TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 661 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GNERRE Parte_1 Parte_2
CINZIA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 21.10.2006 in Carcare (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Carcare al numero 7, parte II, serie A, anno 2006, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Carcare di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora Parte_1
e il signor con il rito concordatario in data 21/10/2006, con scelta del regime di Parte_2
comunione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carcare, Anno 2006 Parte
II° Serie A N. 7;
2) ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carcare ove il matrimonio venne trascritto di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze;
3) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento e comunque rinunciano alle istanze di corresponsione di assegno di mantenimento ed alimentare l'uno nei confronti dell'altro; 4) dichiarare l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente Controparte_1
presso la madre e con possibilità da parte del padre di vedere e tenere con sé il figlio quando vuole,
previo accordo direttamente con il minore ormai quindicenne, tenendo comunque conto degli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio;
5) dichiarare che relativamente alla casa coniugale sita in (17043) Plodio (SV), Località Baccino n.
15/1, di proprietà del signor essa rimarrà in uso alla signora ed al Parte_2 Parte_1
figlio, che vi abiteranno fino a quando il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica, in seguito la sig.ra lascerà l'abitazione che tornerà in pieno possesso del sig. Parte_1 Pt_2
;
[...]
6) dichiarare che le spese ordinarie relative all'immobile saranno sopportate dalla signora
[...]
mentre le spese straordinarie saranno a carico del signor essendo lo stesso Pt_1 Parte_2
il proprietario dell'immobile;
7) dichiarare che relativamente all'assegno di mantenimento del figlio si pone a carico del padre un contributo pari ad € 300,00 mensili, somma che dovrà versare alla sig.ra entro il giorno 30 Pt_1
di ogni mese mediante bonifico bancario all'Iban a lui già noto;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il modello in uso presso il
Tribunale di Savona vigente alla data di deposito del presente ricorso, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
8) in relazione ai beni mobili registrati acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni le parti si accordano come segue:
- l'autovettura Fiat Panda targata GD056CX, passerà in proprietà della sig.ra e i Parte_1
costi relativi al passaggio di proprietà e le relative spese di assicurazione e bollo saranno pagate dalla sig.ra che si farà carico anche delle spese di manutenzione ordinaria e Parte_1
straordinaria dell'autovettura; mentre il furgone targato FT 766HV rimarrà nella esclusiva proprietà
del sig. Parte_2 9) i coniugi sono intestatari di conti correnti separati ed ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi è
già stato regolato;
10) i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
12) le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo