Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Enrico Quaranta Presidente est. dr.ssa Marta Sodano Giudice dr.ssa Simona Di Rauso Giudice sciogliendo la riserva assunta dal GR all'udienza del 4.3.2025 ed all'esito della camera di consiglio del 10.4.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. N. 24-1/2025 presentato da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Parte_1
Giorgio Ribotta n. 51, cap. 00144 RM, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale
- già come da cambio di denominazione sociale, giusto verbale di P.IVA_1 Controparte_1 assemblea, Rep. 17771 - Racc. n. 11098, del 09/11/2023 - in persona del Dott. , nato Controparte_2
a Tivoli il 27.10.1964, C.F. in forza dei poteri ad esso attribuiti per atto del C.F._1
Notaio Dott. del 21.6.2022, Repertorio n. 58019 - Racc. n. 22841, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Ignazio Abrignani, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore in Roma, al Piazzale delle Belle Arti n. 8, giusta procura in atti, il quale dichiara, ex art. 176 c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 06/3221261 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: ; Email_1 ricorrente per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], quale socio CP_3 C.F._3 accomandatario della (C.F. ), con sede Controparte_4 P.IVA_2 in IA SA (CE), Frazione Calvisi, Via Capone n. 17/A (Cap. 81010), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Marra (C.F. ed elettivamente domiciliati presso C.F._4 il suo studio sito in Casagiove alla via Lazio 17 resistenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare Parte_1 ai sensi degli artt. 49 e 256 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...] nonché di quale socio accomandatario della stessa. Controparte_5 CP_3
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- che, con decreto ingiuntivo n. 4378/2020 – n. R.G. 10547/2020, del 2/3/2020, il Tribunale di Roma ingiungeva alla di pagare, in favore dell' Controparte_4 CP_1 (oggi la somma di € 40.698,36, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, a
[...] Controparte_6 decorrere dalle singole scadenze sino al soddisfo, nonché le spese per la procedura monitoria, liquidate in € 1.305,00 per compenso ed € 286,00 per esborsi, oltre oneri accessori;
5/9/2022 e munito della relativa formula in data 5/10/2022;
- che con atto di precetto di pagamento, notificato il 27/11/2022, essa intimava il pagamento della somma di € 42.604,36, oltre oneri accessori, interessi successivi alla notifica e, in caso di inadempimento, le spese, i diritti e gli onorari tutti della procedura esecutiva;
- che successivamente promuoveva in danno dell'ingiunta procedura esecutiva presso terzi n. R.G. E.
983/2023, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito della quale incassava la minor somma di € 1.108,23, stante l'incapiente dichiarazione resa dal terzo istituto di credito.
Pertanto, ritenendo ricorrere il presupposto soggettivo e quello oggettivo, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Collegio, rilevata la sussistenza della competenza per territorio, riteneva che il contraddittorio fosse stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII, attesa la notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura dell'ufficio.
Sulla scorta di tale premessa di ordine procedurale, rilevava la sussistenza del requisito della legittimazione sostanziale della ricorrente il cui diritto di credito fonda su un titolo giudiziale definitivo.
Sotto ulteriore profilo, riteneva integrato il presupposto di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5 CCII, secondo cui “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila…”, alla luce del credito vantato dalla ricorrente per € 42.604,96, e dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario, pari ad € 61.454,62 per debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita in via istruttoria.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti convinceva a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e d) come richiamato dall'art. 121 CCI.
Peraltro, alcun fatto impeditivo delle dedotte conclusioni è stato eccepito dalla società resistente che, difatti, è rimasta contumace quantunque ritualmente evocata in giudizio.
Da ultimo, il Collegio riteneva sussistere anche il requisito dello stato di insolvenza dell'impresa resistente intesa, a mente dell'art. 2, comma 1, let. b) CCII, come l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento che, nel caso in esame, emergeva chiaramente: 1) dall'inadempimento del rilevante credito posto a fondamento della presente domanda, portato da un titolo esecutivo;
2) dall'esito solo parzialmente fruttuoso della procedura esecutiva promossa dalla ricorrente;
3) dall'esposizione debitoria emergente dagli estratti di ruolo depositati dall'Agenzia delle Entrate, per omesso pagamento di debiti previdenziali e tributari. Tali elementi, nella loro valutazione complessiva hanno convinto il Collegio nel ritenere esistente lo stato d'insolvenza della resistente - inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni - e dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Sulla scorta di tali valutazioni, il Tribunale, ai sensi degli artt. 49 e 256 CCII, con sentenza n. 63/2024 pubblicata il 25/07/2024 repertorio n. 74/2024 del 25/07/2024 dichiarava aperta la liquidazione giudiziale a carico della società Controparte_5
(C.F. ) con sede in IA SA (CE), Frazione Calvisi, via Capone n. 17/A nonché P.IVA_2 di (C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_4 C.F._3 nominava giudice delegato alla procedura la dr.ssa S. Di Rauso e curatore la dr.ssa Persona_2
(CF. ., C.F._5 Avverso la prefata sentenza proponevano gravame dinanzi alla Corte d'Appello di LI ( iscritto al n. r.g. 2202/2024) sia in proprio quale socio illimitatamente responsabile della CP_4
che la stessa società . Controparte_4
I reclamanti deducevano: (i) quanto al socio persona fisica, la mancata notifica nei suoi confronti del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
/ii) per la società, l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
La Corte d'Appello, con sentenza n. 105/2024 pubblicata il 27.12.2024, riteneva fondato il primo motivo di gravame in ordine alla violazione dell'art. 356, co. 3, CCII, che così dispone: “Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41”.
Quanto al secondo motivo, rilevava, in contrario avviso, che la società debitrice non avesse dedotto adeguate contestazioni in ordine all'ammontare dei debiti;
esposizione che, invece, era adeguatamente documentata dall'istruttoria officiosa.
In considerazione del rilievo sulla ingente debitoria, assorbente dell'esame degli ulteriori requisiti dell'impresa minore, ed in ragione della generica contestazione sollevata in ordine alla legittimazione del creditore, la Corte d'Appello revocava solo parzialmente la sentenza gravata nei termini che seguono: “[…] accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, revoca parzialmente l'impugnata sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 25.07.2024 di apertura della liquidazione giudiziale, nella sola parte in cui dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale
a carico del socio illimitatamente responsabile e rimette gli atti al Tribunale di Santa CP_3 Maria Capua Vetere per la prosecuzione del procedimento;
[…]”.
Con istanza depositata in data 24.1.2025 ed iscritta al n. r.g. 24-1/2025 P.U. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la chiedeva, quindi, la prosecuzione del procedimento. Il Collegio Parte_1 delegava lo scrivente G.R. per gli adempimenti di rito fissando l'udienza del 4.3.2025.
Si costituivano nel procedimento in prosecuzione innanzi all'intestato Tribunale il socio e la omonima società, deducendo sulla legittimità della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di LI instando per la sospensione del procedimento innanzi al Tribunale. Riferivano, quindi, di aver proposto ricorso per Cassazione, concludendo per la revoca della sentenza.
All'udienza del 4.3.205, il G.R. concedeva termine di giorni sette per il deposito del ricorso di legittimità proposto avverso alla decisione di seconde cure e riservava, all'esito, di riferire al Collegio per la decisione.
Tutto quanto riferito, si rassegnano le seguenti osservazioni.
La decisione demandata al Collegio per effetto della revoca parziale della sentenza di prime cure riguarda esclusivamente la questione della estensione della liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile.
Con altre parole, la situazione pregiudicante, ossia la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, è questione non rimessa a questo Tribunale perché confermata in seconde cure.
D'altra parte, sebbene i resistenti abbiano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di LI, osta a qualsivoglia sospensione del procedimento de quo – pure richiesta
- il disposto di cui all'art. 51, co. 14, CCII, a mente del quale “il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza”.
Va precisato, al punto, che tale ultima norma prevede che si applichi, in quanto compatibile, l'art. 52 CCII “se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo”. L'art. 52 cit. riprende la disciplina all'art. 19 l. fall. che prevedeva che “la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo”.
Anche nel codice della crisi si conferma, quindi, che la sospensione non riguarda l'esecutività della sentenza, potendo riguardare la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione.
Si tratta, quindi, d'inibitoria che va richiesta al giudice del grado superiore dalla parte o dal curatore, rappresentando a relativo supporto la ricorrenza di motivi gravi e fondati.
In particolare, il periculum in mora, in questo contesto, si sostanzia nella possibilità di depauperamento totale del debitore nel caso di continuazione del procedimento di liquidazione o dell'esecuzione del piano dei pagamenti;
mentre, il fumus boni iuris riguarda più in generale una verosimiglianza dei motivi fatti valere con il reclamo.
Tanto chiarito, esulando dalle competenze del Tribunale la sospensione di cui all'art. 52 cit e denegata ex lege la sospensione della presente fase, stante la rituale convocazione del socio illimitatamente responsabile, peraltro costituito, sulla scorta dell'art. 256 CCII – in forza del quale l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei soci è un effetto automatico della dichiarazione in termini a carico della società di persone – la domanda del creditore va accolta, con reiezione di ogni avversa resistenza.
PQM
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, preso atto della sentenza della Corte d'Appello di LI n. 105/2024, ai sensi degli artt. 49 e 256 CCII dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], nella qualità CP_4 C.F._3 di socio illimitatamente responsabile della (C.F. Controparte_4
), società già dichiarata sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale P.IVA_2 di Santa Maria Capua Vetere n. 63/2024 del 25.7.2024;
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa S. Di Rauso;
curatore dr.ssa (CF. in possesso dei requisiti di cui all'art. Persona_2 C.F._5
358 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 CCII;
FISSA il giorno 10.7.2025 h. 10,30 presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 10.4.2025
Il Presidente est. dr. Enrico Quaranta