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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
RT EN, TO
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2690/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
2 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100062 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A Resistente_1 sono stati notificati due pvc redatti dalla guardia di finanza di Crotone:
1. Verbale numero 252916/19/22 consegnato alla parte in data 02/08/2019 e derivante da una verifica fiscale effettuata al fine di riscontrare per i periodi d'imposta dal 01/01/2016 al 26/05/2017 i rapporti economico – commerciali intercorsi tra il Sig. Resistente_1, in qualità di titolare della
Società_1 (C.F. CF_Resistente_1 e P.I. P.IVA_1 - codice attività
esercitata 46.38.10 “Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi”) e la società “Società_3 Srl” con sede in Crotone (P.I.
P.IVA_2);
1. Verbale numero 252912/19/22 consegnato alla parte in data 02/08/2019 e derivante da una verifica fiscale effettuata al fine di riscontrare per i periodi d'imposta dal 26/05/2017 al 30/09/2018 i rapporti economico – commerciali intercorsi tra il Sig. Resistente_1, in qualità di rappresentante legale della società Società_1 srl (C.F. CF_Resistente_1 e P.I. P.IVA_3 -
codice attività esercitata 46.38.10 “Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi”) e la società “Società_3 Srl” con sede in Crotone
(P.I. P.IVA_2).
La verifica della GDF è conseguente ad altra verifica eseguita a carico della società
“Società_3”, presso la quale è stata ritrovata una contabilità parallela in cui erano annotati acquisti effettuati dalla società stessa presso il sig. Resistente_1
e per le quali non erano state emesse le relative fatture.
L'attività di riconciliazione eseguita per l'anno 2017 ha fatto emergere una discordanza relativamente alle annotazioni delle fatture nel mese di maggio del 2017. Ne è
conseguito che alcune fatture emesse dalla ditta individuale (p.i. P.IVA_1) risultavano annotate sul mastrino della società (p.i. P.IVA_3).
Per tale motivo sono state prese in considerazione, ai fini del confronto con il fatturato,
le operazioni documentate fino alla fine di maggio 2017 dalla d.i. Società_2 di
Resistente_1 (p.i. P.IVA_1) cioè fino all'avvenuta trasformazione in società.
Le fatture attive riferibili al mese di maggio sono state rilevate sul mastrino della società conseguentemente all'annotazione delle stesse sul registro Iva delle fatture emesse. Tale situazione è meramente formale in quanto dalla disamina della dichiarazione Iva dell'anno 2017 è stato rilevato che con la medesima dichiarazione erano presenti entrambi gli identificativi IVA.
Pertanto, nel corso della verifica effettuata nei confronti della Pescheria “Società_3
srl” sono state rinvenute (periodo 06/06/2016 - 07/09/2018) svariate ricevute di consegna merce riferibili, in qualità di cedente, alla ditta Società_2 di Resistente_1
Resistente_1 in seguito divenuta Società_2 srl di Resistente_1. Sentiti i diretti interessati della Pescheria “Società_3 srl”, gli stessi hanno comunicato che le ricevute erano riferite agli acquisiti di pesce effettuati in modalità “all'asta” tenuta da
Resistente_1.
I militari operanti hanno, così, provveduto ad effettuare una ricostruzione cronologica delle stesse (dal 01/01/2017 al 26/05/2017) rilevando che gli acquisti di prodotti indicati sulle ricevute hanno trovato riscontro con successive annotazioni di consuntivazioni manoscritte sia relativamente all'ammontare dei prodotti acquistati che dei pagamenti eseguiti:
ricevute di consegna mesi da gennaio a maggio del 2017
gennaio € 9.635,00 fornitura di marzo febbraio € 9.550,00 fornitura di aprile marzo € 10.127,00 fornitura di gennaio aprile € 7.383,00 fornitura di febbraio maggio € 2.820,00 fornitura dal 02/05 al 05/05/17
giugno € 11.403,00 fornitura di maggio totale € 50.918,00
Come esposto dai AN (pagg.
8-9 del pvc), l'ammontare complessivo delle forniture dei prodotti ittici alla società la Società_3 srl da parte della d.i.
Resistente_1, rilevabili dagli appunti manoscritti per il periodo 01/01/2017 al
26/05/2017 (operazioni attengono al periodo antecedente alla cessazione e quindi sono imputabili alla d.i. Resistente_1), erano pertanto quantificabili in € 50.918,00.
Successivamente, i militari hanno verificato le operazioni fatturate dalla
Società_1 di Resistente_1 dal 16/01/2017 al 26/05/2017 e hanno rilevato che ammontano a complessive
€ 29.040,50 iva compresa (pagg. 14 e 15 del pcv):
fatture emesse da Resistente_1 periodo 16/01/2017 al 26/05/2017
Imponibile Iva Totale
€ 26.400,45 € 2.640,05 € 29.040,50
Nel complesso, quindi, Resistente_1 ha effettuato cessioni senza la relativa documentazione fiscale per un totale € 24.517,55 (€ 50.918,00 - € 26.400,45) che sono state recuperate a tassazione ai fini IRPEF e IRAP a titolo di maggiori ricavi ai sensi dell'art.57 del TUIR.
Ai fini IVA le operazioni sono state computate alla nuova società Società_1 srl p.i.
P.IVA_3 in quanto l'operazione di trasformazione non comporta il frazionamento del periodo di imposta, sicché nella dichiarazione annuale della Società_1 srl p.i.
P.IVA_3 dovranno confluire tutte le operazioni riferite allo stesso soggetto passivo
IVA.
L'avviso di accertamento, poi, ha comportato un secondo rilievo discendente dal processo verbale 334/209.
In particolare, nell'anno 2017 il sig. Resistente_1 era socio della società Società_2 srl di Resistente_1
Resistente_1 (p.i. P.IVA_3), esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, con una quota di partecipazione del 100,00%.
A carico della già citata società “Fish srl di Resistente_1” quest'Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento n.TD5030100071/2021
con il quale è stato accertato per l'anno 2017 un reddito d'impresa di 81.257,08.
Tenuto conto che l'unico socio era il sig. Resistente_1, a quest'ultimo sono stati imputati i redditi da partecipazione nella misura che segue:
Utili non contabilizzati 81.257,08 € x quota di partecipazione 100% =
utile a Lei distribuito extrabilancio 81.257,08 € x percentuale di imponibilitàì (art. 47, comma 1
TUIR 58,14% =
REDDITO DI CAPITALE IMPONIBILE 47.242,87 €
Con istanza di mediazione notificata in data 07/11/2022, il sig. Resistente_1, ha impugnato la legittimità dell'avviso di accertamento n. TD5010100062/2020, notificato dall'ufficio il 11/5/2022, a mezzo pec.
Con il ricorso la società ha contestato:
1) In via preliminare, illegittima applicazione dell'art. 39, comma 2, del DPR n.
600/1973.
2) In via subordinata, nel merito, inattendibilità e irrilevanza della documentazione extracontabile posta a fondamento dell'accertamento dei maggiori ricavi.
3) Sempre in via subordinata, ricavi accertati in capo al ricorrente ex art. 39, comma 2,
DPR n. 600/1973 senza deduzione dei costi - Violazione del principio di capacità
contributiva ex art. 53 della Costituzione.
4) Sempre in via subordinata, illegittima applicazione dell'IVA sui maggiori ricavi accertati.
5) determinazione del reddito di partecipazione al capitale sociale della Società_1
SRL in violazione del divieto di doppia imposizione.
L'ufficio ha esaminato l'istanza di mediazione rigettandola e si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 115/2024 la corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone, pur riconoscendo legittimo l'accertamento emesso dall'ufficio, ha parzialmente accolto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone ha proposto appello per i seguenti contestando la violazione dell'art. 109 del TUIR e il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui afferma: i maggiori ricavi accertati con l'Avviso di Accertamento impugnato devono essere decurtati di una percentuale forfettaria di costi, stabilendo, il Collegio, che la determinazione forfettaria dei costi,
quindi il maggior reddito imponibile, debba essere ricalcolato considerando il
“ricarico minimo” previsto per lo Studio di Settore cui appartiene il codice Ateco
46.38.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi);
In secondo luogo, si contesta l'errore nell'interpretazione data alla sentenza della corte di giustizia UE
01/07/2021 causa C- 521/19, che conseguentemente ha determinato la seguente statuizione: 2) i maggiori ricavi ricostruiti dall'Amministrazione Finanziaria
in sede di accertamento ai fini reddituali, devono considerarsi comprensivi dell'Iva, che deve quindi essere scorporata e non aggiunta.
Proponeva appello incidentale anche il contribuente ribadendo l'illegittimità della ripresa fiscale per mancanza di intellegibilità della documentazione extracontabile
L'appello principale deve trovare accoglimento, Invero, sul presupposto che il contribuente ha riportato in detrazione i costi sostenuti , quindi anche quelli effettuati per le vendite in nero, la corte di cassazione con la decisione 17365/2020, afferma il principio per effetto del quale in tema di imposte sui redditi,
l'amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro", mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili,
afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (cassazione nn. 22868/2017, 25317/2014 e
20679/2014).
In conclusione, in assenza della prova richiesta, nessun maggior costo può essere riconosciuto, di conseguenza la sentenza impugnata risulta illegittima anche sotto questo aspetto. Secondo motivo
Inoltre, il giudice di prime cure ritiene che l'importo accertato debba considerarsi comprensivo di IVA facendo riferimento alla sentenza della corte di giustizia europea del 1° luglio 2021, resa nella causa Ue C-521/2019.
Tuttavia, il giudice stesso riconosce la possibilità che l'iva non sia scorporabile quando nel diritto interno dello Stato sia prevista la possibilità di rivalsa;
eppure, nonostante evidenzi siffatta affermazione, non esamina le argomentazioni dell'ufficio nelle quali è
stata ribadita l'esistenza dell'art nell'art. 60 del dpr 633/1972 che disciplina proprio il diritto di rivalsa in caso di accertamenti tributari.
La sentenza, quindi, risulta carente di motivazione perché, non esamina le ragioni contenute nella costituzione dell'ufficio e pertanto, nulla dice circa l'applicabilità
dell'art 60 sopra citato.
Se il giudice ha ritenuto che la norma contenente il diritto di rivalsa non sia applicabile al caso, avrebbe dovuto chiarirne le ragioni e quindi esporre una logica e chiara spiegazione delle ragioni che lo avevano indotto a siffatta conclusione.
L'art. 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 dispone: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".
La norma è stata modificata nel 2012, a chiusura della procedura di infrazione n.
2011/4081 aperta contro l'Italia dalla Commissione europea, in quanto la preclusione posta dal previgente settimo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 633 del 1972 è stata ritenuta non conforme ai principi comunitari di neutralità e proporzionalità dell'imposta sul valore aggiunto.
In base alla nuova disposizione il contribuente può esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato all'ER l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.
L'iva, infatti, è un'imposta sui consumi che colpisce il valore aggiunto, ma il soggetto inciso dall'imposta deve essere soltanto il consumatore finale. Le imprese ed i professionisti sono, invece, soltanto percossi dall'Iva nel senso che la applicano e funzionano come esattori per conto dello Stato.
Il meccanismo di detrazione, pertanto, garantisce il principio di neutralità dell'imposta su cui si fonda il sistema dell'Iva che, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/112/CE (c.d. “direttiva rifusa” o “direttiva Iva”), deve essere applicata fino allo stadio del consumo finale del bene e/o del servizio acquisito.
Il principio di neutralità, inoltre, impone che vi sia certezza sull'imposizione dell'IVA,
altrimenti, il sistema resta monco e la neutralità non garantita.
In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 6951 del
17/03/2017 in cui ribadisce: “il regime dell'IVA è difatti volto a sollevare interamente l'imprenditore dall'onere dell'imposta dovuta o versata nell'ambito di tutte le sue attività economiche, al fine di garantire la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA. Qualora
l'IVA non sia stata applicata, o non vi è prova che lo sia stata, dunque, essa non può
essere scorporata”.
Partendo dai principi sopra enunciati è evidente che, la sentenza del giudice di prime cure che afferma la necessita' di scorporare l'iva dall'accertato, non è adeguatamente motivata nella parte in cui non esamina la normativa italiana che prevede la rivalsa e non si pronuncia rispetto ad essa.
In definitiva, quindi, l'esistenza della norma interna che consente la rivalsa, in ossequio alla sentenza della corte di giustizia Europea, giustifica l'operato dell'ufficio, per cui l'IVA non deve essere scorporata ma aggiunta.
l'appello incidentale deve essere rigettato sulla scorta della ritenuta valenza dimostrativa delle scritture extracontabile che legittimano l'accertamento dell'ufficio . La complessità delle questioni trattate , le possibili diverse esegesi sostenibili, determinano alla compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello pertanto in riforma della sentenza impugnata conferma l'avviso opposto con il ricorso introduttivo, spese compensate .
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
RT EN, TO
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2690/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
2 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100062 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A Resistente_1 sono stati notificati due pvc redatti dalla guardia di finanza di Crotone:
1. Verbale numero 252916/19/22 consegnato alla parte in data 02/08/2019 e derivante da una verifica fiscale effettuata al fine di riscontrare per i periodi d'imposta dal 01/01/2016 al 26/05/2017 i rapporti economico – commerciali intercorsi tra il Sig. Resistente_1, in qualità di titolare della
Società_1 (C.F. CF_Resistente_1 e P.I. P.IVA_1 - codice attività
esercitata 46.38.10 “Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi”) e la società “Società_3 Srl” con sede in Crotone (P.I.
P.IVA_2);
1. Verbale numero 252912/19/22 consegnato alla parte in data 02/08/2019 e derivante da una verifica fiscale effettuata al fine di riscontrare per i periodi d'imposta dal 26/05/2017 al 30/09/2018 i rapporti economico – commerciali intercorsi tra il Sig. Resistente_1, in qualità di rappresentante legale della società Società_1 srl (C.F. CF_Resistente_1 e P.I. P.IVA_3 -
codice attività esercitata 46.38.10 “Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi”) e la società “Società_3 Srl” con sede in Crotone
(P.I. P.IVA_2).
La verifica della GDF è conseguente ad altra verifica eseguita a carico della società
“Società_3”, presso la quale è stata ritrovata una contabilità parallela in cui erano annotati acquisti effettuati dalla società stessa presso il sig. Resistente_1
e per le quali non erano state emesse le relative fatture.
L'attività di riconciliazione eseguita per l'anno 2017 ha fatto emergere una discordanza relativamente alle annotazioni delle fatture nel mese di maggio del 2017. Ne è
conseguito che alcune fatture emesse dalla ditta individuale (p.i. P.IVA_1) risultavano annotate sul mastrino della società (p.i. P.IVA_3).
Per tale motivo sono state prese in considerazione, ai fini del confronto con il fatturato,
le operazioni documentate fino alla fine di maggio 2017 dalla d.i. Società_2 di
Resistente_1 (p.i. P.IVA_1) cioè fino all'avvenuta trasformazione in società.
Le fatture attive riferibili al mese di maggio sono state rilevate sul mastrino della società conseguentemente all'annotazione delle stesse sul registro Iva delle fatture emesse. Tale situazione è meramente formale in quanto dalla disamina della dichiarazione Iva dell'anno 2017 è stato rilevato che con la medesima dichiarazione erano presenti entrambi gli identificativi IVA.
Pertanto, nel corso della verifica effettuata nei confronti della Pescheria “Società_3
srl” sono state rinvenute (periodo 06/06/2016 - 07/09/2018) svariate ricevute di consegna merce riferibili, in qualità di cedente, alla ditta Società_2 di Resistente_1
Resistente_1 in seguito divenuta Società_2 srl di Resistente_1. Sentiti i diretti interessati della Pescheria “Società_3 srl”, gli stessi hanno comunicato che le ricevute erano riferite agli acquisiti di pesce effettuati in modalità “all'asta” tenuta da
Resistente_1.
I militari operanti hanno, così, provveduto ad effettuare una ricostruzione cronologica delle stesse (dal 01/01/2017 al 26/05/2017) rilevando che gli acquisti di prodotti indicati sulle ricevute hanno trovato riscontro con successive annotazioni di consuntivazioni manoscritte sia relativamente all'ammontare dei prodotti acquistati che dei pagamenti eseguiti:
ricevute di consegna mesi da gennaio a maggio del 2017
gennaio € 9.635,00 fornitura di marzo febbraio € 9.550,00 fornitura di aprile marzo € 10.127,00 fornitura di gennaio aprile € 7.383,00 fornitura di febbraio maggio € 2.820,00 fornitura dal 02/05 al 05/05/17
giugno € 11.403,00 fornitura di maggio totale € 50.918,00
Come esposto dai AN (pagg.
8-9 del pvc), l'ammontare complessivo delle forniture dei prodotti ittici alla società la Società_3 srl da parte della d.i.
Resistente_1, rilevabili dagli appunti manoscritti per il periodo 01/01/2017 al
26/05/2017 (operazioni attengono al periodo antecedente alla cessazione e quindi sono imputabili alla d.i. Resistente_1), erano pertanto quantificabili in € 50.918,00.
Successivamente, i militari hanno verificato le operazioni fatturate dalla
Società_1 di Resistente_1 dal 16/01/2017 al 26/05/2017 e hanno rilevato che ammontano a complessive
€ 29.040,50 iva compresa (pagg. 14 e 15 del pcv):
fatture emesse da Resistente_1 periodo 16/01/2017 al 26/05/2017
Imponibile Iva Totale
€ 26.400,45 € 2.640,05 € 29.040,50
Nel complesso, quindi, Resistente_1 ha effettuato cessioni senza la relativa documentazione fiscale per un totale € 24.517,55 (€ 50.918,00 - € 26.400,45) che sono state recuperate a tassazione ai fini IRPEF e IRAP a titolo di maggiori ricavi ai sensi dell'art.57 del TUIR.
Ai fini IVA le operazioni sono state computate alla nuova società Società_1 srl p.i.
P.IVA_3 in quanto l'operazione di trasformazione non comporta il frazionamento del periodo di imposta, sicché nella dichiarazione annuale della Società_1 srl p.i.
P.IVA_3 dovranno confluire tutte le operazioni riferite allo stesso soggetto passivo
IVA.
L'avviso di accertamento, poi, ha comportato un secondo rilievo discendente dal processo verbale 334/209.
In particolare, nell'anno 2017 il sig. Resistente_1 era socio della società Società_2 srl di Resistente_1
Resistente_1 (p.i. P.IVA_3), esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, con una quota di partecipazione del 100,00%.
A carico della già citata società “Fish srl di Resistente_1” quest'Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento n.TD5030100071/2021
con il quale è stato accertato per l'anno 2017 un reddito d'impresa di 81.257,08.
Tenuto conto che l'unico socio era il sig. Resistente_1, a quest'ultimo sono stati imputati i redditi da partecipazione nella misura che segue:
Utili non contabilizzati 81.257,08 € x quota di partecipazione 100% =
utile a Lei distribuito extrabilancio 81.257,08 € x percentuale di imponibilitàì (art. 47, comma 1
TUIR 58,14% =
REDDITO DI CAPITALE IMPONIBILE 47.242,87 €
Con istanza di mediazione notificata in data 07/11/2022, il sig. Resistente_1, ha impugnato la legittimità dell'avviso di accertamento n. TD5010100062/2020, notificato dall'ufficio il 11/5/2022, a mezzo pec.
Con il ricorso la società ha contestato:
1) In via preliminare, illegittima applicazione dell'art. 39, comma 2, del DPR n.
600/1973.
2) In via subordinata, nel merito, inattendibilità e irrilevanza della documentazione extracontabile posta a fondamento dell'accertamento dei maggiori ricavi.
3) Sempre in via subordinata, ricavi accertati in capo al ricorrente ex art. 39, comma 2,
DPR n. 600/1973 senza deduzione dei costi - Violazione del principio di capacità
contributiva ex art. 53 della Costituzione.
4) Sempre in via subordinata, illegittima applicazione dell'IVA sui maggiori ricavi accertati.
5) determinazione del reddito di partecipazione al capitale sociale della Società_1
SRL in violazione del divieto di doppia imposizione.
L'ufficio ha esaminato l'istanza di mediazione rigettandola e si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 115/2024 la corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone, pur riconoscendo legittimo l'accertamento emesso dall'ufficio, ha parzialmente accolto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone ha proposto appello per i seguenti contestando la violazione dell'art. 109 del TUIR e il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui afferma: i maggiori ricavi accertati con l'Avviso di Accertamento impugnato devono essere decurtati di una percentuale forfettaria di costi, stabilendo, il Collegio, che la determinazione forfettaria dei costi,
quindi il maggior reddito imponibile, debba essere ricalcolato considerando il
“ricarico minimo” previsto per lo Studio di Settore cui appartiene il codice Ateco
46.38.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi);
In secondo luogo, si contesta l'errore nell'interpretazione data alla sentenza della corte di giustizia UE
01/07/2021 causa C- 521/19, che conseguentemente ha determinato la seguente statuizione: 2) i maggiori ricavi ricostruiti dall'Amministrazione Finanziaria
in sede di accertamento ai fini reddituali, devono considerarsi comprensivi dell'Iva, che deve quindi essere scorporata e non aggiunta.
Proponeva appello incidentale anche il contribuente ribadendo l'illegittimità della ripresa fiscale per mancanza di intellegibilità della documentazione extracontabile
L'appello principale deve trovare accoglimento, Invero, sul presupposto che il contribuente ha riportato in detrazione i costi sostenuti , quindi anche quelli effettuati per le vendite in nero, la corte di cassazione con la decisione 17365/2020, afferma il principio per effetto del quale in tema di imposte sui redditi,
l'amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro", mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili,
afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (cassazione nn. 22868/2017, 25317/2014 e
20679/2014).
In conclusione, in assenza della prova richiesta, nessun maggior costo può essere riconosciuto, di conseguenza la sentenza impugnata risulta illegittima anche sotto questo aspetto. Secondo motivo
Inoltre, il giudice di prime cure ritiene che l'importo accertato debba considerarsi comprensivo di IVA facendo riferimento alla sentenza della corte di giustizia europea del 1° luglio 2021, resa nella causa Ue C-521/2019.
Tuttavia, il giudice stesso riconosce la possibilità che l'iva non sia scorporabile quando nel diritto interno dello Stato sia prevista la possibilità di rivalsa;
eppure, nonostante evidenzi siffatta affermazione, non esamina le argomentazioni dell'ufficio nelle quali è
stata ribadita l'esistenza dell'art nell'art. 60 del dpr 633/1972 che disciplina proprio il diritto di rivalsa in caso di accertamenti tributari.
La sentenza, quindi, risulta carente di motivazione perché, non esamina le ragioni contenute nella costituzione dell'ufficio e pertanto, nulla dice circa l'applicabilità
dell'art 60 sopra citato.
Se il giudice ha ritenuto che la norma contenente il diritto di rivalsa non sia applicabile al caso, avrebbe dovuto chiarirne le ragioni e quindi esporre una logica e chiara spiegazione delle ragioni che lo avevano indotto a siffatta conclusione.
L'art. 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 dispone: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".
La norma è stata modificata nel 2012, a chiusura della procedura di infrazione n.
2011/4081 aperta contro l'Italia dalla Commissione europea, in quanto la preclusione posta dal previgente settimo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 633 del 1972 è stata ritenuta non conforme ai principi comunitari di neutralità e proporzionalità dell'imposta sul valore aggiunto.
In base alla nuova disposizione il contribuente può esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato all'ER l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.
L'iva, infatti, è un'imposta sui consumi che colpisce il valore aggiunto, ma il soggetto inciso dall'imposta deve essere soltanto il consumatore finale. Le imprese ed i professionisti sono, invece, soltanto percossi dall'Iva nel senso che la applicano e funzionano come esattori per conto dello Stato.
Il meccanismo di detrazione, pertanto, garantisce il principio di neutralità dell'imposta su cui si fonda il sistema dell'Iva che, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/112/CE (c.d. “direttiva rifusa” o “direttiva Iva”), deve essere applicata fino allo stadio del consumo finale del bene e/o del servizio acquisito.
Il principio di neutralità, inoltre, impone che vi sia certezza sull'imposizione dell'IVA,
altrimenti, il sistema resta monco e la neutralità non garantita.
In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 6951 del
17/03/2017 in cui ribadisce: “il regime dell'IVA è difatti volto a sollevare interamente l'imprenditore dall'onere dell'imposta dovuta o versata nell'ambito di tutte le sue attività economiche, al fine di garantire la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA. Qualora
l'IVA non sia stata applicata, o non vi è prova che lo sia stata, dunque, essa non può
essere scorporata”.
Partendo dai principi sopra enunciati è evidente che, la sentenza del giudice di prime cure che afferma la necessita' di scorporare l'iva dall'accertato, non è adeguatamente motivata nella parte in cui non esamina la normativa italiana che prevede la rivalsa e non si pronuncia rispetto ad essa.
In definitiva, quindi, l'esistenza della norma interna che consente la rivalsa, in ossequio alla sentenza della corte di giustizia Europea, giustifica l'operato dell'ufficio, per cui l'IVA non deve essere scorporata ma aggiunta.
l'appello incidentale deve essere rigettato sulla scorta della ritenuta valenza dimostrativa delle scritture extracontabile che legittimano l'accertamento dell'ufficio . La complessità delle questioni trattate , le possibili diverse esegesi sostenibili, determinano alla compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello pertanto in riforma della sentenza impugnata conferma l'avviso opposto con il ricorso introduttivo, spese compensate .