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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 788 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 26.4.2023
da
- Parte_1
(avv. MONTICELLI GIULIA)
contro
- CO
- Controparte_2
- (avv. MAURIZIO ORIONE) Controparte_3
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO Il ricorrente, dipendente dal 4.1.2021 al 7.3.2023 di società soggetta alla CO
direzione e coordinamento di , con inquadramento come operaio di VI^ Controparte_2
livello CCNL Industria Metalmeccanica, espone nell'atto introduttivo di aver svolto la propria attività
in via esclusiva presso nel cantiere all'interno dello stabilimento navale di Controparte_3
Porto Marghera e nell'ultimo periodo lavorativo presso l'officina della in quanto detta società CP_2
e lavoravano rispettivamente in appalto e subappalto per Lamentando il CO CP_3
mancato pagamento delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2023 per un importo lordo complessivo di € 5.120,12, chiede il pagamento, in solido, da parte delle società convenute in giudizio, anche ai sensi dell'art. 29 del D. Lvo 10.9.2003 n. 276, della suddetta somma per i titoli specificati nelle prodotte buste paga, con rifusione delle spese di giudizio.
, costituendosi in giudizio, rileva di aver conferito appalti a per le proprie Controparte_3 CP_2
costruzioni navali e dà atto che quest'ultima si è avvalsa anche dell'opera di per CO
l'esecuzione dei lavori appaltati, precisando però che il ricorrente non ha fornito prova dell'“effettivo e continuativo svolgimento di attività lavorativa” a favore della committenza né prova CP_3
dell'ammontare del “quantum” a lui dovuto ed eccependo comunque la non debenza di emolumenti privi di natura strettamente retributiva.
e non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia. CO Controparte_2
Medio tempore, e sono stati sottoposti a liquidazione giudiziale. CO Controparte_2
La causa è stata quindi istruita con l'escussione dei testi e viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente darsi atto che, a seguito della liquidazione giudiziale di e CO
, il giudizio è proseguito solo nei confronti di . Controparte_2 Controparte_3 Pacifico e documentale che il ricorrente abbia prestato la propria attività per nel CO
periodo e con la qualifica indicati in ricorso (v. docc. 1 e 2 ricorso), risulta altresì dalla documentazione in atti e soprattutto dalle dichiarazioni testimoniali che l'attività sia stata svolta presso la sede di a Marghera, nell'ambito del contratto di appalto stipulato con il CP_3
, che a sua volta aveva affidato i lavori a L'esistenza del contratto Controparte_2 CO
di appalto tra e nonché l'affidamento dei lavori alla consorziata di CP_2 CP_3 CP_2 [...]
sono in realtà ammessi dalla stessa che peraltro rileva di non aver intrattenuto CP_1 CP_3
alcun rapporto con quest'ultima società. In ogni caso, all'esito dell'istruttoria, può dirsi provato che il ricorrente abbia sempre lavorato per con mansioni di operaio saldatore. L'eventuale CP_3
invio in trasferta presso altre consorziate di come Tecno Welds, a cui si riferiscono i testi CP_2
e , non esclude la responsabilità di posto che Tecno Welds di Scorzè Tes_1 Tes_2 CP_3
“operava come costruttrice di tubature destinate a cantieri vari di […]” (v. deposizione CP_3
). Il ricorrente era stato inviato proprio da presso Tecno Welds tra la fine del Tes_3 CP_2
marzo 2022 e l'inizio del 2023 come saldatore a supporto (v. deposizione ). E' dunque Tes_2
provato quanto asserito dal lavoratore, che all'udienza del 30.10.2024 ha dichiarato di aver lavorato per tutto il periodo lavorativo come saldatore esclusivamente o presso la committente nel CP_3
cantiere di Porto Marghera o presso l'officina di Scorzè, posto che la datrice di lavoro, CP_2 [...]
realizzava tubi per motori marini destinati alle navi in costruzione presso CP_1 CP_3
Ne discende la responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del CP_3
disposto dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto o subappalto
(v. Corte Cost. sen.t 254/2017) di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti. La locuzione “trattamenti retributivi” di cui alla norma citata “dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10354 del 19/05/2016, nella specie, la S.C., con riferimento agli artt. da 63 a 78 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, ha cassato, sul punto, la sentenza di appello, escludendo che rientrassero nella retribuzione le somme per buoni pasto e indennità sostitutiva ferie, ritenendo, viceversa, rientrarvi gli importi ROL per riduzione orario di lavoro). Hanno certamente natura retributiva le retribuzioni di gennaio e febbraio 2023, lo “straordinario”, il rateo di 13° mensilità e il TFR. Rientrano altresì nella nozione di crediti retributivi le somme indicate in busta paga come “ferie godute”, festività retribuite e festività “cadute di domenica”, non trattandosi di indennità sostitutive conseguenti al mancato godimento, che per costante giurisprudenza hanno natura risarcitoria (v. S.C. 11.5.2011 n.10341),
bensì di retribuzione corrisposta per i giorni di ferie o festività. Ha natura retributiva, infine, anche la
“voce trasferta” perché, qualora il lavoratore abbia scelto di lavorare in luogo diverso da quello convenuto, il CCNL applicato prevede la corresponsione della “trasferta”, connotata da continuità e sistematicità, che svolge in tal caso funzione retributiva. Nell'ipotesi di specie, la sede di lavoro del ricorrente è indicata in Castellamare di Stabia, laddove lo stesso ha sempre operato a Marghera (v.
doc. 1 e buste paga).
Non hanno viceversa natura retributiva i cd. buoni pasto, trattandosi di un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (v. Cass. 16135/2020, Cass.
14388/2016 e Trib. Venezia, 8 luglio 2020, n. 3463) e, ovviamente, i rimborsi spese, non soggetti nemmeno a contribuzione.
Per i crediti non aventi natura retributiva, come sopra precisati, non sorge la responsabilità solidale di CP_3
è tenuta a corrispondere ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 al ricorrente l'importo di €4.926,00, CP_3
oltre interessi legali previa rivalutazione monetaria.
Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrisponde al ricorrente l'importo Controparte_3
di €4.926,00, oltre interessi legali previa rivalutazione monetaria. Condanna a rifondere le spese di lite, che liquida in €4.500,00, oltre IVA, CPA e Controparte_3
rimborso spese generali.
Venezia, 12.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 788 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 26.4.2023
da
- Parte_1
(avv. MONTICELLI GIULIA)
contro
- CO
- Controparte_2
- (avv. MAURIZIO ORIONE) Controparte_3
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO Il ricorrente, dipendente dal 4.1.2021 al 7.3.2023 di società soggetta alla CO
direzione e coordinamento di , con inquadramento come operaio di VI^ Controparte_2
livello CCNL Industria Metalmeccanica, espone nell'atto introduttivo di aver svolto la propria attività
in via esclusiva presso nel cantiere all'interno dello stabilimento navale di Controparte_3
Porto Marghera e nell'ultimo periodo lavorativo presso l'officina della in quanto detta società CP_2
e lavoravano rispettivamente in appalto e subappalto per Lamentando il CO CP_3
mancato pagamento delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2023 per un importo lordo complessivo di € 5.120,12, chiede il pagamento, in solido, da parte delle società convenute in giudizio, anche ai sensi dell'art. 29 del D. Lvo 10.9.2003 n. 276, della suddetta somma per i titoli specificati nelle prodotte buste paga, con rifusione delle spese di giudizio.
, costituendosi in giudizio, rileva di aver conferito appalti a per le proprie Controparte_3 CP_2
costruzioni navali e dà atto che quest'ultima si è avvalsa anche dell'opera di per CO
l'esecuzione dei lavori appaltati, precisando però che il ricorrente non ha fornito prova dell'“effettivo e continuativo svolgimento di attività lavorativa” a favore della committenza né prova CP_3
dell'ammontare del “quantum” a lui dovuto ed eccependo comunque la non debenza di emolumenti privi di natura strettamente retributiva.
e non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia. CO Controparte_2
Medio tempore, e sono stati sottoposti a liquidazione giudiziale. CO Controparte_2
La causa è stata quindi istruita con l'escussione dei testi e viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente darsi atto che, a seguito della liquidazione giudiziale di e CO
, il giudizio è proseguito solo nei confronti di . Controparte_2 Controparte_3 Pacifico e documentale che il ricorrente abbia prestato la propria attività per nel CO
periodo e con la qualifica indicati in ricorso (v. docc. 1 e 2 ricorso), risulta altresì dalla documentazione in atti e soprattutto dalle dichiarazioni testimoniali che l'attività sia stata svolta presso la sede di a Marghera, nell'ambito del contratto di appalto stipulato con il CP_3
, che a sua volta aveva affidato i lavori a L'esistenza del contratto Controparte_2 CO
di appalto tra e nonché l'affidamento dei lavori alla consorziata di CP_2 CP_3 CP_2 [...]
sono in realtà ammessi dalla stessa che peraltro rileva di non aver intrattenuto CP_1 CP_3
alcun rapporto con quest'ultima società. In ogni caso, all'esito dell'istruttoria, può dirsi provato che il ricorrente abbia sempre lavorato per con mansioni di operaio saldatore. L'eventuale CP_3
invio in trasferta presso altre consorziate di come Tecno Welds, a cui si riferiscono i testi CP_2
e , non esclude la responsabilità di posto che Tecno Welds di Scorzè Tes_1 Tes_2 CP_3
“operava come costruttrice di tubature destinate a cantieri vari di […]” (v. deposizione CP_3
). Il ricorrente era stato inviato proprio da presso Tecno Welds tra la fine del Tes_3 CP_2
marzo 2022 e l'inizio del 2023 come saldatore a supporto (v. deposizione ). E' dunque Tes_2
provato quanto asserito dal lavoratore, che all'udienza del 30.10.2024 ha dichiarato di aver lavorato per tutto il periodo lavorativo come saldatore esclusivamente o presso la committente nel CP_3
cantiere di Porto Marghera o presso l'officina di Scorzè, posto che la datrice di lavoro, CP_2 [...]
realizzava tubi per motori marini destinati alle navi in costruzione presso CP_1 CP_3
Ne discende la responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del CP_3
disposto dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto o subappalto
(v. Corte Cost. sen.t 254/2017) di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti. La locuzione “trattamenti retributivi” di cui alla norma citata “dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10354 del 19/05/2016, nella specie, la S.C., con riferimento agli artt. da 63 a 78 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, ha cassato, sul punto, la sentenza di appello, escludendo che rientrassero nella retribuzione le somme per buoni pasto e indennità sostitutiva ferie, ritenendo, viceversa, rientrarvi gli importi ROL per riduzione orario di lavoro). Hanno certamente natura retributiva le retribuzioni di gennaio e febbraio 2023, lo “straordinario”, il rateo di 13° mensilità e il TFR. Rientrano altresì nella nozione di crediti retributivi le somme indicate in busta paga come “ferie godute”, festività retribuite e festività “cadute di domenica”, non trattandosi di indennità sostitutive conseguenti al mancato godimento, che per costante giurisprudenza hanno natura risarcitoria (v. S.C. 11.5.2011 n.10341),
bensì di retribuzione corrisposta per i giorni di ferie o festività. Ha natura retributiva, infine, anche la
“voce trasferta” perché, qualora il lavoratore abbia scelto di lavorare in luogo diverso da quello convenuto, il CCNL applicato prevede la corresponsione della “trasferta”, connotata da continuità e sistematicità, che svolge in tal caso funzione retributiva. Nell'ipotesi di specie, la sede di lavoro del ricorrente è indicata in Castellamare di Stabia, laddove lo stesso ha sempre operato a Marghera (v.
doc. 1 e buste paga).
Non hanno viceversa natura retributiva i cd. buoni pasto, trattandosi di un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (v. Cass. 16135/2020, Cass.
14388/2016 e Trib. Venezia, 8 luglio 2020, n. 3463) e, ovviamente, i rimborsi spese, non soggetti nemmeno a contribuzione.
Per i crediti non aventi natura retributiva, come sopra precisati, non sorge la responsabilità solidale di CP_3
è tenuta a corrispondere ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 al ricorrente l'importo di €4.926,00, CP_3
oltre interessi legali previa rivalutazione monetaria.
Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrisponde al ricorrente l'importo Controparte_3
di €4.926,00, oltre interessi legali previa rivalutazione monetaria. Condanna a rifondere le spese di lite, che liquida in €4.500,00, oltre IVA, CPA e Controparte_3
rimborso spese generali.
Venezia, 12.3.2025.
Il Giudice del Lavoro