Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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FATTO E DIRITTO 1. Con l'appello in trattazione, le imprese Silvestri Gaetano Pio ed Edil Service di Terranova Annunziato chiedono la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione prima, 17 giugno 2024, n. 955, che ha respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del 15 novembre 2023, n. 1440, con la quale il medesimo T.A.R., in accoglimento del ricorso proposto dalle imprese odierne appellanti, ha annullato il provvedimento di esclusione delle stesse dalla procedura di gara per l'affidamento dei lavori consistenti in "Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ES AE IO, titolare dell’omonima Impresa, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.T.I. ES AE IO (capogruppo) - Impresa Edil Service di OV IA (mandante), rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Bisignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Fiorellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il C.U.C. - Comuni Associati di Acri e Bisignano e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
La società ISIMPRESA s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NN Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento, in riassunzione ex art. 105 c.p.a.:
- della determinazione n. 110 del 6.2.2024, avente ad oggetto l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “ Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza ”; dei verbali di seduta riservata del 13.1.2024 e 15.1.2024, dei verbali di gara nella parte in cui disponevano l’ammissione alla gara di ISIMPRESA s.r.l.s., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l’esclusione dalla procedura di ISIMPRESA s.r.l.s. e, comunque, per l’accoglimento dell’impugnativa con conseguente aggiudicazione in favore dell’impresa ricorrente, previa declaratoria di inefficacia e/o annullamento del contratto di appalto nelle more stipulato.
Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisignano e della società Isimpresa s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TI De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio di riassunzione è la domanda di nullità e/o annullamento per vizi di legittimità della determinazione n. 110 del 6.2.2024, con cui è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “ Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza ” in favore della società ISIMPRESA s.r.l.s., come disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2025, n. 6921.
2. Con il ricorso principale l’A.T.I. ha agito per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Calabria del 15 novembre 2023, n. 1440 e per la declaratoria di nullità del provvedimento n. 912 del 5.12.2023 della resistente amministrazione, recante la presa d’atto della pronuncia e la riconvocazione della commissione di gara per le valutazioni tecniche in ordine all’offerta presentata dalla medesima ricorrente.
3. L’A.T.I. ricorrente ha rappresentato che, con determina a contrarre n. 447 del 27.12.2022, il Comune di Bisignano aveva indetto procedura negoziata - senza previa pubblicazione del bando di gara- per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto “ lavori di interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza ” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; che, con verbale n. 5 del 31.3.2023, la Commissione di gara aveva valutato le cinque offerte pervenute e con successivo verbale n. 6 aveva proposto l’aggiudicazione alla società A.T.I. ES – OV; che, a seguito di richiesta di chiarimenti in ordine a profili di anomalia dell’offerta e all’esito del disposto subprocedimento, in data 30.6.2023, il R.U.P. aveva comunicato l’esclusione dalla procedura di gara alla società A.T.I. ES – OV e, in pari data, aveva aggiudicato la gara in favore della società ISIMPRESA SRLS, seconda classificata; che l’A.T.I. ES – OV aveva impugnato le suddette determinazioni e questo Tribunale, a seguito di riassunzione del giudizio, accogliendo la domanda, con la sentenza del 15 novembre 2023, n. 1440 aveva annullato i provvedimenti gravati di esclusione e di aggiudicazione; che la ricorrente per mezzo dell’ actio iudicati aveva, quindi, chiesto l’esecuzione della suddetta, lamentando che la stazione appaltante avrebbe, in elusione del dictum giurisdizionale, disposto la riconvocazione della Commissione per valutare l’offerta dell’A.T.I. ES, anziché disporre l’aggiudicazione in favore della stessa.
4. Nelle more della trattazione della domanda di ottemperanza, la Commissione di gara si era riunita in doppia seduta riservata, nei giorni 13.1.2024 e 15.1.2024, per verificare le difformità dell’offerta tecnica dell’ATI ES AE- Impresa Edil Service di OV IA, rispetto al criterio A.2 -come già rilevate dal R.U.P.-, e aveva dichiarato inammissibile la suddetta soluzione progettuale ritenendola costituire una variante, con conseguente caducazione del punteggio assegnato, e aveva rivalutato le offerte e proposto l’aggiudicazione nei confronti della società ISIMPRESA; pertanto l’A.T.I. aveva impugnato, con motivi aggiunti, la determina n. 110 del 6.2.2024, con la quale il responsabile del settore del Comune di Bisignano aveva aggiudicato la gara in favore della società ISIMPRESA.
5. Nel costituirsi la società ISIMPRESA a r.l.s. e il Comune di Bisognano hanno chiesto il rigetto del ricorso.
6. Con la sentenza n. 955 del 5 giugno 2024, questo Tribunale ha rigettato la domanda di ottemperanza.
7. Con la sentenza n. 6921 del 5 agosto 2025, il Giudice di appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’A.T.I., ha rigettato la richiesta di riforma quanto alla domanda di ottemperanza, accogliendola, per mancata conversione del rito, limitatamente alla domanda di annullamento per motivi aggiunti e disponendo la riassunzione del giudizio in primo grado per nullità della sentenza ex art. 105 c.p.a.
8. Con i motivi aggiunti del ricorso in riassunzione, rubricati il primo “- Nullità ex art. 21 septies della l. n. 241/1990 per violazione del giudicato. Violazione degli artt. 33 e 77 cod. appalti ”, il secondo “- Annullabilità per eccesso di potere – Contraddittorietà intrinseca – Difetto di motivazione - Perplessità ”, il terzo “ Annullabilità per eccesso di potere – Sviamento - Difetto e/o incongruenza della motivazione – Illogicità manifesta– Contraddittorietà – Violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara ” e il quarto “- Violazione dell’art. 13.2 del bando di gara e del disciplinare di gara – Mancanza dei requisiti in capo all’aggiudicataria ”, la parte ricorrente ha denunciato che la Commissione di gara si sarebbe limitata a recepire le valutazioni del R.U.P. sull’inammissibilità dell’offerta della ricorrente in riferimento al criterio A.2 del progetto (accessibilità al piano superiore per persone disabili mediante “ l’installazione di n. 6 ascensori da posizionare all’intero degli alloggi secondo le disposizioni della D.L…. di 4 dimensioni 124 cm x 96 cm… ”) e già censurate con la sentenza di questo Tribunale n. 1440/2023 e che, quindi, l’impugnata delibera sarebbe violativa e/o elusiva del giudicato; che la Commissione di gara, compulsata dal R.U.P., pur ritenendo la soluzione proposta dalla ricorrente come variante non ammissibile, non avrebbe escluso l’offerente, procedendo, piuttosto alla caducazione del punteggio già assegnato alla miglioria proposta (n. 6 ascensori); che il disciplinare di gara avrebbe consentito la realizzazione di varianti – diversamente da quanto sostenuto dal R.U.P.- e che la soluzione proposta dalla ricorrente nell’offerta sarebbe stata conforme alla disciplina regolamentare regionale; che la controinteressata, ISIMPRESA, avrebbe dovuto essere esclusa per assenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria, previsti dall’art. 13.2 del bando e dal disciplinare di gara relativamente ai requisiti di ordine speciale.
9. Con la memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione la società ISIMPRESA a r.l.s. ha chiesto rigettarsi il ricorso rilevando l’insussistenza dei denunciati vizi avendo la Commissione di gara formulato un autonomo giudizio che aveva determinato, previa interpretazione più favorevole della lex specialis , l’esclusione della ricorrente non dalla partecipazione alla gara dell’offerente ma per la presenza di variante necessitante nuovi e ulteriori pareri o autorizzazioni; che l’aggiudicataria sarebbe stata in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis avendo sottoscritto un contratto di avvalimento con la Unyon Consorzio Stabile S.c.a.r.l. in modo da assicurare integralmente il requisito concernente la Categoria OG1 e avendo dichiarato di subappaltare i lavori per i quali era richiesta la categoria OG11 e coprendo, anche in tal caso, il possesso del requisito richiesto, rendendo, poi, irrilevante la circostanza secondo cui la società ISIMPRESA avrebbe ottenuto l’attestato SOA solo in data 9.5.2023.
10. Con la memoria di costituzione, il Comune di Bisignano ha chiesto parimenti rigettarsi il ricorso non risultando fondate le censure formulate dalla ricorrente sia in ordine al corretto svolgimento della procedura di gara e sia quanto al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria in capo alla società ISIMPRESA s.r.l.s..
11. Con memoria depositata in data 17.10.2025 la parte ricorrente, sul presupposto che l’intervento oggetto del presente giudizio sarebbe rientrato tra quelli finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con conseguente applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 48 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha invocato, ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.a., la tutela risarcitoria per equivalente, quantificandola all’utile netto d’impresa, da calcolarsi in base all’offerta economica presentata dalla ricorrente in sede di gara (misura del 12,36% del prezzo offerto).
12. Con memoria di replica del 24.10.2025 la parte ricorrente, nel ribadire la fondatezza delle articolate censure, ha rilevato inoltre che la categoria scorporabile OG11, essendo superiore al 10% dell’importo totale dell’appalto, sarebbe rientrata tra le categorie disciplinate dal combinato disposto dell’art. 89 comma 11 e art. 105 commi 2 e 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 1, co 2, del D.M. n. 248/2016, e non avrebbe potuto essere oggetto di avvalimento e, semmai, subappaltabile entro il limite del 30% del proprio importo; che, in merito alla contestazione relativa al possesso della categoria OG1, l’aggiudicataria avrebbe detenuto la classifica I.
13. All’esito della udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025 il Tribunale, con ordinanza del 7 novembre 2025 n. 1850, ha disposto la conversione del rito camerale in rito ordinario, con conseguente rinvio della trattazione della controversia in udienza pubblica.
14. Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta definitivamente per la decisione.
15. Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato per le ragioni che si indicano di seguito.
15.1. La parte ricorrente ha denunciato che l’impugnata determina n. 110 del 6.2.2024 sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 21 septies , co. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto la riconvocata Commissione di Gara si sarebbe limitata a recepire le conclusioni manifestate dal R.U.P. nel provvedimento di esclusione pubblicato il 30.6.2023 – e già oggetto di annullamento giurisdizionale per effetto della sentenza n. 1440/2023 - sia pure non irrogando l’esclusione della ricorrente ma escludendo l’attribuzione di punteggio per il controverso criterio A2.
15.2. Il Collegio rileva che la nullità del provvedimento amministrativo per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21 septies , co. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 presuppone che dal giudicato di annullamento derivi un obbligo puntuale e preciso, tale da non lasciare margini di discrezionalità all’amministrazione in sede di riedizione del potere.
15.3. Per quanto di interesse occorre premettere che la sentenza di questo Tribunale del 15 novembre 2023, n. 1440, nel disporre l’annullamento per vizio di incompetenza degli atti avversati tra cui il provvedimento prot. n. 11653/2023 di esclusione dell’A.T.I. ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori consistenti in “ Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza ”, ha accertato e dichiarato l’incompetenza dell’organo che ha assunto la determinazione contestata, facendo “ salvo il riesercizio del potere amministrativo ”.
15.4. Ciò premesso si rileva che la nota n. 912 del 5.12.2023 – atto con il quale il R.U.P. ha rimesso alla Commissione di gara la valutazione dell’offerta dell’esponente - ha una finalità meramente ricognitiva degli sviluppi procedimentali e processuali della vicenda in esame, non emergendo alcuna compulsazione nei confronti della Commissione di gara medesima.
15.5. In detto atto, infatti, è richiamato il provvedimento prot. n. 0011653/2023 del 30.6.2023, con cui il R.U.P. aveva rappresentato la non conformità dell’offerta della ES AE IO-Impresa Edil Service di OV IA alle specifiche tecniche previste dall’amministrazione per l’affidamento dei lavori relativi agli " Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza" CUP (Codice Unico di Progetto): F74F21000000005 C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 9555806492 ”, e in virtù di tali difformità, era stata disposta, conseguentemente, l’esclusione del medesimo operatore e l’aggiudicazione della gara - giusta determina n. 480 Reg. Gen. del 30.6.2023 – in favore della seconda graduata ossia la società ISIMPRESA.
15.6. Conseguentemente detta nota non integra alcuna violazione o elusione della sentenza n. 1440/2023, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza del Giudice di appello, il R.U.P. può esercitare poteri di impulso rispetto agli organi della procedura, istruttori e di supporto alla commissione giudicatrice, tra i quali, in particolare, la possibilità di segnalare a quest'ultima ogni profilo delle offerte tecniche ritenuto necessario di approfondimento (e, naturalmente, in quale direzione), preservandone pur sempre le competenze valutative ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2021, n. 1415).
15.7. E, ancora, che “ In siffatta direzione spetta “alla commissione di gara, nell'attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali … un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta ( Cons. Stato, V, 1.2.2022, n. 696, Id. 3 maggio 2019, n. 2873; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 601; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; 7 marzo 2014 n. 1072) ”(Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435).
15.8. Parimenti la impugnata determinazione n. 110 del 6.2.2024 non integra alcuna illegittimità rispetto al giudicato nascente dalla sentenza 1440/2023, in quanto non solo ha richiamato la nota n. 912 del 5.12.2023 e il provvedimento prot. n. 0011653/2023 del 30.6.2023, ma ha evidenziato che la Commissione di gara ha disposto “ la non ammissibilità e la non valutazione di quelle migliorie soggette a nuove autorizzazioni, quindi che si configurano come varianti ” e ha fornito una interpretazione della legge di gara più favorevole alla partecipante così da non escludere l’intera offerta della odierna ricorrente ma “ di evidenziarne la inammissibilità della miglioria proposta con conseguente caducazione del relativo punteggio assegnato alla medesima ”.
16. Va, altresì, ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti laddove la parte ricorrente ha denunciato che nell’impugnata determina n. 110 del 6.2.2024 non sarebbe evincibile se la proposta progettuale dalla stessa presentata, in riferimento al criterio A2, fosse stata qualificata come variante ovvero miglioria e che sarebbe stato menomato il diritto di difesa della stessa ricorrente stante l’omessa indicazione del punteggio riassegnato dalla Commissione quanto ai singoli criteri previsti per la valutazione dell’offerta tecnica.
16.1. Il Collegio osserva che nella determina di aggiudicazione n. 110 del 6.2.2024 la proposta progettuale risulta essere stata qualificata come variante al progetto esecutivo approvato e in quanto tale è stata dichiarata inammissibile.
16.2. In specie dal contenuto della suddetta determina risulta che la Commissione di gara ha rilevato che la lex specialis dispone “ la non ammissibilità e la non valutazione di quelle migliorie soggette a nuove autorizzazioni, quindi che si configurano come varianti ” e ha appurato che la soluzione proposta dalla ricorrente “ è da ritenersi contraria alle disposizioni su indicate, variante al progetto esecutivo approvato e, in quanto tale, non ammissibile ”.
16.3. Parimenti nell’impugnata determina non emerge alcuna lesione del diritto di difesa della odierna ricorrente atteso che sono state indicate puntualmente le ragioni che hanno indotto la Commissione di gara, attraverso una interpretazione della legge di gara più favorevole alla partecipante, a non escludere l’offerta della odierna ricorrente ma a evidenziare l’inammissibilità della miglioria proposta (qualificata come variante) con conseguente caducazione del relativo punteggio, attraverso l’elaborazione di una griglia in cui sono state indicate le voci di punteggi (indicate come “ secco ” e “ riparametrato ”) assegnate alle imprese partecipanti in modo da rendere conoscibile e valutabile il percorso logico seguito nell’attribuzione del nuovo punteggio.
17. Deve essere, inoltre, disatteso il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti con il quale la ricorrente si è lamentata del fatto che il R.U.P. avrebbe espresso delle valutazioni, poi recepite dalla Commissione di gara (pur a fronte del contenuto della sentenza n. 1440/2023) e mutuate nell’impugnata determinazione n. 110 del 6.2.2024, che sarebbero state contrarie ai criteri indicati dalla lex specialis .
17.1. Il Collegio osserva che il percorso logico e motivazionale seguito dagli organi della procedura in esame rispetto alla valutazione e alla qualificazione dell’offerta della ricorrente risulta conforme al contenuto della lex specialis a fronte delle valutazioni tecniche espresse nell’impugnata determinazione.
17.2. In proposito deve rilevarsi che secondo il consolidato insegnamento della Giudice di appello le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis , anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabili in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione di tali attività (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2022, n. 3453; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1412; Consiglio di Stato, Sez. V, 4 agosto 2021, n. 5754; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2843; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 295).
17.3. Il Collegio rileva, ulteriormente, che, quanto alla rivalutazione dei punteggi operata rispetto al criterio A.2 del progetto, non emerge alcuna palese illogicità o irragionevolezza manifesta nell’impugnata determinazione n. 110 del 6.2.2024, non potendo il Tribunale sostituirsi alle valutazioni discrezionali espresse dai suddetti organi e, in specie, alla individuazione del tipo di intervento proposto dalla ricorrente quanto al suddetto criterio.
18. Risulta, poi, infondata la ulteriore censura del ricorso per motivi aggiunti in ordine alla richiesta di esclusione della società ISIMPRESA a r.l.s.. per l’assenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria con conseguente violazione delle prescrizioni della lex specialis .
18.1. Secondo la difesa della parte ricorrente la società ISIMPRESA non sarebbe stata in possesso del requisito OG11 (requisito per il quale sarebbe da escludere il ricorso all’avvalimento, trattandosi di categoria super specialistica, e a qualificazione obbligatoria) e che dall’Attestazione SOA – rilasciata in data 9.5.2023- sarebbe emerso il possesso delle sole categorie OG1 e OG3 e, per quanto concerne la categoria prevalente OG1, la sola classifica I, da ritenersi del tutto inidonea rispetto all’importo dei lavori.
18.2. Il Collegio osserva che la società ISIMPRESA risulta non aver fallito nel dimostrare di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria richiesti dalla lex specialis .
18.3. E, infatti, dalla documentazione in atti, emerge che:
- la società ISIMPRESA ha partecipato alla gara sottoscrivendo un regolare contratto di avvalimento con la Unyon Consorzio Stabile s.c.a.r.l. così da garantire integralmente il requisito concernente la Categoria OG1, rendendo, altresì, irrilevante il profilo temporale dell’Attestazione SOA;
- quanto ai lavori per i quali era richiesta la categoria OG11 la società ISIMPRESA ha garantito il possesso del requisito richiesto in ragione della dichiarazione di subappalto.
18.4. Quanto poi alla presunta violazione dei limiti al subappalto quanto alla categoria OG11, deve osservarsi che il limite del 30% di cui al disciplinare di gara era da riferirsi “ all’importo delle opere ” e, quindi, all’importo complessivo dei lavori e che, in data 25.1.2023, la stazione appaltante aveva dichiarato che “ per quanto concerne la categoria OG11, l’OE può dichiarare, in seduta di offerta, la volontà di subappaltare la medesima categoria al 100%. Si specifica che l’importo massimo subappaltabile risulta essere pari al 30% dell’importo contrattuale ” (doc. n. 4 di cui alla memoria del 29.2.2024 della società ISIMPRESA), interpretazione che risulta conforme alle modifiche cui è stato sottoposto l’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 in ragione delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria.
18.4.1. E, infatti, il legislatore nazionale, con le disposizioni di cui alla legge del 23 dicembre 2021, n. 108 e la legge del 23 dicembre 2021, n. 238, ha modificato l’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per renderlo conforme alle indicazioni del giudice comunitario, stabilendo, tra l’altro, ai sensi dell’art. 49, co. 2, lett. b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, l’abrogazione del limite del 50% (essendo stata elevata l’originaria percentuale del 30%) a far data dal 1° novembre 2021.
18.4.2. Ne segue che il limite invocato dalla parte ricorrente non sarebbe, comunque, applicabile, ratione temporis , alla procedura in esame che è stata bandita nell’anno 2022.
19. La domanda risarcitoria, formulata ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.a., segue l’esito reiettivo del ricorso e va conseguentemente rigettata per difetto degli elementi costitutivi.
20. I complessi profili fattuali e interpretativi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti in riassunzione, come in epigrafe proposto, lo rigetta e respinge la domanda risarcitoria.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
OL Ciconte, Referendario
TI De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De NN | AR AN |
IL SEGRETARIO