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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 193 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sebastiano Tronci, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._8 CP_8 C.F._9 CP_9
, (c.f. ), (c.f. C.F._10 CP_10 C.F._11 Controparte_11
), (c.f. , (c.f. C.F._12 CP_12 C.F._13 CP_13
), (c.f. ), , (c.f. C.F._14 CP_14 C.F._15 Controparte_15
, (c.f. , (c.f. C.F._16 CP_16 C.F._17 CP_17
), (c.f. ), C.F._18 Controparte_18 C.F._19 CP_19
(c.f. ), (c.f. ), C.F._20 Controparte_20 C.F._21 Parte_2
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._22 Parte_3 C.F._23 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. C.F._24 Parte_5 C.F._25 CP_21
), (c.f. ), (c.f. C.F._26 CP_22 C.F._27 CP_23
), (c.f. ), (c.f. C.F._28 Controparte_24 C.F._29 Parte_6
), (c.f. ), , fu C.F._30 CP_25 C.F._31 CP_26 Per_1
, fu , fu Controparte_27 CP_20 CP_28 CP_20
pagina 1 di 6 convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali – accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e
1158 c.c., ritenuta l'accessione del possesso già maturato in capo ai danti causa dell'odierno attore con il possesso da esso stesso successivamente esercitato in via esclusiva sino ad oggi, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore di , nato a [...]
Rüsselsheim (D) il 23 ottobre 1980, c.f. : C.F._1
- della piena e perfetta proprietà sul fabbricato in comune di Baunei, censito al N.C.E.U. del nominato comune censuario al foglio 61, particella 1059, subalterno 1 e subalterno 2, la cui area di sedime è distinta al N.C.T. al foglio 61, particella 1059, oltre che sull'area cortilizia pertinenziale censita al
N.C.T. al foglio 61, particella 3581, il tutto coerente con la Via Orientale Sarda, dalla quale si accede,
CP_1 e con le proprietà , salvo altri;
Pt_7
- della comproprietà, unitamente a , nata a [...] il [...] e , CP_16 CP_9 nato a [...] il [...], dell'adiacente area scoperta censita al N.C.T. del comune censuario di Baunei al foglio 61, particella 3580, confinante con la Via Orientale Sarda, con la proprietà attorea e con le proprietà dei nominati e CP_16 CP_9
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1
per intervenuta usucapione, di un fabbricato originariamente adibito a civile abitazione sito nel comune di Baunei, distinto al N.C.E.U. del medesimo comune censuario al foglio 61, particella 1059, subalterno 1 e 2, l'area di sedime distinta al N.C.T. al foglio 61, particella 1059 e l'area cortilizia pertinenziale esclusiva al N.C.T. al foglio 61, particella 3581; ed inoltre, di essere dichiarato comproprietario, unitamente a e , dell'adiacente area scoperta sulla quale CP_16 CP_9
insiste una scala esterna di accesso ai fabbricati censita al N.C.T. al foglio 61, particella 3580.
L'attore ha dedotto che il fabbricato e l'area cortilizia sono stati composseduti da , Controparte_1
, , , , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , , ,
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
e , i quali avevano esercitato sugli stessi il possesso pacifico, pubblico e continuato Controparte_15
dai primi anni sino all'anno 2021: il possesso si era estrinsecato attraverso l'utilizzo del Pt_8
pagina 2 di 6 fabbricato come cantina e come rimessa per il deposito di arredi e suppellettili. Inoltre, una porzione dello stabile, quella al piano terra, era stata concessa in affitto come magazzino per lo stoccaggio della merce.
Quanto alla scala esterna (N.C.T. al foglio 61, particella 3580), il compossesso dei danti causa si era espresso con l'utilizzo come rampa di accesso al fabbricato oggetto di domanda, questo CP_1 congiuntamente a e che se ne avvalevano per accedere alle rispettive proprietà. CP_9
Per effetto dell'atto traslativo datato 22 giugno 2021 (cfr. doc. 11), il possesso uti dominus sul cespite è continuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1146, II co. c.c., in capo all'avente causa a titolo particolare, odierno attore, il quale, senza soluzione di continuità, ha proseguito nell'esplicarvi le medesime attività già poste in essere dai danti causa.
L'attore ha, quindi, chiesto che accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato con annessa area cortilizia e della comproprietà dell'area scoperta adiacente.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interpello e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato pagina 3 di 6 dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio della “accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo ai danti causa e poi all'attore.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, riconoscendo l'immobile oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitegli in udienza (dichiarazioni dei testi e , Testimone_1 Testimone_2
rese rispettivamente all'udienza dell'11 aprile 2024 e 12 settembre 2024).
e hanno riferito che , , Testimone_1 Testimone_2 CP_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_11
pagina 4 di 6 , , utilizzavano il fabbricato come cantina e CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
ripostiglio di arredi, anche concedendo il piano terra in locazione a come deposito Persona_2
merce per il suo market.
Il teste ha precisato che gli ha concesso, a titolo gratuito, l'utilizzo Testimone_1 Parte_1
del piano terra per lo stoccaggio del pellet.
I testi hanno confermato che dagli anni Ottanta e fino all'anno 2020 ( e dagli anni Novanta e Tes_1
fino al 2021 ( ), i danti causa di utilizzavano in via esclusiva il fabbricato e il Tes_2 Parte_1
cortile. Hanno riferito di aver visto , e alternandosi tra loro, unitamente ai CP_2 CP_11 CP_9
confinanti e utilizzare la scala esterna per accedere alle rispettive CP_16 CP_9
proprietà.
I testi e hanno poi confermato il possesso esercitato in via esclusiva sugli immobili Tes_1 Tes_2
oggetto di domanda, dall'anno 2021, da parte di , il quale ha proseguito con le stesse Parte_1
modalità dei suoi danti causa;
lo stesso ha utilizzato l'adiacente scala esterna, unitamente a CP_16
e Hanno riferito di avere visto solo l'attore e i suoi danti causa utilizzare detti
[...] CP_9
immobili come proprietari nell'arco temporale sopra individuato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (la vicinanza alla casa dei genitori e il fidanzamento nel 1992 con la sorella dell'attore, teste
), nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore (il teste è amico Testimone_1 Tes_2 di , cognato dell'attore). Testimone_1
Ora, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario del fabbricato sito in Baunei (foglio 61 particella 1059, subalterno 1 e 2), del cortile (foglio 61 particelle 3581) e comproprietario della scala esterna (foglio 61 particella 3580) per averli posseduti a far data dall'anno 2021 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi beni da , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , , , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
, , , e . Ha CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
prodotto una scrittura privata del 22 giugno 2021 (doc. 11 atto di citazione).
Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei suoi danti causa.
pagina 5 di 6 *
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili ai convenuti, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietario del fabbricato distinto al Catasto fabbricati del C.F._1
comune di Baunei al foglio 61, particella 1059, subalterno 1 e subalterno 2, la cui area di sedime è distinta al Catasto Terreni al foglio 61, particella 1059, e dell'area cortilizia pertinenziale censita al Catasto Terreni. al foglio 61, particella 3581;
2) accertata la comproprietà, unitamente a e , dell'area scoperta CP_16 CP_9
adiacente distinta al Catasto Terreni del comune di Baunei al foglio 61, particella 3580;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 193 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sebastiano Tronci, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._8 CP_8 C.F._9 CP_9
, (c.f. ), (c.f. C.F._10 CP_10 C.F._11 Controparte_11
), (c.f. , (c.f. C.F._12 CP_12 C.F._13 CP_13
), (c.f. ), , (c.f. C.F._14 CP_14 C.F._15 Controparte_15
, (c.f. , (c.f. C.F._16 CP_16 C.F._17 CP_17
), (c.f. ), C.F._18 Controparte_18 C.F._19 CP_19
(c.f. ), (c.f. ), C.F._20 Controparte_20 C.F._21 Parte_2
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._22 Parte_3 C.F._23 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. C.F._24 Parte_5 C.F._25 CP_21
), (c.f. ), (c.f. C.F._26 CP_22 C.F._27 CP_23
), (c.f. ), (c.f. C.F._28 Controparte_24 C.F._29 Parte_6
), (c.f. ), , fu C.F._30 CP_25 C.F._31 CP_26 Per_1
, fu , fu Controparte_27 CP_20 CP_28 CP_20
pagina 1 di 6 convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali – accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e
1158 c.c., ritenuta l'accessione del possesso già maturato in capo ai danti causa dell'odierno attore con il possesso da esso stesso successivamente esercitato in via esclusiva sino ad oggi, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore di , nato a [...]
Rüsselsheim (D) il 23 ottobre 1980, c.f. : C.F._1
- della piena e perfetta proprietà sul fabbricato in comune di Baunei, censito al N.C.E.U. del nominato comune censuario al foglio 61, particella 1059, subalterno 1 e subalterno 2, la cui area di sedime è distinta al N.C.T. al foglio 61, particella 1059, oltre che sull'area cortilizia pertinenziale censita al
N.C.T. al foglio 61, particella 3581, il tutto coerente con la Via Orientale Sarda, dalla quale si accede,
CP_1 e con le proprietà , salvo altri;
Pt_7
- della comproprietà, unitamente a , nata a [...] il [...] e , CP_16 CP_9 nato a [...] il [...], dell'adiacente area scoperta censita al N.C.T. del comune censuario di Baunei al foglio 61, particella 3580, confinante con la Via Orientale Sarda, con la proprietà attorea e con le proprietà dei nominati e CP_16 CP_9
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1
per intervenuta usucapione, di un fabbricato originariamente adibito a civile abitazione sito nel comune di Baunei, distinto al N.C.E.U. del medesimo comune censuario al foglio 61, particella 1059, subalterno 1 e 2, l'area di sedime distinta al N.C.T. al foglio 61, particella 1059 e l'area cortilizia pertinenziale esclusiva al N.C.T. al foglio 61, particella 3581; ed inoltre, di essere dichiarato comproprietario, unitamente a e , dell'adiacente area scoperta sulla quale CP_16 CP_9
insiste una scala esterna di accesso ai fabbricati censita al N.C.T. al foglio 61, particella 3580.
L'attore ha dedotto che il fabbricato e l'area cortilizia sono stati composseduti da , Controparte_1
, , , , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , , ,
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
e , i quali avevano esercitato sugli stessi il possesso pacifico, pubblico e continuato Controparte_15
dai primi anni sino all'anno 2021: il possesso si era estrinsecato attraverso l'utilizzo del Pt_8
pagina 2 di 6 fabbricato come cantina e come rimessa per il deposito di arredi e suppellettili. Inoltre, una porzione dello stabile, quella al piano terra, era stata concessa in affitto come magazzino per lo stoccaggio della merce.
Quanto alla scala esterna (N.C.T. al foglio 61, particella 3580), il compossesso dei danti causa si era espresso con l'utilizzo come rampa di accesso al fabbricato oggetto di domanda, questo CP_1 congiuntamente a e che se ne avvalevano per accedere alle rispettive proprietà. CP_9
Per effetto dell'atto traslativo datato 22 giugno 2021 (cfr. doc. 11), il possesso uti dominus sul cespite è continuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1146, II co. c.c., in capo all'avente causa a titolo particolare, odierno attore, il quale, senza soluzione di continuità, ha proseguito nell'esplicarvi le medesime attività già poste in essere dai danti causa.
L'attore ha, quindi, chiesto che accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato con annessa area cortilizia e della comproprietà dell'area scoperta adiacente.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interpello e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato pagina 3 di 6 dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio della “accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo ai danti causa e poi all'attore.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, riconoscendo l'immobile oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitegli in udienza (dichiarazioni dei testi e , Testimone_1 Testimone_2
rese rispettivamente all'udienza dell'11 aprile 2024 e 12 settembre 2024).
e hanno riferito che , , Testimone_1 Testimone_2 CP_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_11
pagina 4 di 6 , , utilizzavano il fabbricato come cantina e CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
ripostiglio di arredi, anche concedendo il piano terra in locazione a come deposito Persona_2
merce per il suo market.
Il teste ha precisato che gli ha concesso, a titolo gratuito, l'utilizzo Testimone_1 Parte_1
del piano terra per lo stoccaggio del pellet.
I testi hanno confermato che dagli anni Ottanta e fino all'anno 2020 ( e dagli anni Novanta e Tes_1
fino al 2021 ( ), i danti causa di utilizzavano in via esclusiva il fabbricato e il Tes_2 Parte_1
cortile. Hanno riferito di aver visto , e alternandosi tra loro, unitamente ai CP_2 CP_11 CP_9
confinanti e utilizzare la scala esterna per accedere alle rispettive CP_16 CP_9
proprietà.
I testi e hanno poi confermato il possesso esercitato in via esclusiva sugli immobili Tes_1 Tes_2
oggetto di domanda, dall'anno 2021, da parte di , il quale ha proseguito con le stesse Parte_1
modalità dei suoi danti causa;
lo stesso ha utilizzato l'adiacente scala esterna, unitamente a CP_16
e Hanno riferito di avere visto solo l'attore e i suoi danti causa utilizzare detti
[...] CP_9
immobili come proprietari nell'arco temporale sopra individuato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (la vicinanza alla casa dei genitori e il fidanzamento nel 1992 con la sorella dell'attore, teste
), nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore (il teste è amico Testimone_1 Tes_2 di , cognato dell'attore). Testimone_1
Ora, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario del fabbricato sito in Baunei (foglio 61 particella 1059, subalterno 1 e 2), del cortile (foglio 61 particelle 3581) e comproprietario della scala esterna (foglio 61 particella 3580) per averli posseduti a far data dall'anno 2021 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi beni da , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , , , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
, , , e . Ha CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
prodotto una scrittura privata del 22 giugno 2021 (doc. 11 atto di citazione).
Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei suoi danti causa.
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili ai convenuti, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietario del fabbricato distinto al Catasto fabbricati del C.F._1
comune di Baunei al foglio 61, particella 1059, subalterno 1 e subalterno 2, la cui area di sedime è distinta al Catasto Terreni al foglio 61, particella 1059, e dell'area cortilizia pertinenziale censita al Catasto Terreni. al foglio 61, particella 3581;
2) accertata la comproprietà, unitamente a e , dell'area scoperta CP_16 CP_9
adiacente distinta al Catasto Terreni del comune di Baunei al foglio 61, particella 3580;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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