Articolo 35 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 34Articolo 36
Versione
14 aprile 1967
>
Versione
11 giugno 1977
Art. 35.
I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attivita' del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 33, all'approvazione del Ministro per il tesoro.
Il rendiconto della gestione sara' approvato dal Ministro per il tesoro. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977