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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa OS Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 5297/2023
TRA
n.q. di procuratore generale della rappresentato Parte_1 CP_1
e difeso dall' avv.to Giulio Pepe, come in atti
- Ricorrente -
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come in atti
- Resistente –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
ST Di Feo, come in atti
Resistente- chiamato in causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.07.23 innanzi alla sezione civile di questo Tribunale e trasmesso alla sezione lavoro competente in base ai vigenti criteri tabellari con iscrizione del 05.09.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 15283/2019/ILL.DEP/Area III STAFF 3, emessa in data 04/05/2023 dalla e notificata Controparte_4 in data 12/06/2023 ed al prodromico verbale di accertamento n. 2018009498/T01 del 22/11/2018 emesso dal Controparte_2
.
[...]
Nello specifico, ha esposto: con verbale di accertamento n. 2018009498/T01 del Cont 22/11/2018 l' di contestava tra l'altro, alla spa la violazione CP_2 CP_1 dell'art. 316 ter cp, per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, poiché risultava che la società aveva riportato nella denuncia mensile una erronea CP_6 quantificazione dell'indennità di malattia a carico dell e dunque aveva CP_3 erroneamente conguagliato l'indennità di malattia per giornate di carenza non a carico dell' ed inoltre aveva omesso la trasmissione telematica del certificato di CP_3 malattia per alcuni periodi e per due lavoratori, quantificando la sanzione in euro 22.511,49; avverso il detto verbale unico di accertamento, la società e l'amm.re quale responsabile solidale, presentava al prefetto ricorso con cui esponeva le ragioni della illegittimità ed infondatezza delle contestazioni mosse nel detto verbale, insistendo per l'archiviazione e quindi l'annullamento delle sanzioni;
in data 12/06/2023 il Prefetto, respingendo gli scritti difensivi della odierna opponente, emetteva l'ordinanza impugnata con cui confermava la fondatezza dell'accertamento, ordinava il pagamento alle parti della somma di euro 22.511,49 e ingiungeva il pagamento della somma entro trenta giorni dalla notifica. In punto di diritto ha eccepito l'illegittimità della sanzione per i suddetti motivi: nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione;
insussistenza ed infondatezza dei fatti contestati;
insussistenza della violazione dell'art. 316 ter c.p.; illegittimità della ordinanza ingiunzione per erronea quantificazione della sanzione applicata. Ha pertanto chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “... accertare e dichiarare la insussistenza delle violazioni contestate e, quindi, l'infondatezza dell'accertamento unico e quindi dell'impugnata Ordinanza – Ingiunzione alla luce del motivo n. 2, punti A) e B) del presente ricorso e per l'effetto, annullarla integralmente;
In via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, ridurre la sanzione alla somma corretta di euro 8.607,33 pari al terzo del massimo edittale di euro 25.511,49...”. Si è costituito l'ispettorato del lavoro ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del . Controparte_2 Controparte_2
E' stata quindi autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_3 che si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CP_2
, .
[...] Controparte_2
Invero, con D.Lgs. 14 settembre 2015 n.149 è stata istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30.07.1999 n.300 un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “ ”, con personalità giuridica di diritto Controparte_7 pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile: con D.M. del Ministero
[...]
del 28.12.2016 è stata dichiarata la piena operatività dell' CP_2 CP_7
a far data dal 01.01.2017. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già
[...] esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall' e dall'INAIL; CP_3 le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal citato Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n.149; l'attività di coordinamento dell'attività ispettiva attribuita all' dal D.L. vo n.149\2015, ha Controparte_7 determinato l'adozione di una modulistica unica per la verbalizzazione degli atti recante il logo di tutte le Amministrazioni - Ispettorato, ed INAIL - anche CP_3 laddove l'accertamento non sia integrato, ma abbia ad oggetto solo i profili lavoristici o contributivi. Nella nota n.5785 del 4\7\2018 dell' si precisa inoltre “... CP_8
l'utilizzo di una modulistica unica non può in alcun modo incidere sulla titolarità della pretesa contributiva, accertata dal personale ispettivo, che resta in capo esclusivamente ai rispettivi Istituti...”. Resta fermo che le risultanze dell'accertamento ispettivo sono azionabili solo dall'Ente cui fa capo la pretesa creditoria. Nel caso di specie la pretesa creditoria di cui al verbale ispettivo oggetto di causa involge la corretta applicazione di norme previdenziali ed ha ad oggetto la contribuzione omessa in relazione all'indennità di malattia per una parte dei dipendenti avverso cui la società ricorrente ha agito con azione di accertamento negativo: ne consegue la esclusiva legittimazione passiva dell' unico soggetto titolare della predetta pretesa creditoria ed addetto al CP_3 recupero dei contributi”. Tanto premesso, il contenuto dell'ordinanza-ingiunzione, consistente nella descrizione della condotta sanzionata e nell'indicazione dell'addebito contestato, presenta una motivazione esaustiva, atteso che per la struttura e funzione dell'atto risulta sufficiente l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della violazione accertata. Invero, gli ispettori verbalizzanti, dall'esame della documentazione verificavano che la società quantificava erroneamente l'indennità di malattia a carico dell' nei CP_9 casi in cui, per episodi diversi di malattia nello stesso mese, pur in presenza di certificati medici di inizio di nuova malattia e non di continuazione e/o ricaduta, la società risultava aver considerato l'evento quale continuazione del primo episodio. Gli Ispettori, quindi, quantificavano i contributi dovuti dall'azienda sui primi 3 giorni di carenza, rideterminando l'indennità di malattia a carico (50% della CP_3 retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno;
66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno) e recuperando la differenza indebitamente portata a conguaglio( per i lavoratori , Persona_1 Controparte_10 [...]
, , , , CP_11 Persona_2 Controparte_12 Persona_3 Persona_4
, , , , Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
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Inoltre, riscontravano in alcuni casi l'assenza del certificato di malattia e l'erroneo conteggio delle giornate di malattia. I rilievi di cui al verbale ispettivo e le relative circostanze sono state confermate dal teste in udienza, che ha altresì dato conto delle modalità secondo cui il datore di lavoro era tenuto a verificare la correttezza della qualificazione della condizione di malattia (inizio o prosieguo) ai fini del successivo conguaglio. Invero, la teste ha testualmente dichiarato : “ Ho Testimone_1 effettuato l'accertamento nei confronti della società insieme alla collega
[...]
e confermo il verbale a mia firma. Diversi sono i rilievi contestati alla Tes_2 società. In alcuni casi abbiamo constatato l'assenza dell'invio del certificato telematico di malattia, laddove nelle buste paga era indicato il periodo di malattia, e risultava l'avvenuto conguaglio del periodo sulle denunce mensili. In questi casi abbiamo addebitato i contributi all'azienda e recuperato la prestazione che era stata indebitamente conguagliata. C'era poi un ulteriore caso in cui l'azienda ha considerato continuazione eventi morbosi che da certificato medico risultavano inizio e in tali casi abbiamo correttamente conteggiato per ogni evento morboso, i tre giorni di carenza a carico dell'azienda e riconteggiato correttamente l'importo dell'indennità a carico secondo le percentuali di legge. Infine, c'era una terza CP_3 ipotesi in cui l'azienda non ha correttamente conteggiato le giornate che sono effettivamente coperte da malattia, prevedendo anche le festività infrasettimanali e domeniche che da CCNL sono escluse dalla copertura. Faccio presente che è vero che è onere del medico l'invio telematico all' del certificato medico, ma il CP_3 datore di lavoro è tenuto, anche ai sensi delle circolari del Ministero del Lavoro (circolare n. 4/2011) e circolari n. 60/2010 e 119/2010, a consultare i servizi CP_3 per la visione dei certificati. Inoltre, è vero che la diagnosi è omessa, ma il CP_3 certificato indica se è un inizio di nuovo evento o una continuazione di malattia. Laddove l'azienda rappresenti particolari esigenze può chiedere al lavoratore di esibire il numero di protocollo, fermo restando l'obbligo per il lavoratore di comunicare all'azienda l'assenza per malattia. Preciso che nel periodo oggetto di accertamento (novembre 2013- giugno 2018) è stato fatto un controllo di tutte le malattie. Confermo che per i tre dipendenti già segnalati, , Per_5 [...]
, per alcuni periodi mancava l'invio del CP_10 Pt_2 Persona_1 certificato”. Pertanto, deve ritenersi che l'azienda era in condizione ed aveva l'onere di verificare e controllare le malattie e la correttezza delle certificazioni sanitarie, risultando le eccezioni di parte circa la non imputabilità all'azienda degli addebiti contestati infondate. Ne consegue la correttezza delle risultanze di cui al verbale ispettivo ed in particolare:
1) che la società quantificava erroneamente l'indennità di malattia a carico dell' nei casi in cui, per episodi diversi di malattia nello stesso mese, pur in CP_9 presenza di certificati medici di inizio di nuova malattia e non di continuazione e/o ricaduta, la società risultava aver considerato l'evento quale continuazione del primo episodio;
2) per alcuni dipendenti e per alcuni mesi, non vi era proprio stata la trasmissione telematica del certificato di malattia da parte del medico di famiglia;
in questi casi, poiché la mancata trasmissione del certificato, anche con riferimento alle malattie di durata inferiore a quattro giorni ( circ. n. 95/bis del 6 settembre 2006, paragrafo CP_3
11), comporta la perdita del diritto all'indennità, le ispettrici provvedevano a recuperare la malattia, addebitando i contributi dovuti.
3) in altri casi vi era stata erronea quantificazione dei giorni coperti da indennità di malattia, corrisposta e conguagliata per tutti i giorni di calendario, escludendo le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di domenica, laddove per gli operai non sono indennizzabili le domeniche e le festività. Ciò posto, le doglianze di cui al ricorso meritano accoglimento con riferimento alla quantificazione della sanzione applicata. Difatti, nel verbale unico di accertamento, viene espressamente richiamato il contenuto dell'art. 16 legge 689/1981 secondo cui “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”. Ebbene, considerata l'astratta configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 316 ter c.p.,, non vi è motivo per non applicare la sanzione ridotta in misura di euro 8.607,33 pari al terzo del massimo edittale di euro 25.511,49, quale sanzione più favorevole, come tempestivamente richiesto dalla parte. La novità della specifica questione giuridica e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite in misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei limiti dell'importo riconosciuto. Il segno della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese nei confronti della Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e ridetermina la sanzione in euro 8.607,33 pari al terzo del massimo edittale di euro 25.511,49; rigetta nel resto;
condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore di parte CP_3 ricorrente liquidate in complessivi euro 1350,00, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando la restante parte;
compensa le spese nei confronti della Controparte_2
.
[...]
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 4.11.25
Il Giudice
dott.ssa OS Molè