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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6242 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 3424/2021 R.G. posto in decisione all'udienza del 18 giugno 2025
TRA
con l'avv. Giuseppe di Mauro Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Andrea Tonello Controparte_1
APPELLATA
E con l'avv. Giuseppe Di Mauro Controparte_2
INTERVENIENTE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8091/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 10.5.2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti derivanti da un contratto di fornitura di energia elettrica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — si oppone al decreto Controparte_1
ingiuntivo chiesto e ottenuto da per l'importo di euro Parte_1
734.211,46, oltre ad interessi e spese, in ragione di corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica.
Si costituisce in giudizio chiedendo di dichiarare l'infondatezza Pt_1
dell'opposizione.
Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. e aver respinto la richiesta di ammettere prova testimoniale da parte opponente, il
Tribunale di Roma con la sentenza indicata in epigrafe accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 23467/2016, CP_1
condannando alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Pt_1 Parte_1
€843,00 per spese vive ed €20.296,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali del
15%, ponendo definitivamente a carico di le spese processuali della fase Pt_1
monitoria dalla stessa anticipate.
In particolare, dopo aver constatato che l'unico debito che risulta provato è quello relativo alla ricognizione di debito effettuata da con lettera Controparte_1
del 12.3.2009 per l'importo complessivo di €161.696,37, il Giudice rileva che il credito risulta in ogni caso prescritto in quanto, anche a voler considerare la lettera inviata da il 18.5.2011 riferibile a tale importo, tra tale missiva e la notifica Pt_1
del ricorso per decreto ingiuntivo (24.10.2016) sono trascorsi oltre cinque anni. § 2 — Avverso detta sentenza propone appello hiedendone la totale riforma. Pt_1
Si costituisce Lego chiedendo il rigetto dell'appello.
Interviene anche la società quale cessionaria del credito controverso. CP_3
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, viene trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato esame della documentazione probatoria.
In particolare, si impugna la sentenza nella parte in cui afferma che «in fase monitoria parte opposta ha prodotto esclusivamente l'estratto del libro giornale, documento di provenienza unilaterale che non contiene oltretutto l'indicazione del periodo di riferimento delle fatture, né dei consumi e dunque nella fase di opposizione non costituisce da solo prova sufficiente per dimostrare la pretesa creditoria specie a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente».
Secondo il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze Pt_1
istruttorie scaturenti dalla produzione documentale in quanto il credito si fonda sulle fatture azionate in sede monitoria regolarmente accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili versati in atti in tale fase, ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.c.
Si ribadisce, infatti, che il certificato di conformità – ignorato dal giudice – del libro giornale regolarmente vidimato contiene l'indicazione del periodo di riferimento delle fatture, comprensive della analitica ricostruzione dei consumi.
§ 3.2 — Col secondo motivo, ensura la sentenza per violazione dell'art. 115 Pt_1
c.p.c., evidenziandone la carenza, illogicità ed erroneità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori nella parte in cui afferma che «neppure in questo giudizio l'opposta ha prodotto le fatture emesse a carico della CP_1 e l'opponente ha prodotto fatture a carico della (doc.
[...] Controparte_4
dal n. 22 al n. 30 di parte opponente) che sono state poi stornate da per Pt_1
effetto della fusione per incorporazione dell'1.1.2008 di Controparte_5
e non possono quindi costituire prova del credito.».
[...]
In primo luogo, secondo l'appellante, il Giudice erra nella ricostruzione dei fatti, basandosi su un mandato con rappresentanza datato 15.7.2003 che afferma che per l'anno 2007 Energindustria, mandataria di avrebbe Controparte_4
sottoscritto un contratto di fornitura sul mercato libero con CP_6
Tuttavia, in data 27.7.2006, con decorrenza gennaio 2007, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore stipula con CP_7 [...]
un contratto di fornitura con codice 00084225, sottoscrivendone e Parte_1
timbrandone ogni pagina, allegati compresi, recedendo così da quello stipulato con sulla base del mandato conferito nel 2003. CP_6
Alla luce di ciò, educe: da un lato, l'irrilevanza ed inconferenza delle fatture Pt_1
emesse da in quanto relative al periodo dal 01.01.07 al 31.01.07 CP_6
nonché al periodo dal 31.01.07 al 28.02.07 per le due diverse utenze di Parte_2
e di NO IC e dunque non oggetto del presente giudizio;
dall'altro, il diritto a fatturare, di cui non era destinataria, come può evincersi dal fatto CP_6
che Enel Distribuzione s.p.a. (Distributore Competente) non aveva comunicato al venditore gli oneri economici relativi al trasporto ed alla distribuzione, CP_6
proprio perché la Società non era riconosciuta dal distributore quale CP_6
soggetto giuridicamente abilitato a fatturare (quale venditore al cliente finale) in quanto non era titolare del punto di consegna.
In secondo luogo, sempre secondo il Giudice ignora il fatto che la società Pt_1
opposta non è stata informata dalla cliente dell'avvenuta fusione per incorporazione (da in ) a mezzo di una CP_4 CP_1 CP_1
comunicazione formale di richiesta di modifiche di intestazione delle fatture – come sarebbe dovuto avvenire a norma di contratto, ma ha appreso tale importante modifica solo a seguito dei reclami effettuati da controparte. A quel punto a novembre 2012, le richieste di modifica intestazione delle fatture a seguito di reclamo hanno generato lo storno integrale delle fatture emesse con l'anagrafica errata e successiva riemissione con i dati corretti. In altri termini, l'appellante sostiene che le fatture emesse a novembre 2012 non sono collegate ad una
“rettifica tardiva”, ma ad un adeguamento di anagrafica, considerato che i periodi in precedenza erano stati fatturati correttamente.
Infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma la prescrizione del diritto di credito, sostenendo che il dies a quo per il computo del periodo di prescrizione si identifica con la data di emissione delle fatture, poi successivamente interrotta dalla corposa corrispondenza – avente anche finalità interruttiva della prescrizione – intercorsa tra le parti, nonché dalla riemissione nel 2012 delle fatture con la corretta intestazione.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, la censura non coglie nel segno in quanto la nozione di prova scritta richiesta dall'art. 634, co. 2, c.p.c. ha una portata molto ampia, che travalica quella prevista dagli artt. 2699 e ss. c.c., ma che si riferisce esclusivamente al procedimento d'ingiunzione e non al giudizio di opposizione.
Infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, come insegna la giurisprudenza di legittimità, «nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per
l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice.». (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23/07/2014, n. 16767; Cass. civ.,
Sez. III, 12/01/2006, n. 419; Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15037; Cass. civ.,
Sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Nel caso di specie, l'appellante sostiene che “il credito si fonda sulle fatture azionate in sede monitoria regolarmente accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili versati”, ma in realtà le singole fatture non sono state prodotte da neppure nel giudizio di opposizione, a differenza di quanto Pt_1
sostenuto.
A tal proposito occorre osservare che, in ossequio alla normativa di settore, le fatture relative al consumo di energia elettrica, indicando in maniera analitica il periodo di riferimento, la data di emissione e la scadenza, il consumo di energia
(rilevato, stimato, o reale), i dati della fornitura e del cliente (POD, partita IVA, codice fiscale e tipologia di contratto) possono essere considerate fonti di prova del credito azionato, a meno che l'utente non contesti il malfunzionamento del contatore.
Infatti secondo costante orientamento della Suprema Corte: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( cfr.
Cass. n. 297/2020; Cass. n. 28984/2023).
Nel caso in esame, come esattamente affermato dal Tribunale, l'opposta si è limitata a produrre in fase monitoria solo l'estratto del libro giornale, documento di provenienza unilaterale che non contiene nè il periodo di riferimento delle fatture nè dei consumi e neppure nel giudizio di opposizione ha prodotto le fatture indicanti i consumi di energia dei quali chiede il pagamento. Ne consegue che mentre l'estratto autentico delle fatture è idonea prova scritta per emettere il decreto ingiuntivo certamente nel giudizio ordinario di cognizione non può assurgere a prova della pretesa creditoria, tenuto conto delle contestazioni avanzate dall'opponente.
Alla luce di ciò, il motivo è da ritenersi infondato.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, le critiche mosse dall'appallante alla sentenza di primo grado sono del tutto prive di fondamento.
Fermo quanto affermato circa la mancata prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione, deve osservarsi che dalla documentazione depositata non emerge alcun elemento utile per discostarsi dalle conclusioni del Giudice di prime cure.
Infatti, dalle fatture depositate risulta solamente che: i) già CP_1
ha provveduto al regolare pagamento degli importi dovuti ad Controparte_4
per l'anno 2007; ii) nell'anno 2008, ha provveduto CP_6 Parte_1
ad inoltrare a fatture relative alla fornitura dell'anno 2007, poi Controparte_4
stornate nello stesso periodo e riemesse nei confronti di sia per Controparte_4
lo stabilimento di NO IC sia per lo stabilimento di;
iii) nel Parte_2
mese di novembre 2012, dopo lo storno delle fatture emesse a carico di per lo stabilimento di NO IC, ha Controparte_4 Parte_1
riemesso le fatture a carico di CP_1 Tuttavia, oltre a non offrire alcuna prova della titolarità del rapporto contrattuale di fornitura, che per l'anno 2007 sembra doversi ricondurre ad CP_6
l'appellante non offre alcuna prova del credito, né di alcun atto interruttivo della prescrizione.
Premesso che si tratta di una fattispecie che rientra nell'ambito di applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., prima della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta il 24.10.2016 non si rinviene alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Sul punto la giurisprudenza ritiene che «affinché un atto di costituzione in mora possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con l'effetto di costituire il debitore in mora. Non sono idonee a interrompere la prescrizione le semplici sollecitazioni prive di intimazione e di esplicita richiesta di pagamento.». (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 20/05/2025,
n. 13430)
In definitiva, l'appello deve ritenersi infondato.
§ 5 — Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 8091/2021 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna e pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_8
delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che liquida in € 18.511,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 3424/2021 R.G. posto in decisione all'udienza del 18 giugno 2025
TRA
con l'avv. Giuseppe di Mauro Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Andrea Tonello Controparte_1
APPELLATA
E con l'avv. Giuseppe Di Mauro Controparte_2
INTERVENIENTE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8091/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 10.5.2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti derivanti da un contratto di fornitura di energia elettrica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — si oppone al decreto Controparte_1
ingiuntivo chiesto e ottenuto da per l'importo di euro Parte_1
734.211,46, oltre ad interessi e spese, in ragione di corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica.
Si costituisce in giudizio chiedendo di dichiarare l'infondatezza Pt_1
dell'opposizione.
Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. e aver respinto la richiesta di ammettere prova testimoniale da parte opponente, il
Tribunale di Roma con la sentenza indicata in epigrafe accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 23467/2016, CP_1
condannando alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Pt_1 Parte_1
€843,00 per spese vive ed €20.296,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali del
15%, ponendo definitivamente a carico di le spese processuali della fase Pt_1
monitoria dalla stessa anticipate.
In particolare, dopo aver constatato che l'unico debito che risulta provato è quello relativo alla ricognizione di debito effettuata da con lettera Controparte_1
del 12.3.2009 per l'importo complessivo di €161.696,37, il Giudice rileva che il credito risulta in ogni caso prescritto in quanto, anche a voler considerare la lettera inviata da il 18.5.2011 riferibile a tale importo, tra tale missiva e la notifica Pt_1
del ricorso per decreto ingiuntivo (24.10.2016) sono trascorsi oltre cinque anni. § 2 — Avverso detta sentenza propone appello hiedendone la totale riforma. Pt_1
Si costituisce Lego chiedendo il rigetto dell'appello.
Interviene anche la società quale cessionaria del credito controverso. CP_3
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, viene trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato esame della documentazione probatoria.
In particolare, si impugna la sentenza nella parte in cui afferma che «in fase monitoria parte opposta ha prodotto esclusivamente l'estratto del libro giornale, documento di provenienza unilaterale che non contiene oltretutto l'indicazione del periodo di riferimento delle fatture, né dei consumi e dunque nella fase di opposizione non costituisce da solo prova sufficiente per dimostrare la pretesa creditoria specie a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente».
Secondo il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze Pt_1
istruttorie scaturenti dalla produzione documentale in quanto il credito si fonda sulle fatture azionate in sede monitoria regolarmente accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili versati in atti in tale fase, ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.c.
Si ribadisce, infatti, che il certificato di conformità – ignorato dal giudice – del libro giornale regolarmente vidimato contiene l'indicazione del periodo di riferimento delle fatture, comprensive della analitica ricostruzione dei consumi.
§ 3.2 — Col secondo motivo, ensura la sentenza per violazione dell'art. 115 Pt_1
c.p.c., evidenziandone la carenza, illogicità ed erroneità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori nella parte in cui afferma che «neppure in questo giudizio l'opposta ha prodotto le fatture emesse a carico della CP_1 e l'opponente ha prodotto fatture a carico della (doc.
[...] Controparte_4
dal n. 22 al n. 30 di parte opponente) che sono state poi stornate da per Pt_1
effetto della fusione per incorporazione dell'1.1.2008 di Controparte_5
e non possono quindi costituire prova del credito.».
[...]
In primo luogo, secondo l'appellante, il Giudice erra nella ricostruzione dei fatti, basandosi su un mandato con rappresentanza datato 15.7.2003 che afferma che per l'anno 2007 Energindustria, mandataria di avrebbe Controparte_4
sottoscritto un contratto di fornitura sul mercato libero con CP_6
Tuttavia, in data 27.7.2006, con decorrenza gennaio 2007, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore stipula con CP_7 [...]
un contratto di fornitura con codice 00084225, sottoscrivendone e Parte_1
timbrandone ogni pagina, allegati compresi, recedendo così da quello stipulato con sulla base del mandato conferito nel 2003. CP_6
Alla luce di ciò, educe: da un lato, l'irrilevanza ed inconferenza delle fatture Pt_1
emesse da in quanto relative al periodo dal 01.01.07 al 31.01.07 CP_6
nonché al periodo dal 31.01.07 al 28.02.07 per le due diverse utenze di Parte_2
e di NO IC e dunque non oggetto del presente giudizio;
dall'altro, il diritto a fatturare, di cui non era destinataria, come può evincersi dal fatto CP_6
che Enel Distribuzione s.p.a. (Distributore Competente) non aveva comunicato al venditore gli oneri economici relativi al trasporto ed alla distribuzione, CP_6
proprio perché la Società non era riconosciuta dal distributore quale CP_6
soggetto giuridicamente abilitato a fatturare (quale venditore al cliente finale) in quanto non era titolare del punto di consegna.
In secondo luogo, sempre secondo il Giudice ignora il fatto che la società Pt_1
opposta non è stata informata dalla cliente dell'avvenuta fusione per incorporazione (da in ) a mezzo di una CP_4 CP_1 CP_1
comunicazione formale di richiesta di modifiche di intestazione delle fatture – come sarebbe dovuto avvenire a norma di contratto, ma ha appreso tale importante modifica solo a seguito dei reclami effettuati da controparte. A quel punto a novembre 2012, le richieste di modifica intestazione delle fatture a seguito di reclamo hanno generato lo storno integrale delle fatture emesse con l'anagrafica errata e successiva riemissione con i dati corretti. In altri termini, l'appellante sostiene che le fatture emesse a novembre 2012 non sono collegate ad una
“rettifica tardiva”, ma ad un adeguamento di anagrafica, considerato che i periodi in precedenza erano stati fatturati correttamente.
Infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma la prescrizione del diritto di credito, sostenendo che il dies a quo per il computo del periodo di prescrizione si identifica con la data di emissione delle fatture, poi successivamente interrotta dalla corposa corrispondenza – avente anche finalità interruttiva della prescrizione – intercorsa tra le parti, nonché dalla riemissione nel 2012 delle fatture con la corretta intestazione.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, la censura non coglie nel segno in quanto la nozione di prova scritta richiesta dall'art. 634, co. 2, c.p.c. ha una portata molto ampia, che travalica quella prevista dagli artt. 2699 e ss. c.c., ma che si riferisce esclusivamente al procedimento d'ingiunzione e non al giudizio di opposizione.
Infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, come insegna la giurisprudenza di legittimità, «nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per
l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice.». (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23/07/2014, n. 16767; Cass. civ.,
Sez. III, 12/01/2006, n. 419; Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15037; Cass. civ.,
Sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Nel caso di specie, l'appellante sostiene che “il credito si fonda sulle fatture azionate in sede monitoria regolarmente accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili versati”, ma in realtà le singole fatture non sono state prodotte da neppure nel giudizio di opposizione, a differenza di quanto Pt_1
sostenuto.
A tal proposito occorre osservare che, in ossequio alla normativa di settore, le fatture relative al consumo di energia elettrica, indicando in maniera analitica il periodo di riferimento, la data di emissione e la scadenza, il consumo di energia
(rilevato, stimato, o reale), i dati della fornitura e del cliente (POD, partita IVA, codice fiscale e tipologia di contratto) possono essere considerate fonti di prova del credito azionato, a meno che l'utente non contesti il malfunzionamento del contatore.
Infatti secondo costante orientamento della Suprema Corte: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( cfr.
Cass. n. 297/2020; Cass. n. 28984/2023).
Nel caso in esame, come esattamente affermato dal Tribunale, l'opposta si è limitata a produrre in fase monitoria solo l'estratto del libro giornale, documento di provenienza unilaterale che non contiene nè il periodo di riferimento delle fatture nè dei consumi e neppure nel giudizio di opposizione ha prodotto le fatture indicanti i consumi di energia dei quali chiede il pagamento. Ne consegue che mentre l'estratto autentico delle fatture è idonea prova scritta per emettere il decreto ingiuntivo certamente nel giudizio ordinario di cognizione non può assurgere a prova della pretesa creditoria, tenuto conto delle contestazioni avanzate dall'opponente.
Alla luce di ciò, il motivo è da ritenersi infondato.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, le critiche mosse dall'appallante alla sentenza di primo grado sono del tutto prive di fondamento.
Fermo quanto affermato circa la mancata prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione, deve osservarsi che dalla documentazione depositata non emerge alcun elemento utile per discostarsi dalle conclusioni del Giudice di prime cure.
Infatti, dalle fatture depositate risulta solamente che: i) già CP_1
ha provveduto al regolare pagamento degli importi dovuti ad Controparte_4
per l'anno 2007; ii) nell'anno 2008, ha provveduto CP_6 Parte_1
ad inoltrare a fatture relative alla fornitura dell'anno 2007, poi Controparte_4
stornate nello stesso periodo e riemesse nei confronti di sia per Controparte_4
lo stabilimento di NO IC sia per lo stabilimento di;
iii) nel Parte_2
mese di novembre 2012, dopo lo storno delle fatture emesse a carico di per lo stabilimento di NO IC, ha Controparte_4 Parte_1
riemesso le fatture a carico di CP_1 Tuttavia, oltre a non offrire alcuna prova della titolarità del rapporto contrattuale di fornitura, che per l'anno 2007 sembra doversi ricondurre ad CP_6
l'appellante non offre alcuna prova del credito, né di alcun atto interruttivo della prescrizione.
Premesso che si tratta di una fattispecie che rientra nell'ambito di applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., prima della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta il 24.10.2016 non si rinviene alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Sul punto la giurisprudenza ritiene che «affinché un atto di costituzione in mora possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con l'effetto di costituire il debitore in mora. Non sono idonee a interrompere la prescrizione le semplici sollecitazioni prive di intimazione e di esplicita richiesta di pagamento.». (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 20/05/2025,
n. 13430)
In definitiva, l'appello deve ritenersi infondato.
§ 5 — Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 8091/2021 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna e pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_8
delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che liquida in € 18.511,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore