TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 83
TAR
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
>
TAR
Sentenza 17 giugno 2024
>
TAR
Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
>
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità ex art. 21 septies L. 241/1990 per violazione del giudicato

    La nullità per violazione del giudicato presuppone un obbligo puntuale e preciso. La sentenza n. 1440/2023 ha annullato gli atti per vizio di incompetenza, facendo salvo il riesercizio del potere. La nota del RUP ha mera finalità ricognitiva e la determinazione impugnata, pur richiamando atti precedenti, ha evidenziato l'inammissibilità della miglioria qualificata come variante, con conseguente caducazione del punteggio, fornendo una motivazione autonoma.

  • Rigettato
    Annullabilità per eccesso di potere (contraddittorietà, difetto di motivazione, perplessità)

    La determina ha qualificato la proposta come variante e inammissibile. Non vi è lesione del diritto di difesa poiché le ragioni dell'inammissibilità della miglioria (variante) e la caducazione del punteggio sono state indicate, con elaborazione di una griglia di punteggi.

  • Rigettato
    Annullabilità per eccesso di potere (sviamento, difetto/incongruenza motivazione, illogicità, contraddittorietà)

    Il percorso logico e motivazionale è conforme alla lex specialis. Le valutazioni tecniche sono discrezionali e sindacabili solo per macroscopici errori, illogicità o irragionevolezza manifesta, non potendo il giudice sostituirsi all'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 13.2 del bando e del disciplinare di gara – Mancanza dei requisiti in capo all’aggiudicataria

    ISIMPRESA ha dimostrato i requisiti tramite contratto di avvalimento per OG1 e dichiarazione di subappalto per OG11. Il limite del 30% al subappalto non è applicabile ratione temporis alla procedura bandita nel 2022. La stazione appaltante ha interpretato correttamente la normativa sul subappalto.

  • Rigettato
    Tutela risarcitoria per equivalente ex art. 125, comma 3, c.p.a.

    La domanda risarcitoria segue l'esito reiettivo del ricorso principale e va rigettata per difetto degli elementi costitutivi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. Con l'appello in trattazione, le imprese Silvestri Gaetano Pio ed Edil Service di Terranova Annunziato chiedono la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione prima, 17 giugno 2024, n. 955, che ha respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del 15 novembre 2023, n. 1440, con la quale il medesimo T.A.R., in accoglimento del ricorso proposto dalle imprese odierne appellanti, ha annullato il provvedimento di esclusione delle stesse dalla procedura di gara per l'affidamento dei lavori consistenti in "Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 83
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 83
Data del deposito : 19 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo