Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 895/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 895/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. DI PALMA EMILIA Parte_1 C.F._1
( ); avv. PANICO ANTONIO ( ); C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
COLANTUONO ANNARITA ( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la datrice
Pagina 1 di 4
pubblica al pagamento in suo favore di € 808,50 a titolo di lavoro straordinario festivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.06.2025, deducendo l'avvenuto pagamento degli emolumenti invocati.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del
Pagina 2 di 4 r.g. 895/25
merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea, comprovata oltre che dai numerosi precedenti adottati da questo Ufficio in senso favorevole ai lavoratori, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente.
Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che solo dopo l'instaurazione del giudizio l'istituto si sia determinato per la sussistenza delle ragioni della controparte. Inoltre, non può essere obliterata la circostanza che la resistente non ha offerto in comunicazione alcuna prova di avvenuto pagamento, laddove la parte attrice ha ammesso il versamento della sola sorte capitale, priva della rivalutazione monetaria e degli interessi, asserendo di essere ancora creditrice della somma di €
652,15. Tuttavia, va rilevato che, per quanto attiene agli accessori, con sentenza n. 82 del 27/03/03, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della norma di cui all'art. 22 co. 36 l. 724/94, in forza della quale, per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, competono soltanto gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (cfr. altresì Cass. n.
16284/05; conf. Cass. n. 13624/20); essi vanno pertanto, liquidati sul capitale dovuto con decorrenza dalle date di maturazione dei diritti e fino al
Pagina 3 di 4 r.g. 895/25
saldo. Va, pertanto, disposta la sola condanna della datrice al pagamento degli interessi legali.
Ad ogni modo, il comportamento affatto collaborativo dimostrato dalla parte resistente in limine litis non può non essere tenuto nel debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensare per la metà; la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla sorte capitale dei titoli retributivi richiesti in ricorso, condannando la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei soli interessi legali maturati dalle singole debenze sino al saldo effettivo;
2) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 300,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 4 di 4