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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 164/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Marsala, piazza Piemonte e Lombardo, n. 27, presso lo studio dell'Avv.
VA UI RI NA (indirizzo pec: , che Email_1 lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], codice fiscale ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, largo Nicolò Sanseverino, n. 10, presso lo studio dell'Avv.
LE RO (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per Email_2 mandato in atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, ha chiesto la parziale Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite nella sentenza n. 850/2022 pubblicata il 16 novembre
2022 del Tribunale ordinario di Marsala (causa n. 1643/2022 R.G.) e, in particolare, ha chiesto la
1 modifica in senso ampliativo del regime di visita padre-figlio e dei tempi di collocamento del figlio minore , con vittoria delle spese processuali. Persona_1
Con comparsa di risposta depositata in data 28 maggio 2025, si è costituita Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza depositata in data 7 luglio 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
All'udienza del 3 dicembre 2025 i difensori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo chiedendo la revoca dell'audizione del figlio minore disposta per la stessa Per_1 udienza.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025, le parti hanno insistito nell'omologa dell'accordo depositato e nella compensazione integrale delle spese processuali.
Con ordinanza depositata in data 18 dicembre 2025, la causa è stata rimessa in decisione.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV-bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n.
283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio,
è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso concreto, possono ritenersi sussistenti quali «nuove circostanze sopravvenute» le diverse e maggiori esigenze del figlio minore rispetto alla data della sentenza di divorzio.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa prevede:
«Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre;
Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra il contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio nella misura stabilita con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da adeguarsi secondo gli indici ISTA come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Il Sig. preleverà il figlio, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: Parte_1
Prima settimana e terza settimana di ogni mese:
2 nel periodo scolastico: lunedì e giovedì con prelievo da scuola fino alle ore 20.00; nel periodo non scolastico, il prelievo avverrà il martedì e giovedì dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00:
Seconda e quarta settimana di ogni mese: il prelievo avverrà il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle
20.00;
Fine settimana con il padre (a settimane alterne): venerdì dalle ore 16.00 con pernottamento fino alle ore 20.00 della domenica;
Vacanze natalizie, da concordare, salvo diverso accordo, entro il 30 novembre di ogni anno: 7 gg anche non consecutivi con il padre e 7 gg anche non consecutivi con la madre ma rispettando
l'alternanza di vigilie e giornate festive;
in mancanza di accordo, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore, rispettando l'alternanza per
l'anno successivo;
Vacanze estive da concordare, salvo diverso accordo, entro il 30. giugno di ogni anno: 15 gg anche non consecutivi con il padre e 15 gg anche non consecutivi con la madre».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione del figlio minore (nato il [...]), ai sensi dell'art. Persona_1
473-bis.4, comma 3, c.p.c.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da Parte_1
e da così provvede: Parte_2
1) Omologa l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, depositato dalle parti il 15 dicembre
2025 e riportato al punto n. 2) della motivazione.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
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