla certificazione relativa all'esame RMN cerebrale del 16.02.2021), nella quale si evidenzia un progressivo aggravamento dei disturbi dell'equilibrio e del linguaggio e che, al momento della visita,
l'andatura dell'interessata era possibile solo con appoggio, con la conseguenza che l'interessata non era in grado di attendere alle normali attività di vita quotidiana, per le quali necessitava di assistenza continua.
Alla luce di tali considerazioni, nell'individuazione della data di decorrenza dello stato invalidante, contrariamente a quanto ritenuto nella consulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento (nella quale i requisiti sanitari integranti l'indennità di accompagnamento sono stati ritenuti ravvisabili soltanto a decorrere dal mese di aprile 2023, ovvero dalla data dell'ultimo ricovero dell'interessata), il consulente ha ritenuto che una marcata condizione di disautonomia fosse presente sin dal momento della visita neurologica del 16.03.2021 e fino alla data del decesso dell'interessata, avvenuto in data 1.12.2023.
9. Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie diagnosticate all'interessata, così come emergono dalla documentazione in atti, devono essere, dunque, integralmente recepiti, anche considerando che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla de cuius del Per_1 requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal mese di marzo 2021 e fino al momento del decesso (1.12.2023).
10. Quanto alle spese di lite della presente fase di giudizio e della precedente, ritiene il
Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, atteso che il requisito sanitario previsto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è stato riconosciuto con decorrenza dal mese di marzo 2021 e, dunque, successiva rispetto alla data della domanda
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amministrativa del 27.01.2021. La restante metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M.
147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455) seguono, come di regola la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di Tali spese vanno distratte in favore della procuratrice della parte CP_1 ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Quanto alle spese della CTU disposta nella presente fase, l'accertamento della decorrenza della prestazione a decorrere dal mese di marzo 2021 – dopo la data di presentazione della domanda ma prima della visita effettuata da in fase amministrativa – rende equo che le CP_1 stesse siano poste a carico di CP_1
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara sussistenti i requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 in capo alla de cuius
a decorrere dal mese di marzo 2021 e fino alla data del decesso (1.12.2023). Per_1
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio, CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi € 3.101,55, di cui € 2.697,00 per compensi e €4 04,55 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 22/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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