Art. 24. Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,
in materia di tutela del settore termale 1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge »; b) all'articolo 14:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno »;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno ».
in materia di tutela del settore termale 1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge »; b) all'articolo 14:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno »;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno ».