Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 1708 /2022 + 86/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 11/02/2025), nella causa n. 1708/2022 +86/24 RGL, promossa da:
, ass. dall'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to ETTORE FAIS e Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to GIOVANNI CAMPUS;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 408/22 emesso in data 14/10/22 dal Tribunale di Sassari ed avente ad oggetto il pagamento di € 3.640,00, oltre interessi e spese, in favore di parte opposta, a titolo di indennità di responsabilità per i mesi da novembre ad agosto 2022 in relazione all'incarico di Responsabile dell'Ufficio Gestione Personale Tecnico Amministrativo (€ 3.250,00) e da maggio ad agosto 2022 per l'incarico di Responsabile dell'Ufficio concorsi (€ 390,00); ha lamentato l'inesigibilità parziale del credito azionato in via monitoria stante la mancata conclusione, con riferimento alle indennità relative all'anno 2022, del procedimento di verifica dei risultati conseguiti dalla dipendente cui consegue, ai sensi dell'art. 91 comma 4 CCNL per il personale del comparto Università 2006-2009, il riconoscimento di un terzo dell'indennità pretesa;
− parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:”Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accogliere la presente opposizione per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. 1
− parte opposta ha rilevato la mancata contestazione Controparte_1 delle indennità per il 2021 e dell'entità annuale delle indennità pretese;
ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione stante il colpevole mancato avvio della procedura di valutazione prevista dall'art. 75, comma 5, del CCNL, cui fa rinvio l'art. 91, comma quarto;
− parte opposta ha concluso chiedendo: ” A) Rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
B) Sempre con vittoria di spese da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;
− la giudice ha autorizzato la produzione della documentazione richiesta da parte opponente;
− alla presente opposizione è stata riunita quella RG n. 86/24 avente ad oggetto l'indennità di responsabilità in relazione al periodo da settembre a dicembre 2022 per entrambi gli incarichi ricoperti (decreto ingiuntivo n. 543 del 15/12/23, tot. € 1.690,00, oltre interessi e spese);
− nell'opposizione RG n. 86/24, parte opponente ha eccepito l'infondatezza della domanda, il difetto di prova del credito e, in ogni caso, l'insussistenza del credito per difetto di copertura finanziaria in forza del piano di rientro approvato con delibera del consiglio di amministrazione dell'ateneo del 22/2/23;
− l' ha concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria Parte_2 istanza, eccezione e deduzione, previa riunione con il ricorso iscritto al n. 1708/2022 r.g., accogliere la presente opposizione per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, in via principale revocare il decreto ingiuntivo dichiarando l'insussistenza del credito azionato da controparte;
in subordine, dichiarare che l'indennità possa essere al più riconosciuta nella misura minima prevista dal CCNL di euro 1.033,00 annui.
Con vittoria delle spese di lite.”;
− parte opposta ha censurato le avverse deduzioni rilevando l'infondatezza dell'eccezione di incapienza del fondo salario accessorio stante l'obbligo della PA di costituire e certificare il fondo, dal cui inadempimento non può conseguire un pregiudizio per il dipendente;
ha richiamato il divieto di rideterminazione unilaterale del trattamento retributivo e ha rilevato che l'amministrazione non ha opposto precedenti decreti ingiuntivi fondati sui medesimi presupposti;
ha chiesto: “A) Rigettare l'opposizione con conferma del decreto Pt_3 ingiuntivo opposto;
2 B) In subordine condannare l' al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di euro 344,33 (determinata per il Controparte_1 periodo dal 01/09/2022 al 31/12/2022, su base annua di euro 1033) oltre accessori, o della diversa somma ritenuta equa o di giustizia anche a titolo risarcitorio o ai sensi dell'art. 36 Cost.
C) Sempre con vittoria di spese da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;
− le cause vengono decise in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. quanto all'opposizione RG n. 1708/22, si rileva che oggetto di causa è unicamente la deduzione in ordine alla parziale inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo, con riferimento ad un terzo dell'importo richiesto per l'indennità di responsabilità nei periodi dedotti;
2. deve, invece, ritenersi incontestata l'ulteriore parte di credito e la sua entità annuale: nonostante la produzione di sopravvenuta documentazione attestante l'approvazione di un piano di rientro ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001 conseguente alla mancata certificazione del fondo destinato all'alimentazione dell'indennità oggetto del giudizio, tale questione non risulta in alcun modo dedotta nell'atto di opposizione, sicché ogni relativa censura deve comunque ritenersi nuova e inammissibile;
3. quanto all'eccezione di parziale inesigibilità, deve richiamarsi l'art. 91, comma
4, del CCNL, il quale stabilisce:
“L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 75, comma 5”;
4. nel caso di specie, le parti rappresentano che medio tempore è intervenuta la valutazione dei risultati conseguiti dalla dipendente nell'anno 2022, con esito positivo;
5. pertanto, risulta integrata la contestata condizione posta dall'art. 91, comma 4, del CCNL per la liquidazione dell'indennità di responsabilità nella sua interezza;
6. in ogni caso, e ciò risulta assorbente anche in relazione a quanto censurato nell'opposizione RG n. 86/24, si rileva che l'eccezione attinente alla mancanza di liquidità del credito opposto formulata da parte opponente appare infondata;
3 7. a sostegno della suddetta tesi, l' adduce l'inevitabile ricaduta degli Parte_2 atti approvati dall' all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero CP_3 dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi Controparte_2 inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio;
Contr
8. in particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti;
9. nondimeno il richiamato art. 40 co. 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame;
tale norma prescrive, infatti, che:
“le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”;
10. presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' opponente, travolgerebbe tutti gli atti posti a Parte_2 fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte;
11. non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa
4 affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge;
12. ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo 2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale Co appartenente alla categoria e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L.266/05 (2004 - 10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017 (limite 2016);
13. il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa: l'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti (contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata);
14. in altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come Contr del resto si evince anche dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente);
15. l'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio;
16. orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL);
5 17. come condivisibilmente argomentato da questo Tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabili alla PA, costituiscono violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori;
18. da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse;
19. dalla lettura della norma si deduce, infatti, che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa;
20. ora, considerato che nel caso di specie il superamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero -quale deve essere intesa anche la sopravvenuta riduzione al minimo dell'indennità rispetto a quanto pacificamente attribuito a parte opposta per l'anno oggetto di controversia- avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, come attestato nelle premesse della delibera dell'Università del 12/2/24 avente ad oggetto l'”Autorizzazione alla liquidazione, per l'anno 2022, a favore dei titolari di posizione organizzativa dell'indennità, nella misura minima, ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 91, comma 4, del CCNL vigente”, non risulta conclusa;
21. le opposizioni risultano quindi infondate anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia del piano di rientro, nei confronti dei lavoratori, predisposto unilateralmente dall' ; sono Parte_2 assorbite le ulteriori difese;
22. preso atto dell'intervenuto pagamento a parte opposta di € 1.033 dichiarato dall' con note del 7/2/25 a titolo di indennità di responsabilità per il Parte_2 periodo oggetto di giudizio, i decreti ingiuntivi devono essere revocati e parte
6 opponente deve essere condannata a pagare € (3.640+1560+1690-1033=) 5.857,00 lordi;
23. le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'integrazione medio tempore della condizione per il riconoscimento dell'indennità nella sua interezza, della fase monitoria, della riunione e della serialità delle questioni trattate, sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 408/22 del 14/10/22 e il decreto ingiuntivo n. 543 del 15/12/23 emessi dal Tribunale di Sassari;
- condanna parte opponente a pagare a parte opposta € 5.857,00 lordi, oltre legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna parte opponente alla rifusione a parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 11/03/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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