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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'udienza odierna, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 232/2022 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Orlando Santaniello Parte_1
e AU PO
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso con distinti atti dall'avv. Anna Oliva CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.1.2022, l'istante impugnava l'avviso di addebito n. 371 2021 00106335 notificato il 10.12.21 ed avente ad oggetto il recupero di contributi previdenziali e sanzioni afferenti alle posizioni contributive dei dipendenti per il periodo dal febbraio 2015 al settembre 2019.
Precisava che il suddetto avviso era stato formato a seguito di verbale di accertamento con il quale si contestava alla società l'applicazione di un CCNL diverso dal CCNL Turismo Confcommercio
Alberghi e Campeggi e con minimi contrattuali inferiori a quelli previsti dal CCNL applicabile per legge;
il mancato assoggettamento a contribuzione delle mensilità aggiuntive (13° e 14°); l'indebita percezione di agevolazioni contributive ex l. 407/1990 per il dipendente , di quelle Persona_1 ex l. 190/2014 per il dipendente e di quelle ex l. 92/2012 per la dipendente Persona_2
CP_3
Deduceva, a sostegno della opposizione, che correttamente l'azienda aveva applicato per gli anni
2015 e 2016 il CCNL Cisal turismo e Pubblici Esercizi e per il 2017 il CCNL Pubblici Esercizi
Ristorazione e Turismo, entrambi considerabili come sottoscritti dalle O.S. maggiormente rappresentative;
che, in ordine al mancato assoggettamento a contribuzione delle mensilità aggiuntive, la crisi di settore aveva indotto la società, al fine di salvaguardare l'occupazione, a siglare un accordo sindacale del 10.11.16 per effetto del quale si prevedeva il differimento del pagamento di oneri e contribuzione di 13° mensilità anni 2016-2017-2018, con pagamento ratei a decorrere da gennaio 2021, poi anticipati a gennaio 2020, sicchè alla data del 31.12.21 risultavano erogati tutti i ratei delle prime due annualità, residuando solo l'ultima annualità sospesa e dunque gli importi erogati andavano scorporati dalle somme ancora dovute e invece ricomprese nell'avviso di addebito;
che, in ordine alla 14° mensilità, nulla era dovuto in quanto non prevista dal CCNL applicato in azienda;
che in ordine alle agevolazioni contributive, le stesse risultavano già oggetto di recupero con note di rettifica e cartelle esattoriali come evincibile dal cassetto fiscale della società.
Chiedeva, pertanto, annullarsi l'avviso di addebito opposto e dichiararsi illegittima la pretesa CP_ avanzata dall' con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza nel merito delle avverse pretese. CP_1
La rimaneva, invece, contumace. CP_2
All'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione della Ed infatti, la cessione e CP_2
CP_ cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre
2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_2 data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Ancora preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della notifica via pec dell'avviso impugnato dacchè tardiva oltre che infondata, avendo la stessa raggiunto lo scopo.
E' evidente, infatti, che l'eccezione relativa alla ritualità della notifica sia assolutamente tardive dacchè andava sollevata nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo
(avviso notificato il 10.12.21 e ricorso depositato il 17.1.22).
Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Tanto chiarito, nel merito si osserva quanto segue.
In ordine alla questione del CCNL applicato e del cd minimale contributivo, invero, le difese spiegate dalla opponente in ricorso appaiono inconferenti e prive di pregio. Come puntualizzato dall' in memoria e nelle successive note, ciò che si contesta all'azienda non è l'applicazione CP_4 di un CCNL siglato da organizzazioni che difettino del requisito della maggior rappresentatività, bensì l'applicazione di un CCNL che non contempla nella sua sfera applicativa gli alberghi di medie e grandi dimensioni quale quello gestito dalla società ricorrente (la circostanza delle dimensioni dell'attività non è mai stata contestata). In altri termini, si contesta l'applicazione di un
CCNL afferente ad un settore o categoria diversa da quella nella quale si colloca l'attività espletata dalla opponente.
La ha, infatti, applicato ai suoi dipendenti il ccnl pubblici esercizi, ristorazione collettiva, Pt_1 commerciale e turismo che nella sua sfera di applicazione non comprende le strutture alberghiere di medie e grandi dimensioni (queste ultime ricomprese nella sfera applicativa del CCNL Turismo
Alberghi e Campeggi), ma solo piccole pensioni, alberghi diurni, locande e piccole trattorie (cfr. ccnl in atti).
Orbene, giova rammentare al riguardo la normativa di riferimento.
L'art. 1 comma 1 D.L. n. 338/1989 convertito in L. n. 389/1989 prevede che: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
La norma è stata chiaramente dettata dalla necessità di garantire e dare certezza al gettito contributivo, con finalità antielusiva.
L'art. 2 comma 25 L n. 549/1995, norma di interpretazione autentica della disposizione sopra citata prevede: «L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».
La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito (sia pure in riferimento ad altra fattispecie ma sancendo un principio generale) che tale disciplina non prevede un'equivalenza tra retribuzione e contribuzione, ma che “In linea generale ed a prescindere dal settore di attività del datore di lavoro, la contribuzione previdenziale è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, a nulla rilevando la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro, considerato che
l'obbligazione contributiva non solo è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta ma va anche rapportata all'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore” (cfr. Cass., n. 21479/2020). Da tempo, infatti, è affermato il principio giurisprudenziale di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva (cfr. Cass., n. 3491/2014). Da tale principio deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale, a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro, di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale, assumendo quale parametro la retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Il principio trova il suo fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che una retribuzione imponibile non inferiore a quella minima è necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, in quanto, se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze (Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 1992, n. 342).
Ciò detto, nel caso di specie è evidente che, a prescindere dal CCNL al quale ritenga di aderire la società opponente e dalla retribuzione effettivamente erogata ai propri dipendenti, nella individuazione della retribuzione da assumere quale base per il calcolo dei contributi (il c.d. minimale contributivo) la società non si sia attenuta alla previsione normativa, avendo utilizzato quale parametro un CCNL afferente ad altra categoria rispetto a quella di effettiva appartenenza
(come accertato in sede ispettiva), in ragione della natura dell'attività svolta e delle dimensioni della stessa, sicchè appare legittimo il recupero intrapreso dall' mercè l'opposto avviso. CP_4
Per completezza si osserva che in ricorso parte istante deduce genericamente di essersi attenuto, nel CP_ calcolo dell'imponibile, a tabelle giammai specificate né allegate. Di tale circostanza, dunque, non ha fornito il minimo riscontro sicchè la deduzione attorea appare assolutamente inidonea a confutare l'accertamento in tal senso compiuto dagli ispettori e contenuto nel verbale in atti.
E' sufficiente al riguardo rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,
“in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine (…)”(in tal senso : Cass. N° 405\2004; Cass.
11946\2005, ecc.). E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che :“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008).
Quanto al secondo punto, ovvero il mancato assoggettamento a contribuzione delle mensilità aggiuntive (13° e 14°), valgono le medesime considerazioni in ordine all'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto agli emolumenti effettivamente corrisposti ai dipendenti. E' opportuna, tuttavia, una puntualizzazione.
Quanto alla tredicesima mensilità, senz'altro dovuta in quanto istituto legale, la società opponente ha dedotto e documentato per l'odierna udienza (cfr. verbale del 6.11.25), l'integrale pagamento, sia pure in maniera differita e sino al 2022, delle tredicesime mensilità afferenti agli anni 2016, 2017 e CP_ 2018. Tale circostanza non è stata contestata in udienza dall' che ha però evidenziato (cfr. verbale di udienza del 6.11.25) che resta dovuta la differenza di contributi sull'imponibile, avendo la società utilizzato un imponibile inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile (Campeggi e
Alberghi). Ne consegue che dall'avviso di addebito impugnato vanno scorporati gli importi dovuti a titolo di contribuzione sulle tredicesime mensilità e ricalcolate le sole differenze (in ragione del diverso imponibile) ancora dovute.
Quanto alla 14° mensilità (che è istituto contrattuale e non legale, sicchè dovuto solo laddove previsto dalla contrattazione collettiva cui aderisce la parte datoriale), parte opponente eccepisce che per le annualità 2015 e 2016, in virtù dell'applicazione del CCNL Cisal, la 14° mensilità non è stata affatto erogata ai dipendenti dacchè non contemplata dalla detta contrattazione collettiva (cfr. prod. ricorrente). Ne consegue che per tali annualità non risulti dovuto il relativo versamento contributivo. Di contro, per gli anni successivi in cui pacificamente l'opponente ha applicato il CCNL Turismo Confcommercio (che contempla espressamente tale mensilità aggiuntiva), a prescindere dalla effettiva erogazione ai dipendenti della 14° mensilità, restano dovuti i contributi come calcolati nell'avviso di addebito impugnato e parametrati al c.d. minimale determinato alla luce del CCNL Alberghi e Campeggi.
In ordine, infine, alla questione del recupero delle agevolazioni contributive fruite rispetto a tre CP_ dipendenti, l' ha dapprima dedotto a mezzo note del 13.1.25 che: “Ai punti EE ed FF del ricorso depositato parte ricorrente eccepiva il doppio recupero delle agevolazioni da parte CP_ dell' sia mediante note di rettifica ex art. 1, non pagate e pertanto iscritte a ruolo, sia mediante verbale ispettivo prot. 5102.31/03/2020.0065970. CP_1 In risposta a tale eccezione si rappresenta quanto segue: le note di rettifica per i periodi da 05/2016 a 04/2019 si sono generate con addebito ex art. 1 comma 1175 legge 296/2006 a seguito di istruttoria non regolare di Durc per agevolazioni. Venendo a mancare il requisito della regolarità contributiva per il godimento delle agevolazioni contributive a favore dell'azienda, la procedura ha emesso note di rettifica mediante le quali ha recuperato quanto indebitamente fruito dall'azienda stessa. Orbene, nel caso di specie le note di rettifica ex art. 1 relative ai periodi da 05/2016 a 04/2019 sono state tutte emesse in un periodo antecedente alla variazione dei flussi da parte degli CP_5 redigenti il verbale impugnato, e, pertanto, la procedura ha considerato il recupero delle agevolazioni già effettuato con le rettifiche. L'importo richiesto con il verbale mese per mese deriva dall'aumento dell'imponibile ricostruito per ciascun lavoratore alla luce dei rilievi ispettivi e dell'applicazione dell'aliquota contributiva corretta, non dal recupero delle agevolazioni, già effettuato per i mesi in cui è presente nota di rettifica ex art. 1.”. All'udienza odierna ha ulteriormente chiarito che non v'è stata duplicazione del recupero delle suddette agevolazioni contributive (queste ultime recuperate già con note di rettifica del 2019 e perciò antecedenti alla verifica ispettiva del 2020 che ha accertato la ulteriore violazione del minimale contributivo) dacchè con l'avviso di addebito impugnato sono state semplicemente ricalcolate le differenze contributive ancora dovute sul recupero delle agevolazioni contributive e generate dall'applicazione del diverso imponibile alla luce del CCNL da applicarsi correttamente alla fattispecie (Alberghi e Campeggi). In altri termini le note di rettifica del 2019 attengono ad una vicenda dissimile da quella che ha dato origine al recupero di cui all'avviso di addebito qui impugnato (cfr. verbale del 6.11.25 “Quanto al recupero delle agevolazioni contributive precisa che lo stesso è avvenuto dopo le note di rettifica cui allude parte istante e ha avuto ad oggetto la differenza calcolata dagli ispettori in ragione del diverso CCNL da applicarsi e quindi solo per i mesi e i lavoratori interessati dalle agevolazioni contributive e dunque tenuto già conto di quanto CP_ recuperato dall' a mezzo delle precedenti note di rettifica del novembre 2019 che erano state emesse per Durc irregolari in relazione al periodo da maggio 2016 a giugno 2019 (dunque per vicende diverse da quelle oggetto del successivo verbale ispettivo che poi ha generato ulteriore recupero per applicazione di diverso CCNL e ricalcolo delle differenze contributive). In tal senso, pertanto, non v'è alcuna duplicazione”).
Pertanto la domanda va in parte qua respinta.
Il parziale accoglimento del ricorso e la complessità e novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme calcolate a titolo di recupero contributi su 14° mensilità per gli anni 2015 e 2016 mentre, per la 13° mensilità, dichiara dovute solo le differenze sui contributi effettivamente versati come specificato in parte motiva;
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 6.11.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'udienza odierna, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 232/2022 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Orlando Santaniello Parte_1
e AU PO
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso con distinti atti dall'avv. Anna Oliva CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.1.2022, l'istante impugnava l'avviso di addebito n. 371 2021 00106335 notificato il 10.12.21 ed avente ad oggetto il recupero di contributi previdenziali e sanzioni afferenti alle posizioni contributive dei dipendenti per il periodo dal febbraio 2015 al settembre 2019.
Precisava che il suddetto avviso era stato formato a seguito di verbale di accertamento con il quale si contestava alla società l'applicazione di un CCNL diverso dal CCNL Turismo Confcommercio
Alberghi e Campeggi e con minimi contrattuali inferiori a quelli previsti dal CCNL applicabile per legge;
il mancato assoggettamento a contribuzione delle mensilità aggiuntive (13° e 14°); l'indebita percezione di agevolazioni contributive ex l. 407/1990 per il dipendente , di quelle Persona_1 ex l. 190/2014 per il dipendente e di quelle ex l. 92/2012 per la dipendente Persona_2
CP_3
Deduceva, a sostegno della opposizione, che correttamente l'azienda aveva applicato per gli anni
2015 e 2016 il CCNL Cisal turismo e Pubblici Esercizi e per il 2017 il CCNL Pubblici Esercizi
Ristorazione e Turismo, entrambi considerabili come sottoscritti dalle O.S. maggiormente rappresentative;
che, in ordine al mancato assoggettamento a contribuzione delle mensilità aggiuntive, la crisi di settore aveva indotto la società, al fine di salvaguardare l'occupazione, a siglare un accordo sindacale del 10.11.16 per effetto del quale si prevedeva il differimento del pagamento di oneri e contribuzione di 13° mensilità anni 2016-2017-2018, con pagamento ratei a decorrere da gennaio 2021, poi anticipati a gennaio 2020, sicchè alla data del 31.12.21 risultavano erogati tutti i ratei delle prime due annualità, residuando solo l'ultima annualità sospesa e dunque gli importi erogati andavano scorporati dalle somme ancora dovute e invece ricomprese nell'avviso di addebito;
che, in ordine alla 14° mensilità, nulla era dovuto in quanto non prevista dal CCNL applicato in azienda;
che in ordine alle agevolazioni contributive, le stesse risultavano già oggetto di recupero con note di rettifica e cartelle esattoriali come evincibile dal cassetto fiscale della società.
Chiedeva, pertanto, annullarsi l'avviso di addebito opposto e dichiararsi illegittima la pretesa CP_ avanzata dall' con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza nel merito delle avverse pretese. CP_1
La rimaneva, invece, contumace. CP_2
All'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione della Ed infatti, la cessione e CP_2
CP_ cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre
2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_2 data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Ancora preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della notifica via pec dell'avviso impugnato dacchè tardiva oltre che infondata, avendo la stessa raggiunto lo scopo.
E' evidente, infatti, che l'eccezione relativa alla ritualità della notifica sia assolutamente tardive dacchè andava sollevata nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo
(avviso notificato il 10.12.21 e ricorso depositato il 17.1.22).
Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Tanto chiarito, nel merito si osserva quanto segue.
In ordine alla questione del CCNL applicato e del cd minimale contributivo, invero, le difese spiegate dalla opponente in ricorso appaiono inconferenti e prive di pregio. Come puntualizzato dall' in memoria e nelle successive note, ciò che si contesta all'azienda non è l'applicazione CP_4 di un CCNL siglato da organizzazioni che difettino del requisito della maggior rappresentatività, bensì l'applicazione di un CCNL che non contempla nella sua sfera applicativa gli alberghi di medie e grandi dimensioni quale quello gestito dalla società ricorrente (la circostanza delle dimensioni dell'attività non è mai stata contestata). In altri termini, si contesta l'applicazione di un
CCNL afferente ad un settore o categoria diversa da quella nella quale si colloca l'attività espletata dalla opponente.
La ha, infatti, applicato ai suoi dipendenti il ccnl pubblici esercizi, ristorazione collettiva, Pt_1 commerciale e turismo che nella sua sfera di applicazione non comprende le strutture alberghiere di medie e grandi dimensioni (queste ultime ricomprese nella sfera applicativa del CCNL Turismo
Alberghi e Campeggi), ma solo piccole pensioni, alberghi diurni, locande e piccole trattorie (cfr. ccnl in atti).
Orbene, giova rammentare al riguardo la normativa di riferimento.
L'art. 1 comma 1 D.L. n. 338/1989 convertito in L. n. 389/1989 prevede che: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
La norma è stata chiaramente dettata dalla necessità di garantire e dare certezza al gettito contributivo, con finalità antielusiva.
L'art. 2 comma 25 L n. 549/1995, norma di interpretazione autentica della disposizione sopra citata prevede: «L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».
La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito (sia pure in riferimento ad altra fattispecie ma sancendo un principio generale) che tale disciplina non prevede un'equivalenza tra retribuzione e contribuzione, ma che “In linea generale ed a prescindere dal settore di attività del datore di lavoro, la contribuzione previdenziale è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, a nulla rilevando la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro, considerato che
l'obbligazione contributiva non solo è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta ma va anche rapportata all'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore” (cfr. Cass., n. 21479/2020). Da tempo, infatti, è affermato il principio giurisprudenziale di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva (cfr. Cass., n. 3491/2014). Da tale principio deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale, a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro, di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale, assumendo quale parametro la retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Il principio trova il suo fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che una retribuzione imponibile non inferiore a quella minima è necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, in quanto, se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze (Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 1992, n. 342).
Ciò detto, nel caso di specie è evidente che, a prescindere dal CCNL al quale ritenga di aderire la società opponente e dalla retribuzione effettivamente erogata ai propri dipendenti, nella individuazione della retribuzione da assumere quale base per il calcolo dei contributi (il c.d. minimale contributivo) la società non si sia attenuta alla previsione normativa, avendo utilizzato quale parametro un CCNL afferente ad altra categoria rispetto a quella di effettiva appartenenza
(come accertato in sede ispettiva), in ragione della natura dell'attività svolta e delle dimensioni della stessa, sicchè appare legittimo il recupero intrapreso dall' mercè l'opposto avviso. CP_4
Per completezza si osserva che in ricorso parte istante deduce genericamente di essersi attenuto, nel CP_ calcolo dell'imponibile, a tabelle giammai specificate né allegate. Di tale circostanza, dunque, non ha fornito il minimo riscontro sicchè la deduzione attorea appare assolutamente inidonea a confutare l'accertamento in tal senso compiuto dagli ispettori e contenuto nel verbale in atti.
E' sufficiente al riguardo rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,
“in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine (…)”(in tal senso : Cass. N° 405\2004; Cass.
11946\2005, ecc.). E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che :“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008).
Quanto al secondo punto, ovvero il mancato assoggettamento a contribuzione delle mensilità aggiuntive (13° e 14°), valgono le medesime considerazioni in ordine all'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto agli emolumenti effettivamente corrisposti ai dipendenti. E' opportuna, tuttavia, una puntualizzazione.
Quanto alla tredicesima mensilità, senz'altro dovuta in quanto istituto legale, la società opponente ha dedotto e documentato per l'odierna udienza (cfr. verbale del 6.11.25), l'integrale pagamento, sia pure in maniera differita e sino al 2022, delle tredicesime mensilità afferenti agli anni 2016, 2017 e CP_ 2018. Tale circostanza non è stata contestata in udienza dall' che ha però evidenziato (cfr. verbale di udienza del 6.11.25) che resta dovuta la differenza di contributi sull'imponibile, avendo la società utilizzato un imponibile inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile (Campeggi e
Alberghi). Ne consegue che dall'avviso di addebito impugnato vanno scorporati gli importi dovuti a titolo di contribuzione sulle tredicesime mensilità e ricalcolate le sole differenze (in ragione del diverso imponibile) ancora dovute.
Quanto alla 14° mensilità (che è istituto contrattuale e non legale, sicchè dovuto solo laddove previsto dalla contrattazione collettiva cui aderisce la parte datoriale), parte opponente eccepisce che per le annualità 2015 e 2016, in virtù dell'applicazione del CCNL Cisal, la 14° mensilità non è stata affatto erogata ai dipendenti dacchè non contemplata dalla detta contrattazione collettiva (cfr. prod. ricorrente). Ne consegue che per tali annualità non risulti dovuto il relativo versamento contributivo. Di contro, per gli anni successivi in cui pacificamente l'opponente ha applicato il CCNL Turismo Confcommercio (che contempla espressamente tale mensilità aggiuntiva), a prescindere dalla effettiva erogazione ai dipendenti della 14° mensilità, restano dovuti i contributi come calcolati nell'avviso di addebito impugnato e parametrati al c.d. minimale determinato alla luce del CCNL Alberghi e Campeggi.
In ordine, infine, alla questione del recupero delle agevolazioni contributive fruite rispetto a tre CP_ dipendenti, l' ha dapprima dedotto a mezzo note del 13.1.25 che: “Ai punti EE ed FF del ricorso depositato parte ricorrente eccepiva il doppio recupero delle agevolazioni da parte CP_ dell' sia mediante note di rettifica ex art. 1, non pagate e pertanto iscritte a ruolo, sia mediante verbale ispettivo prot. 5102.31/03/2020.0065970. CP_1 In risposta a tale eccezione si rappresenta quanto segue: le note di rettifica per i periodi da 05/2016 a 04/2019 si sono generate con addebito ex art. 1 comma 1175 legge 296/2006 a seguito di istruttoria non regolare di Durc per agevolazioni. Venendo a mancare il requisito della regolarità contributiva per il godimento delle agevolazioni contributive a favore dell'azienda, la procedura ha emesso note di rettifica mediante le quali ha recuperato quanto indebitamente fruito dall'azienda stessa. Orbene, nel caso di specie le note di rettifica ex art. 1 relative ai periodi da 05/2016 a 04/2019 sono state tutte emesse in un periodo antecedente alla variazione dei flussi da parte degli CP_5 redigenti il verbale impugnato, e, pertanto, la procedura ha considerato il recupero delle agevolazioni già effettuato con le rettifiche. L'importo richiesto con il verbale mese per mese deriva dall'aumento dell'imponibile ricostruito per ciascun lavoratore alla luce dei rilievi ispettivi e dell'applicazione dell'aliquota contributiva corretta, non dal recupero delle agevolazioni, già effettuato per i mesi in cui è presente nota di rettifica ex art. 1.”. All'udienza odierna ha ulteriormente chiarito che non v'è stata duplicazione del recupero delle suddette agevolazioni contributive (queste ultime recuperate già con note di rettifica del 2019 e perciò antecedenti alla verifica ispettiva del 2020 che ha accertato la ulteriore violazione del minimale contributivo) dacchè con l'avviso di addebito impugnato sono state semplicemente ricalcolate le differenze contributive ancora dovute sul recupero delle agevolazioni contributive e generate dall'applicazione del diverso imponibile alla luce del CCNL da applicarsi correttamente alla fattispecie (Alberghi e Campeggi). In altri termini le note di rettifica del 2019 attengono ad una vicenda dissimile da quella che ha dato origine al recupero di cui all'avviso di addebito qui impugnato (cfr. verbale del 6.11.25 “Quanto al recupero delle agevolazioni contributive precisa che lo stesso è avvenuto dopo le note di rettifica cui allude parte istante e ha avuto ad oggetto la differenza calcolata dagli ispettori in ragione del diverso CCNL da applicarsi e quindi solo per i mesi e i lavoratori interessati dalle agevolazioni contributive e dunque tenuto già conto di quanto CP_ recuperato dall' a mezzo delle precedenti note di rettifica del novembre 2019 che erano state emesse per Durc irregolari in relazione al periodo da maggio 2016 a giugno 2019 (dunque per vicende diverse da quelle oggetto del successivo verbale ispettivo che poi ha generato ulteriore recupero per applicazione di diverso CCNL e ricalcolo delle differenze contributive). In tal senso, pertanto, non v'è alcuna duplicazione”).
Pertanto la domanda va in parte qua respinta.
Il parziale accoglimento del ricorso e la complessità e novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme calcolate a titolo di recupero contributi su 14° mensilità per gli anni 2015 e 2016 mentre, per la 13° mensilità, dichiara dovute solo le differenze sui contributi effettivamente versati come specificato in parte motiva;
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 6.11.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Fabrizia Di Palma)