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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 310/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. BRUNI VALENTINA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. FRISELLA Controparte_1 C.F._2
CHRISTIAN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/08/2014, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 3 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modena
(MO) il 22.05.1998, unione trascritta al n. 151, p. 2, sez. A, anno 1988, nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Modena, tra il Sig. e la sig.ra , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
2) confermare la sussistenza di mezzi economici adeguati per entrambi i coniugi e, per l'effetto, dichiarare che nessun contributo di mantenimento debba essere riconosciuto in favore dell'uno o dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti, con rinuncia a qualsivoglia ulteriore diversa pretesa reciproca, avendo prima d'ora proceduto con separato atto a definire ogni rapporto di natura patrimoniale;
3) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 05/01/1989 e in Persona_1 Per_2
data 05/05/1990;
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 22/05/1988 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della pagina 2 di 3 presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1988 - Atto n. 151 - Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 310/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. BRUNI VALENTINA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. FRISELLA Controparte_1 C.F._2
CHRISTIAN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/08/2014, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 3 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modena
(MO) il 22.05.1998, unione trascritta al n. 151, p. 2, sez. A, anno 1988, nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Modena, tra il Sig. e la sig.ra , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
2) confermare la sussistenza di mezzi economici adeguati per entrambi i coniugi e, per l'effetto, dichiarare che nessun contributo di mantenimento debba essere riconosciuto in favore dell'uno o dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti, con rinuncia a qualsivoglia ulteriore diversa pretesa reciproca, avendo prima d'ora proceduto con separato atto a definire ogni rapporto di natura patrimoniale;
3) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 05/01/1989 e in Persona_1 Per_2
data 05/05/1990;
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 22/05/1988 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della pagina 2 di 3 presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1988 - Atto n. 151 - Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3