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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11799 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9557/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come novellato dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dall'appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.9557/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. Adolfo Nereo Leone e Cristina Leone, presso gli stessi elettivamente domiciliato in S. Giorgio a Cremano (NA), C.so S. Giovanni a Teduccio n. 1018, come da procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa ope legis
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in via CP_1
Diaz n. 11, domiciliano per legge
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di n°37116/2022, CP_1 depositata il 15/06/2022, con cui quest'ultimo rigettava la sua opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. Prot. M_IT_NAUTG 00258730 del giorno 17/06/2021 per aver violato l'art 7 co 1 lett f) e co 15 Cds in quanto sostava con il proprio veicolo, targato CM998YE, “senza esporre il titolo di pagamento”.
Con il proposto ricorso, l'appellante articolava in primo grado i seguenti due motivi di opposizione: 1) mancata motivazione dell'ordinanza prefettizia di rigetto;
2) illegalità delle strisce blu, in assenza di aree adibite a parcheggio.
In primo grado, la si costituiva, delegando a tale scopo il Controparte_1
che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato.
Rigettato il ricorso ed interposto appello, il articolava il seguente Pt_1 motivo di impugnazione: il vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado in merito alla domanda proposta in violazione dell'art 112 c.p.c. ed in particolare il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulle censure relative: 1) alla mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata;
2) all'illegittimità delle zone di parcheggio poste lungo la carreggiata per assenza di aree di parcheggio libero. Infine, l'appellante censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui essa richiamava la delibera della Giunta Comunale n. 173 del 2007, relativamente alla quale, il Comune di CP_2 veniva dichiarato zona ad “Alta Rilevanza Urbanistica”.
Si costituiva la nel presente giudizio, che, contestando Controparte_1
l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Il Giudice, acquisito il fascicolo di primo grado, rinviava la causa per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 15/12/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato e, per tale ragione, va rigettato.
Quanto al primo motivo, esso è infondato. Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza secondo cui “L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (cfr. Cass. civile, sez. II, 30/07/2021, n.21924). Poiché il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, i vizi di motivazione in
- 2 - ordine alle difese dell'interessato non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Le suddette difese potranno essere riproposte nel giudizio di opposizione e il giudice dovrà vagliarne la fondatezza in tale sede (Cass., sez. un., n. 1786 del 28/01/2010, secondo cui anche la mancata audizione dell'interessato, che ne ha fatto richiesta, in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione). Ancora “I vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass. n. 12503 del 21/05/2018).
Quanto al secondo motivo, l'appellante si duole della mancata predisposizione da parte del di aree di parcheggio libero e Controparte_2 che dette aree, in ogni caso, dovrebbero essere allocate fuori dalla carreggiata. Ora, si tratta di doglianze genericamente dedotte. Da un lato, infatti, il ricorso articolato in primo grado (cfr. pagg 1-2 ricorso primo grado) non contesta la legittimità della delibera comunale n. 173 del 2007, ed anzi, non la menziona affatto, e non ne ha chiesto l'esibizione né ha sollecitato a tanto il Giudice di Pace ex art 213 c.p.c.; dall'altro, l'appellante, nel ricorso in questione, richiama semplicemente la violazione di una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1712/2012, senza preoccuparsi, però, di illustrare in cosa siano consistite le violazioni della menzionata circolare. Ad ogni buon conto, quanto specificamente all'allocazione delle aree di parcheggio, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, alla quale deve prestarsi adesione, in materia di circolazione stradale, la "carreggiata", a norma dell'art. 3 del codice della strada, è la parte della strada destinata alla marcia dei veicoli, sia essa a doppio senso di circolazione o a senso unico, non coincidente con la porzione di strada destinata al parcheggio e normalmente delimitata ai lati da strisce di margine. Peraltro, è priva di rilevanza l'assenza della striscia bianca di delimitazione qualora siano presenti le strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al parcheggio dei veicoli (cfr. Cass. n. 4172 del 22/02/2007; nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione che aveva dichiarato illegittima l'ordinanza sindacale di imposizione di sosta oraria a pagamento, sostenendo che l'area di sosta, in assenza delle strisce bianche longitudinali, non fosse ubicata all'esterno della carreggiata).
- 3 - Quanto al motivo di gravame, concernente la Delibera della Giunta Comunale n. 173 del 2007, è da ritenersi inammissibile, in quanto proposto per la prima volta in sede di appello, in violazione dell'art 345 c.p.c. Ad ogni modo, l'appellante si è limitato ad allegare che nella zona d'interesse non vi fossero strisce dedicate alla sosta gratuita, ma non ha minimamente provato tale circostanza impeditiva in primo grado. Si rammenta, in proposito, che
“l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse si liquidano alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, in ragione della modestissima complessità della questione trattata, oltre che della sua serialità, nonché della limitata attività difensiva svolta dall'appellata, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi svolte e di ogni altro vantaggio previsto dal menzionato decreto.
Pertanto, per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva, nulla per le fasi di istruttoria e decisoria, non avendo l'amministrazione appellata prodotto altro scritto difensivo.
Va, inoltre, dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il 30/1/2013.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello;
- 4 - b) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in € 132 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli il 15/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come novellato dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dall'appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.9557/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. Adolfo Nereo Leone e Cristina Leone, presso gli stessi elettivamente domiciliato in S. Giorgio a Cremano (NA), C.so S. Giovanni a Teduccio n. 1018, come da procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa ope legis
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in via CP_1
Diaz n. 11, domiciliano per legge
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di n°37116/2022, CP_1 depositata il 15/06/2022, con cui quest'ultimo rigettava la sua opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. Prot. M_IT_NAUTG 00258730 del giorno 17/06/2021 per aver violato l'art 7 co 1 lett f) e co 15 Cds in quanto sostava con il proprio veicolo, targato CM998YE, “senza esporre il titolo di pagamento”.
Con il proposto ricorso, l'appellante articolava in primo grado i seguenti due motivi di opposizione: 1) mancata motivazione dell'ordinanza prefettizia di rigetto;
2) illegalità delle strisce blu, in assenza di aree adibite a parcheggio.
In primo grado, la si costituiva, delegando a tale scopo il Controparte_1
che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato.
Rigettato il ricorso ed interposto appello, il articolava il seguente Pt_1 motivo di impugnazione: il vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado in merito alla domanda proposta in violazione dell'art 112 c.p.c. ed in particolare il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulle censure relative: 1) alla mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata;
2) all'illegittimità delle zone di parcheggio poste lungo la carreggiata per assenza di aree di parcheggio libero. Infine, l'appellante censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui essa richiamava la delibera della Giunta Comunale n. 173 del 2007, relativamente alla quale, il Comune di CP_2 veniva dichiarato zona ad “Alta Rilevanza Urbanistica”.
Si costituiva la nel presente giudizio, che, contestando Controparte_1
l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Il Giudice, acquisito il fascicolo di primo grado, rinviava la causa per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 15/12/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato e, per tale ragione, va rigettato.
Quanto al primo motivo, esso è infondato. Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza secondo cui “L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (cfr. Cass. civile, sez. II, 30/07/2021, n.21924). Poiché il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, i vizi di motivazione in
- 2 - ordine alle difese dell'interessato non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Le suddette difese potranno essere riproposte nel giudizio di opposizione e il giudice dovrà vagliarne la fondatezza in tale sede (Cass., sez. un., n. 1786 del 28/01/2010, secondo cui anche la mancata audizione dell'interessato, che ne ha fatto richiesta, in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione). Ancora “I vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass. n. 12503 del 21/05/2018).
Quanto al secondo motivo, l'appellante si duole della mancata predisposizione da parte del di aree di parcheggio libero e Controparte_2 che dette aree, in ogni caso, dovrebbero essere allocate fuori dalla carreggiata. Ora, si tratta di doglianze genericamente dedotte. Da un lato, infatti, il ricorso articolato in primo grado (cfr. pagg 1-2 ricorso primo grado) non contesta la legittimità della delibera comunale n. 173 del 2007, ed anzi, non la menziona affatto, e non ne ha chiesto l'esibizione né ha sollecitato a tanto il Giudice di Pace ex art 213 c.p.c.; dall'altro, l'appellante, nel ricorso in questione, richiama semplicemente la violazione di una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1712/2012, senza preoccuparsi, però, di illustrare in cosa siano consistite le violazioni della menzionata circolare. Ad ogni buon conto, quanto specificamente all'allocazione delle aree di parcheggio, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, alla quale deve prestarsi adesione, in materia di circolazione stradale, la "carreggiata", a norma dell'art. 3 del codice della strada, è la parte della strada destinata alla marcia dei veicoli, sia essa a doppio senso di circolazione o a senso unico, non coincidente con la porzione di strada destinata al parcheggio e normalmente delimitata ai lati da strisce di margine. Peraltro, è priva di rilevanza l'assenza della striscia bianca di delimitazione qualora siano presenti le strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al parcheggio dei veicoli (cfr. Cass. n. 4172 del 22/02/2007; nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione che aveva dichiarato illegittima l'ordinanza sindacale di imposizione di sosta oraria a pagamento, sostenendo che l'area di sosta, in assenza delle strisce bianche longitudinali, non fosse ubicata all'esterno della carreggiata).
- 3 - Quanto al motivo di gravame, concernente la Delibera della Giunta Comunale n. 173 del 2007, è da ritenersi inammissibile, in quanto proposto per la prima volta in sede di appello, in violazione dell'art 345 c.p.c. Ad ogni modo, l'appellante si è limitato ad allegare che nella zona d'interesse non vi fossero strisce dedicate alla sosta gratuita, ma non ha minimamente provato tale circostanza impeditiva in primo grado. Si rammenta, in proposito, che
“l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse si liquidano alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, in ragione della modestissima complessità della questione trattata, oltre che della sua serialità, nonché della limitata attività difensiva svolta dall'appellata, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi svolte e di ogni altro vantaggio previsto dal menzionato decreto.
Pertanto, per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva, nulla per le fasi di istruttoria e decisoria, non avendo l'amministrazione appellata prodotto altro scritto difensivo.
Va, inoltre, dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il 30/1/2013.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello;
- 4 - b) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in € 132 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli il 15/12/2025
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Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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