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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/04/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1437/22
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1437/22, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Manzi, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Russo, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.4.24, le parti hanno concluso come relativo verbale: “ Parte_2
l'avv. Manzi Angelo. per , l'avv. Russo Domenico. I procuratori
[...] Controparte_1 delle parti si riportano all'accordo di separazione sottoscritto dalle parti come da produzione documentale in atti del 25.3.24 da parte del resistente e del 14.3.24 da parte della ricorrente. I procuratori delle parti su invito del Giudice confermano la collocazione prevalente dei minori negli
Stati Uniti d'America presso la madre, e su richiesta del Giudice, concordano sul fatto che l'accordo debba essere integrato con la specificazione di tale aspetto. I procuratori delle parti dichiarano di essere d'accordo, anche in rappresentanza di quest'ultime, sulla compensazione delle spese di lite.
Chiedono dunque che il Giudice trattenga la causa alla decisione collegiale per all'omologa della separazione. L'avv. MANZI dichiara che, in ragione del venir meno in capo alla propria assistita dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, ne chiede la revoca con la rinuncia alla richiesta di compensi a carico dell'Erario. L'avv. RUSSO chiede la liquidazione dei compensi con anticipazione a carico dell'Erario, con termine per deposito di relativa nota spesa”.
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio in Palena (CH), in data Parte_1 Controparte_1
19.7.2008 (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile di Comune di Palena
(CH) al n. 3, parte II, serie A, Ufficio, anno 2008), optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli: (il 3.10.2010), e (il 27.4.2017). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 30.9.2022, la ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di: “…Pronunciare la separazione tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati;
Assegnare la casa coniugale in Palena (CH) al Rione
Frentano n. 20/a al marito, con obbligo per quest'ultimo di farsi carico in esclusiva di tutte le spese;
Affidare i figli minori e alla madre, o congiuntamente ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, qualora fosse ritenuto possibile ed opportuno dal Tribunale, previa ogni opportuna e necessaria verifica sulla rispondenza di tale affidamento congiunto all'interesse superiore dei minori, stabilendo che i figli coabitino con la madre negli Stati Uniti d'America in Naperville (Illinois), stabilendo che il padre abbia diritto di chiamare e/o videochiamare telefonicamente i figli a giorni pagina 2 di 8 alterni, nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 20 (ora dell'Illinois), e sempre nella medesima fascia oraria, nei giorni di festa (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto), oltre che nel giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli;
Concedere il nulla osta al rilascio del passaporto in favore dei figli minori nato a [...] il [...] e , nato a [...]_4
NC (CH) il 27.04.2017, affidati alla madre e con lei conviventi;
disporre che l' versi CP_2 direttamente a l'assegno unico familiare spettante a per i Parte_1 Controparte_1
familiari a carico e che il padre contribuisca per la metà alle spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli;
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palena di annotare la sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio”.
3. Il , costituitosi in giudizio - con comparsa di risposta depositata telematicamente in data CP_1
14.11.22 – a sua volta chiesto al Tribunale di: “A) Pronunciare la separazione dei coniugi
[...]
e , qualora quest'ultima dichiari di voler tener ferma la relativa CP_1 Parte_1
domanda già proposta […]; B) Porre a carico della IG l'obbligo di Parte_1
corrispondere al sig. un assegno mensile di separazione, nella misura che risulterà Controparte_1
giusto ed equo determinare in ragione delle rispettive, differenti risorse reddituali e patrimoniali e di tutte le altre circostanze di rilievo che saranno accertate all'esito del giudizio. C) Disporre l'affido congiunto, ai sensi di legge, dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_4
stabilendo tuttavia che gli stessi coabitino abitualmente con il padre nella casa Controparte_1
familiare in Palena, Rione Frentano n. 20/A, con assegnazione della stessa al medesimo genitore, il quale ne è anche l'esclusivo proprietario. D) Porre a carico della IG Parte_1
l'obbligo di contribuire all'ordinario mantenimento dei figli minori mediante il versamento al sig.
della somma mensile di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) - o di quell'altra che il Controparte_1
Org_ Tribunale riterrà giusta ed equa - da rivalutarsi anno per anno sulla base degli indici CP_ confermando altresì il diritto del sig. a continuare a riscuotere per intero, dall' Controparte_1
l'assegno unico familiare di spettanza per i figli minori. E) Disporre che entrambi i genitori contribuiscano in pari misura alle spese di carattere straordinario che risultassero necessarie per i figli minori. F) Stabilire il diritto della IG di chiamare e/o videochiamare i Parte_1
figli tutte le volte e i giorni che vorrà, nel solo rispetto delle ore di impegno scolastico o di riposo notturno (dalle 21:00 alle 7:00 ore italiane) dei figli. G) Stabilire altresì il diritto della IG
di venire, a sue spese, a fare visita ai figli in Italia, a Palena, tutte le volte che Parte_1
vorrà e in tali occasioni di tenerli con sé presso la casa della propria madre o, a sua scelta, presso la pagina 3 di 8 casa familiare in Rione Frentano n. 20/A del marito separato , il quale sarà pertanto Controparte_1
tenuto non solo ad ospitarla, ma anche a garantire le condizioni di una convivenza transitoria assolutamente non conflittuale tra loro e ancor più serena per i figlioli. H) Negare il nulla osta al rilascio a favore della IG dei passaporti dei figli minori e di qualunque Parte_1
altro documento valido per l'espatrio degli stessi, se non congiuntamente richiesto da entrambi i genitori. I) Condannare la ricorrente sig.ra al pagamento delle spese e Parte_1 competenze di causa, di sentenza e successive occorrende”.
4. Al termine della fase presidenziale, con ordinanza del 29.1.2023, il Presidente del Tribunale: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto la assegnazione della casa coniugale, sita in
Palena al rione Frentano n.20/A, a ha disposto l'affidamento dei figli minorenni Controparte_1
e , congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza Persona_3 Persona_4 stabile presso la madre presso la casa in cui quest'ultima attualmente vive, Parte_1 sita negli Stati Uniti D'America, a Naperville (Illinois); ha riconosciuto al padre il diritto di poter frequentare liberamente i figli minorenni, sempre compatibilmente con le esigenze educative e ricreative degli stessi, nonché di chiamarli o videochiamarli, liberamente, tutti i giorni, compatibilmente con i suoi orari ed impegni di lavoro e compatibilmente con le ore di impegno scolastico e di riposo notturno dei figli minorenni (considerando la problematica del fuso orario); ha previsto che i genitori, durante le vacanze natalizie, si alternino annualmente in modo tale che i figli minori, sempre congiuntamente, trascorrano con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre e con l'altro il periodo successivo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
ha previsto, allo stesso modo, che durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternino annualmente in modo tale che i figli minori trascorrano, sempre congiuntamente, con un genitore il periodo che va dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì; ha stabilito che ciascun genitore tenga con sé i figli minorenni, sempre congiuntamente, per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ha disposto che, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i coniugi, versi entro il giorno 5 di ogni mese (bonifico su conto corrente postale o Controparte_1 altra modalità indicata dalla ): la somma di €.200,00, quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minorenne e la somma di €.200,00, quale contributo al mantenimento Per_1
del figlio minorenne , somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT Per_2 sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno;
ha previsto che i pagina 4 di 8 genitori provvedano nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento della prole e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali;
ha fissato la prosecuzione del giudizio di merito innanzi al sottoscritto Presidente, quale Giudice Istruttore.
5. Nel predetto giudizio, articolatosi nella fase di trattazione, è stata formulata dal Presidente Istruttore
– con ordinanza dell'10.11.23 – la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.: “…Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre negli USA e frequentazione del padre in Palena almeno 30 giorni nei mesi estivi;
riconoscimento del diritto di comunicazione telefonica e video tra padre e figli come stabilito nella ordinanza presidenziale;
concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto indicato nel relativo protocollo del CNF. obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli durante i periodi di convivenza degli stessi con i primi;
il sig. sarà Controparte_1
inoltre tenuto a destinare ad un apposito conto/deposito bancario gli importi dell'assegno unico e CP_ universale e delle altre provvidenze che continuerà a percepire dell' per i figli a carico, con l'obbligo di destinarli unicamente al pagamento delle spese di viaggio dall'Italia agli U.S.A e viceversa, sia quelle per i figli, sia quelle per la IG che decidesse di Parte_1
accompagnarli nei viaggi suddetti;
rendendo conto a quest'ultima del suddetto utilizzo, dietro semplice richiesta…”.
6. Dopo una serie di rinvii, le parti hanno depositato un accordo di separazione - prevedente la disciplina proposta ex art. 185 bis c.p.c., con modifiche minimali – che, alla udienza dell'8.4.24, hanno chiesto di sottoporre alla valutazione del Collegio per la omologa. Di conseguenza, la causa giunge all'odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Tribunale ritiene innanzitutto sussistenti – per le ragioni di seguito esposte - le condizioni per pronunziare in via immediata la separazione personale dei coniugi.
7.1 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
pagina 5 di 8 7.2 Com'è noto, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Sez. 1 - , ord. n. 16698 del 05/08/2020).
7.3 Nella specie, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione tra i coniugi (i quali vivono separati da tempo in due diversi continenti) ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
8. Per quel che riguarda l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi, esso prevede: “1. Affidamento condiviso dei figli minori […] ad entrambi i genitori, con collocazione ripartita degli stessi presso la madre negli Stati Uniti d'America in Naperville - Illinois e presso il padre in Italia a Palena, compatibilmente con le esigenze lavorative e di ferie dei genitori e comunque in ragione e nel rispetto delle esigenze di frequentazione dei corsi scolastici da parte dei figli. Ciascun genitore avrà comunque la facoltà di fare visita ai figli nei periodi in cui gli stessi saranno collocati presso l'altro genitore. La frequentazione del padre con i figli sarà tuttavia consentita solo dietro attestazione medica che
Con comprovi la regolare assunzione da parte del milio della terapia farmacologica CP_1
prescrittagli.
2. Diritto di ciascun genitore di intrattenere comunicazioni telefoniche e video con i figli quando questi si troveranno presso l'altro genitore, compatibilmente con le ore di impegno scolastico e di riposo notturno dei figli e tenuto conto delle differenze di fuso orario.
3. Obbligo della IG
di garantire a sue spese una adeguata copertura assicurativa per ogni esigenza di cura e Parte_1 assistenza sanitaria dei figli negli Stati Uniti d'America.
4. Obbligo di ciascun genitore di provvedere in via diretta all'ordinario mantenimento dei figli durante i rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.
5. Concorso di entrambi i genitori al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli quali
Contr individuate nelle linee guida approvate dal il 14 luglio 2017 e comunicate agli ordini forensi territoriali con la missiva del 29.11.2017. Ai fini del suddetto concorso tutte le spese straordinarie, di qualsiasi genere o ambito, dovranno però essere previamente concordate tra i due genitori anche tenendo conto del differente ammontare dei relativi costi ove sostenuti in Italia o negli USA e della differente capacità economica dei genitori. A tal riguardo la richiesta e l'eventuale consenso o pagina 6 di 8 dissenso dovranno essere formulati per iscritto, anche mediante messaggi WhatsApp, con obbligo di risposta entro 36 ore. In mancanza di risposta il consenso alla spesa si intenderà concesso. In mancanza di preventivo accordo ogni onere e responsabilità per la spesa straordinaria resterà a completo carico del genitore che l'avrà assunta. Resta salva la possibilità di ciascun genitore di prescindere dal preventivo concerto per le spese straordinarie relative ai figli che siano necessarie, urgenti e indifferibili, rispetto alle quali dovrà quindi essere concordata, anche a posteriori, solo la misura del rispettivo concorso.
6. Attribuzione al sig. del diritto di richiedere e Controparte_1
CP_ percepire per intero sia l'assegno unico e universale per i figli a carico da parte dell' sia le eventuali altre provvidenze cui avesse diritto relativamente ai figli, con l'obbligo di depositare i relativi importi in un apposito conto/deposito bancario o postale, intestato a entrambi i genitori, destinato unicamente al pagamento delle spese di viaggio e soggiorno dall'Italia agli U.S.A e viceversa dei figli e dei genitori ai fini di cui al precedente punto 1. Di tale deposito ed utilizzo il sig.
[...]
dovrà rendere conto alla IG , dietro semplice richiesta.
7. CP_1 Parte_1
Consenso preventivo del sig. al rilascio o al rinnovo dei passaporti (sia italiani che Controparte_1
statunitensi) dei figli minori, al rilascio della per il soggiorno dei figli negli Stati Uniti, alle Org_2 pratiche per l'ottenimento della cittadinanza statunitense, come di ogni altro documento amministrativo, italiano o estero, necessario nell'interesse dei figli, con l'obbligo del sig. CP_1
di compiere ogni adempimento necessario al riguardo, laddove richiesto dalle autorità italiana
[...]
o statunitense”.
Alla udienza dell'8.4.24, i procuratori delle parti hanno confermato, su richiesta di chiarimento del
Giudice, sia la collocazione prevalente dei minori negli Stati Uniti d'America presso la madre (con contestuale richiesta di ritenere così integrato l'accordo di separazione), sia l'accordo sulla compensazione delle spese di lite.
9. La disciplina della separazione, come condivisa dai coniugi, deve ritenersi meritevole di omologa, in quanto le condizioni ivi concordate – conformi, per la quasi totalità, a quelle proposte ex art. 185 bis c.p.c. - per un verso (e in relazione a quanto dichiarato e prospettato dalle parti) non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e, per altro verso, risultano funzionali alla tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dei minori e dei loro genitori.
10. Deve essere pertanto dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti – nelle more del giudizio – trovato un accordo integrale sulle questioni controverse (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2567 del 06/02/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006; Cas. Sez. L, Sentenza pagina 7 di 8 n. 9332 del 10/07/2001).
11. Le spese di lite si compensano, come da accordi delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n.
1437/22, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Palena (CH), in data 19.7.2008 (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile di Comune di Palena (CH) al n. 3, parte II, serie A, Ufficio, anno 2008).
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palena (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa.
- Dispone che i rapporti tra i coniugi e tra questi e i loro figli siano disciplinati dalle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 25.3.24 dal resistente, con le precisazioni rese al verbale della udienza dell'8.4.24.
- Per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 9.4.24.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 10 aprile 2024 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1437/22, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Manzi, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Russo, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.4.24, le parti hanno concluso come relativo verbale: “ Parte_2
l'avv. Manzi Angelo. per , l'avv. Russo Domenico. I procuratori
[...] Controparte_1 delle parti si riportano all'accordo di separazione sottoscritto dalle parti come da produzione documentale in atti del 25.3.24 da parte del resistente e del 14.3.24 da parte della ricorrente. I procuratori delle parti su invito del Giudice confermano la collocazione prevalente dei minori negli
Stati Uniti d'America presso la madre, e su richiesta del Giudice, concordano sul fatto che l'accordo debba essere integrato con la specificazione di tale aspetto. I procuratori delle parti dichiarano di essere d'accordo, anche in rappresentanza di quest'ultime, sulla compensazione delle spese di lite.
Chiedono dunque che il Giudice trattenga la causa alla decisione collegiale per all'omologa della separazione. L'avv. MANZI dichiara che, in ragione del venir meno in capo alla propria assistita dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, ne chiede la revoca con la rinuncia alla richiesta di compensi a carico dell'Erario. L'avv. RUSSO chiede la liquidazione dei compensi con anticipazione a carico dell'Erario, con termine per deposito di relativa nota spesa”.
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio in Palena (CH), in data Parte_1 Controparte_1
19.7.2008 (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile di Comune di Palena
(CH) al n. 3, parte II, serie A, Ufficio, anno 2008), optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli: (il 3.10.2010), e (il 27.4.2017). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 30.9.2022, la ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di: “…Pronunciare la separazione tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati;
Assegnare la casa coniugale in Palena (CH) al Rione
Frentano n. 20/a al marito, con obbligo per quest'ultimo di farsi carico in esclusiva di tutte le spese;
Affidare i figli minori e alla madre, o congiuntamente ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, qualora fosse ritenuto possibile ed opportuno dal Tribunale, previa ogni opportuna e necessaria verifica sulla rispondenza di tale affidamento congiunto all'interesse superiore dei minori, stabilendo che i figli coabitino con la madre negli Stati Uniti d'America in Naperville (Illinois), stabilendo che il padre abbia diritto di chiamare e/o videochiamare telefonicamente i figli a giorni pagina 2 di 8 alterni, nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 20 (ora dell'Illinois), e sempre nella medesima fascia oraria, nei giorni di festa (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto), oltre che nel giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli;
Concedere il nulla osta al rilascio del passaporto in favore dei figli minori nato a [...] il [...] e , nato a [...]_4
NC (CH) il 27.04.2017, affidati alla madre e con lei conviventi;
disporre che l' versi CP_2 direttamente a l'assegno unico familiare spettante a per i Parte_1 Controparte_1
familiari a carico e che il padre contribuisca per la metà alle spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli;
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palena di annotare la sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio”.
3. Il , costituitosi in giudizio - con comparsa di risposta depositata telematicamente in data CP_1
14.11.22 – a sua volta chiesto al Tribunale di: “A) Pronunciare la separazione dei coniugi
[...]
e , qualora quest'ultima dichiari di voler tener ferma la relativa CP_1 Parte_1
domanda già proposta […]; B) Porre a carico della IG l'obbligo di Parte_1
corrispondere al sig. un assegno mensile di separazione, nella misura che risulterà Controparte_1
giusto ed equo determinare in ragione delle rispettive, differenti risorse reddituali e patrimoniali e di tutte le altre circostanze di rilievo che saranno accertate all'esito del giudizio. C) Disporre l'affido congiunto, ai sensi di legge, dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_4
stabilendo tuttavia che gli stessi coabitino abitualmente con il padre nella casa Controparte_1
familiare in Palena, Rione Frentano n. 20/A, con assegnazione della stessa al medesimo genitore, il quale ne è anche l'esclusivo proprietario. D) Porre a carico della IG Parte_1
l'obbligo di contribuire all'ordinario mantenimento dei figli minori mediante il versamento al sig.
della somma mensile di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) - o di quell'altra che il Controparte_1
Org_ Tribunale riterrà giusta ed equa - da rivalutarsi anno per anno sulla base degli indici CP_ confermando altresì il diritto del sig. a continuare a riscuotere per intero, dall' Controparte_1
l'assegno unico familiare di spettanza per i figli minori. E) Disporre che entrambi i genitori contribuiscano in pari misura alle spese di carattere straordinario che risultassero necessarie per i figli minori. F) Stabilire il diritto della IG di chiamare e/o videochiamare i Parte_1
figli tutte le volte e i giorni che vorrà, nel solo rispetto delle ore di impegno scolastico o di riposo notturno (dalle 21:00 alle 7:00 ore italiane) dei figli. G) Stabilire altresì il diritto della IG
di venire, a sue spese, a fare visita ai figli in Italia, a Palena, tutte le volte che Parte_1
vorrà e in tali occasioni di tenerli con sé presso la casa della propria madre o, a sua scelta, presso la pagina 3 di 8 casa familiare in Rione Frentano n. 20/A del marito separato , il quale sarà pertanto Controparte_1
tenuto non solo ad ospitarla, ma anche a garantire le condizioni di una convivenza transitoria assolutamente non conflittuale tra loro e ancor più serena per i figlioli. H) Negare il nulla osta al rilascio a favore della IG dei passaporti dei figli minori e di qualunque Parte_1
altro documento valido per l'espatrio degli stessi, se non congiuntamente richiesto da entrambi i genitori. I) Condannare la ricorrente sig.ra al pagamento delle spese e Parte_1 competenze di causa, di sentenza e successive occorrende”.
4. Al termine della fase presidenziale, con ordinanza del 29.1.2023, il Presidente del Tribunale: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto la assegnazione della casa coniugale, sita in
Palena al rione Frentano n.20/A, a ha disposto l'affidamento dei figli minorenni Controparte_1
e , congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza Persona_3 Persona_4 stabile presso la madre presso la casa in cui quest'ultima attualmente vive, Parte_1 sita negli Stati Uniti D'America, a Naperville (Illinois); ha riconosciuto al padre il diritto di poter frequentare liberamente i figli minorenni, sempre compatibilmente con le esigenze educative e ricreative degli stessi, nonché di chiamarli o videochiamarli, liberamente, tutti i giorni, compatibilmente con i suoi orari ed impegni di lavoro e compatibilmente con le ore di impegno scolastico e di riposo notturno dei figli minorenni (considerando la problematica del fuso orario); ha previsto che i genitori, durante le vacanze natalizie, si alternino annualmente in modo tale che i figli minori, sempre congiuntamente, trascorrano con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre e con l'altro il periodo successivo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
ha previsto, allo stesso modo, che durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternino annualmente in modo tale che i figli minori trascorrano, sempre congiuntamente, con un genitore il periodo che va dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì; ha stabilito che ciascun genitore tenga con sé i figli minorenni, sempre congiuntamente, per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ha disposto che, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i coniugi, versi entro il giorno 5 di ogni mese (bonifico su conto corrente postale o Controparte_1 altra modalità indicata dalla ): la somma di €.200,00, quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minorenne e la somma di €.200,00, quale contributo al mantenimento Per_1
del figlio minorenne , somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT Per_2 sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno;
ha previsto che i pagina 4 di 8 genitori provvedano nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento della prole e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali;
ha fissato la prosecuzione del giudizio di merito innanzi al sottoscritto Presidente, quale Giudice Istruttore.
5. Nel predetto giudizio, articolatosi nella fase di trattazione, è stata formulata dal Presidente Istruttore
– con ordinanza dell'10.11.23 – la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.: “…Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre negli USA e frequentazione del padre in Palena almeno 30 giorni nei mesi estivi;
riconoscimento del diritto di comunicazione telefonica e video tra padre e figli come stabilito nella ordinanza presidenziale;
concorso paritario di entrambi i genitori nelle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto indicato nel relativo protocollo del CNF. obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli durante i periodi di convivenza degli stessi con i primi;
il sig. sarà Controparte_1
inoltre tenuto a destinare ad un apposito conto/deposito bancario gli importi dell'assegno unico e CP_ universale e delle altre provvidenze che continuerà a percepire dell' per i figli a carico, con l'obbligo di destinarli unicamente al pagamento delle spese di viaggio dall'Italia agli U.S.A e viceversa, sia quelle per i figli, sia quelle per la IG che decidesse di Parte_1
accompagnarli nei viaggi suddetti;
rendendo conto a quest'ultima del suddetto utilizzo, dietro semplice richiesta…”.
6. Dopo una serie di rinvii, le parti hanno depositato un accordo di separazione - prevedente la disciplina proposta ex art. 185 bis c.p.c., con modifiche minimali – che, alla udienza dell'8.4.24, hanno chiesto di sottoporre alla valutazione del Collegio per la omologa. Di conseguenza, la causa giunge all'odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Tribunale ritiene innanzitutto sussistenti – per le ragioni di seguito esposte - le condizioni per pronunziare in via immediata la separazione personale dei coniugi.
7.1 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
pagina 5 di 8 7.2 Com'è noto, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Sez. 1 - , ord. n. 16698 del 05/08/2020).
7.3 Nella specie, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione tra i coniugi (i quali vivono separati da tempo in due diversi continenti) ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
8. Per quel che riguarda l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi, esso prevede: “1. Affidamento condiviso dei figli minori […] ad entrambi i genitori, con collocazione ripartita degli stessi presso la madre negli Stati Uniti d'America in Naperville - Illinois e presso il padre in Italia a Palena, compatibilmente con le esigenze lavorative e di ferie dei genitori e comunque in ragione e nel rispetto delle esigenze di frequentazione dei corsi scolastici da parte dei figli. Ciascun genitore avrà comunque la facoltà di fare visita ai figli nei periodi in cui gli stessi saranno collocati presso l'altro genitore. La frequentazione del padre con i figli sarà tuttavia consentita solo dietro attestazione medica che
Con comprovi la regolare assunzione da parte del milio della terapia farmacologica CP_1
prescrittagli.
2. Diritto di ciascun genitore di intrattenere comunicazioni telefoniche e video con i figli quando questi si troveranno presso l'altro genitore, compatibilmente con le ore di impegno scolastico e di riposo notturno dei figli e tenuto conto delle differenze di fuso orario.
3. Obbligo della IG
di garantire a sue spese una adeguata copertura assicurativa per ogni esigenza di cura e Parte_1 assistenza sanitaria dei figli negli Stati Uniti d'America.
4. Obbligo di ciascun genitore di provvedere in via diretta all'ordinario mantenimento dei figli durante i rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.
5. Concorso di entrambi i genitori al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli quali
Contr individuate nelle linee guida approvate dal il 14 luglio 2017 e comunicate agli ordini forensi territoriali con la missiva del 29.11.2017. Ai fini del suddetto concorso tutte le spese straordinarie, di qualsiasi genere o ambito, dovranno però essere previamente concordate tra i due genitori anche tenendo conto del differente ammontare dei relativi costi ove sostenuti in Italia o negli USA e della differente capacità economica dei genitori. A tal riguardo la richiesta e l'eventuale consenso o pagina 6 di 8 dissenso dovranno essere formulati per iscritto, anche mediante messaggi WhatsApp, con obbligo di risposta entro 36 ore. In mancanza di risposta il consenso alla spesa si intenderà concesso. In mancanza di preventivo accordo ogni onere e responsabilità per la spesa straordinaria resterà a completo carico del genitore che l'avrà assunta. Resta salva la possibilità di ciascun genitore di prescindere dal preventivo concerto per le spese straordinarie relative ai figli che siano necessarie, urgenti e indifferibili, rispetto alle quali dovrà quindi essere concordata, anche a posteriori, solo la misura del rispettivo concorso.
6. Attribuzione al sig. del diritto di richiedere e Controparte_1
CP_ percepire per intero sia l'assegno unico e universale per i figli a carico da parte dell' sia le eventuali altre provvidenze cui avesse diritto relativamente ai figli, con l'obbligo di depositare i relativi importi in un apposito conto/deposito bancario o postale, intestato a entrambi i genitori, destinato unicamente al pagamento delle spese di viaggio e soggiorno dall'Italia agli U.S.A e viceversa dei figli e dei genitori ai fini di cui al precedente punto 1. Di tale deposito ed utilizzo il sig.
[...]
dovrà rendere conto alla IG , dietro semplice richiesta.
7. CP_1 Parte_1
Consenso preventivo del sig. al rilascio o al rinnovo dei passaporti (sia italiani che Controparte_1
statunitensi) dei figli minori, al rilascio della per il soggiorno dei figli negli Stati Uniti, alle Org_2 pratiche per l'ottenimento della cittadinanza statunitense, come di ogni altro documento amministrativo, italiano o estero, necessario nell'interesse dei figli, con l'obbligo del sig. CP_1
di compiere ogni adempimento necessario al riguardo, laddove richiesto dalle autorità italiana
[...]
o statunitense”.
Alla udienza dell'8.4.24, i procuratori delle parti hanno confermato, su richiesta di chiarimento del
Giudice, sia la collocazione prevalente dei minori negli Stati Uniti d'America presso la madre (con contestuale richiesta di ritenere così integrato l'accordo di separazione), sia l'accordo sulla compensazione delle spese di lite.
9. La disciplina della separazione, come condivisa dai coniugi, deve ritenersi meritevole di omologa, in quanto le condizioni ivi concordate – conformi, per la quasi totalità, a quelle proposte ex art. 185 bis c.p.c. - per un verso (e in relazione a quanto dichiarato e prospettato dalle parti) non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e, per altro verso, risultano funzionali alla tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dei minori e dei loro genitori.
10. Deve essere pertanto dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti – nelle more del giudizio – trovato un accordo integrale sulle questioni controverse (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2567 del 06/02/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006; Cas. Sez. L, Sentenza pagina 7 di 8 n. 9332 del 10/07/2001).
11. Le spese di lite si compensano, come da accordi delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n.
1437/22, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Palena (CH), in data 19.7.2008 (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile di Comune di Palena (CH) al n. 3, parte II, serie A, Ufficio, anno 2008).
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palena (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa.
- Dispone che i rapporti tra i coniugi e tra questi e i loro figli siano disciplinati dalle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 25.3.24 dal resistente, con le precisazioni rese al verbale della udienza dell'8.4.24.
- Per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 9.4.24.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 10 aprile 2024 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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