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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico RE EL VO ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile (R.G. 14/25) promossa da:
e - Avv. Dario Pignatelli Parte_1 Parte_2
CONTRO
- Avv. Nicola Cassinelli CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2554/24, Pt_1 Parte_2 provvisoriamente esecutivo, emesso nei loro confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale il 23/10/24, con cui gli è stato ordinato di pagare all'opposta 5.090.864,50 euro, oltre interessi e spese legali. in L'importo capitale era costituito dal debito residuo del contratto di finanziamento, stipulato il 26/9/11 per la somma di 3.500.000,00 euro tra e la dichiarata Parte_3 CP_2 fallita con la sentenza n. 90/19 del 2/9/19 di questo Tribunale, e dal debito del mandato di credito conferito da a in favore del , posto poi in liquidazione. CP_2 Pt_3 Parte_4
Gli odierni opponenti, insieme alla sorella , con i contratti indicati alle pagine 5 e 6 Parte_5 della comparsa di innalzavano il valore delle fideiussioni omnibus prestate in favore di CP_1 il 25/2/93 (il solo ) e il 26/9/11 (i tre fratelli) fino all'importo di 6.000.000,00 CP_2 Parte_1 di euro
è deceduta il 10/7/22. Parte_5
Gli hanno contestato per i motivi esposti di seguito il credito azionato dall'opposta, che lo Pt_5 aveva acquistato dalla nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti. Pt_3
Hanno anche chiesto la revoca della provvisoria esecutività del decreto opposto, che è stata respinta con l'ordinanza di questo Giudice del 13/3/25.
1) Difetto di legittimazione attiva di CP_1
Occorre premettere che è stata contestata dagli opponenti la titolarità in capo ad dei crediti CP_1 azionati, che invece è stata documentata adeguatamente dalla stessa, non solo mediante l'incontestata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2/2/20 della cessione per cartolarizzazione dei crediti di verso ad ma anche grazie al deposito sub 6) e 7) della dichiarazione di cessione Pt_3 CP_2 CP_1 dei crediti e del relativo contratto di cessione.
2) Inesistenza di scrittura transattiva.
L'eccezione in esame, proposta in relazione alle firme apposte dagli opponenti sulla proposta transattiva del 10/5/16, accettata dalla il 16/5/16, merita rigetto per evidente temerarietà. Pt_3 La Ctu grafica della dott.ssa del 27/6/25 ha riferito al di là di ogni ragionevole dubbio le Persona_1 firme in calce alla proposta sopra indicata agli odierni appellanti, oltretutto proponenti, e quindi certamente autori del documento.
3) Inefficacia della transazione.
Al punto 6) della transazione il riconoscimento del debito dell' pari a 12.897.716,17 euro, CP_2 oltre interessi dal 1/1/16, era sottoposto a due condizioni risolutive, tra cui l'inadempimento ad alcune obbligazioni indicate.
Il pacifico inadempimento delle stesse da parte della società fallita resta però irrilevante ai fini di questa decisione, perché quello che resta valido è il riconoscimento del debito contenuto nella proposta, che prescinde dall'inefficacia sopravvenuta della stessa (Cass. n. 30805/23).
4) Inidoneità della prova del credito. Il riconoscimento di cui al paragrafo precedente esclude la fondatezza di tale eccezione.
5) Decadenza dall'obbligazione degli in base alla clausola 6 della fideiussione e Pt_5 dell'art. 1957 c.c.. La clausola citata, contenuta nella fideiussione omnibus del 26/9/11, deroga al termine semestrale di decadenza dell'art. 1957 c.c., prevedendo in favore del creditore originario un termine di Pt_3 cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale per escutere il debitore ed i suoi fideiussori. Poiché con l'ordinanza n. 9674/25 la Cassazione, ribadendo i propri precedenti orientamenti, ha statuito la derogabilità pattizia del termine legale, e la sufficienza dell'intimazione stragiudiziale al pagamento del debito, non sussiste in questa fattispecie la decadenza lamentata. Con la propria produzione sub. 5 ha documentato di aver appreso dal curatore del fallimento CP_1 soltanto il 4/9/20 che la fallita non aveva saldato i suoi debiti nei confronti dell'Agenzia delle CP_2
Entrate, con conseguente venir meno dell'efficacia della transazione del 2016. Il termine quinquennale pattizio di escussione risulta quindi rispettato, mediante l'iscrizione a ruolo il 19/9/24 del ricorso monitorio, che ha generato il decreto ingiuntivo opposto.
6) Responsabilità pro quota dei fideiussori. Gli opponenti hanno infine eccepito di dover rispondere del debito per cui è causa solo per un terzo ciascuno, perché dell'ulteriore terzo riferibile alla sorella la loro responsabilità dovrebbe Pt_5 intendersi limitata ai beni relitti della stessa, avendo gli opponenti accettato la sua eredità con beneficio di inventario il 10/11/22. Gli , pacificamente non nel possesso dei beni della sorella, non hanno però provato di aver Pt_5 effettuato l'inventario dei beni ereditati nel termine di tre mesi da tale data, in violazione dell'art. 487 c.c., e devono quindi considerarsi eredi puri e semplici in base al secondo comma della norma. Non sussiste quindi alcuna limitazione della loro responsabilità solidale.
7) Le spese di lite. Le motivazioni di cui sopra fondano il rigetto dell'opposizione in esame, da cui consegue la condanna solidale degli opponenti a:
- pagare all'opposta l'importo del decreto opposto, che conferma in punto provvisoria esecutività.
- rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione riferibile alla somma chiesta in fase monitoria, e quelle della Ctu.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma in punto provvisoria esecutività. CONDANNA gli opponenti in solido tra loro a rimborsare alla le spese di lite della presente CP_1 fase di opposizione, che liquida in 64.138,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, oltre alle spese di Ctu, liquidate con il decreto 30/6/25.
Genova, 6/11/25 Il Giudice Unico Civile
RE EL VO