Trib. Gorizia, sentenza 17/07/2025, n. 116
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Sentenza 17 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Monocratico dott. Gabriele Allieri del Tribunale di Gorizia, riguarda una controversia tra un docente a tempo determinato e l'amministrazione scolastica. La parte ricorrente ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sostenendo di non aver mai fruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, e contestando la prassi ministeriale che considera automaticamente i docenti in ferie in tali periodi. L'amministrazione, al contrario, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando che la docente non aveva richiesto di fruire delle ferie e che le giornate contestate erano in gran parte di chiusura delle scuole.

Il Giudice ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per un importo di euro 165,29. Nella motivazione, il Giudice ha richiamato la normativa e la giurisprudenza, evidenziando che il docente a tempo determinato ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver invitato il lavoratore a goderne. Ha sottolineato che la ricorrente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare di aver lavorato nei giorni di sospensione delle lezioni, e ha quindi ritenuto che, in tali giorni, la docente avesse fruito delle ferie. La decisione si basa su un'interpretazione rigorosa della normativa vigente, che stabilisce la presunzione di godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gorizia, sentenza 17/07/2025, n. 116
    Giurisdizione : Trib. Gorizia
    Numero : 116
    Data del deposito : 17 luglio 2025

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