Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 66
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio

    La Corte rileva che la società non ha fornito la documentazione contabile necessaria (registri IVA acquisti e vendite, schede di conto, libro giornale, registri incassi e pagamenti) per dimostrare l'effettività dei costi sostenuti, nonostante gli inviti dell'Ufficio e gli incontri finalizzati all'instaurazione del contraddittorio preventivo. Le giustificazioni addotte relative ad accordi verbali per pagamenti a terzi non sono state ritenute sufficienti.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per insufficiente e contraddittoria motivazione

    La Corte ritiene che l'indicazione di un allegato fosse un mero refuso, in quanto la motivazione dell'avviso non era basata su alcun allegato. La motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente alla luce della documentazione acquisita e delle incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito dell'accertamento

    La Corte, confermando la decisione del primo giudice, ritiene corretta la ripresa fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle incongruenze emerse tra la dichiarazione dei redditi, lo spesometro e la documentazione prodotta dalla contribuente, la quale non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare l'effettività dei costi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 66
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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