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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/11/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e N. 564/21 R.G. composto dai Sigg. Magistrati: N. CRON.
- dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
N. REP.
- dott.ssa Chiara SANDINI giudice
- dott. Beniamino MARGIOTTA giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 4.6.2021
da
(C.F. ), difesa e Parte_1 CodiceFiscale_1 Oggetto: separazione rappresentata dall'Avv. Annamaria Bernardini de Pace (C.F.
[...]
CodiceFiscale_2
) e dall'Avv. Benedetta Di Bernardo (C.F. P.IVA_1 [...]
[...] C.F._3
introduttivo
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ), difeso e
Controparte_1 CodiceFiscale_4
C.F._5
[...]
) del Foro di Bologna e dall'Avv. Erminio Mazzucco (C.F.
[...] [...]
) del Foro di Belluno, per procura allegata alla C.F._6
comparsa di costituzione ed alla comparsa depositata in data 4.5.2022
1 CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della
Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per separazione coniugale giudiziale.
Causa iscritta a ruolo in data 4.6.2021 al n. 564/21 di R.G. e decisa in
Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni dell'attrice:
Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
1) dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 311/2022 del 16 agosto 2022, pronunciare ex art. 151, II comma, c.c.
l'addebito della responsabilità della frattura coniugale a CP_1
attesi i gravi e intollerabili comportamenti da lui posti in essere
[...]
in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
2) disporre che contribuisca al mantenimento della Controparte_1
moglie corrispondendole in via anticipata, entro il 5 di ogni mese e per
12 mensilità, l'assegno mensile non inferiore a euro 12.000,00 (che, al netto dell'incidenza fiscale, corrisponde a una disponibilità effettiva di euro 7.000,00 mensili), rivalutabili annualmente ex indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio,
oltre C.P.A. e I.V.A. e spese generali.
2 IN VIA ISTRUTTORIA
4) disporre la rinnovazione della CTU contabile affidata al perito nominato, Rag. (cfr. relazioni peritali del 30 giugno 2023 e del 13 Per_1
ottobre 2023), stante la palese erroneità, oltre che l'insufficienza e la lacunosità, delle risposte rese dal consulente al quesito peritale, e in tal caso,
5) sostituire il consulente tecnico incaricato, attese le gravi inadempienze compiute nello svolgimento delle operazioni peritali, soprattutto con riguardo all'inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito assegnato, che integrano i “gravi motivi” richiesti dall'art. 196
c.p.c.;
6) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate,
Direzione dell'Emilia Romagna, di esibire in giudizio, per il periodo dal giugno 2021 a oggi i) il prospetto dei negozi giuridici registrati nell'ultimo biennio, ii) l'elenco dei rapporti finanziari in essere con l'Anagrafe dei rapporti finanziari, iii) l'elenco dei rapporti di investimento finanziario presso Istituti di Credito e/o Società Bancarie,
con evidenza delle giacenze sui conti correnti bancari, delle consistenze dei depositi, nonché dei saldi dei rapporti finanziari e di investimento, e iv) l'elenco delle comunicazioni inviate dagli Operatori Finanziari all'Anagrafe Tributaria – Sezione Archivio dei Rapporti con Operatori
Finanziari – relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti attivi;
7) disporre indagini di Polizia Tributaria, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità finanziarie, patrimoniali e societarie in qualsiasi modo riconducibili a nato a [...] Controparte_1
3 d'Ampezzo (BL) il 15 gennaio 1968 e ivi residente in [...]n.
10a, 32043, estendendo l'indagine anche alle società Centrale s.r.l. (P.
IVA ; PEC: sede legale in Piazza P.IVA_2 Email_1
Roma n. 14 a Cortina d'Ampezzo – BL, CAP 32043) e Controparte_2
(P. IVA;
PEC: sede legale in
[...] P.IVA_3 Email_2
Piazza Roma n. 14 a Cortina d'Ampezzo – BL, CAP 32043), al fine di accertare, con riferimento agli ultimi cinque anni: (i) le consistenze patrimoniali;
(ii) la titolarità diretta e/o indiretta di conti correnti bancari,
depositi titoli, investimenti – a lui intestati, cointestati e/o a lui riferibili,
sia in Italia sia all'estero – e la relativa consistenza, acquisendo gli estratti conti relativi e/o altra documentazione equipollente con la movimentazione degli ultimi cinque anni;
(iii) la disponibilità di beni di terzi (appartamenti, automobili etc.) senza pagamento di corrispettivo o per corrispettivi del tutto simbolici ovvero intestati a persone familiari e/o conviventi;
(iv) la titolarità di azioni, partecipazioni societarie,
obbligazioni, fondi d'investimento o titoli di stato;
(v) la gestione di attività d'impresa (anche tramite prestanome o società di comodo),
individuando la compagine sociale e gli utili ricavati (anche se non distribuiti); (vi) l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati, evidenziando comunque ogni altra circostanza sintomatica di entrate superiori a quelle dichiarate;
8) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a e agli Istituti Controparte_1
di Credito con i quali egli intrattiene rapporti (diretti o indiretti), la produzione in giudizio della documentazione bancaria relativa ai conti correnti e/o ai depositi bancari e/o ai depositi titoli, azioni, obbligazioni
4 e/o fondi di investimento e/o cassette di sicurezza dei quali il ricorrente sia (o sia stato negli ultimi cinque anni) intestatario e/o cointestatario in
Italia e all'estero o, comunque sia, a lui riferibili quale soggetto che,
dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne ha avuto la disponibilità
e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dalla loro costituzione a oggi e comunque degli ultimi cinque anni, con specifica e analitica indicazione dei dati identificativi, oltre che dei saldi di ogni singolo rapporto finanziario e di qualsiasi altra forma di investimento mobiliare e di risparmio al ricorrente riconducibile, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni, avendo riguardo anche ai rapporti bancari e finanziari riferibili a lui indirettamente e alle società
nelle quali possiede e/o ha posseduto partecipazioni e/o nelle quali ricopre o ha ricoperto cariche negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alle società Centrale s.r.l. (P. IVA;
PEC: P.IVA_2
sede legale in Piazza Roma n. 14 a Cortina Email_1
d'Ampezzo – BL, CAP 32043) e (P. IVA Controparte_2
; PEC: sede legale in Piazza Roma P.IVA_3 Email_2
n. 14 a Cortina d'Ampezzo – BL, CAP 32043);
9) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a la Controparte_1
produzione in giudizio del contratto di locazione della casa familiare in
Località Chiave n. 10a, 32043 a Cortina D'Ampezzo (BL), relativo al periodo dall'8 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 e a eventuali periodi successivi;
5 10) ammettere prova, per interpello e per testi, sulle circostanze articolate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. con i capitoli di prova dal n. 1 al n. 32 con i testi indicati in atti a margine di ciascun capitolo;
11) respingere le istanze istruttorie avversarie e, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale avversarie, ammettere la ricorrente alla prova contraria indiretta con i capitoli dal n. 33 al n. 48
formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., con i testi indicati a margine di ogni capitolo.
Conclusioni del convenuto:
Voglia l'On.le Tribunale adìto, di seguito alla sentenza parziale n. 311
del 14.07.2022 sullo status e previo il rigetto di tutte le domande azionate dalla ricorrente:
I) ammettere la prova diretta articolata nell'interesse del resistente, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover riaprire la fase istruttoria;
II) accertare e dichiarare che la separazione è da addebitarsi alla signora
Parte_1
III) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza originaria dei presupposti di cui all'art. 156 cod. civ. per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento preteso dalla ricorrente e, per l'effetto,
IV) revocare il provvedimento ex art. 156, 6° comma, del 10.05.2022,
con cui è stato ordinato alla società “Centrale s.r.l”. (P. IVA
) ed alla società (P. IVA P.IVA_2 Controparte_2
) - quali debitrici del sig. - di versare P.IVA_3 Controparte_1
direttamente in favore alla sig.ra la somma pro quota Parte_1
6 dei compensi dovuti per la carica di co-amministratore e per il ruolo direttivo ivi ricoperti (nei limiti di legge e sino alla concorrenza complessiva di euro 2.800 mensili) a titolo di contributo per il mantenimento riconosciuto in via provvisoria;
V) condannare a restituire a Parte_1 Controparte_1
tutte le somme sino ad oggi incassate in virtù dei provvedimenti provvisori pronunciati in suo favore, con decorrenza dal 29.09.2021 (data dell'ordinanza provvisoria emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 3677/2021, riassunto dinanzi a codesto Tribunale e riunito al presente) o, in subordine, con decorrenza dalla data della citata ordinanza del 10.05.2022 (cfr. Cass. Civ. n. 31635/2023 del 14 novembre
2023);
Il tutto, con vittoria di spese e compensi maggiorati di rimborso forfetario, c.p.a. ed iva come per legge.
Conclusioni per il P.M.:
conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.6.2021, la Sig.ra Parte_1
adìva il tribunale di Belluno chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge Sig. . Controparte_1
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario a
Bologna il giorno 15.6.1996 e che dall'unione non erano nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta del marito e chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale, con
7 addebito al convenuto, e l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
Il convenuto si costituiva e chiedeva fosse disposta la cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza, in quanto il medesimo giudizio di separazione risultava preventivamente incardinato dinanzi al tribunale di
Bologna; nel merito formulava le proprie conclusioni, chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, quale esclusiva responsabile della crisi coniugale.
All'udienza presidenziale del giorno 17.9.2021 comparivano entrambe le parti ed il presidente si riservava;
con ordinanza in data
30.9.2021 il presidente chiedeva di documentare lo stato del procedimento pendente davanti al tribunale di Bologna.
Con ordinanza in data 7.12.2021 il tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza per territorio, assegnando alle parti il termine di tre mesi per riassumere il processo dinanzi al tribunale di Belluno.
A seguito della riassunzione, il presidente del tribunale di Belluno
nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Interveniva in giudizio il pubblico ministero.
Si costituivano le parti formulando le rispettive deduzioni e conclusioni.
All'udienza del 5.5.2022 il giudice, sentiti i difensori delle parti e preso atto delle richieste di C.T.U. sulle rispettive situazioni economiche,
si riservava di provvedere;
con ordinanza in data 10.5.2022 il giudice disponeva C.T.U. fissando la nuova udienza per il conferimento
8 dell'incarico al Consulente rag. . Per_2
All'udienza di trattazione scritta del giorno 26.5.2022 il giudice istruttore conferiva l'incarico al C.T.U. ed assegnava i termini per il deposito della relazione, fissando la nuova udienza di trattazione scritta del 24.11.2022, e contestualmente rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti riguardanti lo status, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 311/22 depositata in data 16.8.2022 il tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi e provvedeva, con separata ordinanza, alla rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del processo sulle ulteriori domande,
riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie il giudice ammetteva parzialmente le prove orali.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 20.11.2024
il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle scritture conclusionali,
termini scaduti il 10.2.2025.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
5.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza non definitiva n. 311/22 depositata in data
16.8.2022 il tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa in istruttoria per la
9 prosecuzione del processo sulle ulteriori domande, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Si deve quindi procedere all'esame delle domande riguardanti l'addebito della separazione e le questioni economiche.
2.- Entrambe le parti hanno proposto reciprocamente le domande di addebito della separazione.
L'attrice ha dedotto che il marito ha violato i doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale, nonché ha intrattenuto plurime relazioni extraconiugali in violazione del dovere di fedeltà; il convenuto ha sostenuto che la moglie ha rifiutato di condividere con lui qualsiasi progetto di vita coniugale e di collaborare nell'interesse della famiglia, in violazione dei doveri di coabitazione, di contribuzione e di assistenza morale e materiale.
Dalle deduzioni formulate dall'attrice è emerso che, nei primi anni di matrimonio, la vita familiare si era svolta regolarmente in condivisione materiale e spirituale, ma la serenità coniugale è stata interrotta quando la sig.ra ha scoperto le relazioni extraconiugali del marito, che Pt_1
hanno provocato il venir meno dei valori posti alla base dell'unione,
rendendo impossibile una ricomposizione della crisi.
In particolare, sebbene a febbraio 2020 il sig. avesse CP_1
manifestato l'intenzione di chiedere la separazione (v. lettera dell'avv.
Mantello del 4.2.2020, doc. 2 bis M), tuttavia, “sopraggiunta la nota emergenza sanitaria da Covid-19 – durante la quale si Parte_1
era fermata con lui a Cortina d'Ampezzo – aveva sperato di poter recuperare il rapporto con lei” (v. pg. 3, punto g, della comparsa
10 conclusionale del convenuto); in quel periodo di convivenza, anche l'attrice aveva “visto nella ritrovata confidenza e intimità di coppia, e nelle attenzioni che il marito era tornato a dedicarle, i segnali di quella che credeva fosse una ritrovata serenità coniugale” (v. pg. 8, punto 14,
del ricorso).
Ma a dicembre 2020 la sig.ra dopo alcuni sospetti, ha avuto Pt_1
la conferma che il marito la tradiva con la sig.ra (poi Persona_3
divenuta la compagna del convenuto), con la quale egli si mostrava anche in pubblico, nei medesimi luoghi fino a poco prima frequentati con la moglie. Risale a quel periodo la scoperta di un biglietto di auguri, con una dichiarazione indirizzata al marito, nel quale si legge: “Il più bel regalo sei tu, con tutto il mio cuore. Chiara” (v. doc. 114 dell'attrice); ad ulteriore riprova della relazione, la ricorrente ha prodotto documentazione fotografica (v. doc. 115) che ritrae il sig. CP_1
in compagnia della sig.ra in occasioni di
[...] Persona_3
incontri pubblici.
La relazione extraconiugale del convenuto era nota nell'ambiente frequentato da entrambi i coniugi, come è emerso dalla deposizione del sig. – che per circa 15 anni aveva lavorato come addetto Testimone_1
alla reception dell' di Cortina d'Ampezzo, gestito dalla Controparte_2
famiglia – il quale, sentito all'udienza del 6.11.2024, ha CP_1
confermato le circostanze capitolate dalla ricorrente, con riferimento al comportamento, contrario al dovere di fedeltà, tenuto dal sig. CP_1
che ha causato la frattura coniugale;
il teste ha infatti
[...]
confermato di aver visto, durante lo svolgimento delle proprie mansioni
11 nell'Hotel, “il e la nella sala bar-lounge in occasione di CP_1 Per_3
eventi, feste e, in tali occasioni, li ho visti in atteggiamenti confidenziali”,
“da persone più che amiche”, nella medesima struttura alberghiera ove la moglie trascorreva il proprio tempo con il marito in compagnia di amici comuni che conoscevano la coppia.
Il contenuto del biglietto rinvenuto dall'attrice costituisce conferma della relazione affettiva, e la deposizione del teste dimostra Tes_1
che il rapporto si manifestava con atteggiamenti confidenziali, in violazione dell'obbligo di fedeltà, anche in presenza di altre persone,
facendo assumere alla vicenda rilievo pubblico tra i conoscenti delle parti.
Sebbene in convenuto abbia eccepito che le dichiarazioni rese dal sig. debbano ritenersi “radicalmente inattendibili” (v. pg. 10 Tes_1
della comparsa conclusionale), va tuttavia rilevato che lo stesso convenuto aveva indicato come testimone il sig. a prova Tes_1
contraria sul proprio capitolo C22 (v. pg. 11-12 della memoria datata
30.10.2023), contando evidentemente sull'affidabilità ed attendibilità
delle sue dichiarazioni.
In questo contesto, deve ritenersi provato che, con il proprio comportamento, il convenuto abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, e che le violazioni commesse siano state idonee a determinare la crisi dell'unione coniugale.
Nel vigente ordinamento la dichiarazione di addebito prevista dall'art. 151, 2° comma, c.c. si pone come una variante dell'accertamento della improseguibilità della convivenza, ossia come una modalità
12 eventuale della pronuncia della separazione, accertabile ove ne ricorrano le circostanze;
ne consegue che ai fini dell'affermazione della responsabilità della cessazione dell'unità familiare non può farsi esclusivo riferimento ai comportamenti dei coniugi che risultino intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già manifesta impossibilità di prosecuzione della convivenza (v. Cass. 17.3.1995 n.
3098, Cass.
7.12.1994 n. 10512), essendo necessario accertare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella crisi coniugale o se essa sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. Cass.
28.9.2001 n. 12130; cfr. Cass. ord. 20.12.2021 n. 40795, secondo cui “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”).
Con specifico riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio dalla sig.ra va ricordato che “la relazione di un coniuge con estranei Pt_1
rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi,
anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge” (v. Cass. ord. 19.9.2017 n. 21657; cfr. Cass.
12.4.2013 n. 8929).
13 Nel caso concreto, le circostanze di fatto allegate dall'attrice – che hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie − sono sufficienti a consentire al Collegio la formulazione di un autonomo giudizio, fondato sul proprio libero convincimento, e risultano idonee a dimostrare come le condotte tenute dal sig. nei riguardi della moglie configurino la CP_1
violazione dei doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale,
previsti dall'art. 143 c.c., e siano state la causa determinante della crisi del matrimonio (v. Cass. 23.3.2005 n. 6276).
Poiché l'addebito formulato riguarda comportamenti lesivi della dignità personale, effettivamente idonei a produrre gravi conseguenze nella vita familiare e tali da creare un serio disagio nella situazione personale e sociale dell'attrice – in quanto direttamente correlati al sorgere dei contrasti che hanno reso non tollerabile la prosecuzione della convivenza e che costituiscono la ragione della separazione – le violazioni dei doveri di fedeltà, assistenza, collaborazione e rispetto nei confronti del coniuge configurano dunque i presupposti che legittimano la pronuncia di addebito della separazione a carico del convenuto, a norma dell'art. 151, 2° comma, c.c..
D'altra parte, il convenuto non ha dimostrato né che il rapporto matrimoniale fosse già irreversibilmente deteriorato al momento dell'inizio della relazione extraconiugale, né che il fallimento dell'unione coniugale fosse attribuibile a comportamenti posti in essere dall'attrice.
Al contrario, le deduzioni del convenuto in merito ad asserite violazioni dei doveri coniugali da parte della moglie risultano formulate in modo del tutto generico e con assunti, rimasti comunque indimostrati,
14 che non possono giustificare l'accoglimento della domanda di addebito.
Va quindi pronunciato l'addebito della separazione a carico del convenuto, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c..
3.- Procedendo all'esame delle domande concernenti le questioni economiche, si debbono considerare le risultanze documentali e gli esiti della consulenza tecnica disposta in corso di causa.
L'attrice ha chiesto che sia posto a carico del sig. CP_1
un assegno mensile non inferiore ad euro 12.000,00 (che, al
[...]
netto dell'imposizione fiscale, corrisponde a una disponibilità effettiva di euro 7.000,00 mensili), rivalutabili annualmente, con decorrenza dalla data della domanda.
Con l'ordinanza del 30 settembre 2021, il Presidente f.f. del
Tribunale di Bologna ha stabilito che “a fronte della disparità economica esistente tra i coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio (anni 25),
dell'età della resistente (anni 55), del suo stato di disoccupazione, del tenore di vita elevato dimostrato dalla documentazione prodotta dalla e degli oneri gravanti sul ricorrente, vi sono i presupposti per Pt_1
porre a carico del un contributo al mantenimento della moglie CP_1
che allo stato, salvi ulteriori approfondimenti istruttori, appare congruo determinare nella somma di euro 5.000,00 mensili, in considerazione anche dell'imposizione fiscale gravante sull'assegno e della sua detraibilità ai fini fiscali da parte del marito” (v. doc. 37 dell'attrice).
In corso di causa, il giudice istruttore – provvedendo con ordinanza in data 10.5.2022 sulle contrapposte richieste delle parti, tenendo conto della relazione tecnica di parte, prodotta dal convenuto (v. doc. 3, All.
15 A), riguardante la sua situazione finanziaria – a parziale modifica dei provvedimenti temporanei ha rideterminato il contributo al mantenimento dovuto dal convenuto in favore dell'attrice nella somma mensile di euro
2.800 mensili, con decorrenza del nuovo importo da marzo 2022 (e con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT del prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2023); a norma dell'art. 156, 6° comma, c.c.,
ha ordinato alla società Centrale s.r.l. ed alla società Controparte_2
– quali debitrici del sig. a titolo di compensi per
[...] Controparte_1
la carica di co-amministratore ed il ruolo direttivo ivi ricoperti – di versare direttamente in favore della sig.ra la somma pro Parte_1
quota (nei limiti di legge e sino alla concorrenza complessiva di euro
2.800 mensili) del contributo al mantenimento provvisorio (con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT del prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2023).
Il convenuto ha chiesto invece che sia accertata l'insussistenza originaria dei presupposti di cui all'art. 156 c.c. per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento preteso dalla ricorrente e, per l'effetto, sia revocato il provvedimento ex art. 156, 6° comma, del 10.05.2022, con cui è stato ordinato alla società Centrale s.r.l. ed alla società CP_2
– quali debitrici del sig. – di versare
[...] Controparte_1
direttamente in favore alla sig.ra la somma complessiva Parte_1
di euro 2.800 mensili a titolo di contributo per il mantenimento riconosciuto in via provvisoria.
16 4.- L'attrice ha descritto in modo dettagliato la complessiva situazione economica e patrimoniale del convenuto (v. pg. 12-15 del ricorso e pg. 15-18 della comparsa conclusionale), deducendo che:
il convenuto è un imprenditore alberghiero fra i più influenti e di spicco di Cortina d'Ampezzo: appartiene a una delle più note e facoltose famiglie di Cortina d'Ampezzo, fondatrice e titolare dell CP_2
simbolo della località turistica (v. docc. 8 e 10); egli è Presidente
[...]
del Distretto turistico LO Bellunesi, Presidente dell'Associazione
Cortina Olimpica, Vicepresidente esecutivo del Movimento Imprese
Ospitalità Italia, fra i fondatori del Cortinairport, nonché fondatore di
LO IL (cfr. docc. 8, 9 e 13), ed è titolare di un patrimonio costituito
A) da una componente immobiliare, ed in particolare:
è pieno proprietario della casa coniugale, un immobile di 160 mq del valore di oltre 2 milioni di euro, circondato da prati e boschi di pertinenza, situato a pochi passi dal centro di Cortina d'Ampezzo, in località Chiave (v. doc. 11, pag. 1);
è comproprietario di quattro magazzini/depositi, due nella località Alverà
e due in Corso Italia (v. doc. 11, pg. 5 e 13), di due box/autorimesse e di un posto auto, tutti nel centro città (v. doc. 11, pg. 92);
è comproprietario di un compendio di locali commerciali: 9 negozi (v.
doc. 11, pg.
6-12 e 64), dislocati nel centro di Cortina, fra Corso Italia e
Via Cesare Battisti, locati a marchi di lusso, quali Kraler - Luxury
Multibrand Store, ON, SA VE, ed altri;
17 è comproprietario di una casa di 8,5 vani (di oltre 170 mq) a Cortina (v.
doc. 77, pag. 1), del valore di oltre 2 milioni di euro;
è titolare di 83 terreni – alcuni dei quali edificabili, altri coltivabili, altri ancora accatastati come “area urbana” – situati nel Comune di Cortina
d'Ampezzo (v. doc. 11);
B) da una componente societaria:
è socio (al 12,5%), oltre che consigliere di amministrazione, della società
proprietaria dei locali dell' gestito dalla Controparte_2 CP_2
famiglia (v. doc. 21, 22 e 23; cfr. doc. 86); CP_1
è socio (al 12,5%), oltre che Presidente del Consiglio di
Amministrazione, della società Centrale s.r.l., che ha per oggetto sociale
“l'acquisto, la locazione e la gestione di alberghi” (cfr. doc. 24),
proprietaria di 10 negozi e di un intero edificio nel centro di Cortina (v.
doc. 12), i cui utili e dividendi sono passati da € 50.000,00 nel 2019, a €
80.000,00 nel 2020, a € 90.000,00 nel 2021 (cfr. pg. 14 della CTU);
C) da una componente finanziaria, confermata anche dal CTU:
- nel 2020 (anno precedente alla separazione) il convenuto è risultato dante causa in 9 compravendite immobiliari del valore complessivo di circa € 700.000,00 (v. pg. 68, doc. 25), che si aggiungono al valore dei contratti nei quali ha rivestito il medesimo ruolo nel 2019 (€ 503.000,00)
e nel 2018 (2.200.000,00), per un valore di oltre 3 milioni di euro in tre anni;
- nel maggio 2020, ha ottenuto da CortinaBanca – Credito Cooperativo
Italiano un mutuo per € 750.000,00 (v. doc. 25, pg. 68);
18 - ha all'attivo – come titolare, contitolare, delegato o procuratore – 40
rapporti finanziari fra conti correnti, conti deposito, garanzie, ecc. (v. pg.
74-75, doc. 25);
ha dichiarato, nel ricorso per separazione depositato davanti al Tribunale
di Bologna, introiti pari a circa 6.000,00 euro al mese: “come libero professionista per la Società Centrale Srl percepisce una retribuzione netta di circa € 2.500,00 mensili, alla quale si aggiungono l'importo di €
1.250,00 derivante dall'attività di direzione dell e Controparte_2
quello di € 1.600,00 circa quale rendita del compendio immobiliare” (v.
pg. 3 doc. 64).
5.- Ciò premesso, va ricordato che, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento, è sufficiente tenere conto delle complessive risultanze in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti,
quali emergono dalla documentazione acquisita, senza la necessità di una rigorosa ricostruzione contabile (v. Cass. 19.3.2002 n. 3974, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 17.6.2009 n. 1408),
non essendo richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (v. Cass. 12.1.2017 n. 605, Cass. ord. 20.1.2021 n. 975).
Nel caso in esame, è stata comunque disposta una consulenza tecnica in corso di causa, all'esito della quale il C.T.U. rag. – a Per_2
seguito dell'analisi della situazione di entrambi i coniugi – ha accertato che, nel periodo esaminato (dall'anno 2017), la consistenza patrimoniale e finanziaria complessiva del convenuto ammonta a non meno di
2.269.720 euro e, quanto all'attrice, a circa 1.260.775 euro (v. pg. 28-29
19 della relazione integrativa datata 13.10.2023; cfr. pg. 21-22 della relazione in data 30.6.2023).
Dall'esame delle relazioni emerge che il C.T.U. ha illustrato con chiarezza il risultato dell'indagine, esponendo in modo coerente e corretto le proprie valutazioni – fondate sul rilievo oggettivo dei dati acquisiti –
sia sotto il profilo logico che sotto quello tecnico-contabile, superando con i propri chiarimenti le obiezioni sollevate dalle parti e rendendo quindi superflua, a fronte della correttezza delle risposte fornite, ogni ulteriore attività istruttoria.
6.- Va inoltre considerato che – come dedotto e documentato dall'attrice – le ingenti disponibilità economiche del convenuto hanno assicurato alla coppia un elevato tenore di vita, in costanza di matrimonio, nell'abitazione di Cortina d'Ampezzo ed in numerose vacanze in varie località, frequentando locali e ristoranti, e partecipando a feste private (cfr. doc. 14-15) e ad eventi mondani (v. doc. 13), con ingenti spese per abbigliamento, gioielli, quadri d'autore ed arredi (v.
doc. 27-29, 106-109).
In questo contesto, si deve tenere conto – ai fini delle valutazioni in merito alla spettanza ed alla determinazione della misura dell'assegno di separazione – della disparità economica esistente tra i coniugi,
conseguente all'assenza di redditi propri della moglie, che non svolge attività lavorativa, e degli elevati redditi, del consistente patrimonio e delle potenzialità di guadagno del marito, dell'elevato tenore di vita goduto dai coniugi, alimentato dal solo convenuto, dell'incidenza delle imposte sull'assegno di mantenimento del coniuge (che riducono
20 l'effettiva disponibilità per la moglie ma comportano un risparmio di spesa per l'obbligato), della durata del matrimonio (25 anni) e dell'età
dell'attrice (59 anni).
Ciò premesso, considerate tutte le circostanze della fattispecie – e tenuto conto che l'attrice è attualmente priva di occupazione ed ha comunque un'età che rende difficile il reperimento di una stabile attività
lavorativa – il Collegio ritiene che debba essere confermato il contributo inizialmente previsto dall'ordinanza presidenziale, adeguato ad oggi,
ponendo a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente all'attrice (con effetto dalla data di proposizione della domanda) la somma di euro 6.000, in valori attuali, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di gennaio 2026, sino a quando l'attrice non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa (v. Cass. 16.5.2017
n. 12196: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge,
sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; cfr. Cass. ord. 13.12.2024 n. 32349: “in tema di separazione
21 dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio”).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, e gli oneri di c.t.u.,
separatamene liquidati, seguono la soccombenza del convenuto.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa di separazione proposta, con ricorso depositato in data 4.6.2021, da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) addebita al convenuto la separazione personale tra i coniugi, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c.;
2) pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente all'attrice (con effetto dalla data di proposizione della domanda) la somma di euro 6.000, in valori attuali, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di gennaio 2026, sino a quando l'attrice non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
22 3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali,
liquidate nella complessiva somma di euro 12.698,00, di cui euro
12.600,00 per compensi ed euro 98,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
4) pone gli oneri di c.t.u., separatamente liquidati, a carico del convenuto,
e lo condanna a rifondere all'attrice l'importo dalla stessa anticipato a tale titolo.
Così deciso in Belluno, 17.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
RT AC
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