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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5610/2021 R.G.
E' comparso, per parte appellante, l'avv. Domenica Genitori, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte appellata, l'avv. Fulvio Capria, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5610/2021 R.G., promossa da
(c.f. ; p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall' Avv. Giuseppe Cannistrà; appellante contro
(c.f. ) e (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio Capria;
appellati TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2021, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 863/2021 depositata in data 15 settembre 2021, con la quale il Giudice di
Pace di Messina aveva accolto la domanda proposta da e di CP_1 Controparte_2
condanna dell'appellante al pagamento di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni per non aver adeguatamente informato gli originari attori, titolari di un buono postale fruttifero emesso in data 20 novembre 2001, del termine di prescrizione del medesimo, così impedendo loro di procedere tempestivamente al suo rimborso.
L'appellante ha ritenuto erronea la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto risarcibile il danno lamentato dai beneficiari del buono postale fruttifero, rilevando che l'omessa tempestiva richiesta di rimborso del buono postale fruttifero fosse a loro imputabile, essendo i medesimi informati del relativo termine prescrizionale dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale che ne disciplina le caratteristiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 maggio 2022 si sono costituiti in giudizio e contestando la fondatezza dell'appello svolto e CP_1 Controparte_2
chiedendone il rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la presente sentenza.
Va, preliminarmente, osservato che non può condividersi la deduzione degli appellati, per la quale “la domanda risarcitoria formulata dai deducenti ed accolta dal giudice di primo grado non sia stata oggetto di impugnazione da parte dell'odierna appellante e deve pertanto considerarsi passata in giudicato, con contestuale irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del gravame ex adverso proposto” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta). ha, infatti, svolto l'appello relativamente al capo della sentenza con la quale Parte_1
era stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti di e CP_1 Controparte_2
evidenziandone l'erroneità. In particolare, l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il
Giudice di primo grado aveva rilevato la violazione da parte della medesima di un obbligo informatico, espressamente ritenendo che “i Buoni Postali Fruttiferi sono regolati unicamente dalle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
disposizioni normative che li riguardano e non dalle indicazioni letterali in essi contenute, né da eventuali tabelle apposte sul documento” e che “le condizioni di emissione dei Buoni non sono affidate alla libera negoziazione ma disciplinate dalla norma e, quindi, non vi può essere luogo per interventi di natura negoziale tra le parti, tali da poter configurare una qualche responsabilità nei riguardi della odierna Società convenuta” (pag.
4-5 dell'atto d'appello); l'appellante ha, altresì, dato atto che della “automatica prevalenza delle condizioni pubblicate sulla G.U., per le quali si presume la generale conoscenza (…) in capo all'acquirente dei Buoni, relativamente al regime vigente” e che non può “assumere rilevanza la tutela della buona fede dell'accipiens, proprio perché (…) dovendosi ritenere la regolamentazione del Titolo conosciuta dalle clienti all'esito della pubblicazione dei relativi DD.MM. sulla Gazzetta Ufficiale, va esclusa la sussistenza di una legittima aspettativa violata dal comportamento asseritamente negligente della Società negoziatrice dei Buoni Postali Fruttiferi, pertanto, nessuna colpa, ovvero, responsabilità può essere attribuibile
a (pagg 5-6 dell'atto di appello). Pt_1
Dall'atto di citazione in appello, infatti, non emerge la volontà di di Parte_1
impugnare il (né vi è un preciso rinvio nel corpo dell'atto al) capo della sentenza dove il Giudice di
Pace ha riscontrato il decorso del termine prescrizionale e l'estinzione del diritto di e CP_1 al rimborso del buono postale fruttifero oggetto di lite, così motivando: “Con Controparte_2
riferimento alla prescrizione l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”
e, quindi, per il BFP oggetto della presente controversia, la prescrizione decennale deve ritenersi compiuta al termine dell'anno 2018, in assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione, e la formulazione della relativa eccezione da parte dell'intermediario determina l'estinzione del diritto del sottoscrittore a riscuotere il capitale con gli interessi” (pag. 4 della sentenza appellata).
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che non possono sorgere dubbi in ordine alla circostanza che l'appello promosso da sia rivolto al capo della sentenza in cui il Giudice di Parte_1
Pace ha accolto la domanda risarcitoria originariamente svolta da Controparte_3
non potendosi, d'altronde, registrarsi diversi capi della sentenza che potessero essere
[...]
oggetto d'appello da parte di non essendo quest'ultima soccombente rispetto Parte_1
alla diversa domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati di rimborso del buono postale fruttifero (non riproposta nell'odierna sede). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tanto premesso, l'appello proposto da deve essere accolto. Parte_1
Appare utile, preliminarmente, osservare che – pur non essendo stato impugnato il capo della sentenza che ha rilevato l'intervenuta prescrizione (e la conseguente estinzione) del diritto di CP_1
e ad ottenere il rimborso del buono postale fruttifero e pur non essendo
[...] Controparte_2
ciò in contestazione tra le odierne parti processuali – il buono fruttifero oggetto di lite appartiene alla serie AA3 ed è stato emesso in data 20 novembre 2001, con la conseguenza che deve ritenersi trascorso il termine di prescrizione decennale (decorrente dal 21 novembre 2008, prevedendo il d.m. del Tesoro del 17 ottobre 2001 un “termine” di scadenza al settimo anno successivo a quello dell'emissione), allorquando e ne hanno chiesto per la prima volta CP_1 Controparte_2
il rimborso con l'atto di citazione di primo grado (27 ottobre 2020), non emergendo atti interruttivi della prescrizione in data anteriore.
Andando ad analizzare i motivi d'appello, ritiene il presente Giudice non condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove il Giudice di Pace ha ritenuto che “in assenza del foglio Cont informativo (…) il risparmiatore non ha la pronta conoscenza della durata del e, di conseguenza il momento in cui comincia a decorrere la prescrizione (…) in assenza di alcun altro elemento utile a consentire di stabilirne prontamente la data di scadenza la quale è ricavabile solamente attraverso una ricerca normativa (…) e che certo non può pretendersi debba essere effettuata dal piccolo risparmiatore (…) privo di alcuna esperienza in merito” (pag. 5) e che il danno subito dal risparmiatore deriverebbe dalla mera circostanza che l'informativa “debba giungere a soggetti che per condizioni personali, culturali, non sono abituati a consultare i giornali
o collegarsi ai sistemi informativi” e sul presupposto che non potrebbe “ritenersi che le necessarie informazioni sul titolo da parte del sottoscrittore debbano essere acquisite dal provvedimento normativo alla base dell'emissione” (pag. 7).
La maturazione del termine di prescrizione non può, infatti, ritenersi impedita dalle allegazioni degli odierni appellati in ordine alle lacune informative dei titoli e all'omessa informazione precontrattuale da parte di Parte_1
Appare, in primo luogo, condividibile l'orientamento già assunto da questo Tribunale, laddove ha osservato che “è irrilevante la mancata indicazione testuale della scadenza sui buoni fruttiferi postali, atteso che la stessa è desumibile dalla disciplina del Decreto Ministeriale di istituzione della serie di appartenenza” (Tribunale Messina, 22/06/2023; conf. Tribunale Messina,
27/04/2023), in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali garantisce la piena conoscenza in TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
ordine alla disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della prescrizione, nessun rilievo può attribuirsi ad un eventuale omissione informativa da parte di in ordine alla consegna di foglietti informativi riportanti le Parte_1
caratteristiche dei buoni medesimi (così Corte d'Appello Napoli, 21/11/2022, n. 4900, per la quale
“i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto ab externo. (…) I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di . Allo stesso tempo, perciò, non può Parte_1
essere condivisa la contestazione degli appellanti secondo cui la prescrizione del diritto non sarebbe loro opponibile in mancanza della consegna del prospetto informativo. Come detto, infatti, le condizioni applicabili al caso di specie sono descritte da un atto normativo e, pertanto, sono da considerarsi pacificamente conoscibili indipendentemente dall'avvenuta consegna del prospetto informativo, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, non rappresenta un motivo idoneo ad impedire il decorso del termine prescrizionale”), e che non può riscontrarsi una eventuale impossibilità per la parte di far valere il proprio diritto rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero motivi di sospensione dei termini prescrizionali ex art. 2941 c.c., non essendo l'eventuale ignoranza scusabile da parte del titolare del diritto di credito stante la conoscenza derivante direttamente dalla pubblicazione dei decreti ministeriali (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n. 40104, per la quale “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”; v. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Pavia, 07/03/2022, n. 281). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Deve, pertanto, osservarsi che non può accogliersi la domanda originariamente formulata da e di condanna di al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2 Parte_1 subiti per non avere quest'ultima consegnato, al momento della sottoscrizione dei buoni postali o anche ex post, i fogli informativi, così non permettendo ai medesimi di conoscere la scadenza dei buoni.
Va, infatti, ribadito che il danno lamentato dagli odierni appellati per l'allegata omissione informativa da parte di e parametrato al valore del buono postale prescritto non Parte_1
possa causalmente ricondursi ad una condotta di essendo – come già supra Parte_1
dedotto – la conoscenza (o conoscibilità) del termine di prescrizione garantita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di emissione e ritenendosi, pertanto, “sussistente (…) in capo ai titolari un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (così Corte d'Appello Napoli,
21.11.2022, n. 4900, per la quale “lo specifico riferimento alla serie, contenuta nell'annotazione posta sui buoni stessi, impedisce agli odierni appellanti di invocare alcuna giustificazione a supporto della loro negligenza, atteso che gli stessi avrebbero potuto ricavare il regime giuridico applicabile mediante lettura dei decreti ministeriali citati e, conseguentemente, il giorno entro il quale esercitare il diritto di pagamento”). Tale soluzione sembra, d'altronde, corroborata dall'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (richiamato proprio in tema di prescrizione da Cassazione civile sez. I, 20/12/2024, n. 33631), che ha avuto modo di evidenziare la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, evidenziando come la conoscenza dell'intervenuta modifica degli interessi fosse affidata dal legislatore alla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. Civ., Sez. Un., 11.02.2019 n. 3963).
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che non sussistente una responsabilità precontrattuale in capo a non registrandosi nel caso di specie una omissione di obblighi Parte_1
informativi inerenti la prescrizione del buono postale fruttifero sottoscritto dal cliente tale da avere impedito a quest'ultimo di attivarsi tempestivamente per evitare il decorso della prescrizione del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
buono medesimo (in questo senso v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Pavia, 07.03.2022, n.
281, per la quale “sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la conoscenza della disciplina dei titoli, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
(…) l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito degli attori e ai danni conseguenti.
Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato”; conf.
Tribunale Ivrea, 25/01/2024, n. 112; Tribunale Roma sez. I, 09/01/2024, n. 388; Tribunale Savona, sez. I, 22.02.2022, n. 186; Tribunale Sassari, 30.06.2022, n. 696).
Per tali motivi, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza n. 863/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Messina in data 15 settembre 2021, deve rigettarsi la domanda originariamente avanzata da e da CP_1 Controparte_2
e devono, conseguentemente, essere condannati al pagamento CP_1 Controparte_2
nei confronti di delle somme versate dall'appellante in adempimento della Parte_1 sentenza riformata, pari ad € 2.500,00, così come richiesto dall'appellante e non oggetto di contestazione da parte degli odierni appellati (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849, per la quale “l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente
l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia. La corte
d'appello, omettendo la pronuncia restitutoria pur a fronte della domanda formulata dalla società TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
creditrice, è incorsa nella violazione del principio di diritto secondo il quale incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo
l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto, in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta, finanche con l'atto di impugnazione, la relativa domanda restitutoria (Cass. n. 8639 del 2016; Cass. n. 814 del 2015)”).
Per quanto riguarda le spese di lite, deve riformarsi il capo della sentenza di primo grado e, per il principio della soccombenza, condannarsi e al pagamento in solido CP_1 Controparte_2
delle spese del primo grado di giudizio nei confronti di liquidate come in Parte_1
dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa.
e devono, altresì, essere condannati al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i Parte_1
parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate e l'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria, stante la sostanziale assenza della medesima).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5610/2021 R.G., promossa da contro Parte_1 CP_1
e da così provvede:
[...] Controparte_2
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
n. 863/2021 depositata dal Giudice di Pace di Messina in data 15 settembre 2021, rigetta la domanda azionata in primo grado da e da CP_1 Controparte_2
2. Condanna e al pagamento nei confronti di CP_1 Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 2.500,00, a titolo di restituzione delle somme versate dall'appellante in
[...]
adempimento della sentenza riformata;
3. In riforma del capo relativo alle spese di lite della sentenza appellata n. 863/2021, depositata dal Giudice di Pace di Messina in data 15 settembre 2021, condanna e CP_1 CP_2
a pagare in solido le spese del primo grado di giudizio nei confronti di
[...] Parte_1 che liquida in € 870,00 per compensi, oltre accessori di legge;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
4. Condanna e al pagamento in solido delle spese del presente CP_1 Controparte_2
giudizio nei confronti di che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed € Parte_1
1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5610/2021 R.G.
E' comparso, per parte appellante, l'avv. Domenica Genitori, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte appellata, l'avv. Fulvio Capria, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5610/2021 R.G., promossa da
(c.f. ; p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall' Avv. Giuseppe Cannistrà; appellante contro
(c.f. ) e (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio Capria;
appellati TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2021, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 863/2021 depositata in data 15 settembre 2021, con la quale il Giudice di
Pace di Messina aveva accolto la domanda proposta da e di CP_1 Controparte_2
condanna dell'appellante al pagamento di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni per non aver adeguatamente informato gli originari attori, titolari di un buono postale fruttifero emesso in data 20 novembre 2001, del termine di prescrizione del medesimo, così impedendo loro di procedere tempestivamente al suo rimborso.
L'appellante ha ritenuto erronea la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto risarcibile il danno lamentato dai beneficiari del buono postale fruttifero, rilevando che l'omessa tempestiva richiesta di rimborso del buono postale fruttifero fosse a loro imputabile, essendo i medesimi informati del relativo termine prescrizionale dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale che ne disciplina le caratteristiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 maggio 2022 si sono costituiti in giudizio e contestando la fondatezza dell'appello svolto e CP_1 Controparte_2
chiedendone il rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la presente sentenza.
Va, preliminarmente, osservato che non può condividersi la deduzione degli appellati, per la quale “la domanda risarcitoria formulata dai deducenti ed accolta dal giudice di primo grado non sia stata oggetto di impugnazione da parte dell'odierna appellante e deve pertanto considerarsi passata in giudicato, con contestuale irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del gravame ex adverso proposto” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta). ha, infatti, svolto l'appello relativamente al capo della sentenza con la quale Parte_1
era stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti di e CP_1 Controparte_2
evidenziandone l'erroneità. In particolare, l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il
Giudice di primo grado aveva rilevato la violazione da parte della medesima di un obbligo informatico, espressamente ritenendo che “i Buoni Postali Fruttiferi sono regolati unicamente dalle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
disposizioni normative che li riguardano e non dalle indicazioni letterali in essi contenute, né da eventuali tabelle apposte sul documento” e che “le condizioni di emissione dei Buoni non sono affidate alla libera negoziazione ma disciplinate dalla norma e, quindi, non vi può essere luogo per interventi di natura negoziale tra le parti, tali da poter configurare una qualche responsabilità nei riguardi della odierna Società convenuta” (pag.
4-5 dell'atto d'appello); l'appellante ha, altresì, dato atto che della “automatica prevalenza delle condizioni pubblicate sulla G.U., per le quali si presume la generale conoscenza (…) in capo all'acquirente dei Buoni, relativamente al regime vigente” e che non può “assumere rilevanza la tutela della buona fede dell'accipiens, proprio perché (…) dovendosi ritenere la regolamentazione del Titolo conosciuta dalle clienti all'esito della pubblicazione dei relativi DD.MM. sulla Gazzetta Ufficiale, va esclusa la sussistenza di una legittima aspettativa violata dal comportamento asseritamente negligente della Società negoziatrice dei Buoni Postali Fruttiferi, pertanto, nessuna colpa, ovvero, responsabilità può essere attribuibile
a (pagg 5-6 dell'atto di appello). Pt_1
Dall'atto di citazione in appello, infatti, non emerge la volontà di di Parte_1
impugnare il (né vi è un preciso rinvio nel corpo dell'atto al) capo della sentenza dove il Giudice di
Pace ha riscontrato il decorso del termine prescrizionale e l'estinzione del diritto di e CP_1 al rimborso del buono postale fruttifero oggetto di lite, così motivando: “Con Controparte_2
riferimento alla prescrizione l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”
e, quindi, per il BFP oggetto della presente controversia, la prescrizione decennale deve ritenersi compiuta al termine dell'anno 2018, in assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione, e la formulazione della relativa eccezione da parte dell'intermediario determina l'estinzione del diritto del sottoscrittore a riscuotere il capitale con gli interessi” (pag. 4 della sentenza appellata).
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che non possono sorgere dubbi in ordine alla circostanza che l'appello promosso da sia rivolto al capo della sentenza in cui il Giudice di Parte_1
Pace ha accolto la domanda risarcitoria originariamente svolta da Controparte_3
non potendosi, d'altronde, registrarsi diversi capi della sentenza che potessero essere
[...]
oggetto d'appello da parte di non essendo quest'ultima soccombente rispetto Parte_1
alla diversa domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati di rimborso del buono postale fruttifero (non riproposta nell'odierna sede). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tanto premesso, l'appello proposto da deve essere accolto. Parte_1
Appare utile, preliminarmente, osservare che – pur non essendo stato impugnato il capo della sentenza che ha rilevato l'intervenuta prescrizione (e la conseguente estinzione) del diritto di CP_1
e ad ottenere il rimborso del buono postale fruttifero e pur non essendo
[...] Controparte_2
ciò in contestazione tra le odierne parti processuali – il buono fruttifero oggetto di lite appartiene alla serie AA3 ed è stato emesso in data 20 novembre 2001, con la conseguenza che deve ritenersi trascorso il termine di prescrizione decennale (decorrente dal 21 novembre 2008, prevedendo il d.m. del Tesoro del 17 ottobre 2001 un “termine” di scadenza al settimo anno successivo a quello dell'emissione), allorquando e ne hanno chiesto per la prima volta CP_1 Controparte_2
il rimborso con l'atto di citazione di primo grado (27 ottobre 2020), non emergendo atti interruttivi della prescrizione in data anteriore.
Andando ad analizzare i motivi d'appello, ritiene il presente Giudice non condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove il Giudice di Pace ha ritenuto che “in assenza del foglio Cont informativo (…) il risparmiatore non ha la pronta conoscenza della durata del e, di conseguenza il momento in cui comincia a decorrere la prescrizione (…) in assenza di alcun altro elemento utile a consentire di stabilirne prontamente la data di scadenza la quale è ricavabile solamente attraverso una ricerca normativa (…) e che certo non può pretendersi debba essere effettuata dal piccolo risparmiatore (…) privo di alcuna esperienza in merito” (pag. 5) e che il danno subito dal risparmiatore deriverebbe dalla mera circostanza che l'informativa “debba giungere a soggetti che per condizioni personali, culturali, non sono abituati a consultare i giornali
o collegarsi ai sistemi informativi” e sul presupposto che non potrebbe “ritenersi che le necessarie informazioni sul titolo da parte del sottoscrittore debbano essere acquisite dal provvedimento normativo alla base dell'emissione” (pag. 7).
La maturazione del termine di prescrizione non può, infatti, ritenersi impedita dalle allegazioni degli odierni appellati in ordine alle lacune informative dei titoli e all'omessa informazione precontrattuale da parte di Parte_1
Appare, in primo luogo, condividibile l'orientamento già assunto da questo Tribunale, laddove ha osservato che “è irrilevante la mancata indicazione testuale della scadenza sui buoni fruttiferi postali, atteso che la stessa è desumibile dalla disciplina del Decreto Ministeriale di istituzione della serie di appartenenza” (Tribunale Messina, 22/06/2023; conf. Tribunale Messina,
27/04/2023), in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali garantisce la piena conoscenza in TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
ordine alla disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della prescrizione, nessun rilievo può attribuirsi ad un eventuale omissione informativa da parte di in ordine alla consegna di foglietti informativi riportanti le Parte_1
caratteristiche dei buoni medesimi (così Corte d'Appello Napoli, 21/11/2022, n. 4900, per la quale
“i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto ab externo. (…) I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di . Allo stesso tempo, perciò, non può Parte_1
essere condivisa la contestazione degli appellanti secondo cui la prescrizione del diritto non sarebbe loro opponibile in mancanza della consegna del prospetto informativo. Come detto, infatti, le condizioni applicabili al caso di specie sono descritte da un atto normativo e, pertanto, sono da considerarsi pacificamente conoscibili indipendentemente dall'avvenuta consegna del prospetto informativo, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, non rappresenta un motivo idoneo ad impedire il decorso del termine prescrizionale”), e che non può riscontrarsi una eventuale impossibilità per la parte di far valere il proprio diritto rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero motivi di sospensione dei termini prescrizionali ex art. 2941 c.c., non essendo l'eventuale ignoranza scusabile da parte del titolare del diritto di credito stante la conoscenza derivante direttamente dalla pubblicazione dei decreti ministeriali (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n. 40104, per la quale “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”; v. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Pavia, 07/03/2022, n. 281). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Deve, pertanto, osservarsi che non può accogliersi la domanda originariamente formulata da e di condanna di al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2 Parte_1 subiti per non avere quest'ultima consegnato, al momento della sottoscrizione dei buoni postali o anche ex post, i fogli informativi, così non permettendo ai medesimi di conoscere la scadenza dei buoni.
Va, infatti, ribadito che il danno lamentato dagli odierni appellati per l'allegata omissione informativa da parte di e parametrato al valore del buono postale prescritto non Parte_1
possa causalmente ricondursi ad una condotta di essendo – come già supra Parte_1
dedotto – la conoscenza (o conoscibilità) del termine di prescrizione garantita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di emissione e ritenendosi, pertanto, “sussistente (…) in capo ai titolari un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (così Corte d'Appello Napoli,
21.11.2022, n. 4900, per la quale “lo specifico riferimento alla serie, contenuta nell'annotazione posta sui buoni stessi, impedisce agli odierni appellanti di invocare alcuna giustificazione a supporto della loro negligenza, atteso che gli stessi avrebbero potuto ricavare il regime giuridico applicabile mediante lettura dei decreti ministeriali citati e, conseguentemente, il giorno entro il quale esercitare il diritto di pagamento”). Tale soluzione sembra, d'altronde, corroborata dall'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (richiamato proprio in tema di prescrizione da Cassazione civile sez. I, 20/12/2024, n. 33631), che ha avuto modo di evidenziare la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, evidenziando come la conoscenza dell'intervenuta modifica degli interessi fosse affidata dal legislatore alla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. Civ., Sez. Un., 11.02.2019 n. 3963).
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che non sussistente una responsabilità precontrattuale in capo a non registrandosi nel caso di specie una omissione di obblighi Parte_1
informativi inerenti la prescrizione del buono postale fruttifero sottoscritto dal cliente tale da avere impedito a quest'ultimo di attivarsi tempestivamente per evitare il decorso della prescrizione del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
buono medesimo (in questo senso v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Pavia, 07.03.2022, n.
281, per la quale “sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la conoscenza della disciplina dei titoli, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
(…) l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito degli attori e ai danni conseguenti.
Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato”; conf.
Tribunale Ivrea, 25/01/2024, n. 112; Tribunale Roma sez. I, 09/01/2024, n. 388; Tribunale Savona, sez. I, 22.02.2022, n. 186; Tribunale Sassari, 30.06.2022, n. 696).
Per tali motivi, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza n. 863/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Messina in data 15 settembre 2021, deve rigettarsi la domanda originariamente avanzata da e da CP_1 Controparte_2
e devono, conseguentemente, essere condannati al pagamento CP_1 Controparte_2
nei confronti di delle somme versate dall'appellante in adempimento della Parte_1 sentenza riformata, pari ad € 2.500,00, così come richiesto dall'appellante e non oggetto di contestazione da parte degli odierni appellati (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849, per la quale “l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente
l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia. La corte
d'appello, omettendo la pronuncia restitutoria pur a fronte della domanda formulata dalla società TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
creditrice, è incorsa nella violazione del principio di diritto secondo il quale incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo
l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto, in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta, finanche con l'atto di impugnazione, la relativa domanda restitutoria (Cass. n. 8639 del 2016; Cass. n. 814 del 2015)”).
Per quanto riguarda le spese di lite, deve riformarsi il capo della sentenza di primo grado e, per il principio della soccombenza, condannarsi e al pagamento in solido CP_1 Controparte_2
delle spese del primo grado di giudizio nei confronti di liquidate come in Parte_1
dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa.
e devono, altresì, essere condannati al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i Parte_1
parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate e l'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria, stante la sostanziale assenza della medesima).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5610/2021 R.G., promossa da contro Parte_1 CP_1
e da così provvede:
[...] Controparte_2
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
n. 863/2021 depositata dal Giudice di Pace di Messina in data 15 settembre 2021, rigetta la domanda azionata in primo grado da e da CP_1 Controparte_2
2. Condanna e al pagamento nei confronti di CP_1 Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 2.500,00, a titolo di restituzione delle somme versate dall'appellante in
[...]
adempimento della sentenza riformata;
3. In riforma del capo relativo alle spese di lite della sentenza appellata n. 863/2021, depositata dal Giudice di Pace di Messina in data 15 settembre 2021, condanna e CP_1 CP_2
a pagare in solido le spese del primo grado di giudizio nei confronti di
[...] Parte_1 che liquida in € 870,00 per compensi, oltre accessori di legge;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
4. Condanna e al pagamento in solido delle spese del presente CP_1 Controparte_2
giudizio nei confronti di che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed € Parte_1
1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli