Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01925/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2025, proposto da Europea Servizi Terminalistici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Conigliaro, Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento dell’I.N.P.S. n. INPS.2100.27/05/2025.0452496, adottato in data 17 giugno 2025 e notificato in data 20 giugno 2025, con cui è stata respinta la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presentata dalla società ricorrente in data 27 maggio 2025 per le giornate del 14 e 16 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 settembre 2025 e depositato il successivo 24 settembre 2025, la società Europea Servizi Terminalistici S.R.L. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’I.N.P.S. ha respinto la domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per le giornate del 14 e 16 aprile 2025.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha esposto quanto segue: a) la società svolge attività di terminal portuale di imbarco e sbarco traghetti presso il Porto di Termini Imerese e, in tale veste, avrebbe dovuto effettuare le operazioni portuali per la nave GNV, impiegata sulla tratta Civitavecchia-Termini Imerese, nelle giornate del 14 e 16 aprile 2025; b) in entrambe le date, tuttavia, l’attività lavorativa non ha potuto avere luogo in quanto il Comandante della nave, a causa di avverse condizioni meteorologiche, ha disposto, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dagli artt. 295 e ss. del codice della navigazione, di non effettuare l’ormeggio a Termini Imerese e di approdare presso il porto di Palermo, come da comunicazioni prodotte agli atti del giudizio; c) a fronte di tale evento, qualificabile come fatto del terzo, oggettivo e non coercibile, che ha reso impossibile la prestazione lavorativa, la società ha presentato domanda di CIGO in data 27 maggio 2025, ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, per n. 4 dipendenti, allegando relazioni tecniche giornaliere, bollettini meteorologici e la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali; d) con il provvedimento impugnato, l’I.N.P.S. ha rigettato l’istanza, rilevando che i valori della velocità del vento registrati nelle giornate in questione (rispettivamente 42,84 km/h e 32,04 km/h) risultavano inferiori alla soglia minima indicata nella Circolare I.N.P.S. n. 139/2016; e) il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 11 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti. In particolare, l'Istituto, pur avendo riconosciuto la non imputabilità dell’evento all’impresa, avrebbe erroneamente fondato il diniego sul solo dato anemometrico, senza considerare che la causa diretta ed efficiente della sospensione dell'attività era la decisione insindacabile del Comandante, e dunque un fatto del terzo che rendeva oggettivamente impossibile la prestazione; f) la stessa circolare I.N.P.S., inoltre, consentirebbe una valutazione favorevole anche con velocità di vento inferiori in relazione a specifiche lavorazioni, e nel caso della navigazione il solo valore anemometrico non sarebbe idoneo a definire uno standard univoco, dovendosi considerare anche altri fattori quali il moto ondoso e la sua direzione, rimessi al prudente apprezzamento del comandante dell'imbarcazione.
In data 30 ottobre 2025 si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, con riserva di successive deduzioni.
Con memoria depositata in data 15 dicembre 2025, l’Istituto previdenziale ha articolato le proprie difese, eccependo in via preliminare: 1) la mancata produzione in sede procedimentale della relazione tecnica aziendale per la giornata del 14 aprile 2025; 2) la discrepanza sul numero dei lavoratori interessati, indicati in numero di sei nella domanda telematica e in numero di quattro nel ricorso. Nel merito, ha dedotto che: a) la domanda di CIGO è stata presentata dalla società ricorrente per la causale “evento meteo – vento” , come si evince dalla domanda telematica e dalle relazioni tecniche allegate; b) l’istruttoria è stata, pertanto, correttamente svolta in relazione alla causale invocata, applicando i parametri oggettivi previsti dalla Circolare I.N.P.S. n. 139/2016, la quale, per il vento, individua come soglia di riferimento una velocità di norma pari o superiore a 30 nodi (circa 55 km/h); c) i dati meteorologici del SIAS della Regione Siciliana, non contestati dalla ricorrente, attestano una velocità del vento inferiore a tale soglia; d) le deroghe previste dalla circolare per velocità inferiori si applicano a lavorazioni particolari (es. lavori in quota, su gru, con fiamma ossidrica), non pertinenti al caso di specie e comunque non specificate dall’azienda nella relazione tecnica, ove si descriveva genericamente l'attività come "terminal portuale di imbarco e sbarco traghetti" ; e) la decisione del Comandante della nave non sposta i termini della questione, in quanto l’Istituto è tenuto a valutare la domanda sulla base della causale indicata dall’istante; f) l’evento sarebbe stato comunque prevedibile, avendo la stessa ricorrente allegato all'istanza due avvisi meteorologici del Dipartimento della Protezione Civile (datati 13 e 15 aprile 2025) che preannunciavano condizioni avverse per i giorni di sospensione, circostanza che, seppur non posta a fondamento del diniego, confermerebbe la legittimità dello stesso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990.
Con memoria depositata in data 7 gennaio 2026, la ricorrente ha insistito nelle proprie argomentazioni, precisando che: a) l'attività svolta era stata descritta con sufficiente chiarezza e comunque desumibile dalla visura camerale prodotta; b) il provvedimento impugnato è contraddittorio, avendo l'INPS riconosciuto la non imputabilità dell'evento per poi negare il beneficio sulla base del solo dato anemometrico; c) l'argomento della prevedibilità dell'evento costituisce un'inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato; d) l'Amministrazione avrebbe dovuto compiere una valutazione concreta dell'incidenza delle condizioni meteo sulla specifica tipologia di lavorazione e sul contesto operativo.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui l’I.N.P.S. ha negato alla società ricorrente l’accesso al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per le giornate del 14 e 16 aprile 2025, a causa della sospensione dell’attività di terminal portuale dovuta al mancato attracco di una nave.
La disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, il quale, all’art. 11, ammette il trattamento per “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali” .
I criteri per l’esame delle domande sono stati definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 15 aprile 2016 e ulteriormente specificati dall’I.N.P.S. con la Circolare n. 139 del 1° agosto 2016.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha presentato domanda di CIGO indicando, quale causale della sospensione dell’attività lavorativa, “Motivi meteorologici-Sett.industria” e, più specificamente, “Vento” , come risulta inequivocabilmente dalla documentazione versata in atti.
Le stesse relazioni tecniche prodotte dall’azienda a corredo dell’istanza identificano l’evento meteo nel “Forte vento” .
Posto che la causale indicata dall’impresa nell'istanza amministrativa costituisce l’elemento fondamentale che delimita l'oggetto del procedimento e, di conseguenza, l'ambito dell'istruttoria e della successiva decisione dell'amministrazione, l'operato dell’I.N.P.S. appare immune dai vizi dedotti.
L’Istituto, infatti, ha correttamente proceduto alla verifica dei presupposti per l’integrazione della causale invocata, applicando i criteri oggettivi e standardizzati previsti dalla propria prassi amministrativa, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Sul punto, giova richiamare il principio di autoresponsabilità, che governa i rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, specialmente nell'ambito di procedimenti volti all'erogazione di benefici economici.
Secondo tale principio, costituisce onere dell'interessato fornire tutti gli elementi necessari e corretti per consentire all'amministrazione di provvedere, sopportando le conseguenze di eventuali errori o imprecisioni nella formulazione della propria istanza.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che "il sistema di accesso ai meccanismi incentivanti si fonda sul principio di autoresponsabilità e, dunque, costituisce onere dell'interessato fornire tutti gli elementi idonei a dare prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa" (T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 7/02/2025, n. 2835).
Tale principio impone al richiedente "oneri minimi di cooperazione" , tra cui il dovere di fornire informazioni complete e non reticenti, al fine di non gravare l'amministrazione di un'attività istruttoria sproporzionata e di garantire la parità di trattamento tra tutti i richiedenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 10/03/2025, n. 169).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, avendo la società ricorrente scelto di inquadrare l’evento impeditivo nella causale "vento" , ha volontariamente incardinato il procedimento amministrativo su tale specifico presupposto, con ciò accettando i relativi criteri di valutazione stabiliti dall'ente previdenziale.
In particolare, la Circolare I.N.P.S. n. 139/2016, al punto 6.4 ( “Eventi meteo” ), stabilisce che, per quanto riguarda il vento, “viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h)” .
La stessa circolare ammette una valutazione favorevole anche per velocità inferiori, ma solo “per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l'uso della fiamma ossidrica” .
Nel caso in esame, è pacifico e non contestato che le rilevazioni meteorologiche ufficiali del SIAS indicassero, per le giornate di sospensione, una velocità del vento (42,84 km/h e 32,04 km/h) inferiore alla soglia dei 30 nodi.
È altresì pacifico che l’attività svolta dalla ricorrente (operazioni di terminal portuale) non rientri nelle specifiche eccezioni contemplate dalla circolare, né la società ha fornito in sede procedimentale elementi specifici per dimostrare il contrario.
Di conseguenza, la valutazione dell’I.N.P.S., che ha ritenuto non integrati i presupposti oggettivi della causale “vento” , si palesa come una corretta e vincolata applicazione dei criteri predeterminati, e non come un esercizio illogico o irragionevole della propria discrezionalità.
La tesi principale della ricorrente, secondo cui la vera causa della sospensione sarebbe il “fatto del terzo” , ovvero la decisione insindacabile del Comandante della nave, non può trovare accoglimento in questa sede.
Sebbene sia fattualmente vero che la mancata prestazione lavorativa sia dipesa in ultima analisi dalla scelta del Comandante di dirottare la nave, tale circostanza avrebbe dovuto essere dedotta e provata nell'ambito di una diversa e più appropriata causale in sede di presentazione della domanda (ad esempio, “mancanza di lavoro o di commesse” , ove ne fossero ricorsi i presupposti).
Non costituisce compito dell’I.N.P.S. riqualificare d’ufficio la causale indicata dall’istante, né è ammissibile che la parte, in sede giurisdizionale, modifichi i presupposti di fatto e di diritto della propria richiesta al fine di superare le ragioni ostative emerse in fase istruttoria.
L’azione amministrativa si è correttamente sviluppata sulla base degli elementi forniti dalla stessa parte privata, e il sindacato di questo Tribunale deve essere condotto sulla legittimità dell’atto impugnato in relazione al quadro fattuale e procedimentale esistente al momento della sua adozione. Per le medesime ragioni, non possono trovare accoglimento le censure di difetto di istruttoria e di contraddittorietà.
L'istruttoria condotta dall'INPS è stata pienamente coerente con la domanda presentata.
Il fatto che l'Istituto abbia riconosciuto la "non imputabilità" dell'evento all'impresa non genera alcuna contraddizione, in quanto la non imputabilità è solo uno dei requisiti generali per l'accesso alla CIGO, accanto al quale devono sussistere i presupposti specifici della singola causale invocata.
Nel caso di specie, pur essendo l'evento non imputabile, non è stato integrato il requisito oggettivo (intensità del vento) previsto per la causale "evento meteo - vento" scelta dalla ricorrente.
In definitiva, il provvedimento di diniego risulta coerente con la causale dedotta e fondato su un presupposto oggettivo e riscontrabile (il mancato raggiungimento della soglia di velocità del vento), in piena conformità con la normativa di settore e la prassi amministrativa.
Come affermato da consolidata giurisprudenza, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di diniego della CIGO incontra limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’ente previdenziale, e le scelte di quest’ultimo sono sindacabili solo se palesemente illogiche, irragionevoli o viziate da travisamento dei fatti ( ex multis , cfr. Cons. Stato sez. III, 12 ottobre 2021, n.6851; 30 luglio 2019, n. 5398; Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084 e 15 luglio 2013, n. 3783), vizi che, per le ragioni esposte, non si ravvisano nel caso di specie.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della particolarità della vicenda e della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CH, Presidente
LE IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IT | AN CH |
IL SEGRETARIO