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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE NE AR, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2695/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 1 e pubblicata il 17/01/2024
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5030100215 2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5030100215 2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5030100215 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2115/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
Difensore_1Ricorrente/Appellante: L'Avv si riporta agli atti, e chiede l'accoglimento dell'appello. Nominativo_2Resistente/Appellato: il dr si riporta e ne chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 53/2024, depositata il 17/01/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ricorrente_1Crotone rigettava il ricorso della contribuente Srl, proposto avverso avviso di accertamento per maggiore IRES+IVA+IRAP, anno 2016.
La predetta contribuente. che in primo grado aveva eccepito la nullità dell'avvisa di accertamento in questione per violazione del contraddittorio ex art.
5-ter del d.lgs. 218/97, nonché la nullità dello stesso per insufficiente e contraddittoria motivazione, eccependo nel merito l'asserita infondatezza dell'accertamento, proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, sostanzialmente riproponendo i motivi di impugnazione addotti in primo grado.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse accogliere integralmente il ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Crotone che, contestando quanto lamentato dalla società appellante e sostenendo la correttezza del proprio operato e di quanto deciso dal primo giudice, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 17/12/2025, l'appello viene discusso e deciso sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in linea con quanto sostenuto dal primo giudice, preliminarmente rileva che l'Ufficio, in sede di esame della documentazione prodotta dalla società contribuente in questione, aveva focalizzato detta verifica sulla comunicazione Polivalente cd. Spesometro.
Sul punto, si evidenzia preliminarmente che il legislatore, con l'art. 21 del D.L. n. 78/2010, poi modificato dall'art. 2, co. 6, del D.lgs. n. 16/2012, aveva introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro), avendo stabilito la norma in parola che i
2 soggetti IVA dovevano comunicare i dati di tutte le fatture, riguardanti la cessione dei beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.
Tale obbligo sussisteva fino alle operazioni effettuate nell'anno 2016, come nel caso che ci occupa.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti e nel contrasto tra le diverse tesi sostenute dalle parti, si rileva quanto appresso.
Si premette, intanto, che la odierna appellante, esercente tra l'altro l'attività di trasporto merci su strada, aveva svolto nell'anno 2017 detta attività, per come accertato dall'Ufficio, con soli cinque dipendenti e nessun bene strumentale.
Ricorrente_1Inoltre, per come verificato dall'Ufficio, la s.r.l. era stata oggetto di controllo in conseguenza del fatto che la dichiarazione dei redditi anni di imposta 2017 e 2018, era stata inviata per conto della stessa, dal professionista, al quale era stata revocata l'abilitazione al rilascio del visto di conformità.
Passando poi agli ulteriori elementi a disposizione dell'Ufficio, era stata esaminata da esso Ufficio sia la dichiarazione dei redditi prodotta dalla contribuente che la situazione emergente dallo Spesometro, ed era emerso che: dalla dichiarazione:
a) la società aveva esposto componenti positivi di reddito per €. 878.124,00 ed un reddito di €. 37.439,00;
b) ai fini IVA risultava indicato a essa società un volume di affari per € 878.284,00 e nel quadro VF operazioni passive per € 1.114.568,00, generando IVA a credito per € 64.045,00 utilizzata in compensazione dei debiti;
dallo spesometro:
l'ammontare complessivo delle operazioni attive dichiarate dai clienti è risultata pari ad euro 917.118,00 e quindi di importo superiore rispetto a quelle dichiarate dalla contribuente;
le operazioni passive dichiarate dai fornitori ammontavano ad euro 407.995,00 e, quindi di importo di gran lunga inferiore rispetto a quelle dichiarate dalla contribuente.
Quindi, alla luce delle predette incongruenze rilevate dall'Ufficio, quest'ultimo aveva inviato alla contribuente, in data in data 17/05/2022, l'invito n. I000038/2022, finalizzato all'acquisizione della documentazione fiscale e contabile necessaria ai fini del predetto controllo.
La contribuente, però, non aveva dato seguito all'invito, per cui l'Ufficio aveva inviato l'atto n. TD5110100106/2022, ex art 5-ter, D.lgs 218/1997, con cui aveva invitato la contribuente per l'instaurazione del contraddittorio preventivo, fissando la data dell'incontro al 28/09/2022.
3 Nell'invito l'Ufficio aveva indicato le ragioni per le quali si stava procedendo al controllo, evidenziando le incongruenze rilevate e ribadendo la necessità di acquisire la documentazione necessaria, come dettagliatamente riportata nell'invito stesso.
Ovviamente, il contraddittorio, era finalizzato ad appurare le ragioni delle differenze riscontrate dall'Ufficio.
Il primo incontro si era tenuto in data 29/09/2022, nel corso del quale il delegato della parte, dott. Nominativo_3, aveva fatto presente di non essere in possesso delle scritture della predetta società, che aveva consegnato solo le fatture di vendita e di acquisto, mentre non risultavano depositati i registri relativi.
Nell'incontro successivo, tenutosi in data 16/11/2022, il consulente, al fine di giustificare gli scostamenti evidenziati nell'invito, aveva fatto presente che tra la Ricorrente_1 srl e la Società_2 sri vi era un accordo verbale per i pagamenti fatti a terzi, in nome e per conto della Società_2, in quanto quest'ultima società versava in condizioni di difficoltà.
A tale proposito depositava delle distinte bancarie delle presunte movimentazioni, nonché le buste paga dei lavoratori, inviate a mezzo mail in pari data.
L'ultimo incontro si era poi tenuto in data 5/12/2022, nel corso del quale l'Ufficio, dopo aver chiarito che la documentazione prodotta non era quella richiesta (mancando i registri Iva acquisti e vendite, le schede di conto, il libro giornale, i registri incassi e pagamenti), aveva contro dedotto alle argomentazioni addotte da essa Ricorrente_1 s.r.l., spiegando le ragioni per le quali esse non potevano essere condivise.
Orbene, balza subito all'attenzione di questo Collegio la circostanza che la Ricorrente_1 s.r.l. in oggetto, ha sostanzialmente riproposto in appello i motivi di impugnazione addotti in primo grado, già chiariti dal primo giudice, il quale era giustamente pervenuto alla decisione di rigetto del ricorso introduttivo con corretta e condivisibile motivazione.
Tanto chiarito, in particolare si rileva che con il secondo motivo di appello la società in oggetto aveva lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo di non avere compreso le ragioni della ripresa fiscale, in quanto l'Ufficio non avrebbe inviato l'allegato 1 ed anche perché nel medesimo provvedimento erano ravvisabili errori dei dati in esso riportati che non rendevano comprensibile quanto accertato dall'Ufficio e che, infine, dette circostanze non erano state esaminate dal giudice di prime cure.
Orbene, la Corte rileva che per quanto riguarda l'indicazione di un allegato contenuta nell'atto impugnato, senz'altro si tratta di un mero refuso, in quanto la motivazione dell'avviso non era stata basata su alcun allegato.
Infatti, per quanto riscontrabile dal messaggio PEC, esiste un allegato 1, che si riferisce però al prospetto riepilogativo riguardante tributi e sanzioni.
4 Realmente, premesso che la società aveva in primo grado erroneamente sostenuto di aver prodotto valida documentazione probatoria, basata su fatture, bonifici, estratti conti e dichiarazioni testimoniali, ritenendo così di aver dimostrato le proprie buone ragioni, diversamente si osserva, in linea con quanto rilevato dall'Ufficio, atteso che la contestazione riguardava la dimostrazione dei costi sostenuti, che quanto rappresentato dalla società non era stato dalla stessa provato.
Infatti, l'Ufficio aveva utilizzato le risultanze dello spesometro in quanto la contribuente non aveva risposto alla richiesta di produzione documentale avanzata da esso Ufficio e, quindi, il controllo successivo ex art.
5-ter del D.Igs. n. 218/1997, non poteva essere basato sulla documentazione acquisita, in quanto non valida a dimostrare che i costi erano stati effettivamente sostenuti e che, per l'effetto, non erano deducibili e quant'altro.
A tale proposito, gravava sulla contribuente l'onere (non assolto) di esibire: i registri IVA acquisti e vendite;
le schede di conto;
il libro giornale e i registri incassi e pagamenti, essendo detta documentazione contabile necessaria ai fini del controllo e, soprattutto, ai fini probatori.
In conclusione, l'Ufficio, in assenza di valide prove circa l'effettività delle fatture di acquisto esibite, aveva ritenuto giustamente di poter riconoscere solo quelle risultanti dallo spesometro, mentre, ai fini delle imposte dirette, atteso che il reddito d'impresa è stato dato dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi, tra cui i costi contestati dall'Ufficio, appare evidente che la ripresa fiscale effettuata dalla Agenzia delle Entrate era corretta, in linea con quanto accertato dal primo giudice.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata,
Condanna parte appellante alle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia delle Entrate, nella misura complessiva di euro 5.500,00 oltre spese generali.
Così deciso in Catanzaro, addì 17/12/2025
5
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE NE AR, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2695/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 1 e pubblicata il 17/01/2024
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5030100215 2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5030100215 2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5030100215 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2115/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
Difensore_1Ricorrente/Appellante: L'Avv si riporta agli atti, e chiede l'accoglimento dell'appello. Nominativo_2Resistente/Appellato: il dr si riporta e ne chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 53/2024, depositata il 17/01/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ricorrente_1Crotone rigettava il ricorso della contribuente Srl, proposto avverso avviso di accertamento per maggiore IRES+IVA+IRAP, anno 2016.
La predetta contribuente. che in primo grado aveva eccepito la nullità dell'avvisa di accertamento in questione per violazione del contraddittorio ex art.
5-ter del d.lgs. 218/97, nonché la nullità dello stesso per insufficiente e contraddittoria motivazione, eccependo nel merito l'asserita infondatezza dell'accertamento, proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, sostanzialmente riproponendo i motivi di impugnazione addotti in primo grado.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse accogliere integralmente il ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Crotone che, contestando quanto lamentato dalla società appellante e sostenendo la correttezza del proprio operato e di quanto deciso dal primo giudice, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 17/12/2025, l'appello viene discusso e deciso sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in linea con quanto sostenuto dal primo giudice, preliminarmente rileva che l'Ufficio, in sede di esame della documentazione prodotta dalla società contribuente in questione, aveva focalizzato detta verifica sulla comunicazione Polivalente cd. Spesometro.
Sul punto, si evidenzia preliminarmente che il legislatore, con l'art. 21 del D.L. n. 78/2010, poi modificato dall'art. 2, co. 6, del D.lgs. n. 16/2012, aveva introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro), avendo stabilito la norma in parola che i
2 soggetti IVA dovevano comunicare i dati di tutte le fatture, riguardanti la cessione dei beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.
Tale obbligo sussisteva fino alle operazioni effettuate nell'anno 2016, come nel caso che ci occupa.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti e nel contrasto tra le diverse tesi sostenute dalle parti, si rileva quanto appresso.
Si premette, intanto, che la odierna appellante, esercente tra l'altro l'attività di trasporto merci su strada, aveva svolto nell'anno 2017 detta attività, per come accertato dall'Ufficio, con soli cinque dipendenti e nessun bene strumentale.
Ricorrente_1Inoltre, per come verificato dall'Ufficio, la s.r.l. era stata oggetto di controllo in conseguenza del fatto che la dichiarazione dei redditi anni di imposta 2017 e 2018, era stata inviata per conto della stessa, dal professionista, al quale era stata revocata l'abilitazione al rilascio del visto di conformità.
Passando poi agli ulteriori elementi a disposizione dell'Ufficio, era stata esaminata da esso Ufficio sia la dichiarazione dei redditi prodotta dalla contribuente che la situazione emergente dallo Spesometro, ed era emerso che: dalla dichiarazione:
a) la società aveva esposto componenti positivi di reddito per €. 878.124,00 ed un reddito di €. 37.439,00;
b) ai fini IVA risultava indicato a essa società un volume di affari per € 878.284,00 e nel quadro VF operazioni passive per € 1.114.568,00, generando IVA a credito per € 64.045,00 utilizzata in compensazione dei debiti;
dallo spesometro:
l'ammontare complessivo delle operazioni attive dichiarate dai clienti è risultata pari ad euro 917.118,00 e quindi di importo superiore rispetto a quelle dichiarate dalla contribuente;
le operazioni passive dichiarate dai fornitori ammontavano ad euro 407.995,00 e, quindi di importo di gran lunga inferiore rispetto a quelle dichiarate dalla contribuente.
Quindi, alla luce delle predette incongruenze rilevate dall'Ufficio, quest'ultimo aveva inviato alla contribuente, in data in data 17/05/2022, l'invito n. I000038/2022, finalizzato all'acquisizione della documentazione fiscale e contabile necessaria ai fini del predetto controllo.
La contribuente, però, non aveva dato seguito all'invito, per cui l'Ufficio aveva inviato l'atto n. TD5110100106/2022, ex art 5-ter, D.lgs 218/1997, con cui aveva invitato la contribuente per l'instaurazione del contraddittorio preventivo, fissando la data dell'incontro al 28/09/2022.
3 Nell'invito l'Ufficio aveva indicato le ragioni per le quali si stava procedendo al controllo, evidenziando le incongruenze rilevate e ribadendo la necessità di acquisire la documentazione necessaria, come dettagliatamente riportata nell'invito stesso.
Ovviamente, il contraddittorio, era finalizzato ad appurare le ragioni delle differenze riscontrate dall'Ufficio.
Il primo incontro si era tenuto in data 29/09/2022, nel corso del quale il delegato della parte, dott. Nominativo_3, aveva fatto presente di non essere in possesso delle scritture della predetta società, che aveva consegnato solo le fatture di vendita e di acquisto, mentre non risultavano depositati i registri relativi.
Nell'incontro successivo, tenutosi in data 16/11/2022, il consulente, al fine di giustificare gli scostamenti evidenziati nell'invito, aveva fatto presente che tra la Ricorrente_1 srl e la Società_2 sri vi era un accordo verbale per i pagamenti fatti a terzi, in nome e per conto della Società_2, in quanto quest'ultima società versava in condizioni di difficoltà.
A tale proposito depositava delle distinte bancarie delle presunte movimentazioni, nonché le buste paga dei lavoratori, inviate a mezzo mail in pari data.
L'ultimo incontro si era poi tenuto in data 5/12/2022, nel corso del quale l'Ufficio, dopo aver chiarito che la documentazione prodotta non era quella richiesta (mancando i registri Iva acquisti e vendite, le schede di conto, il libro giornale, i registri incassi e pagamenti), aveva contro dedotto alle argomentazioni addotte da essa Ricorrente_1 s.r.l., spiegando le ragioni per le quali esse non potevano essere condivise.
Orbene, balza subito all'attenzione di questo Collegio la circostanza che la Ricorrente_1 s.r.l. in oggetto, ha sostanzialmente riproposto in appello i motivi di impugnazione addotti in primo grado, già chiariti dal primo giudice, il quale era giustamente pervenuto alla decisione di rigetto del ricorso introduttivo con corretta e condivisibile motivazione.
Tanto chiarito, in particolare si rileva che con il secondo motivo di appello la società in oggetto aveva lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo di non avere compreso le ragioni della ripresa fiscale, in quanto l'Ufficio non avrebbe inviato l'allegato 1 ed anche perché nel medesimo provvedimento erano ravvisabili errori dei dati in esso riportati che non rendevano comprensibile quanto accertato dall'Ufficio e che, infine, dette circostanze non erano state esaminate dal giudice di prime cure.
Orbene, la Corte rileva che per quanto riguarda l'indicazione di un allegato contenuta nell'atto impugnato, senz'altro si tratta di un mero refuso, in quanto la motivazione dell'avviso non era stata basata su alcun allegato.
Infatti, per quanto riscontrabile dal messaggio PEC, esiste un allegato 1, che si riferisce però al prospetto riepilogativo riguardante tributi e sanzioni.
4 Realmente, premesso che la società aveva in primo grado erroneamente sostenuto di aver prodotto valida documentazione probatoria, basata su fatture, bonifici, estratti conti e dichiarazioni testimoniali, ritenendo così di aver dimostrato le proprie buone ragioni, diversamente si osserva, in linea con quanto rilevato dall'Ufficio, atteso che la contestazione riguardava la dimostrazione dei costi sostenuti, che quanto rappresentato dalla società non era stato dalla stessa provato.
Infatti, l'Ufficio aveva utilizzato le risultanze dello spesometro in quanto la contribuente non aveva risposto alla richiesta di produzione documentale avanzata da esso Ufficio e, quindi, il controllo successivo ex art.
5-ter del D.Igs. n. 218/1997, non poteva essere basato sulla documentazione acquisita, in quanto non valida a dimostrare che i costi erano stati effettivamente sostenuti e che, per l'effetto, non erano deducibili e quant'altro.
A tale proposito, gravava sulla contribuente l'onere (non assolto) di esibire: i registri IVA acquisti e vendite;
le schede di conto;
il libro giornale e i registri incassi e pagamenti, essendo detta documentazione contabile necessaria ai fini del controllo e, soprattutto, ai fini probatori.
In conclusione, l'Ufficio, in assenza di valide prove circa l'effettività delle fatture di acquisto esibite, aveva ritenuto giustamente di poter riconoscere solo quelle risultanti dallo spesometro, mentre, ai fini delle imposte dirette, atteso che il reddito d'impresa è stato dato dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi, tra cui i costi contestati dall'Ufficio, appare evidente che la ripresa fiscale effettuata dalla Agenzia delle Entrate era corretta, in linea con quanto accertato dal primo giudice.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata,
Condanna parte appellante alle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia delle Entrate, nella misura complessiva di euro 5.500,00 oltre spese generali.
Così deciso in Catanzaro, addì 17/12/2025
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