Articolo 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 107
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 luglio 2025
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 30 luglio 2025