Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Romilda De Gregorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Terracina (LT), via Roma 104 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. valentinar.degregorio@pec.it;
contro
ASL di Latina, in persona del direttore generale p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Valleriani, con domicilio eletto presso la sede dell’ente in Latina, viale P.L. Nervi, Latina-Fiori, torre 2G e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. m.valleriani@pec.ausl.latina.it;
per l’annullamento
del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. ed allibrata al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, concernente gli accertamenti sanitari eseguiti sul ricorrente in occasione del sinistro stradale verificatosi il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato il -OMISSIS- e depositato il 14 ottobre 2025, con cui -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto indicato in epigrafe e l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione amministrativa di cui alla citata istanza di ostensione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, concernente gli accertamenti sanitari eseguiti su di lui in occasione del sinistro stradale che lo ha coinvolto il -OMISSIS-;
Vista la citata istanza di ostensione documentale del -OMISSIS-;
Considerato che la ASL di Latina non ha fornito alcun riscontro alla suddetta istanza di accesso, che è comunque funzionale all’esercizio del diritto di difesa, neppure al fine di opporgli la presenza di provvedimenti ostativi emessi dall’autorità giudiziaria ordinaria;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia fondato e da accogliere;
Ritenuto di porre le spese di lite a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla ASL di Latina di mettere a disposizione del ricorrente, salvo non vi siano provvedimenti ostativi dell’autorità giudiziaria ordinaria, tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna la ASL di Latina al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 10, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IO NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | NA SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.