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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/09/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 733/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 733/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Michele Filippo Italiano, presso il cui studio, sito in Rosarno (RC) Piazza Valerioti n. 7, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Greco, presso il cui studio, in Taurianova alla via XXIV
Maggio n. 26, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale - decisione sullo status.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.9.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 17.6.2024 premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario, in regime di separazione dei beni, con nel Comune di Nicotera, in data CP_1
18.08.2018, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2018 - Atto Numero 32 – Parte II - Serie A;
che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che il rapporto tra i coniugi risultava da tempo deteriorato per insanabili contrasti a causa della decisione della moglie di trasferirsi a Napoli prima per la pratica e poi per aprire una studio di consulenza del lavoro. Il ricorrente specificava di aver cercato in tutti i modi di salvare il rapporto, chiedendo alla moglie di rientrare in Calabria per creare una famiglia, ma in data 31.10.2023 la confermava al ricorrente CP_1 la decisione di rimanere a Napoli invitandolo a far rientro a Rosarno. Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e, Parte_1 CP_1 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rizziconi la relativa annotazione;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) assegnare la casa coniugale con gli arredi al coniuge
; 4) disporre in favore del ricorrente il rimborso della somma di € 87.498,00 sostenuta CP_1 per il completamento della casa coniugale e per l'acquisto degli arredi, al fine di consentire allo stesso di reperire un nuovo alloggio. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Il Giudice delegato con decreto del 18.6.2024 fissava l'udienza per la comparizione delle parti.
Si costituiva, in data 24.9.2024, contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando CP_1 che era stato il ricorrente, il 31.10.2023, a voler lasciare la casa coniugale adducendo di voler riflettere sul loro rapporto e che il successivo 5 novembre aveva recuperato tutti i suoi oggetti personali senza fare più ritorno nella casa coniugale. La resistente continuava sostenendo che: non Parte_1 si era manifestato contrario alla permanenza della moglie a Napoli, come dimostravano i contratti di locazione delle abitazioni nel capoluogo partenopeo intestati proprio al marito;
la non aveva CP_1 imposto al di lasciare la casa coniugale e “fare rientro a Rosarno”, né aveva mai sostenuto di Pt_1 non voler figli, ma aveva solo il desiderio, condiviso dal marito, di posticipare tale evento al raggiungimento delle proprie aspettative professionali. Pertanto, evidenziava che il reale motivo della crisi coniugale era imputabile a il quale aveva intrapreso una relazione Parte_1 extraconiugale. Infine, riteneva inammissibili e infondate le ulteriori richieste di controparte.
Pertanto, chiedeva di “1. -Autorizzare i coniugi a vivere separati. 2.- Sancire che la crisi CP_1 coniugale è attribuibile al contegno del sig. , contrario ai doveri matrimoniali. 3.- Parte_1
Ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e CP_1 nato a [...] il [...]. 4.- Assegnare la casa coniugale alla resistente Parte_1
. 5.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto CP_1 dai sigg. nata a [...] il [...] e nato a [...] il CP_1 Parte_1
29.09.1986 in data 18.08.2018, presso il Comune di Nicotera trascritto al n. 32, parte II, serie A anno
2018 dei registri dello Stato Civile del medesimo Comune. 6.- Ritenere e dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in tutto od in parte, la domanda di rimborso proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra . 7.- Ordinare ex art. 210 cpc alla società di esibire CP_1 Parte_2 in giudizio gli estratti di conto corrente bancario del conto intestato al sig. Parte_1 contraddistinto con il numero 0100003841-2 del periodo intercorrente tra il 2018 e l'anno 2023, dando indicazioni circa il tempo, il luogo ed il modo dell'esibizione. 8.- Ammettersi prova per testi”
Le parti depositavano memoria ex art 473bis.17 cpc contestando la ricostruzione dei fatti per come ex adverso descritti e insistevano nelle proprie conclusioni.
All'udienza del 25.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare, la resistente eccepiva la tardività della memoria depositata dal ricorrente il
19.10.2024 anziché entro il termine di scadenza del 18.10.2024 e, quindi, l'inammissibilità della prova testimoniale ivi articolata nonché della documentazione con la stessa prodotta. Il Giudice rinviava l'udienza al 30.5.2025 ex art 127 ter cpc.
Le parti depositavano gli atti insistendo nelle loro domande.
Il Giudice con ordinanza autorizzava i coniugi a vivere separati e onerava entrambe le parti al deposito di documentazione patrimoniale e reddituale, rinviando la causa al 19.9.2025.
All'udienza fissata le parti chiedevano la pronuncia sullo status e il Giudice assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
2.Ritiene il Collegio che meriti accoglimento la domanda proposta dalle parti, diretta ad ottenere sentenza non definitiva di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c4 ultimo periodo c.p.c. La norma ammette tale possibilità ogni qual volta il processo debba continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Va premesso che i coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1 nel Comune di Nicotera, in data 18.08.2018, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2018 - Atto Numero 32 – Parte II - Serie A;
che è fallito ogni tentativo di conciliazione;
pertanto, la richiesta di sentenza parziale va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione dei loro rapporti, per come confermata, tra l'altro, dagli atti reciprocamente depositati.
La domanda di separazione va quindi accolta.
La causa va poi rimessa sul ruolo per consentire l'ulteriore istruzione. Le parti vanno quindi rimesse, con separata ordinanza, davanti al Giudice delegato, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro così provvede: CP_1 dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.09.1986 (c.f. e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_1
), il cui matrimonio risulta trascritto presso i Registri dello Stato Civile del C.F._2
Comune di Nicotera (VV) all'Anno 2018 - Atto Numero 32 – Parte II - Serie A;
rimette la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 23.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 733/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Michele Filippo Italiano, presso il cui studio, sito in Rosarno (RC) Piazza Valerioti n. 7, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Greco, presso il cui studio, in Taurianova alla via XXIV
Maggio n. 26, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale - decisione sullo status.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.9.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 17.6.2024 premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario, in regime di separazione dei beni, con nel Comune di Nicotera, in data CP_1
18.08.2018, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2018 - Atto Numero 32 – Parte II - Serie A;
che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che il rapporto tra i coniugi risultava da tempo deteriorato per insanabili contrasti a causa della decisione della moglie di trasferirsi a Napoli prima per la pratica e poi per aprire una studio di consulenza del lavoro. Il ricorrente specificava di aver cercato in tutti i modi di salvare il rapporto, chiedendo alla moglie di rientrare in Calabria per creare una famiglia, ma in data 31.10.2023 la confermava al ricorrente CP_1 la decisione di rimanere a Napoli invitandolo a far rientro a Rosarno. Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e, Parte_1 CP_1 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rizziconi la relativa annotazione;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) assegnare la casa coniugale con gli arredi al coniuge
; 4) disporre in favore del ricorrente il rimborso della somma di € 87.498,00 sostenuta CP_1 per il completamento della casa coniugale e per l'acquisto degli arredi, al fine di consentire allo stesso di reperire un nuovo alloggio. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Il Giudice delegato con decreto del 18.6.2024 fissava l'udienza per la comparizione delle parti.
Si costituiva, in data 24.9.2024, contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando CP_1 che era stato il ricorrente, il 31.10.2023, a voler lasciare la casa coniugale adducendo di voler riflettere sul loro rapporto e che il successivo 5 novembre aveva recuperato tutti i suoi oggetti personali senza fare più ritorno nella casa coniugale. La resistente continuava sostenendo che: non Parte_1 si era manifestato contrario alla permanenza della moglie a Napoli, come dimostravano i contratti di locazione delle abitazioni nel capoluogo partenopeo intestati proprio al marito;
la non aveva CP_1 imposto al di lasciare la casa coniugale e “fare rientro a Rosarno”, né aveva mai sostenuto di Pt_1 non voler figli, ma aveva solo il desiderio, condiviso dal marito, di posticipare tale evento al raggiungimento delle proprie aspettative professionali. Pertanto, evidenziava che il reale motivo della crisi coniugale era imputabile a il quale aveva intrapreso una relazione Parte_1 extraconiugale. Infine, riteneva inammissibili e infondate le ulteriori richieste di controparte.
Pertanto, chiedeva di “1. -Autorizzare i coniugi a vivere separati. 2.- Sancire che la crisi CP_1 coniugale è attribuibile al contegno del sig. , contrario ai doveri matrimoniali. 3.- Parte_1
Ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e CP_1 nato a [...] il [...]. 4.- Assegnare la casa coniugale alla resistente Parte_1
. 5.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto CP_1 dai sigg. nata a [...] il [...] e nato a [...] il CP_1 Parte_1
29.09.1986 in data 18.08.2018, presso il Comune di Nicotera trascritto al n. 32, parte II, serie A anno
2018 dei registri dello Stato Civile del medesimo Comune. 6.- Ritenere e dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in tutto od in parte, la domanda di rimborso proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra . 7.- Ordinare ex art. 210 cpc alla società di esibire CP_1 Parte_2 in giudizio gli estratti di conto corrente bancario del conto intestato al sig. Parte_1 contraddistinto con il numero 0100003841-2 del periodo intercorrente tra il 2018 e l'anno 2023, dando indicazioni circa il tempo, il luogo ed il modo dell'esibizione. 8.- Ammettersi prova per testi”
Le parti depositavano memoria ex art 473bis.17 cpc contestando la ricostruzione dei fatti per come ex adverso descritti e insistevano nelle proprie conclusioni.
All'udienza del 25.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare, la resistente eccepiva la tardività della memoria depositata dal ricorrente il
19.10.2024 anziché entro il termine di scadenza del 18.10.2024 e, quindi, l'inammissibilità della prova testimoniale ivi articolata nonché della documentazione con la stessa prodotta. Il Giudice rinviava l'udienza al 30.5.2025 ex art 127 ter cpc.
Le parti depositavano gli atti insistendo nelle loro domande.
Il Giudice con ordinanza autorizzava i coniugi a vivere separati e onerava entrambe le parti al deposito di documentazione patrimoniale e reddituale, rinviando la causa al 19.9.2025.
All'udienza fissata le parti chiedevano la pronuncia sullo status e il Giudice assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
2.Ritiene il Collegio che meriti accoglimento la domanda proposta dalle parti, diretta ad ottenere sentenza non definitiva di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c4 ultimo periodo c.p.c. La norma ammette tale possibilità ogni qual volta il processo debba continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Va premesso che i coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1 nel Comune di Nicotera, in data 18.08.2018, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2018 - Atto Numero 32 – Parte II - Serie A;
che è fallito ogni tentativo di conciliazione;
pertanto, la richiesta di sentenza parziale va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione dei loro rapporti, per come confermata, tra l'altro, dagli atti reciprocamente depositati.
La domanda di separazione va quindi accolta.
La causa va poi rimessa sul ruolo per consentire l'ulteriore istruzione. Le parti vanno quindi rimesse, con separata ordinanza, davanti al Giudice delegato, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro così provvede: CP_1 dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.09.1986 (c.f. e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_1
), il cui matrimonio risulta trascritto presso i Registri dello Stato Civile del C.F._2
Comune di Nicotera (VV) all'Anno 2018 - Atto Numero 32 – Parte II - Serie A;
rimette la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 23.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola