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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 11107/2023 del Ruolo Generale, vertente
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Imperia n. 1, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Villagrazia di AR (PA), Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Armetta che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: pagamento pensione invalidità civile
MEDIANTE LETTURA – AI SENSI DELL'ART. 429 CPC - ALL'UDIENZA
DELL'11.02.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma di € 3.673,15, per l'anno 2018 oltre accessori come per legge;
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle altre domande;
Condanna l' al pagamento delle spese legali a parte ricorrente che liquida in € CP_1
2.620,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge, e che distrae in favore dell'Avv. Domenico ARMETTA, dichiaratosi antistatario.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.09.2023 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire CP_1
la somma di € 3.673,15 oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria a titolo di prestazione cat. INVCIV n. 07190394 per l'anno 2018 per tutti i motivi indicati nel presente ricorso. 2. Conseguentemente, condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della citata somma di € 3.673,15 oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria a titolo di prestazione cat. INVCIV n. 07190394 per l'anno 2018 ovvero condannare
l'Istituto al pagamento di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3. Annullare e/o dichiarare nulli con qualsiasi altra statuizione gli accertamenti emessi dall' il 05/10/2022 CP_1
relativi alla prestazione della Disoccupazione Agricola per somme indebitamente percepite (domus n. 2019808809994 anno 2019 € 3.426,50 pratica n. 17261974 e domus n. 2020848004177 anno 2020 di € 5.139,12 pratica n. 17261937) per le motivazioni indicate in premessa. 4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
a percepire l'incremento al minimo di una delle prestazioni pensionistiche cat. AOI
e/o INVCIV fino alla concorrenza di € 651,51 oltre interessi legali maturati e maturandi, poiché lo stesso non supera i limiti reddituali dei pensionati coniugati”.
Premetteva:
l' aveva rigettato la richiesta di pagamento della pensione di invalidità anno CP_1
2018 assumendo che “rilevano i redditi di lavoro e la disoccupazione agricola 2017 ed il reddito da cat. AOI n. 15050187 per l'anno 2018”; che a nulla era valso il ricorso al Comitato provinciale essendo rimasto privo di riscontro;
che riconosciuto meritevole dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal
18.10.2017 con decreto di omologa di questo Tribunale del 26.10.2020, aveva rinunciato all'indennità di disoccupazione agricola;
che egli è titolare anche della pensione di invalidità civile;
CP_ che in data 19.07.2021 l' comunicava al patronato che lo assisteva che era stato liquidato l'assegno ordinario di invalidità ma che gli importi erano stati trattenuti a
“totale recupero degli importi derivanti dalla ricostituzione dell'invalidità civile, per la parte incompatibile con la concessione dell'assegno ordinario”; che il cumulo dei redditi operato è errato attesa la rinuncia espressa alla disoccupazione agricola e comunque il mancato superamento dei redditi per gli anni dal 2017 al 2022, come da modelli 730 allegati;
che veniva quindi chiesta la ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità e l' emetteva un provvedimento di indebito per l'anno 2019 di € 3.426,50 e per CP_1
l'anno 2020 di € 5.139,12 assumendo “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti in quanto incompatibili con la percezione di pensione diretta”, indebito insussistente atteso che non era stato corrisposto l'assegno di invalidità poiché portato in compensazione con la disoccupazione agricola già percepita (cfr: lettera del 19.07.2021 prima richiamata); che aveva diritto all'integrazione al minimo attesi i redditi del nucleo familiare e la presenza di minore in condizione di disabilità e che tale trattamento ammontava ad
€ 651,51.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In corso di causa però annullava in autotutela il debito relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2017, per l'anno 2019 e per l'anno 2020 con tre provvedimenti resi rispettivamente il 07/03/2024, l'11/03/2024 ed il 12/03/2024 e riconosceva il diritto all'integrazione al minimo come richiesta dal ricorrente.
In via istruttoria venivano assunte informazione ai sensi dell'art. 421 cpc, mediante
CP_ audizione del funzionario dell' Quindi la causa, senza ulteriore attività istruttoria, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene posta in decisione.
^ ^ ^
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine agli indebiti di € 3.426,50 per l'anno 2019 e 5.139,12 per l'anno 2020 atteso
CP_ l'intervenuto provvedimento dell' di annullamento in autotutela.
Parimenti deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di integrazione al trattamento minimo di una delle due prestazioni di cui è titolare il ricorrente, stante l'intervenuto adempimento.
Resta pertanto da scrutinare la domanda relativa alla corresponsione della somma di € 3.673,15 di pensione di invalidità per l'anno 2018.
Il ricorrente è titolare della pensione di invalidità civile e dell'assegno ordinario di invalidità.
Si tratta di due prestazioni cumulabili. L'assegno ordinario di invalidità non è subordinato ad alcun limite reddituale, la pensione di invalidità civile invece soggiace al limite reddituale.
Tale limite varia annualmente.
CP_ L' al fine di verificare se il limite reddituale era stato rispettato per il 2018, tenuto conto che in quell'anno il ricorrente oltre alla pensione suddetta, beneficiava dell'indennità di disoccupazione agricola, avendo avuto riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 18.07.2017, ha cumulato tutti i redditi percepiti e successivamente erogati, ritenendo superato il limite reddituale e così trattenendo dall'importo spettante per l'assegno ordinario di invalidità la somma erogata per la pensione di invalidità pari ad € 3.673,15.
Tuttavia esaminando la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2018, emerge che invero il ricorrente ha avuto un reddito complessivo di € 12.291,00 e che pertanto aveva diritto alla pensione di invalidità essendo il tetto di reddito per il 2018 di €
16.664,36. L' pertanto deve essere condannato a corrispondere la somma di € 3.673,15, CP_1
pari alle somme non corrisposte per l'anno 2018 a titolo di pensione di invalidità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014
e del DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 11.02.2025.
IL Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.