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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE EL AR IN,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1651 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
n.q. di coniuge ed erede di , rappresentato e difeso, Parte_1 Persona_1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Sodano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montesarchio, via S. Martino 124,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
TE TT ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025 la ricorrente, premesso di essere coniuge superstite di
, impiegato come operaio siderurgico alle dipendenze della Persona_1 Controparte_3 presso lo stabilimento industriale Alfa Cavi di Airola dal 1975 a tutto il 1977, e che il proprio dante causa aveva contratto, a causa e nell'espletamento della suddetta attività lavorativa, svolta in ambiente malsano in assenza di idonei dispositivi di protezione, le patologie cardiopatia e cirrosi epatica, ha esposto di avere chiesto all' , con domanda del 3/04/2024, il CP_1 riconoscimento di una rendita per malattia professionale, e che con provvedimento dell'11/06/2024 l' aveva respinto la domanda. CP_2
Ritenendo che le patologie contratte dal proprio dante causa fossero collegate causalmente all'esposizione a sostanze nocive in ambito lavorativo, la ricorrente ha quindi adìto il giudice del lavoro al fine di sentire: “1) accertare e dichiarare che l'esposizione e l'inalazione di sostanze tossiche subite dal de cuius, nel periodo innanzi indicato, alle dipendenze della , Controparte_3 poi incorporata per fusione nella , presso l'opificio Alfa Cavi di Airola alla via CP_3
Caudina, è stata di entità tale da costituire nesso eziologico con le malattie denunziate;
2) per l'effetto condannare l' – Sede di Benevento – in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
1 corrispondere alla istante la rendita per malattia professionale per le patologie contratte: Cirrosi epatica e infarto del miocardio, nella misura dell'80%, non inferiore al 16%. Nel caso che dall'istruttoria emergesse una percentuale invalidante dal 6 al 16%, condannare l'Istituto al pagamento del simmetrico indennizzo in capitale, con rivalutazione ed interessi come per legge”; con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è ritualmente costituito l' , eccependo, preliminarmente, che l' non è preposto CP_1 CP_2 all'indennizzo del danno biologico per i casi mortali, ma solo alle prestazioni in favore dei superstiti aventi diritto, e che era decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del
T.U. 1124/65. Nel merito, ha dedotto che le patologie denunciate – cardiopatia e cirrosi epatica – erano a genesi multifattoriale, la seconda di probabile origine virale, e il loro insorgere non poteva sicuramente essere ascritto, neanche a livello di concausa, all'attività lavorativa svolta dal per meno di tre anni. Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso. Per_1
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è coniuge ed erede di , deceduto il 4/04/2014 per infarto del Persona_1 miocardio in paziente affetto da cirrosi epatica scompensata e diabete mellito (v. cartella clinica e relazione del medico necroscopo). Parte_2
In data 3 aprile 2014 ha fatto domanda all' affinché, previo accertamento del nesso causale CP_1 fra la tecnopatia denunciata – cardiopatia e cirrosi epatica, come da certificato medico allegato –
e le esposizioni nocive in ambito industriale subite dal defunto marito, le fosse riconosciuta, in qualità di erede, la rendita spettante al defunto dall'inizio della patologia invalidante fino al decesso.
Respinta la domanda da parte dell' , la vedova ha promosso il presente giudizio avanzando CP_1 la medesima richiesta della rendita per malattia per le patologie contratte dal de cuius.
L'art. 13 del d.lgs. 38/2000 prevede che, in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore siano indennizzati sulla base della suddivisione delle lesioni in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6%, che non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%, che danno luogo a un indennizzo in somma capitale rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, che danno luogo a una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale.
Nella fattispecie non risulta, però, che il dante causa della ricorrente, in vita, abbia presentato alcuna domanda di riconoscimento dell'origine professionale delle patologie, che sono state viceversa denunciate per la prima volta dalla coniuge superstite, tramite avvocato, a circa un decennio dal decesso.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell' , secondo la costante giurisprudenza della CP_1
S.C. “la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa, in conformità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (Cass. n.
10407/2005, n. 15812/2002, n. 5353/1998)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11518 del 18/05/2009; conf. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17909 del 31/08/2011). 2 In mancanza dell'apposita domanda amministrativa, nessun diritto a indennizzo può dirsi entrato nel patrimonio del prima del decesso, con conseguente impossibilità per l'erede di Per_1 avanzare rivendicazioni iure hereditario a tale titolo.
Le uniche prestazioni previste in favore dei superstiti sono, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R.
30/06/1965, n. 1124, la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
Tali prestazioni – subordinate all'ulteriore condizione che il decesso sia riconducibile all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale – non sono, come si desume da una lettura complessiva del ricorso e delle relative conclusioni, oggetto della domanda proposta del presente giudizio;
né risultano essere state preventivamente richieste in via amministrativa (cfr. domanda del 3/04/2024).
Conseguentemente, il ricorso va respinto.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in misura minima e con riduzione tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 1° ottobre 2025.
Il Giudice
CE EL AR IN
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE EL AR IN,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1651 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
n.q. di coniuge ed erede di , rappresentato e difeso, Parte_1 Persona_1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Sodano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montesarchio, via S. Martino 124,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
TE TT ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025 la ricorrente, premesso di essere coniuge superstite di
, impiegato come operaio siderurgico alle dipendenze della Persona_1 Controparte_3 presso lo stabilimento industriale Alfa Cavi di Airola dal 1975 a tutto il 1977, e che il proprio dante causa aveva contratto, a causa e nell'espletamento della suddetta attività lavorativa, svolta in ambiente malsano in assenza di idonei dispositivi di protezione, le patologie cardiopatia e cirrosi epatica, ha esposto di avere chiesto all' , con domanda del 3/04/2024, il CP_1 riconoscimento di una rendita per malattia professionale, e che con provvedimento dell'11/06/2024 l' aveva respinto la domanda. CP_2
Ritenendo che le patologie contratte dal proprio dante causa fossero collegate causalmente all'esposizione a sostanze nocive in ambito lavorativo, la ricorrente ha quindi adìto il giudice del lavoro al fine di sentire: “1) accertare e dichiarare che l'esposizione e l'inalazione di sostanze tossiche subite dal de cuius, nel periodo innanzi indicato, alle dipendenze della , Controparte_3 poi incorporata per fusione nella , presso l'opificio Alfa Cavi di Airola alla via CP_3
Caudina, è stata di entità tale da costituire nesso eziologico con le malattie denunziate;
2) per l'effetto condannare l' – Sede di Benevento – in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
1 corrispondere alla istante la rendita per malattia professionale per le patologie contratte: Cirrosi epatica e infarto del miocardio, nella misura dell'80%, non inferiore al 16%. Nel caso che dall'istruttoria emergesse una percentuale invalidante dal 6 al 16%, condannare l'Istituto al pagamento del simmetrico indennizzo in capitale, con rivalutazione ed interessi come per legge”; con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è ritualmente costituito l' , eccependo, preliminarmente, che l' non è preposto CP_1 CP_2 all'indennizzo del danno biologico per i casi mortali, ma solo alle prestazioni in favore dei superstiti aventi diritto, e che era decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del
T.U. 1124/65. Nel merito, ha dedotto che le patologie denunciate – cardiopatia e cirrosi epatica – erano a genesi multifattoriale, la seconda di probabile origine virale, e il loro insorgere non poteva sicuramente essere ascritto, neanche a livello di concausa, all'attività lavorativa svolta dal per meno di tre anni. Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso. Per_1
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è coniuge ed erede di , deceduto il 4/04/2014 per infarto del Persona_1 miocardio in paziente affetto da cirrosi epatica scompensata e diabete mellito (v. cartella clinica e relazione del medico necroscopo). Parte_2
In data 3 aprile 2014 ha fatto domanda all' affinché, previo accertamento del nesso causale CP_1 fra la tecnopatia denunciata – cardiopatia e cirrosi epatica, come da certificato medico allegato –
e le esposizioni nocive in ambito industriale subite dal defunto marito, le fosse riconosciuta, in qualità di erede, la rendita spettante al defunto dall'inizio della patologia invalidante fino al decesso.
Respinta la domanda da parte dell' , la vedova ha promosso il presente giudizio avanzando CP_1 la medesima richiesta della rendita per malattia per le patologie contratte dal de cuius.
L'art. 13 del d.lgs. 38/2000 prevede che, in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore siano indennizzati sulla base della suddivisione delle lesioni in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6%, che non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%, che danno luogo a un indennizzo in somma capitale rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, che danno luogo a una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale.
Nella fattispecie non risulta, però, che il dante causa della ricorrente, in vita, abbia presentato alcuna domanda di riconoscimento dell'origine professionale delle patologie, che sono state viceversa denunciate per la prima volta dalla coniuge superstite, tramite avvocato, a circa un decennio dal decesso.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell' , secondo la costante giurisprudenza della CP_1
S.C. “la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa, in conformità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (Cass. n.
10407/2005, n. 15812/2002, n. 5353/1998)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11518 del 18/05/2009; conf. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17909 del 31/08/2011). 2 In mancanza dell'apposita domanda amministrativa, nessun diritto a indennizzo può dirsi entrato nel patrimonio del prima del decesso, con conseguente impossibilità per l'erede di Per_1 avanzare rivendicazioni iure hereditario a tale titolo.
Le uniche prestazioni previste in favore dei superstiti sono, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R.
30/06/1965, n. 1124, la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
Tali prestazioni – subordinate all'ulteriore condizione che il decesso sia riconducibile all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale – non sono, come si desume da una lettura complessiva del ricorso e delle relative conclusioni, oggetto della domanda proposta del presente giudizio;
né risultano essere state preventivamente richieste in via amministrativa (cfr. domanda del 3/04/2024).
Conseguentemente, il ricorso va respinto.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in misura minima e con riduzione tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 1° ottobre 2025.
Il Giudice
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