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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1037/2020 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. Parte_1
dall'avv. S. Sallemi) contro (rappr. e dif. dall'avv. F. Guastella), Controparte_1
avente ad oggetto: retribuzione;
osserva propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2020 Parte_1
reso in data 3 marzo 2020 dal giudice del lavoro di Ragusa su istanza di CP_1
per il pagamento di € 973,00, asseritamente dovuti a titolo di retribuzione.
[...]
A sostegno dell'opposizione, rappresenta: di avere gestito, dal 13.6.2017 al
7.10.2019, l'attività di ristorazione ad insegna Sapori Solari, ubicata in Scicli;
di essere stato vittima, in data 9.6.2018, di un grave sinistro stradale e di avere riportato ad esito dello stesso una frattura pluriframmentaria e scomposta;
che il danno subìto ha costretto esso ricorrente ad assumere il personale necessario alla prosecuzione dell'attività di impresa;
di avere pertanto assunto, nel mese di agosto 2019, il sig.
con la qualifica di aiuto cuoco part time al 60% e la sig.ra Controparte_1 Parte_2
che tali due dipendenti avevano peraltro chiesto ed ottenuto di potere avere
[...] accesso all'attività nei mesi precedenti, per avere contezza delle modalità di svolgimento dell'attività con il pretesto di essere interessati all'acquisto dell'azienda alla fine della stagione estiva;
di avere dunque, nella prospettiva della vendita dell'esercizio, informato subito tali dipendenti su tutti i dettagli dell'attività di impresa, sui fornitori, sui rapporti con il consulente fiscale e via dicendo;
di essere stato purtroppo costretto, per motivi di cura, ad allontanarsi da Scicli in data
8.8.2019; di avere nell'occasione impartito al la direttiva di mantenere CP_1
aperto il locale nell'orario lavorativo contrattualmente previsto e di trattenere gli incassi in contanti dell'attività al fine di procedere all'approvvigionamento delle materie prime necessarie presso i fornitori di fiducia dell'impresa per tutto il periodo di propria assenza da Scicli;
che durante tale periodo esso opponente avrebbe comunque monitorato l'andamento dell'attività, le necessità aziendali e la costante comunicazione da parte dell'opposto al consulente fiscale dei flussi di cassa, altresì avvalendosi di una propria conoscente (tale IR ON) al fine di controllare l'andamento dell'attività; di avere inoltre ordinato al di provvedere alla CP_1
chiusura dell'esercizio il 31.8.2019, esponendo sula vetrina dello stesso un cartello che indicava la chiusura per ferie per un periodo di 20 giorni;
di avere continuato a contattare quotidianamente il per fornire allo stesso le indicazioni CP_1
necessarie alla prosecuzione dell'attività; di essere rientrato a Scicli in data 4.9.2019
e di avere appreso che l'attività non era stata chiusa;
di avere inoltre appreso da taluni frequentatori del locale che, durante il periodo di assenza di esso opponente, il aveva comunicato alla clientela dell'intervenuto fallimento della ditta, CP_1
dello sfratto dal locale e del fatto che l'opposto avrebbe rilevato l'attività; di avere rinvenuto in cassa unicamente la somma di € 38,77; di avere disposto la chiusura del locale, con immediata reazione dell'opposto; che quest'ultimo ha, da tale momento, dato il via ad una serie di atti persecutori nei confronti di esso opponente, ivi comprese telefonate e email dal contenuto minatorio;
di avere eseguito una immediata ricognizione circa risultati conseguiti dall'attività durante l'assenza di esso opponente;
di avere così rilevato che, per il periodo dall' 8.8.2019 al 31.8.2019, erano annotati corrispettivi dei servizi resi alla clientela per l'importo lordo di € 7.793,50 e costi per € 2.589,09; che per il medesimo periodo non risultavano registrati incassi tramite circuito POS e non si rinvenivano scontrini fiscali;
che, pertanto, detratta la somma di € 38,77 trovata nella cassa, il avrebbe dovuto restituire la somma CP_1
di € 5.165,64, da egli indebitamente sottratta;
che in data 29.10.2019 il ha CP_1
provveduto al ritiro dei propri effetti, non fornendo alcun rendiconto, non offrendo mai alcuna spiegazione sugli ammanchi di denaro riscontrati;
di essere stato infine costretto, a causa della diffusione di notizie false da parte del e della CP_1
dispersione della clientela, a chiudere l'attività in data 7.10.2019; di avere sofferto un danno quantificabile in complessivi € 10.000,00.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “… in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 160/20, emesso dal Tribunale di Ragusa o, comunque, invalidarlo e/o dichiararlo privo di efficacia per le causali esposte in narrativa. - in via riconvenzionale, in accoglimento delle domande spiegate dall'opponente, previa compensazione dell'importo di € 973,00, richiesto in via monitoria, condannare l'opposto sig.
: 1) alla restituzione in favore dell'opponente dell'importo di € Controparte_1
4.192,64, pari ai ricavi dell'attività svolta dal sig. nel periodo Parte_1
8.8.2019/31.8.2019 -al netto dell'importo richiesto in via monitoria dall'opposto, dei costi sostenuti dall'attività e degli importi rinvenuti in cassa al termine di tale periodo-, di cui l'opposto si è indebitamente appropriato, come documentalmente provato;
2) al risarcimento in via equitativa dei danni provocati al sig. in Pt_1
conseguenza della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., e consistita nella limpida e reiterata violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà nei confronti di parte datoriale integrata dai fatti meglio descritti in narrativa, quantificati, allo stato, nella misura di € 10.000,00, o in quell'altra misura che risulterà provata all'esito della causa. Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto acconti sui compensi.”. chiede disattendersi l'opposizione, rilevando: di avere Controparte_1
lavorato alle dipendenze del dal mese di giugno al mese di agosto 2019, con Pt_1
la mansione di pizzaiolo;
che tale rapporto di lavoro è stato regolarizzato solamente a partire dal giorno 1°.08.2019 e non è mai stato retribuito;
che del tutto incomprensibilmente il agisce nei confronti di un lavoratore dipendente per Pt_1
una presunta mala gestio dell'impresa, pur avendo previamente affidato ad altri il controllo dell'attività; di essersi invero improvvisamente trovato privo del proprio datore di lavoro e di avere continuato, nel rispetto delle direttive impartitegli, ad intrattenere i rapporti con i fornitori al fine di evitare la chiusura dell'attività in piena estate;
di non avere mai sottratto somme al proprio datore di lavoro, essendosi limitato a pagare i fornitori;
di non essere mai stato tenuto e di non essere mai stato in grado di tenere la contabilità aziendale, demandata a IR ON, alla quale era stato affidato il compito di controllare l'andamento dell'attività; che alcuna rilevanza probatoria può attribuirsi alle scritture contabili versate in atti con riferimento al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente;
che, pur ammettendo la sussistenza di ammanchi, non si comprende come se ne possa addebitare la responsabilità ad esso opposto piuttosto che ad altri dipendenti o alla IR, incaricata di controllare l'andamento dell'attività; che la proposta domanda riconvenzionale è infondata;
che altresì priva di fondamento è la proposta domanda risarcitoria.
************
L'opposizione non può essere accolta, non ravvisandosi elementi di giudizio idonei a far ritenere con certezza che il denunziato ammanco possa attribuirsi ad una dolosa condotta del . CP_1
In proposito, premessa l'irrilevanza delle prove documentali versate in atti (in sé non idonee a dimostrare alcunchè in tema di rapporti tra datore di lavoro e dipendenti), è agevole notare – da un lato – come nessuna specifica contestazione sia stata articolata riguardo al fatto che lavorassero presso il locale, oltre al , CP_1
anche altri dipendenti (in ipotesi responsabili di una qualche dolosa appropriazione di incassi), e – dall'altro – come il ruolo stesso dell'odierno opposto (semplice pizzaiolo al quale sarebbero state impartite ulteriori, dettagliate, direttive riguardo ai rapporti con i fornitori) renda di per sé non credibile l'addebito in questione;
tanto più che, come ammesso dallo stesso l'incarico di vigilare sull'andamento dell'attività Pt_1
risultava specificamente conferito ad altro soggetto (IR ON).
La versione dei fatti fornita dal del resto, non rinviene sufficiente Pt_1
conforto probatorio neanche nel contenuto delle deposizioni acquisite durante la fase istruttoria del giudizio, sintetizzabili nei termini che seguono.
IR ON ha confermato il cap. 1) dell'articolato di prova dedotto in seno all'atto di opposizione (a mente del quale “in data 8.8.2019 il sig. , Parte_1
allora titolare dell'esercizio di ristorazione Sapori Solari con sede in Scicli, largo A.
Gramsci n. 10, si dovette recare a Milano, ove presso l'Istituto Humanitas doveva effettuare esami propedeutici ad un futuro intervento di osteosintesi”), soggiungendo:
“… sono titolare di una agenzia immobiliare a Scicli e sono la referente del locatore del locale dove era l'attività del e per contratto dovevo seguire ogni Pt_1
passaggio e vicissitudine di tale attività. Fu lo stesso che mi avvisò che Pt_1
doveva partire per questi accertamenti e mi chiese di controllare i suoi dipendenti se aprivano o meno il locale”.
La IR ha inoltre confermato i capitoli da 2) a 6) nonché i capitoli 10) e 11) del suddetto articolato, rispettivamente intesi a dimostrare che: 2) “il sig. Pt_1
fece ritorno a Scicli solamente il giorno 4.9.2019”; 3) “in sua assenza, il sig.
[...]
impartì al sig. la disposizione di tenere aperto Parte_1 Controparte_1
l'esercizio per mezza giornata, impiegando i soli incassi in contanti per pagare i fornitori”; 4) “il sig. impartì al sig. la disposizione Parte_1 Controparte_1
di chiudere il locale il 31.8.2019 e di esporre un cartello che riportasse che
l'esercizio rimaneva chiuso per ferie per i successivi 20 giorni”; 5) “il sig. CP_1
continuò a tenere aperta l'attività sino al 4.9.2019”; 6) “durante l'assenza
[...]
del sig. il sig. teneva aperto l'esercizio anche nelle Parte_1 Controparte_1
ore notturne”; 10) “l'unico soggetto che nel periodo di assenza del sig. Pt_1
era autorizzato a ricevere gli incassi ed a approvvigionare il locale era il sig.
[...] ”; 11) “sin dal giugno dell'anno 2019 il sig. Controparte_1 Controparte_1
aveva proposto al sig. di acquistare la propria azienda”. Parte_1
Quanto ai capitoli 3), 10) e 11), la teste ha precisato che trattasi di circostanze ad ella narrate dallo stesso Pt_1
e hanno invece interamente confermato il Parte_2 Parte_3
contenuto dei capitoli di prova da 1) a 4) della memoria difensiva, secondo i quali: 1)
“i sigg.ri e nel periodo oggetto della Parte_3 Parte_4
presente ingiunzione, hanno concordato le condizioni lavorative direttamente con il sig. ”; 2) “i pagamenti degli stipendi ai sigg.ri e Parte_1 Parte_3
nel periodo oggetto della presente ingiunzione, venivano Parte_4
effettuati dall'opposto e su disposizione del sig. ”; 3) “nel mese di Parte_1
agosto 2019 il sig. veniva contattato quotidianamente dal sig. al CP_1 Pt_1
fine di rendicontare quanto accaduto nel corso del servizio quotidiano”; 4) “in tali occasioni il sig. comunicava al le direttive inerenti la prosecuzione Pt_1 CP_1
dell'attività e le incombenze da effettuare.”.
Il tenore delle testimonianze sopra richiamate autorizza, in conclusione, a sostenere – da un lato - che i ricavi dell'attività non venivano utilizzati soltanto per i pagamenti ai fornitori, sussistendo la necessità di remunerare altri dipendenti anche non regolarizzati (con immediata smentita dell'assunto attoreo inteso a dimostrare l'entità del presunto ammanco tramite il semplice calcolo differenziale suggerito nell'atto di opposizione), e – dall'altro – che il , mero pizzaiolo a tempo CP_1
parziale, svolgeva la propria attività in ossequio alle stringenti direttive del e Pt_1
sotto l'attento controllo della IR, oltre tutto in assenza di alcuna maggiorazione retributiva (in astratto dovutagli per le più consistenti mansioni affidategli).
Alcun rilievo è lecito poi riconoscere alla circostanza che, come affermato dalla IR, l'esercizio commerciale in discorso sia rimasto aperto anche qualche giorno dopo la data di programmata chiusura (vale a dire fino al 4 settembre), essendo rimasto del tutto indimostrato il complessivo contegno del dipendente che avrebbe cagionato i danni lamentati dal Pt_1 Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere a le spese processuali, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 24 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1037/2020 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. Parte_1
dall'avv. S. Sallemi) contro (rappr. e dif. dall'avv. F. Guastella), Controparte_1
avente ad oggetto: retribuzione;
osserva propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2020 Parte_1
reso in data 3 marzo 2020 dal giudice del lavoro di Ragusa su istanza di CP_1
per il pagamento di € 973,00, asseritamente dovuti a titolo di retribuzione.
[...]
A sostegno dell'opposizione, rappresenta: di avere gestito, dal 13.6.2017 al
7.10.2019, l'attività di ristorazione ad insegna Sapori Solari, ubicata in Scicli;
di essere stato vittima, in data 9.6.2018, di un grave sinistro stradale e di avere riportato ad esito dello stesso una frattura pluriframmentaria e scomposta;
che il danno subìto ha costretto esso ricorrente ad assumere il personale necessario alla prosecuzione dell'attività di impresa;
di avere pertanto assunto, nel mese di agosto 2019, il sig.
con la qualifica di aiuto cuoco part time al 60% e la sig.ra Controparte_1 Parte_2
che tali due dipendenti avevano peraltro chiesto ed ottenuto di potere avere
[...] accesso all'attività nei mesi precedenti, per avere contezza delle modalità di svolgimento dell'attività con il pretesto di essere interessati all'acquisto dell'azienda alla fine della stagione estiva;
di avere dunque, nella prospettiva della vendita dell'esercizio, informato subito tali dipendenti su tutti i dettagli dell'attività di impresa, sui fornitori, sui rapporti con il consulente fiscale e via dicendo;
di essere stato purtroppo costretto, per motivi di cura, ad allontanarsi da Scicli in data
8.8.2019; di avere nell'occasione impartito al la direttiva di mantenere CP_1
aperto il locale nell'orario lavorativo contrattualmente previsto e di trattenere gli incassi in contanti dell'attività al fine di procedere all'approvvigionamento delle materie prime necessarie presso i fornitori di fiducia dell'impresa per tutto il periodo di propria assenza da Scicli;
che durante tale periodo esso opponente avrebbe comunque monitorato l'andamento dell'attività, le necessità aziendali e la costante comunicazione da parte dell'opposto al consulente fiscale dei flussi di cassa, altresì avvalendosi di una propria conoscente (tale IR ON) al fine di controllare l'andamento dell'attività; di avere inoltre ordinato al di provvedere alla CP_1
chiusura dell'esercizio il 31.8.2019, esponendo sula vetrina dello stesso un cartello che indicava la chiusura per ferie per un periodo di 20 giorni;
di avere continuato a contattare quotidianamente il per fornire allo stesso le indicazioni CP_1
necessarie alla prosecuzione dell'attività; di essere rientrato a Scicli in data 4.9.2019
e di avere appreso che l'attività non era stata chiusa;
di avere inoltre appreso da taluni frequentatori del locale che, durante il periodo di assenza di esso opponente, il aveva comunicato alla clientela dell'intervenuto fallimento della ditta, CP_1
dello sfratto dal locale e del fatto che l'opposto avrebbe rilevato l'attività; di avere rinvenuto in cassa unicamente la somma di € 38,77; di avere disposto la chiusura del locale, con immediata reazione dell'opposto; che quest'ultimo ha, da tale momento, dato il via ad una serie di atti persecutori nei confronti di esso opponente, ivi comprese telefonate e email dal contenuto minatorio;
di avere eseguito una immediata ricognizione circa risultati conseguiti dall'attività durante l'assenza di esso opponente;
di avere così rilevato che, per il periodo dall' 8.8.2019 al 31.8.2019, erano annotati corrispettivi dei servizi resi alla clientela per l'importo lordo di € 7.793,50 e costi per € 2.589,09; che per il medesimo periodo non risultavano registrati incassi tramite circuito POS e non si rinvenivano scontrini fiscali;
che, pertanto, detratta la somma di € 38,77 trovata nella cassa, il avrebbe dovuto restituire la somma CP_1
di € 5.165,64, da egli indebitamente sottratta;
che in data 29.10.2019 il ha CP_1
provveduto al ritiro dei propri effetti, non fornendo alcun rendiconto, non offrendo mai alcuna spiegazione sugli ammanchi di denaro riscontrati;
di essere stato infine costretto, a causa della diffusione di notizie false da parte del e della CP_1
dispersione della clientela, a chiudere l'attività in data 7.10.2019; di avere sofferto un danno quantificabile in complessivi € 10.000,00.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “… in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 160/20, emesso dal Tribunale di Ragusa o, comunque, invalidarlo e/o dichiararlo privo di efficacia per le causali esposte in narrativa. - in via riconvenzionale, in accoglimento delle domande spiegate dall'opponente, previa compensazione dell'importo di € 973,00, richiesto in via monitoria, condannare l'opposto sig.
: 1) alla restituzione in favore dell'opponente dell'importo di € Controparte_1
4.192,64, pari ai ricavi dell'attività svolta dal sig. nel periodo Parte_1
8.8.2019/31.8.2019 -al netto dell'importo richiesto in via monitoria dall'opposto, dei costi sostenuti dall'attività e degli importi rinvenuti in cassa al termine di tale periodo-, di cui l'opposto si è indebitamente appropriato, come documentalmente provato;
2) al risarcimento in via equitativa dei danni provocati al sig. in Pt_1
conseguenza della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., e consistita nella limpida e reiterata violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà nei confronti di parte datoriale integrata dai fatti meglio descritti in narrativa, quantificati, allo stato, nella misura di € 10.000,00, o in quell'altra misura che risulterà provata all'esito della causa. Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto acconti sui compensi.”. chiede disattendersi l'opposizione, rilevando: di avere Controparte_1
lavorato alle dipendenze del dal mese di giugno al mese di agosto 2019, con Pt_1
la mansione di pizzaiolo;
che tale rapporto di lavoro è stato regolarizzato solamente a partire dal giorno 1°.08.2019 e non è mai stato retribuito;
che del tutto incomprensibilmente il agisce nei confronti di un lavoratore dipendente per Pt_1
una presunta mala gestio dell'impresa, pur avendo previamente affidato ad altri il controllo dell'attività; di essersi invero improvvisamente trovato privo del proprio datore di lavoro e di avere continuato, nel rispetto delle direttive impartitegli, ad intrattenere i rapporti con i fornitori al fine di evitare la chiusura dell'attività in piena estate;
di non avere mai sottratto somme al proprio datore di lavoro, essendosi limitato a pagare i fornitori;
di non essere mai stato tenuto e di non essere mai stato in grado di tenere la contabilità aziendale, demandata a IR ON, alla quale era stato affidato il compito di controllare l'andamento dell'attività; che alcuna rilevanza probatoria può attribuirsi alle scritture contabili versate in atti con riferimento al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente;
che, pur ammettendo la sussistenza di ammanchi, non si comprende come se ne possa addebitare la responsabilità ad esso opposto piuttosto che ad altri dipendenti o alla IR, incaricata di controllare l'andamento dell'attività; che la proposta domanda riconvenzionale è infondata;
che altresì priva di fondamento è la proposta domanda risarcitoria.
************
L'opposizione non può essere accolta, non ravvisandosi elementi di giudizio idonei a far ritenere con certezza che il denunziato ammanco possa attribuirsi ad una dolosa condotta del . CP_1
In proposito, premessa l'irrilevanza delle prove documentali versate in atti (in sé non idonee a dimostrare alcunchè in tema di rapporti tra datore di lavoro e dipendenti), è agevole notare – da un lato – come nessuna specifica contestazione sia stata articolata riguardo al fatto che lavorassero presso il locale, oltre al , CP_1
anche altri dipendenti (in ipotesi responsabili di una qualche dolosa appropriazione di incassi), e – dall'altro – come il ruolo stesso dell'odierno opposto (semplice pizzaiolo al quale sarebbero state impartite ulteriori, dettagliate, direttive riguardo ai rapporti con i fornitori) renda di per sé non credibile l'addebito in questione;
tanto più che, come ammesso dallo stesso l'incarico di vigilare sull'andamento dell'attività Pt_1
risultava specificamente conferito ad altro soggetto (IR ON).
La versione dei fatti fornita dal del resto, non rinviene sufficiente Pt_1
conforto probatorio neanche nel contenuto delle deposizioni acquisite durante la fase istruttoria del giudizio, sintetizzabili nei termini che seguono.
IR ON ha confermato il cap. 1) dell'articolato di prova dedotto in seno all'atto di opposizione (a mente del quale “in data 8.8.2019 il sig. , Parte_1
allora titolare dell'esercizio di ristorazione Sapori Solari con sede in Scicli, largo A.
Gramsci n. 10, si dovette recare a Milano, ove presso l'Istituto Humanitas doveva effettuare esami propedeutici ad un futuro intervento di osteosintesi”), soggiungendo:
“… sono titolare di una agenzia immobiliare a Scicli e sono la referente del locatore del locale dove era l'attività del e per contratto dovevo seguire ogni Pt_1
passaggio e vicissitudine di tale attività. Fu lo stesso che mi avvisò che Pt_1
doveva partire per questi accertamenti e mi chiese di controllare i suoi dipendenti se aprivano o meno il locale”.
La IR ha inoltre confermato i capitoli da 2) a 6) nonché i capitoli 10) e 11) del suddetto articolato, rispettivamente intesi a dimostrare che: 2) “il sig. Pt_1
fece ritorno a Scicli solamente il giorno 4.9.2019”; 3) “in sua assenza, il sig.
[...]
impartì al sig. la disposizione di tenere aperto Parte_1 Controparte_1
l'esercizio per mezza giornata, impiegando i soli incassi in contanti per pagare i fornitori”; 4) “il sig. impartì al sig. la disposizione Parte_1 Controparte_1
di chiudere il locale il 31.8.2019 e di esporre un cartello che riportasse che
l'esercizio rimaneva chiuso per ferie per i successivi 20 giorni”; 5) “il sig. CP_1
continuò a tenere aperta l'attività sino al 4.9.2019”; 6) “durante l'assenza
[...]
del sig. il sig. teneva aperto l'esercizio anche nelle Parte_1 Controparte_1
ore notturne”; 10) “l'unico soggetto che nel periodo di assenza del sig. Pt_1
era autorizzato a ricevere gli incassi ed a approvvigionare il locale era il sig.
[...] ”; 11) “sin dal giugno dell'anno 2019 il sig. Controparte_1 Controparte_1
aveva proposto al sig. di acquistare la propria azienda”. Parte_1
Quanto ai capitoli 3), 10) e 11), la teste ha precisato che trattasi di circostanze ad ella narrate dallo stesso Pt_1
e hanno invece interamente confermato il Parte_2 Parte_3
contenuto dei capitoli di prova da 1) a 4) della memoria difensiva, secondo i quali: 1)
“i sigg.ri e nel periodo oggetto della Parte_3 Parte_4
presente ingiunzione, hanno concordato le condizioni lavorative direttamente con il sig. ”; 2) “i pagamenti degli stipendi ai sigg.ri e Parte_1 Parte_3
nel periodo oggetto della presente ingiunzione, venivano Parte_4
effettuati dall'opposto e su disposizione del sig. ”; 3) “nel mese di Parte_1
agosto 2019 il sig. veniva contattato quotidianamente dal sig. al CP_1 Pt_1
fine di rendicontare quanto accaduto nel corso del servizio quotidiano”; 4) “in tali occasioni il sig. comunicava al le direttive inerenti la prosecuzione Pt_1 CP_1
dell'attività e le incombenze da effettuare.”.
Il tenore delle testimonianze sopra richiamate autorizza, in conclusione, a sostenere – da un lato - che i ricavi dell'attività non venivano utilizzati soltanto per i pagamenti ai fornitori, sussistendo la necessità di remunerare altri dipendenti anche non regolarizzati (con immediata smentita dell'assunto attoreo inteso a dimostrare l'entità del presunto ammanco tramite il semplice calcolo differenziale suggerito nell'atto di opposizione), e – dall'altro – che il , mero pizzaiolo a tempo CP_1
parziale, svolgeva la propria attività in ossequio alle stringenti direttive del e Pt_1
sotto l'attento controllo della IR, oltre tutto in assenza di alcuna maggiorazione retributiva (in astratto dovutagli per le più consistenti mansioni affidategli).
Alcun rilievo è lecito poi riconoscere alla circostanza che, come affermato dalla IR, l'esercizio commerciale in discorso sia rimasto aperto anche qualche giorno dopo la data di programmata chiusura (vale a dire fino al 4 settembre), essendo rimasto del tutto indimostrato il complessivo contegno del dipendente che avrebbe cagionato i danni lamentati dal Pt_1 Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere a le spese processuali, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 24 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)