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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/02/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3513 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. RIZZELLI ANDREA e RIZZELLI ALFEO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. FEBBO DOMENICO
RESISTENTE
E nei confronti di
CP_2
Con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024, il ricorrente ha premesso: di essere stato assunto dalla convenuta con contratto a tempo indeterminato in data 17.11.2008; che in data
17.2.2009 la convenuta recedeva dal contratto per mancato superamento del periodo di prova;
che con sentenza n. 1823/2014 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del patto di prova apposto all'interno del contratto di lavoro e la conseguente illegittimità del recesso datoriale, condannando CP_3
1
[...] alla reintegra del ed alla corresponsione di un'indennità commisurata alla Pt_1
retribuzione globale di fatto non corrisposta dalla data del recesso fino alla reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal recesso sino all'effettiva reintegra;
che tale pronuncia veniva integralmente confermata dalla S.C. con sentenza n. 7167/2017; che la società, pur reintegrando il ricorrente, ometteva il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo intercorrente dal 19.02.2009 al
01.03.2014; che inoltre la società ometteva di corrispondere al lavoratore le differenze retributive, maturate dal 17.11.2010 al marzo 2017, connesse allo scatto di inquadramento da “junior” a “senior” e quello dal livello E al livello D, da riconoscersi in favore del ricorrente, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, al conseguimento di un'esperienza professionale pari a 24 mesi nello svolgimento delle mansioni;
che infatti solo a decorrere dal marzo 2017 la società riconosceva al ricorrente il corretto inquadramento contrattuale.
Assumendo pertanto il diritto a percepire tali differenze retributive, nonché il diritto alla regolarizzazione contributiva, il ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 12.704,01, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Si è costituita che, precisato di aver provveduto alla reintegra del CP_1
ricorrente sin dal 10.4.2014, e rilevato che successivamente alla reintegra il ricorrente si era assentato dal lavoro per complessivi n. 663 giorni, ha contestato la domanda attorea avente ad oggetto le pretese differenze retributive, negando che sino al 1.12.2017 il ricorrente avesse maturato il diritto alla seniority ed al connesso inquadramento nel livello D, non essendo prima di tale data decorsi i 24 mesi di effettivo svolgimento della mansioni, richiesti per il riconoscimento della seniority dall'art. 21 CCNL applicato al rapporto ratione temporis.
Quanto poi alla regolarizzazione contributiva relativa al periodo da febbraio 2009
(data del recesso poi annullato) sino al 01.03.2014 (data di effettiva reintegrazione), la società ha evidenziato di regolarizzato la posizione del ricorrente, evidenziando di aver trasmesso all' i rettificativi EMENS. CP_2
La società ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Si è altresì costituita l' che ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei propri CP_2
confronti ed in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della società al versamento dei contributi non prescritti.
1.I fatti di causa sono pacifici fra le parti.
Con il presente giudizio il ricorrente rivendica il pagamento delle differenze retributive maturate dal 17.11.2010 al 1.12.2017, quantificate in € 12.704,01, sul presupposto del diritto all'inquadramento nel livello D sin dal 17.11.2010 - e cioè decorsi 24 mesi dall'assunzione, anzicchè dal 1.12.2017, come invece riconosciuto da . CP_1
L'art. 20 CCNL per il personale non dirigente di vigente nel periodo per cui è CP_1 causa, intitolato “declaratorie professionali”, stabilisce che “Nell'ambito delle predette declaratorie vengono individuate alcune figure professionali che, in relazione all'esperienza maturata ed alla conseguente completezza nel ruolo, vengono distinte in
“junior” e “senior”. Le Parti convengono che per il passaggio a “senior” è necessario maturare un'esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni”.
Nella specie, i profili del livello E sono riservati all'addetto junior, mentre quelli del livello D sono riservati all'addetto senior.
La domanda attorea non è fondata.
La disposta la reintegra nel posto di lavoro a seguito dell'annullamento del recesso datoriale, comporta l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla restituito in integrum del rapporto con riguardo sia al profilo economico che a quello giuridico, attesa l'avvenuta eliminazione "ex tunc" degli effetti dell'atto annullato. Sicchè il dipendente ha diritto al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse rimasto ininterrottamente in servizio, ad eccezione degli emolumenti collegati all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, l'art. 20 CCNL cit. non prevede alcun automatismo connesso alla sola anzianità di servizio, prevedendo invece il passaggio da junior a senior – e dunque, con riferimento alle mansioni di addetto, dal livello E quello D, solo a seguito dell' effettivo
3 svolgimento delle stesse mansioni che consente quel consolidamento nello specifico ruolo e
l'acquisizione delle competenze distintive.
Escluso dunque che prima della reintegra nel posto di lavoro il ricorrente possa aver maturato il requisito previsto dall'art. 20 e documentato che a seguito della reintegra, occorsa in data 1.3.2014 (all'indomani della pronuncia di appello) il ricorrente è rimasto assente dal servizio per complessivi 663 giorni, è corretto il riconoscimento del livello D solo a decorrere dal 1.12.2017.
Nessun rilievo può poi attribuirsi ai passaggi argomentativi contenuti nella pronuncia di appello in merito all'attività di addetto svolta dal ricorrente in forza dei decennali contratti a termine stipulati prima dell'assunzione. I rilievi svolti al riguardo dalla Corte
d'Appello sono evidentemente finalizzati a motivare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato, per inesistenza della causa.
Del resto, parte ricorrente, con l'odierno ricorso, non ha in alcun modo allegato, quale elemento costitutivo del diritto al livello D i periodi di lavoro svolti in costanza di contratto a termine. E del tutto tardive sono le allegazioni attoree contenute nelle note depositate il 29.11.2024 e 31.1.2025.
2. Il ricorrente chiede inoltre la condanna di alla regolarizzazione contributiva CP_1
relativa al periodo 17.2.2009 (data del recesso) sino al 1.3.2014 (data della reintegra).
Va premesso che il ricorrente non ha depositato alcun estratto contributivo sicchè non v'è prova della dedotta omissione contributiva, risultando peraltro depositati in atti da CP_1
i rettificativi dei versamenti CP_2
Ad ogni buon conto si osserva che il diritto al versamento contributivo è ampiamente prescritto ed il ricorrente non ha spiegato alcuna domanda risarcitoria.
In tale contesto il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
4 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascun convenuto, in € 2.108,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap, se dovuta.
Si comunichi
Roma 23.2.2025 Il Giudice F. R. Pucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3513 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. RIZZELLI ANDREA e RIZZELLI ALFEO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. FEBBO DOMENICO
RESISTENTE
E nei confronti di
CP_2
Con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024, il ricorrente ha premesso: di essere stato assunto dalla convenuta con contratto a tempo indeterminato in data 17.11.2008; che in data
17.2.2009 la convenuta recedeva dal contratto per mancato superamento del periodo di prova;
che con sentenza n. 1823/2014 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del patto di prova apposto all'interno del contratto di lavoro e la conseguente illegittimità del recesso datoriale, condannando CP_3
1
[...] alla reintegra del ed alla corresponsione di un'indennità commisurata alla Pt_1
retribuzione globale di fatto non corrisposta dalla data del recesso fino alla reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal recesso sino all'effettiva reintegra;
che tale pronuncia veniva integralmente confermata dalla S.C. con sentenza n. 7167/2017; che la società, pur reintegrando il ricorrente, ometteva il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo intercorrente dal 19.02.2009 al
01.03.2014; che inoltre la società ometteva di corrispondere al lavoratore le differenze retributive, maturate dal 17.11.2010 al marzo 2017, connesse allo scatto di inquadramento da “junior” a “senior” e quello dal livello E al livello D, da riconoscersi in favore del ricorrente, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, al conseguimento di un'esperienza professionale pari a 24 mesi nello svolgimento delle mansioni;
che infatti solo a decorrere dal marzo 2017 la società riconosceva al ricorrente il corretto inquadramento contrattuale.
Assumendo pertanto il diritto a percepire tali differenze retributive, nonché il diritto alla regolarizzazione contributiva, il ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 12.704,01, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Si è costituita che, precisato di aver provveduto alla reintegra del CP_1
ricorrente sin dal 10.4.2014, e rilevato che successivamente alla reintegra il ricorrente si era assentato dal lavoro per complessivi n. 663 giorni, ha contestato la domanda attorea avente ad oggetto le pretese differenze retributive, negando che sino al 1.12.2017 il ricorrente avesse maturato il diritto alla seniority ed al connesso inquadramento nel livello D, non essendo prima di tale data decorsi i 24 mesi di effettivo svolgimento della mansioni, richiesti per il riconoscimento della seniority dall'art. 21 CCNL applicato al rapporto ratione temporis.
Quanto poi alla regolarizzazione contributiva relativa al periodo da febbraio 2009
(data del recesso poi annullato) sino al 01.03.2014 (data di effettiva reintegrazione), la società ha evidenziato di regolarizzato la posizione del ricorrente, evidenziando di aver trasmesso all' i rettificativi EMENS. CP_2
La società ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Si è altresì costituita l' che ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei propri CP_2
confronti ed in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della società al versamento dei contributi non prescritti.
1.I fatti di causa sono pacifici fra le parti.
Con il presente giudizio il ricorrente rivendica il pagamento delle differenze retributive maturate dal 17.11.2010 al 1.12.2017, quantificate in € 12.704,01, sul presupposto del diritto all'inquadramento nel livello D sin dal 17.11.2010 - e cioè decorsi 24 mesi dall'assunzione, anzicchè dal 1.12.2017, come invece riconosciuto da . CP_1
L'art. 20 CCNL per il personale non dirigente di vigente nel periodo per cui è CP_1 causa, intitolato “declaratorie professionali”, stabilisce che “Nell'ambito delle predette declaratorie vengono individuate alcune figure professionali che, in relazione all'esperienza maturata ed alla conseguente completezza nel ruolo, vengono distinte in
“junior” e “senior”. Le Parti convengono che per il passaggio a “senior” è necessario maturare un'esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni”.
Nella specie, i profili del livello E sono riservati all'addetto junior, mentre quelli del livello D sono riservati all'addetto senior.
La domanda attorea non è fondata.
La disposta la reintegra nel posto di lavoro a seguito dell'annullamento del recesso datoriale, comporta l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla restituito in integrum del rapporto con riguardo sia al profilo economico che a quello giuridico, attesa l'avvenuta eliminazione "ex tunc" degli effetti dell'atto annullato. Sicchè il dipendente ha diritto al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse rimasto ininterrottamente in servizio, ad eccezione degli emolumenti collegati all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, l'art. 20 CCNL cit. non prevede alcun automatismo connesso alla sola anzianità di servizio, prevedendo invece il passaggio da junior a senior – e dunque, con riferimento alle mansioni di addetto, dal livello E quello D, solo a seguito dell' effettivo
3 svolgimento delle stesse mansioni che consente quel consolidamento nello specifico ruolo e
l'acquisizione delle competenze distintive.
Escluso dunque che prima della reintegra nel posto di lavoro il ricorrente possa aver maturato il requisito previsto dall'art. 20 e documentato che a seguito della reintegra, occorsa in data 1.3.2014 (all'indomani della pronuncia di appello) il ricorrente è rimasto assente dal servizio per complessivi 663 giorni, è corretto il riconoscimento del livello D solo a decorrere dal 1.12.2017.
Nessun rilievo può poi attribuirsi ai passaggi argomentativi contenuti nella pronuncia di appello in merito all'attività di addetto svolta dal ricorrente in forza dei decennali contratti a termine stipulati prima dell'assunzione. I rilievi svolti al riguardo dalla Corte
d'Appello sono evidentemente finalizzati a motivare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato, per inesistenza della causa.
Del resto, parte ricorrente, con l'odierno ricorso, non ha in alcun modo allegato, quale elemento costitutivo del diritto al livello D i periodi di lavoro svolti in costanza di contratto a termine. E del tutto tardive sono le allegazioni attoree contenute nelle note depositate il 29.11.2024 e 31.1.2025.
2. Il ricorrente chiede inoltre la condanna di alla regolarizzazione contributiva CP_1
relativa al periodo 17.2.2009 (data del recesso) sino al 1.3.2014 (data della reintegra).
Va premesso che il ricorrente non ha depositato alcun estratto contributivo sicchè non v'è prova della dedotta omissione contributiva, risultando peraltro depositati in atti da CP_1
i rettificativi dei versamenti CP_2
Ad ogni buon conto si osserva che il diritto al versamento contributivo è ampiamente prescritto ed il ricorrente non ha spiegato alcuna domanda risarcitoria.
In tale contesto il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
4 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascun convenuto, in € 2.108,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap, se dovuta.
Si comunichi
Roma 23.2.2025 Il Giudice F. R. Pucci
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