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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 688/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in località Porto Garibaldi di Parte_1
Comacchio (FE), Via Beatrice Castiglia n. 44 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Samuele Bellotti del Foro di RR ( , presso il cui studio legale in C.F._2
Porto Garibaldi, Viale Nino Bonnet n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti conferita agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
località Porto Garibaldi, Via Beatrice Castiglia n. 44 (C.F. ), rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. Gloria Persanti del foro di RR (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata nello studio della stessa in Comacchio (FE), frazione Porto Garibaldi, Viale Nino Bonnet n.
5, giusta mandato in atti, con indicazione ai sensi di legge per le notifiche e le comunicazioni di cancelleria dei seguenti recapiti: pec Email_1
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
- le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandando: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia: a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi;
b) il marito continuerà a vivere nella propria abitazione, già casa coniugale, sita in
Porto Garibaldi (FE) Via Beatrice Castiglia n. 44, dalla quale la moglie si è allontanata;
c) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
d) accertare che la sig.ra _1
si è arbitrariamente allontanata dall'abitazione coniugale, in violazione dei doveri
[...] derivanti dal matrimonio ex. art. 143 c.c. Vinte le spese di giudizio”.
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 aprile 2024, ritualmente notificato (con notifica all'estero perfezionatasi solo in data 4 novembre 2024), domandava la pronuncia della separazione Parte_1
personale (svolgendo domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio) dalla moglie _1
, esponendo di aver contratto matrimonio con rito civile in data 05/07/2008 nel Comune di
[...]
Comacchio; che dalla unione coniugale non sono nati figli;
che la famiglia fissava la residenza anagrafica in Comacchio (FE) fraz. Porto Garibaldi, Via Beatrice Castiglia n. 44; che improvvisamente, senza ragione alcuna e senza che in precedenza vi fossero stati motivi di attrito/crisi di coppia, in palese violazione dei doveri di coabitazione, assistenza morale e materiale, la moglie si era allontanata dalla residenza familiare senza una giusta causa e senza più farvi ritorno.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia: a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi;
b) il marito continuerà a vivere nella propria abitazione, già casa coniugale, sita in Porto Garibaldi (FE) Via
Beatrice Castiglia n. 44, dalla quale la moglie si è allontanata;
c) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
d) accertare che la sig.ra pagina 2 di 4 si è arbitrariamente allontanata dall'abitazione coniugale, in violazione dei doveri Controparte_1 derivanti dal matrimonio ex. art. 143 c.c. Vinte le spese di giudizio”.
Con provvedimento in data 16/04/2024, il Giudice delegato fissava, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 17/07/2024, assegnando termine fino al 16/05/2024 per la notifica del ricorso ed alla convenuta i termini di rito per la costituzione in giudizio e la produzione documentale.
All'udienza del 17/07/2024 il giudice, ritenuto che la notifica del ricorso non potesse ritenersi sufficiente poiché essendosi la moglie trasferita in Romania, la notifica andava tentata presso il nuovo indirizzo della stessa, assegnava nuovo termine fino al 17/11/2024 per rinnovare la notifica alla resistente, rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del 29/01/2025.
A detta udienza, constatata la regolarità della notifica alla convenuta, il giudice rinviava all'udienza cartolare del 12/02/2025 onde consentire a parte resistente di costituirsi in giudizio con un proprio difensore.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 7 febbraio 2025, si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio e, dato atto dell'impossibilità della prosecuzione del rapporto matrimoniale, aderiva alla domanda di separazione e divorzio, rilevando che nelle more era stato raggiunto un accordo con il ricorrente per la definizione bonaria della vertenza.
All'udienza cartolare del 12 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come da rispettive note scritte in sostituzione di udienza.
***
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, da diversi anni ormai, hanno cessato la convivenza.
Quanto alle questioni accessorie alla separazione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione e conseguentemente il divorzio personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2) Il marito continuerà a vivere nella propria abitazione, già casa coniugale, sita in Porto Garibaldi
(FE) Via Beatrice Castiglia n. 44, dalla quale la moglie si è allontanata.
3) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la
pagina 3 di 4 separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Le parti si danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di avere diviso attività e beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
5) Spese e compensi professionali del giudizio interamente a carico del marito.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(PZ) il 16/04/1947, e , nata a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio a Comacchio (FE) il 5 luglio 2008 alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte.
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio (Atto n. 18, Parte 1, Anno
2008) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in RR nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 12 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 688/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in località Porto Garibaldi di Parte_1
Comacchio (FE), Via Beatrice Castiglia n. 44 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Samuele Bellotti del Foro di RR ( , presso il cui studio legale in C.F._2
Porto Garibaldi, Viale Nino Bonnet n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti conferita agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
località Porto Garibaldi, Via Beatrice Castiglia n. 44 (C.F. ), rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. Gloria Persanti del foro di RR (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata nello studio della stessa in Comacchio (FE), frazione Porto Garibaldi, Viale Nino Bonnet n.
5, giusta mandato in atti, con indicazione ai sensi di legge per le notifiche e le comunicazioni di cancelleria dei seguenti recapiti: pec Email_1
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
- le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandando: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia: a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi;
b) il marito continuerà a vivere nella propria abitazione, già casa coniugale, sita in
Porto Garibaldi (FE) Via Beatrice Castiglia n. 44, dalla quale la moglie si è allontanata;
c) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
d) accertare che la sig.ra _1
si è arbitrariamente allontanata dall'abitazione coniugale, in violazione dei doveri
[...] derivanti dal matrimonio ex. art. 143 c.c. Vinte le spese di giudizio”.
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 aprile 2024, ritualmente notificato (con notifica all'estero perfezionatasi solo in data 4 novembre 2024), domandava la pronuncia della separazione Parte_1
personale (svolgendo domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio) dalla moglie _1
, esponendo di aver contratto matrimonio con rito civile in data 05/07/2008 nel Comune di
[...]
Comacchio; che dalla unione coniugale non sono nati figli;
che la famiglia fissava la residenza anagrafica in Comacchio (FE) fraz. Porto Garibaldi, Via Beatrice Castiglia n. 44; che improvvisamente, senza ragione alcuna e senza che in precedenza vi fossero stati motivi di attrito/crisi di coppia, in palese violazione dei doveri di coabitazione, assistenza morale e materiale, la moglie si era allontanata dalla residenza familiare senza una giusta causa e senza più farvi ritorno.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia: a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi;
b) il marito continuerà a vivere nella propria abitazione, già casa coniugale, sita in Porto Garibaldi (FE) Via
Beatrice Castiglia n. 44, dalla quale la moglie si è allontanata;
c) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
d) accertare che la sig.ra pagina 2 di 4 si è arbitrariamente allontanata dall'abitazione coniugale, in violazione dei doveri Controparte_1 derivanti dal matrimonio ex. art. 143 c.c. Vinte le spese di giudizio”.
Con provvedimento in data 16/04/2024, il Giudice delegato fissava, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 17/07/2024, assegnando termine fino al 16/05/2024 per la notifica del ricorso ed alla convenuta i termini di rito per la costituzione in giudizio e la produzione documentale.
All'udienza del 17/07/2024 il giudice, ritenuto che la notifica del ricorso non potesse ritenersi sufficiente poiché essendosi la moglie trasferita in Romania, la notifica andava tentata presso il nuovo indirizzo della stessa, assegnava nuovo termine fino al 17/11/2024 per rinnovare la notifica alla resistente, rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del 29/01/2025.
A detta udienza, constatata la regolarità della notifica alla convenuta, il giudice rinviava all'udienza cartolare del 12/02/2025 onde consentire a parte resistente di costituirsi in giudizio con un proprio difensore.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 7 febbraio 2025, si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio e, dato atto dell'impossibilità della prosecuzione del rapporto matrimoniale, aderiva alla domanda di separazione e divorzio, rilevando che nelle more era stato raggiunto un accordo con il ricorrente per la definizione bonaria della vertenza.
All'udienza cartolare del 12 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come da rispettive note scritte in sostituzione di udienza.
***
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, da diversi anni ormai, hanno cessato la convivenza.
Quanto alle questioni accessorie alla separazione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione e conseguentemente il divorzio personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2) Il marito continuerà a vivere nella propria abitazione, già casa coniugale, sita in Porto Garibaldi
(FE) Via Beatrice Castiglia n. 44, dalla quale la moglie si è allontanata.
3) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la
pagina 3 di 4 separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Le parti si danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di avere diviso attività e beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
5) Spese e compensi professionali del giudizio interamente a carico del marito.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(PZ) il 16/04/1947, e , nata a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio a Comacchio (FE) il 5 luglio 2008 alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte.
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio (Atto n. 18, Parte 1, Anno
2008) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in RR nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 12 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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