TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1261/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PA IS
PARTE RICORRENTE
E
c.f. con il patrocinio dell'avv. SEGAGNI Controparte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA
PARTE RESISTENTE
Oggi 14/10/2025 ad ore 10.53 innanzi al Giudice DR FR FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Riccardo Giardina in sostituzione dell'avv. PA
IS per parte resistente l'avv. SEGAGNI SARA.
L'avv. Segagni contesta che sia avvenuto il pagamento della mensilità di maggio 2024 contrariamente a quanto allegato dalla parte ricorrente con la memoria del 31/3/2025; chiede di poter depositare l'estratto conto del lavoratore con riferimento al periodo 1° maggio
2024/20 giugno 2024; chiede di esibire la documentazione.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE Accertare l'inadempimento della resistente al Controparte_1 rapporto di lavoro già in essere con la attraverso Parte_1 la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza posti a suo carico quale dipendente della ditta ricorrente, e, quindi, l'obbligo della resistente di risarcire alla stessa società i danni, patrimoniali e non, da essa subiti per effetto del suo inadempimento contrattuale, conseguente ai fatti commessi e meglio descritti in parte espositiva. E conseguentemente dichiarare tenuto e condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 dovuta a tale titolo, nella misura pari a € 5.000,00 o in quell'altra, anche maggiore, che verrà determinata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi di mora sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, previa modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art 415 c.p.c. e fissazione di nuova udienza ex art 418 c.p.c., disattesa ogni contraria eccezione, istanza e domanda, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: respingere il ricorso e la domanda per nullità ex art 156 e 157 c.p.c ovvero dichiarare l'inammissibilità della domanda in quanto l'oggetto della stessa risulta genericamente indicato ed il quantum indicato astrattamente. Nel merito: respingere la domanda ed il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, nonchè per inammissibilità della pretesa risarcitoria
Condannare ai sensi dell'art 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per lite temeraria sulla domanda con corresponsione a favore del ricorrente dell'importo che il Giudice riterrà equitativamente di voler riconoscere. In via riconvenzionale: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento delle spettanze retributive di Controparte_1 maggio e giugno 2024, nonché 13esima e 14esima mensilità e TFR e conseguentemente condannare , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, c.f. e p.i. al pagamento a favore del sig. dell'importo P.IVA_1 Controparte_1 di € 4.245,21 lordi di cui € 562,68 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero a quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Con il favore delle spese e competenze di causa. In via istruttoria: La causa va ritenuta matura per la decisione. Il ricorso non contiene istanze istruttorie ovvero comunque ci si oppone alle stesse in quanto del tutto indeterminate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, a seguito di camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice DR FR FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PA IS
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. con il patrocinio dell'avv. SEGAGNI Controparte_1 C.F._1
SARA e dell'avv.BERTANI SUSANNA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Controparte_2 Controparte_1 rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- che parte resistente era stato assunto in data 20 febbraio 2024 con contratto a tempo indeterminato e la qualifica di impiegato;
- che l'assunzione era mirata alla dotazione di un impiegato che parlasse e scrivesse in lingua inglese che il resistente aveva dichiarato di conoscere;
- che il lavoratore si era assentato più volte nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del
2024 per malattia senza inviare il relativo certificato medico;
- che le capacità linguistiche del lavoratore non erano conformi a quanto dichiarato all'epoca dell'assunzione;
- che a causa delle scarse conoscenze dell'inglese il lavoratore aveva provocato un danno di immagine all'azienda al punto che in data 7 giugno 2024 era stata svolta una contestazione disciplinare alla quale non aveva fatto seguito però alcuna sanzione;
- che il lavoratore si era dimesso in data 21 giugno 2024 senza dare alcun preavviso;
- di aver trattenuto a titolo di risarcimento le spettanze del lavoratore per le mensilità di maggio e giugno 2024 e quelle a titolo di tfr per una somma di euro 2.666. 1.1. Si è costituito in giudizio il lavoratore contestando la sussistenza dell'inadempimento e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento delle mensilità di maggio, giugno 2024 e le spettanze di fine rapporto quantificate in euro 4.245,21 lordi.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che il lavoratore ha documentato di aver regolarmente comunicato la malattia al proprio medico competente producendo il relativo certificato (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
A seguito di tale allegazione e produzione documentale alcuna contestazione di segno contrario è stata eseguita dalla parte ricorrente.
Pertanto, l'inadempimento contestato al lavoratore sotto questo profilo non risulta dimostrato.
2.1. Parte ricorrente ha poi lamentato la scarsa conoscenza della lingua inglese e la erronea esecuzione delle mansioni da parte del lavoratore, il quale così facendo avrebbe provocato un danno che nelle conclusioni viene quantificato in 5.000 euro.
Si deve, tuttavia, evidenziare che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare il danno subito e la sua derivazione causale da una condotta del lavoratore espletata nel corso delle sue mansioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18375 del 23/08/2006); inoltre, il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare in modo specifico l'inadempimento contestato al lavoratore.
Nel caso di specie la prova del danno e la sua derivazione causale dall'inadempimento del resistente non avrebbero potuti essere in alcun modo raggiunta tanto per la genericità delle allegazioni quanto per l'assenza di istanze istruttorie.
Sul punto è doveroso considerare che l'effettuazione di una contestazione disciplinare in relazione ai medesimi profili di inadempimento non può costituire un principio di prova circa la verificazione e la consistenza dell'addebito in quanto è pacifico che a seguito della contestazione non vi è stata alcuna sanzione.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere per questa parte respinta.
2.2. Parte ricorrente ha anche allegato che il lavoratore ha rassegnato le dimissioni senza dare il preavviso contrattualmente dovuto con ciò cagionando la paralisi dell'attività aziendale.
Si deve tuttavia sottolineare che tale ultima circostanza non è stata in alcun modo provata.
Quanto al mancato preavviso delle dimissioni si osserva che è pacifico che il lavoratore aveva dato 7 giorni di preavviso in luogo dei 15 contrattualmente dovuti.
Peraltro, nella stessa busta paga di giugno 2024 consegnata al lavoratore è presente una decurtazione di 8 giorni lavorativi per mancato preavviso (cfr. fascicolo parte ricorrente). Pertanto, anche in relazione a tale ultimo profilo la domanda risarcitoria deve essere respinta.
3. In relazione alla domanda riconvenzionale si osserva che parte ricorrente non ha in alcun modo contestato l'entità del credito essendosi limitato a riconoscere di non aver pagato in quanto riteneva di avere un credito risarcitorio.
Esclusa la sussistenza di quest'ultimo la domanda riconvenzionale merita di essere accolta.
Nelle note di udienza parte ricorrente ha allegato di aver corrisposto al resistente la retribuzione spettante per il mese di maggio;
a sostegno dell'allegazione ha prodotto un ordine di bonifico.
Tuttavia, il mero ordine di bonifico, in assenza della prova dell'avvenuto addebito sul conto corrente, non costituisce una prova del pagamento. Quest'ultimo, peraltro, è stato contestato dalla parte resistente che ha esibito durante la discussione un estratto del proprio conto corrente dal quale non si evince l'accredito della somma indicata dalla parte ricorrente.
4. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda principale;
2. accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente della somma di euro 4.245,21 lordi di cui € 562,68 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
DR FR FO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PA IS
PARTE RICORRENTE
E
c.f. con il patrocinio dell'avv. SEGAGNI Controparte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA
PARTE RESISTENTE
Oggi 14/10/2025 ad ore 10.53 innanzi al Giudice DR FR FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Riccardo Giardina in sostituzione dell'avv. PA
IS per parte resistente l'avv. SEGAGNI SARA.
L'avv. Segagni contesta che sia avvenuto il pagamento della mensilità di maggio 2024 contrariamente a quanto allegato dalla parte ricorrente con la memoria del 31/3/2025; chiede di poter depositare l'estratto conto del lavoratore con riferimento al periodo 1° maggio
2024/20 giugno 2024; chiede di esibire la documentazione.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE Accertare l'inadempimento della resistente al Controparte_1 rapporto di lavoro già in essere con la attraverso Parte_1 la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza posti a suo carico quale dipendente della ditta ricorrente, e, quindi, l'obbligo della resistente di risarcire alla stessa società i danni, patrimoniali e non, da essa subiti per effetto del suo inadempimento contrattuale, conseguente ai fatti commessi e meglio descritti in parte espositiva. E conseguentemente dichiarare tenuto e condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 dovuta a tale titolo, nella misura pari a € 5.000,00 o in quell'altra, anche maggiore, che verrà determinata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi di mora sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, previa modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art 415 c.p.c. e fissazione di nuova udienza ex art 418 c.p.c., disattesa ogni contraria eccezione, istanza e domanda, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: respingere il ricorso e la domanda per nullità ex art 156 e 157 c.p.c ovvero dichiarare l'inammissibilità della domanda in quanto l'oggetto della stessa risulta genericamente indicato ed il quantum indicato astrattamente. Nel merito: respingere la domanda ed il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, nonchè per inammissibilità della pretesa risarcitoria
Condannare ai sensi dell'art 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per lite temeraria sulla domanda con corresponsione a favore del ricorrente dell'importo che il Giudice riterrà equitativamente di voler riconoscere. In via riconvenzionale: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento delle spettanze retributive di Controparte_1 maggio e giugno 2024, nonché 13esima e 14esima mensilità e TFR e conseguentemente condannare , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, c.f. e p.i. al pagamento a favore del sig. dell'importo P.IVA_1 Controparte_1 di € 4.245,21 lordi di cui € 562,68 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero a quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Con il favore delle spese e competenze di causa. In via istruttoria: La causa va ritenuta matura per la decisione. Il ricorso non contiene istanze istruttorie ovvero comunque ci si oppone alle stesse in quanto del tutto indeterminate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, a seguito di camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice DR FR FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PA IS
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. con il patrocinio dell'avv. SEGAGNI Controparte_1 C.F._1
SARA e dell'avv.BERTANI SUSANNA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Controparte_2 Controparte_1 rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- che parte resistente era stato assunto in data 20 febbraio 2024 con contratto a tempo indeterminato e la qualifica di impiegato;
- che l'assunzione era mirata alla dotazione di un impiegato che parlasse e scrivesse in lingua inglese che il resistente aveva dichiarato di conoscere;
- che il lavoratore si era assentato più volte nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del
2024 per malattia senza inviare il relativo certificato medico;
- che le capacità linguistiche del lavoratore non erano conformi a quanto dichiarato all'epoca dell'assunzione;
- che a causa delle scarse conoscenze dell'inglese il lavoratore aveva provocato un danno di immagine all'azienda al punto che in data 7 giugno 2024 era stata svolta una contestazione disciplinare alla quale non aveva fatto seguito però alcuna sanzione;
- che il lavoratore si era dimesso in data 21 giugno 2024 senza dare alcun preavviso;
- di aver trattenuto a titolo di risarcimento le spettanze del lavoratore per le mensilità di maggio e giugno 2024 e quelle a titolo di tfr per una somma di euro 2.666. 1.1. Si è costituito in giudizio il lavoratore contestando la sussistenza dell'inadempimento e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento delle mensilità di maggio, giugno 2024 e le spettanze di fine rapporto quantificate in euro 4.245,21 lordi.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che il lavoratore ha documentato di aver regolarmente comunicato la malattia al proprio medico competente producendo il relativo certificato (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
A seguito di tale allegazione e produzione documentale alcuna contestazione di segno contrario è stata eseguita dalla parte ricorrente.
Pertanto, l'inadempimento contestato al lavoratore sotto questo profilo non risulta dimostrato.
2.1. Parte ricorrente ha poi lamentato la scarsa conoscenza della lingua inglese e la erronea esecuzione delle mansioni da parte del lavoratore, il quale così facendo avrebbe provocato un danno che nelle conclusioni viene quantificato in 5.000 euro.
Si deve, tuttavia, evidenziare che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare il danno subito e la sua derivazione causale da una condotta del lavoratore espletata nel corso delle sue mansioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18375 del 23/08/2006); inoltre, il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare in modo specifico l'inadempimento contestato al lavoratore.
Nel caso di specie la prova del danno e la sua derivazione causale dall'inadempimento del resistente non avrebbero potuti essere in alcun modo raggiunta tanto per la genericità delle allegazioni quanto per l'assenza di istanze istruttorie.
Sul punto è doveroso considerare che l'effettuazione di una contestazione disciplinare in relazione ai medesimi profili di inadempimento non può costituire un principio di prova circa la verificazione e la consistenza dell'addebito in quanto è pacifico che a seguito della contestazione non vi è stata alcuna sanzione.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere per questa parte respinta.
2.2. Parte ricorrente ha anche allegato che il lavoratore ha rassegnato le dimissioni senza dare il preavviso contrattualmente dovuto con ciò cagionando la paralisi dell'attività aziendale.
Si deve tuttavia sottolineare che tale ultima circostanza non è stata in alcun modo provata.
Quanto al mancato preavviso delle dimissioni si osserva che è pacifico che il lavoratore aveva dato 7 giorni di preavviso in luogo dei 15 contrattualmente dovuti.
Peraltro, nella stessa busta paga di giugno 2024 consegnata al lavoratore è presente una decurtazione di 8 giorni lavorativi per mancato preavviso (cfr. fascicolo parte ricorrente). Pertanto, anche in relazione a tale ultimo profilo la domanda risarcitoria deve essere respinta.
3. In relazione alla domanda riconvenzionale si osserva che parte ricorrente non ha in alcun modo contestato l'entità del credito essendosi limitato a riconoscere di non aver pagato in quanto riteneva di avere un credito risarcitorio.
Esclusa la sussistenza di quest'ultimo la domanda riconvenzionale merita di essere accolta.
Nelle note di udienza parte ricorrente ha allegato di aver corrisposto al resistente la retribuzione spettante per il mese di maggio;
a sostegno dell'allegazione ha prodotto un ordine di bonifico.
Tuttavia, il mero ordine di bonifico, in assenza della prova dell'avvenuto addebito sul conto corrente, non costituisce una prova del pagamento. Quest'ultimo, peraltro, è stato contestato dalla parte resistente che ha esibito durante la discussione un estratto del proprio conto corrente dal quale non si evince l'accredito della somma indicata dalla parte ricorrente.
4. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda principale;
2. accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente della somma di euro 4.245,21 lordi di cui € 562,68 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
DR FR FO