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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. (C.F. Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Milano, VIA COMPAGNONI, 3 giusta delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
“ (C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore con il patrocinio dell'Avv. GUERRIERI LUIGI (C.F.
e con domicilio digitale eletto ai sensi dell'art.
3-bis, C.F._2
comma 1-bis del C.A.D. di cui al d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, all'indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLATA
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9145/2024, pubblicata il 22/10/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI: Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano,
Sez. XI Civile, n. 9145/2024, emessa il 21/10/2024, pubblicata il 22/10/2024, non notificata, accogliere il presente Appello e per l'effetto:
- accertare e dare atto dell'intervenuto incasso da parte – in data CP_1
28/07/2023 o nella diversa data che risulterà in corso di causa – dell'indennizzo
CMOR per euro 155.545,65, o della diversa somma che risulterà in corso di causa, nonché accertare e dare atto del correlativo pagamento a titolo di Corrispettivo
Cmor da parte di della somma di euro 155.903,62 in favore di Parte_1 [...]
in data 08/11/2023 e quindi confermare la revoca del decreto ingiuntivo CP_2
n. 1646/2022 Tribunale di Milano del 21.01.2022;
- accertare che il contratto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa si è risolto per fatto e colpa di e per l'effetto condannare l'appellata CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di euro 181.083,32 a titolo di Parte_1
risarcimento danni di cui alla domanda riconvenzionale svolta nel giudizio di I grado o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- condannare, altresì, alla restituzione in favore dell'appellante della CP_1
somma di euro 48.732,77, corrispostale da in data 22/11/2024, con Parte_1
riserva di impugnazione e ripetizione, in esecuzione del provvedimento impugnato, oltre interessi e rivalutazione, o alla diversa somma che risulterà in corso di causa.
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare ex art. 210 c.p.c. all'opposta l'esibizione dell'istanza formulata da al SII (Sistema Indennitario) di CP_1
liquidazione dell'indennizzo CMOR avente a oggetto le fatture azionate nel pagina 2 di 10 procedimento monitorio oggetto di opposizione nonché evidenza dell'importo incassato a tale titolo e della data di accredito dell'indennizzo de quo.
Per “ : CP_1 che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesso ogni opportuno accertamento, voglia
RIGETTARE integralmente l'appello avversario, in quanto inammissibile e manifestamente infondato in fatto ed in diritto, confermando il dispositivo della sentenza impugnata;
ACCERTARE E DICHIARARE, ove occorra, per le ragioni esposte in narrativa, la legittimità della risoluzione da parte di del contratto di fornitura CP_1
cessato il 31 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. ovvero alternativamente dell'art. 1467 cod. civ. e, per l'effetto, RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1
Con il favore di spese e dei compensi professionali del giudizio di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA, per mero tuziorismo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle istanze e deduzioni istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado il cui contenuto viene in questa sede ritrascritto.
Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale e alla prova per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova.
1. Vero che è una società venditrice di energia elettrica che emette CP_1
le fatture nei confronti dei clienti finali in base ai flussi dei consumi comunicati dal distributore locale territorialmente competente.
2. Vero che in data 16 giugno 2020, e rinnovavano il CP_1 Parte_1
rapporto negoziale già in essere e sottoscrivevano un nuovo contratto di somministrazione della durata annuale con effetti a partire dal 1° gennaio 2021.
3. Vero che nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021 ha CP_1
acquistato sulle piattaforme di negoziazione EEX / TFS prodotti finanziari futures del tipo e Pick-load per garantire i volumi di energia elettrica richiesta Parte_3 pagina 3 di 10 dai propri clienti nell'anno 2021 come da prospetto aggregato delle coperture che mi si rammostra (doc. 20);
4. Vero che in seguito ai reiterati ritardi nei pagamenti da parte di e Parte_1
in conseguenza dell'aumento straordinario ed imprevedibile del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica nella seconda metà del 2021 superiore al 400% rispetto a quello dell'anno precedente, risolveva il CP_1
contratto di somministrazione con PEC in data 7.10.2021 con effetti dal 1° novembre 2021.
5. Vero che analogamente alla risoluzione del contratto con CP_1 Pt_1
rocedeva con le medesime modalità a risolvere nei confronti di altri propri
[...]
clienti i contratti di somministrazione a prezzo fisso la cui antieconomicità, in caso di prosecuzione del rapporto contrattuale, avrebbe impedito la continuità aziendale della stessa società fornitrice.
Si indicano come testi, su tutti i capitoli di prova, il dott. ed il dott. Testimone_1
domiciliati presso Tes_2 CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1646/2022, del Parte_1
21.01.2022, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 155.545,65, per il mancato CP_1
pagamento di tre fatture: n.500000773260 del 06.09.2021, per euro 37.301,42, scaduta il 06.10.2021, n.500000779518 del 05.10.2021, per euro 62.818,28, scaduta il 04.11.2021 e n.500000784881 dell'08.11.2021, per euro 55.425,95, scaduta il 09.12.2021, emesse in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato in data 16.06.2020, per il POD n.IT001E00081565, presso la sede dell'ingiunta.
A fondamento dell'opposizione faceva presente di aver aderito, con Parte_1
decorrenza dal 1° gennaio 2021 e durata annuale a un'offerta commerciale denominata “Scelgo fisso Business” che prevedeva, a fronte di un prezzo maggiorato, la fissità e l'invariabilità dei costi di fornitura con allocazione del pagina 4 di 10 rischio di eventuali sopravvenienze economiche interamente a carico del fornitore.
Contestava la legittimità della risoluzione contrattuale anticipata, comunicata dalla società opposta in data 7 ottobre 2021, a due mesi dalla naturale scadenza del contratto, adducendo come causa i reiterati ritardi nei pagamenti da parte della società somministrata, nonché la legittimità della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Eccepiva la nullità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 delle CGC per indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'inopponibilità dell'art. 1467 c.c., attesa la fissità e l'invariabilità dei costi di fornitura pattuiti.
Ritenuta la condotta di illegittima e contraria a buona fede, CP_1
formulava, altresì, domanda di risarcimento dei danni, che quantificava in euro
181.073,00, poiché era stata costretta a reperire in via d'urgenza e a condizioni notevolmente più onerose un nuovo fornitore, anche al fine di evitare il passaggio in maggior tutela/salvaguardia previsto.
Si costituiva contestando le domande di controparte di cui chiedeva CP_1
il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva segnalato che l'opposta aveva ottenuto la liquidazione dell'indennizzo CMOR per euro 155.903,62.
Con sentenza n. 9145/2024, pubblicata il 22/10/2024 il Tribunale di Milano ha così statuito:
1) dato atto del sopravvenuto incasso, da parte dell'opposto CP_1
dell'indennizzo CMOR, par ad euro 155.545,65, revoca il decreto ingiuntivo
n.1646/2022 del 21.01.2022 e condanna l'opponente al pagamento Parte_1
del residuo importo di euro 23.550,73, oltre interessi moratori dal 28.07.2023 al saldo, secondo il saggio di cui a D. Lgs. n.231/2002;
2) respinge la domanda riconvenzionale dell'opponente Parte_1
3) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite del giudizio d'opposizione, che si liquidano in complessivi €15.000,00 per compensi,
pagina 5 di 10 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge - fermo, altresì, il pagamento dell'importo liquidato per spese di procedura al capo
3 dell'ingiunzione di pagamento qui opposta.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto pienamente valida la clausola 16 lettera b) delle
CGC; ha, poi, accertato, in quanto non contestato, l'inadempimento di Parte_1
e, preso atto dell'incasso dell'indennizzo CMOR da parte opposta e della relativa imputazione ex art. 1194 c.c., ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento del residuo importo e rigettato la sua domanda riconvenzionale.
Avverso detta sentenza, ha interposto appello, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello, affidando il gravame a tre motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1
il Tribunale l'ha condannata al pagamento della somma di euro 23.550,73, oltre interessi moratori;
con il secondo motivo nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale da lei proposta e con il terzo motivo nella parte in cui ha regolato le spese di lite.
L'appello non può essere accolto.
Con riferimento al primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia imputato la somma di euro 155.545,65 incassata a titolo di indennizzo CMOR dapprima agli interessi moratori e solo in via residuale alla sorte capitale.
Afferma, invece, che, trattandosi di indennizzo, non si applicherebbe l'art. 1194
c.c. e che, quindi, a fronte dell'intervenuto incasso, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo a CP_1
pagina 6 di 10 La doglianza non può trovare accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che il CMOR (corrispettivo morosità), istituito dalla regolazione non ha natura solutoria del debito dell'utente finale, né CP_3
costituisce un pagamento effettuato in nome e per conto del medesimo.
La giurisprudenza di merito è costante nel qualificare il CMOR come un indennizzo forfettario, di natura para- risarcitoria, volto a compensare il venditore uscente per il mancato incasso dei crediti pregressi al momento del cambio del fornitore, senza tuttavia incidere sull'esistenza, entità o persistenza del debito originario del cliente.
Il trasferimento degli importi tramite ha, dunque, funzione indennitaria e CP_4
non costituisce un pagamento liberatorio.
Proprio in ragione della natura indennitaria del CMOR il suo versamento:
- non estingue il credito principale vantato dal venditore uscente nei confronti dell'utente finale;
- non sostituisce il pagamento delle fatture insolute;
- non libera il cliente dalla propria obbligazione.
Ne consegue che esso non incide sugli accessori del credito, tra i quali gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, che maturano fino all'effettiva estinzione del debito principale da parte dell'utente finale.
Accogliere la tesi di significherebbe attribuire al CMOR un effetto Parte_1
liberatorio che la disciplina ARERA non prevede e che sarebbe in contrasto con la funzione del meccanismo, ovvero quella di compensare il venditore, non a pagare il debito al posto del cliente.
Ne consegue che bene ha fatto il tribunale a recepire l'imputazione ex art. 1194
c.c. applicata da imputando il versamento dell'indennizzo CMOR, CP_1
privo di natura solutoria, prioritariamente agli interessi moratori maturati e solo successivamente alla sorte capitale.
pagina 7 di 10 Va, peraltro, osservato che non ha mosso alcuna contestazione in Parte_1
merito alle modalità di calcolo degli interessi di mora proposti da e CP_1
confermati dal Tribunale.
Con riferimento al secondo motivo, lamenta che il Tribunale non Parte_1
abbia ritenuto nulla la clausola 16 delle CGC per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che non specifica cosa si intende per “reiterato ritardo nel pagamento” e che il Tribunale non si sia avveduto che al 7/10/2022, data di comunicazione della risoluzione del contratto, risultava scaduta, peraltro da poche ore, una sola fattura.
In ogni caso, si duole che il Tribunale abbia omesso ogni valutazione circa la correttezza e buona fede da parte di nella esecuzione del contratto CP_1
ed abbia omesso di considerare l'eccezione relativa alla rinuncia per fatti concludenti alla clausola in oggetto.
Ripropone la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, fondata sull'illegittimità della risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, non esaminata dal Tribunale.
Ritiene la Corte il motivo infondato.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha accertato la legittimità della clausola in questione e la fondatezza della domanda di CP_1
Va, peraltro, osservato che la funzione della clausola risolutiva espressa è quella di rimettere alle parti, non sindacabile in sede giudiziaria, la valutazione ex ante della gravità dell'inadempimento, quale requisito richiesto dall'art. 1455 c.c.; dall'altro, nel caso di specie, la fattispecie prevista dalla clausola 16 (i reiterati ritardi nei pagamenti) individua uno specifico, oggettivo e riscontrabile inadempimento del debitore.
Nel caso di specie non è contestato che alla data di risoluzione del contratto del 7 ottobre 2021 aveva pagato in ritardo precedenti fatture emesse da Parte_1
realizzando i “reiterati inadempimenti” previsti dall'art. 16 CGC e CP_1
che risultava inadempiente poiché non aveva pagato la fattura di euro 35.277,71 scaduta il 6 ottobre 2021.
pagina 8 di 10 Risulta, dunque, infondata l'ulteriore deduzione circa l'asserita irrilevanza del proprio inadempimento, non potendosi ritenere che fosse così grave solo perché la fattura era scaduta da poche ore.
Non è, inoltre, condivisibile la doglianza con cui si assume l'inoperatività della clausola risolutiva espressa per il fatto che non se ne sarebbe CP_1
avvalsa in precedenza, dovendosi richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia a far valere la clausola in relazione a un determinato inadempimento non comporta rinuncia a invocarla per inadempimenti successivi (cfr. Cass. 18 ottobre 2018 n. 26045).
Con riferimento al terzo motivo, censura la sentenza impugnata in Parte_1
punto spese, in quanto la liquidazione è stata determinata in base all'importo ingiunto (euro 155.545,65), e non a quello residuo all'esito dell'indennizzo
CMOR.
La censura è infondata.
Deve infatti ritenersi corretta la decisione del Tribunale di procedere alla liquidazione delle spese di lite, avendo riguardo all'importo originariamente azionato, in quanto il valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c, si determina sulla base della domanda proposta. Eventuali pagamenti intervenuti medio tempore, ivi incluso il versamento dell'indennizzo CMOR, non incidono sul valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase di trattazione ( in mancanza di attività istruttoria).
pagina 9 di 10 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9145/2024, pubblicata il 22/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM 147/22 in complessivi €. 12.154,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso, in Milano il 2/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Maria Grazia Federici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. (C.F. Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Milano, VIA COMPAGNONI, 3 giusta delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
“ (C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore con il patrocinio dell'Avv. GUERRIERI LUIGI (C.F.
e con domicilio digitale eletto ai sensi dell'art.
3-bis, C.F._2
comma 1-bis del C.A.D. di cui al d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, all'indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLATA
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9145/2024, pubblicata il 22/10/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI: Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano,
Sez. XI Civile, n. 9145/2024, emessa il 21/10/2024, pubblicata il 22/10/2024, non notificata, accogliere il presente Appello e per l'effetto:
- accertare e dare atto dell'intervenuto incasso da parte – in data CP_1
28/07/2023 o nella diversa data che risulterà in corso di causa – dell'indennizzo
CMOR per euro 155.545,65, o della diversa somma che risulterà in corso di causa, nonché accertare e dare atto del correlativo pagamento a titolo di Corrispettivo
Cmor da parte di della somma di euro 155.903,62 in favore di Parte_1 [...]
in data 08/11/2023 e quindi confermare la revoca del decreto ingiuntivo CP_2
n. 1646/2022 Tribunale di Milano del 21.01.2022;
- accertare che il contratto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa si è risolto per fatto e colpa di e per l'effetto condannare l'appellata CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di euro 181.083,32 a titolo di Parte_1
risarcimento danni di cui alla domanda riconvenzionale svolta nel giudizio di I grado o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- condannare, altresì, alla restituzione in favore dell'appellante della CP_1
somma di euro 48.732,77, corrispostale da in data 22/11/2024, con Parte_1
riserva di impugnazione e ripetizione, in esecuzione del provvedimento impugnato, oltre interessi e rivalutazione, o alla diversa somma che risulterà in corso di causa.
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare ex art. 210 c.p.c. all'opposta l'esibizione dell'istanza formulata da al SII (Sistema Indennitario) di CP_1
liquidazione dell'indennizzo CMOR avente a oggetto le fatture azionate nel pagina 2 di 10 procedimento monitorio oggetto di opposizione nonché evidenza dell'importo incassato a tale titolo e della data di accredito dell'indennizzo de quo.
Per “ : CP_1 che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesso ogni opportuno accertamento, voglia
RIGETTARE integralmente l'appello avversario, in quanto inammissibile e manifestamente infondato in fatto ed in diritto, confermando il dispositivo della sentenza impugnata;
ACCERTARE E DICHIARARE, ove occorra, per le ragioni esposte in narrativa, la legittimità della risoluzione da parte di del contratto di fornitura CP_1
cessato il 31 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. ovvero alternativamente dell'art. 1467 cod. civ. e, per l'effetto, RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1
Con il favore di spese e dei compensi professionali del giudizio di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA, per mero tuziorismo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle istanze e deduzioni istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado il cui contenuto viene in questa sede ritrascritto.
Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale e alla prova per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova.
1. Vero che è una società venditrice di energia elettrica che emette CP_1
le fatture nei confronti dei clienti finali in base ai flussi dei consumi comunicati dal distributore locale territorialmente competente.
2. Vero che in data 16 giugno 2020, e rinnovavano il CP_1 Parte_1
rapporto negoziale già in essere e sottoscrivevano un nuovo contratto di somministrazione della durata annuale con effetti a partire dal 1° gennaio 2021.
3. Vero che nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021 ha CP_1
acquistato sulle piattaforme di negoziazione EEX / TFS prodotti finanziari futures del tipo e Pick-load per garantire i volumi di energia elettrica richiesta Parte_3 pagina 3 di 10 dai propri clienti nell'anno 2021 come da prospetto aggregato delle coperture che mi si rammostra (doc. 20);
4. Vero che in seguito ai reiterati ritardi nei pagamenti da parte di e Parte_1
in conseguenza dell'aumento straordinario ed imprevedibile del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica nella seconda metà del 2021 superiore al 400% rispetto a quello dell'anno precedente, risolveva il CP_1
contratto di somministrazione con PEC in data 7.10.2021 con effetti dal 1° novembre 2021.
5. Vero che analogamente alla risoluzione del contratto con CP_1 Pt_1
rocedeva con le medesime modalità a risolvere nei confronti di altri propri
[...]
clienti i contratti di somministrazione a prezzo fisso la cui antieconomicità, in caso di prosecuzione del rapporto contrattuale, avrebbe impedito la continuità aziendale della stessa società fornitrice.
Si indicano come testi, su tutti i capitoli di prova, il dott. ed il dott. Testimone_1
domiciliati presso Tes_2 CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1646/2022, del Parte_1
21.01.2022, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 155.545,65, per il mancato CP_1
pagamento di tre fatture: n.500000773260 del 06.09.2021, per euro 37.301,42, scaduta il 06.10.2021, n.500000779518 del 05.10.2021, per euro 62.818,28, scaduta il 04.11.2021 e n.500000784881 dell'08.11.2021, per euro 55.425,95, scaduta il 09.12.2021, emesse in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato in data 16.06.2020, per il POD n.IT001E00081565, presso la sede dell'ingiunta.
A fondamento dell'opposizione faceva presente di aver aderito, con Parte_1
decorrenza dal 1° gennaio 2021 e durata annuale a un'offerta commerciale denominata “Scelgo fisso Business” che prevedeva, a fronte di un prezzo maggiorato, la fissità e l'invariabilità dei costi di fornitura con allocazione del pagina 4 di 10 rischio di eventuali sopravvenienze economiche interamente a carico del fornitore.
Contestava la legittimità della risoluzione contrattuale anticipata, comunicata dalla società opposta in data 7 ottobre 2021, a due mesi dalla naturale scadenza del contratto, adducendo come causa i reiterati ritardi nei pagamenti da parte della società somministrata, nonché la legittimità della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Eccepiva la nullità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 delle CGC per indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'inopponibilità dell'art. 1467 c.c., attesa la fissità e l'invariabilità dei costi di fornitura pattuiti.
Ritenuta la condotta di illegittima e contraria a buona fede, CP_1
formulava, altresì, domanda di risarcimento dei danni, che quantificava in euro
181.073,00, poiché era stata costretta a reperire in via d'urgenza e a condizioni notevolmente più onerose un nuovo fornitore, anche al fine di evitare il passaggio in maggior tutela/salvaguardia previsto.
Si costituiva contestando le domande di controparte di cui chiedeva CP_1
il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva segnalato che l'opposta aveva ottenuto la liquidazione dell'indennizzo CMOR per euro 155.903,62.
Con sentenza n. 9145/2024, pubblicata il 22/10/2024 il Tribunale di Milano ha così statuito:
1) dato atto del sopravvenuto incasso, da parte dell'opposto CP_1
dell'indennizzo CMOR, par ad euro 155.545,65, revoca il decreto ingiuntivo
n.1646/2022 del 21.01.2022 e condanna l'opponente al pagamento Parte_1
del residuo importo di euro 23.550,73, oltre interessi moratori dal 28.07.2023 al saldo, secondo il saggio di cui a D. Lgs. n.231/2002;
2) respinge la domanda riconvenzionale dell'opponente Parte_1
3) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite del giudizio d'opposizione, che si liquidano in complessivi €15.000,00 per compensi,
pagina 5 di 10 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge - fermo, altresì, il pagamento dell'importo liquidato per spese di procedura al capo
3 dell'ingiunzione di pagamento qui opposta.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto pienamente valida la clausola 16 lettera b) delle
CGC; ha, poi, accertato, in quanto non contestato, l'inadempimento di Parte_1
e, preso atto dell'incasso dell'indennizzo CMOR da parte opposta e della relativa imputazione ex art. 1194 c.c., ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento del residuo importo e rigettato la sua domanda riconvenzionale.
Avverso detta sentenza, ha interposto appello, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello, affidando il gravame a tre motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1
il Tribunale l'ha condannata al pagamento della somma di euro 23.550,73, oltre interessi moratori;
con il secondo motivo nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale da lei proposta e con il terzo motivo nella parte in cui ha regolato le spese di lite.
L'appello non può essere accolto.
Con riferimento al primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia imputato la somma di euro 155.545,65 incassata a titolo di indennizzo CMOR dapprima agli interessi moratori e solo in via residuale alla sorte capitale.
Afferma, invece, che, trattandosi di indennizzo, non si applicherebbe l'art. 1194
c.c. e che, quindi, a fronte dell'intervenuto incasso, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo a CP_1
pagina 6 di 10 La doglianza non può trovare accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che il CMOR (corrispettivo morosità), istituito dalla regolazione non ha natura solutoria del debito dell'utente finale, né CP_3
costituisce un pagamento effettuato in nome e per conto del medesimo.
La giurisprudenza di merito è costante nel qualificare il CMOR come un indennizzo forfettario, di natura para- risarcitoria, volto a compensare il venditore uscente per il mancato incasso dei crediti pregressi al momento del cambio del fornitore, senza tuttavia incidere sull'esistenza, entità o persistenza del debito originario del cliente.
Il trasferimento degli importi tramite ha, dunque, funzione indennitaria e CP_4
non costituisce un pagamento liberatorio.
Proprio in ragione della natura indennitaria del CMOR il suo versamento:
- non estingue il credito principale vantato dal venditore uscente nei confronti dell'utente finale;
- non sostituisce il pagamento delle fatture insolute;
- non libera il cliente dalla propria obbligazione.
Ne consegue che esso non incide sugli accessori del credito, tra i quali gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, che maturano fino all'effettiva estinzione del debito principale da parte dell'utente finale.
Accogliere la tesi di significherebbe attribuire al CMOR un effetto Parte_1
liberatorio che la disciplina ARERA non prevede e che sarebbe in contrasto con la funzione del meccanismo, ovvero quella di compensare il venditore, non a pagare il debito al posto del cliente.
Ne consegue che bene ha fatto il tribunale a recepire l'imputazione ex art. 1194
c.c. applicata da imputando il versamento dell'indennizzo CMOR, CP_1
privo di natura solutoria, prioritariamente agli interessi moratori maturati e solo successivamente alla sorte capitale.
pagina 7 di 10 Va, peraltro, osservato che non ha mosso alcuna contestazione in Parte_1
merito alle modalità di calcolo degli interessi di mora proposti da e CP_1
confermati dal Tribunale.
Con riferimento al secondo motivo, lamenta che il Tribunale non Parte_1
abbia ritenuto nulla la clausola 16 delle CGC per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che non specifica cosa si intende per “reiterato ritardo nel pagamento” e che il Tribunale non si sia avveduto che al 7/10/2022, data di comunicazione della risoluzione del contratto, risultava scaduta, peraltro da poche ore, una sola fattura.
In ogni caso, si duole che il Tribunale abbia omesso ogni valutazione circa la correttezza e buona fede da parte di nella esecuzione del contratto CP_1
ed abbia omesso di considerare l'eccezione relativa alla rinuncia per fatti concludenti alla clausola in oggetto.
Ripropone la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, fondata sull'illegittimità della risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, non esaminata dal Tribunale.
Ritiene la Corte il motivo infondato.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha accertato la legittimità della clausola in questione e la fondatezza della domanda di CP_1
Va, peraltro, osservato che la funzione della clausola risolutiva espressa è quella di rimettere alle parti, non sindacabile in sede giudiziaria, la valutazione ex ante della gravità dell'inadempimento, quale requisito richiesto dall'art. 1455 c.c.; dall'altro, nel caso di specie, la fattispecie prevista dalla clausola 16 (i reiterati ritardi nei pagamenti) individua uno specifico, oggettivo e riscontrabile inadempimento del debitore.
Nel caso di specie non è contestato che alla data di risoluzione del contratto del 7 ottobre 2021 aveva pagato in ritardo precedenti fatture emesse da Parte_1
realizzando i “reiterati inadempimenti” previsti dall'art. 16 CGC e CP_1
che risultava inadempiente poiché non aveva pagato la fattura di euro 35.277,71 scaduta il 6 ottobre 2021.
pagina 8 di 10 Risulta, dunque, infondata l'ulteriore deduzione circa l'asserita irrilevanza del proprio inadempimento, non potendosi ritenere che fosse così grave solo perché la fattura era scaduta da poche ore.
Non è, inoltre, condivisibile la doglianza con cui si assume l'inoperatività della clausola risolutiva espressa per il fatto che non se ne sarebbe CP_1
avvalsa in precedenza, dovendosi richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia a far valere la clausola in relazione a un determinato inadempimento non comporta rinuncia a invocarla per inadempimenti successivi (cfr. Cass. 18 ottobre 2018 n. 26045).
Con riferimento al terzo motivo, censura la sentenza impugnata in Parte_1
punto spese, in quanto la liquidazione è stata determinata in base all'importo ingiunto (euro 155.545,65), e non a quello residuo all'esito dell'indennizzo
CMOR.
La censura è infondata.
Deve infatti ritenersi corretta la decisione del Tribunale di procedere alla liquidazione delle spese di lite, avendo riguardo all'importo originariamente azionato, in quanto il valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c, si determina sulla base della domanda proposta. Eventuali pagamenti intervenuti medio tempore, ivi incluso il versamento dell'indennizzo CMOR, non incidono sul valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase di trattazione ( in mancanza di attività istruttoria).
pagina 9 di 10 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9145/2024, pubblicata il 22/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM 147/22 in complessivi €. 12.154,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso, in Milano il 2/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Maria Grazia Federici
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