Art. 4.
Sui finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge e' richiesto, per importi superiori a 3 miliardi di lire, il parere della regione Friuli-Venezia Giulia circa la conformita' delle iniziative ai programmi di sviluppo economico della regione stessa.
Tale parere costituisce condizione di ammissibilita' al finanziamento.
Sui finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge e' richiesto, per importi superiori a 3 miliardi di lire, il parere della regione Friuli-Venezia Giulia circa la conformita' delle iniziative ai programmi di sviluppo economico della regione stessa.
Tale parere costituisce condizione di ammissibilita' al finanziamento.