Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 1
In tema di reato di oltraggio, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice (ex art.18 della legge 25 giugno 1999, n.205) consegue la possibilità che, qualcosa ne sussistano in concreto i presupposti, il fatto resti sanzionato sotto il profilo dell'offesa all'"onore" o al "decoro" (ex artt.61 n.10 e 594 cod.pen.), ma ciò non rende applicabile ai processi in corso la disposizione transitoria prevista dall'art.19 della legge citata, che prevede la rimessione in termine per la presentazione della querela esclusivamente per i reati in cui la procedibilità a querela sia introdotta dalla medesima legge; ne consegue che, essendo il reato di ingiuria procedibile a querela anche nella vigenza del precedente regime, in sua assenza il giudice della cognizione deve dichiarare la non procedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 33455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33455 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 10/07/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 871
3. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 13165/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TR TO NT, nato a [...] il [...]; e dal Procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro;
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, in data 5.12.2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero Mocali;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria DE SANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'inammissibilità di quello dell'imputato;
OSSERVA
Con sentenza del 5.12.2000, il giudice monocratico del Tribunale di Lamezia Terme dichiarava il TR colpevole di contravvenzione all'art. 650 c.p. (per inottemperanza all'ordine di fermarsi, legittimamente impartitogli da agenti di polizia, mentre era alla guida di un autoveicolo, per ragioni di ordine pubblico), condannandolo, previa concessione di attenuanti generiche, alla pena di lire 200.000 di ammenda. Lo proscioglieva, invece, dalla imputazione di ingiuria aggravata - così modificata l'originaria contestazione ex art. 341 c.p. - per mancanza di querela. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione l'imputato e il P.G. di Catanzaro.
Il primo denunciava violazione di legge, sostenendo che la sua condotta non era penalmente rilevante, costituendo semmai un diverso illecito, amministrativamente sanzionato.
Il secondo deduceva analogo vizio, rilevando che il giudice "a quo" avrebbe dovuto attivare il meccanismo processuale di cui al c. 2 dell'art. 19 della legge n. 205/1999, mettendo le parti lese in condizione di querelarsi per il reato di ingiuria, a seguito della depenalizzazione dell'oltraggio.
Il ricorso del TR è inammissibile, stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato;
alla relativa declaratoria debbono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
Quello del P.G. è infondato. Il delitto di oltraggio è stato abrogato dall'art. 18 della legge 25.6.1999, n. 205, come anche di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 27.6.2001, Avitabile); il meccanismo processuale invocato dal ricorrente è applicabile soltanto a quei reati la cui procedibilità a querela sia introdotta dalla stessa legge citata, che lo contempla nel suo art. 19. Ma il delitto di ingiuria era perseguibile su impulso di parte anche prima della promulgazione della legge n.205/1999, colla conseguenza che la pronuncia impugnata ha correttamente motivato al riguardo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale;
dichiara inammissibile il ricorso del TR, che condanna al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2001