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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 371/2022 R.G. e vertente
TRA
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Medici N. 252, C.F._1
SANT'AGATA MILITELLO (ME), presso lo studio dell'Avv. NOTARO
TERESA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti CORETTI ANTONIETTA e
MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2022 esponeva di aver Parte_1
svolto attività lavorativa, con la qualifica di bracciante agricola, come da allegato estratto contributivo del 2.2.2021; di aver presentato all' , in data 14.05.2020, CP_1 domanda di pensione di vecchiaia anticipata, possedendo tutti i requisiti contributivi normativamente previsti ed essendo invalida in misura non inferiore all'80%; di aver ricevuto, in data 16.8.2020, provvedimento di rigetto dell'istanza con la seguente motivazione “non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' in data 05.11.2020, senza ottenere riscontro alcuno. Affermava che le CP_1
infermità da cui era affetta determinavano una invalidità pari e comunque non inferiore all'80%, con diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata. Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che in conseguenza delle infermità da cui era affetta, ella presentava una invalidità in misura non inferiore all'80% e, pertanto, si trovava nelle condizioni previste per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e che l' venisse condannato alla liquidazione e CP_2
corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data risultante in corso di causa, ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio difensore. CP_
L' si costituiva con memoria depositata in data 26.05.2023 contestando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In caso di riconoscimento del requisito sanitario, chiedeva che venisse applicata la decorrenza prevista dalla legge. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di C.T.U.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 “
1. Il diritto alla pensione
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento
2 dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età
previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre
1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data
di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur
avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono
altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti
entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra
considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati ...8. L'elevazione
dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio, ha accertato che Pt_1
è affetta da patologie, analiticamente descritte nella relazione, che comportano
[...] una invalidità in misura pari all'85% e pertanto sufficienti, a norma di legge, a garantire il conseguimento della provvidenza invocata, a decorrere dal 1° gennaio
2023. Il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica e le conclusioni cui giunge sono coerenti con l'esame obiettivo da egli condotto e con la documentazione medica esaminata.
Ancora, il CTU ha ulteriormente precisato che: I processi morbosi oggetto di
valutazione medico-legale hanno tutti le seguenti caratteristiche: cronicizzazione ,
evoluzione nel tempo in senso peggiorativo, grave deficit funzionale di organi e
tessuti vitali ( cuore , polmone ) , contestuale alterazione della Statica e della
Dinamica ( sindrome vertiginosa , alto rischio di caduta ) , con severa limitazione delle capacità fisiche e psichiche . 4) La vasta documentazione allegata ai fascicoli e
prodotta in sede di operazioni peritali , inerente la patologia dell'apparato osteo-
articolare , con aspetti infiammatorio-degenerativi a carico delle grandi articolazioni
e della colonna vertebrale ( artrosi polidistrettuale ) e limitazione funzionale dei
distretti interessati associata a compromissione dell' apparato cardio-cerebro-
vascolare ( ipertensione arteriosa con insufficienza valvolare associata ad esiti di
Ischemia cerebrale ) , dell'apparato respiratorio ( BPCO ) , ampiamente documentata, al di la' della compromissione della sfera psichica , conferma il parere
3 medico-legale del sottoscritto CTU . 5) In sintesi , il quadro clinico globale , così come si evince dai dati emersi durante l'esame obiettivo ed avvalorati dai dati delle certificazioni fornite in sede di CTU, è caratterizzato da numerose patologie a
decorso cronico , a compromissione multi organo ed a carattere invalidanti che
giustificano , dal punto di vista medico-legale , il giudizio finale espresso .
Né, effettivamente, le ultime contestazioni mosse hanno evidenziato delle lacune rispetto alle conclusioni del CTU, proponendo solo una diversa valutazione degli esiti della visita nonché delle risultanze documentali, non idonee a parere dello scrivente per un discostamento, tuttavia, dalle conclusioni del consulente nominato.
Nel caso di specie, risultano sussistenti in capo alla ricorrente, in base agli atti, il requisito contributivo e quello anagrafico.
Con riferimento, infine, alla cessazione del rapporto di lavoro è possibile evincere che dall'estratto contributivo in atti le ultime contribuzioni risalgono al 2017.
Sulla base delle considerazioni che precedono va, pertanto, riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In ordine alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata si richiamano le argomentazioni della Corte di Cassazione, condivise da questo decidente, secondo cui
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010
(conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non
inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della
norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo
slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai
soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli
altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età
previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018 n.
29191).
Pertanto, nel caso di specie, la pensione di vecchiaia anticipata va riconosciuta alla ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma va liquidata a decorrere dal 1° gennaio
2024.
4 Competono sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in base a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della
Corte Costituzionale (v. Corte Cost. n. 196 del 19.4.1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del
7.10.1992).
L'esito della controversia giustifica la totale compensazione delle spese di lite;
le spese di CTU vengono poste a carico dell' e separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
CP_
con ricorso depositato in data 04/02/2022 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di al conseguimento della pensione di Parte_1 vecchia anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2023 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i relativi ratei a decorrere dal 1° gennaio 2024, oltre CP_1
interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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