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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
30
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 720/2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ELIA FRANCESCO e Parte_1 dall'Avv. DE SALVATORE DANIELA APPELLANTE E
Controparte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. MARSILI ANDREA APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8240/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
25.9.2023
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Per quel che rileva nel presente grado, , con ricorso al Tribunale di Roma, iscritto al Parte_1
ruolo generale del predetto ufficio il 15.6.2022, ha dedotto:
a) di essere titolare delle seguenti posizioni contributive: 7 anni nella gestione Enpap (Cassa professionale psicologi), anni 6 e 3 mesi nella gestione Enpals e anni 5 e 7 mesi nella gestione separata
(di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995);
b) di avere presentato nel 2021, a 72 anni di età anagrafica, domanda all'ENPAP (quale ente di ultima iscrizione contributiva) tendente al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ai sensi dell'art. 1, commi 239 e seguenti della legge 228/2012, come modificata dalla legge 232/2016;
c) che il trattamento oggetto di domanda prescindeva dai 20 anni di anzianità contributiva (di cui all'art. 24, comma 7 del d.l. 201/2011);
d) che il resistente odierno appellato non si era pronunciato sulla domanda.
Tutto ciò premesso, il ricorrente attuale appellante ha concluso domandando accertare e dichiarare il proprio diritto soggettivo alla pensione di vecchiaia in cumulo.
Si è costituito l'ENPAP, domandando il rigetto del ricorso e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa dell' , contraddittore necessario sia per avere omesso di trasmettere a esso CP_2
comparente i dati relativi alla contribuzione versata (con conseguente impossibilità per l'Ente di
Previdenza degli Psicologi di liquidare la quota di competenza dell' e con assunzione di CP_2 responsabilità da parte dell' stesso), sia perché quest'ultimo, in caso di accertamento della CP_2
fondatezza della pretesa del EZ, avrebbe dovuto sostenere l'onere economico della propria quota di pensione.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell' , il Tribunale ha rigettato la domanda, osservando CP_2
che, poiché ai fini del conseguimento del diritto alla pensione in cumulo è necessaria la sussistenza del requisito contributivo di 20 anni, al raggiungimento del quale concorrono solo i periodi non coincidenti presso diverse gestioni, nel caso di specie andavano detratti 4 anni e 4 mesi alla contribuzione complessiva accertata in capo al detrazione che comportava l'insussistenza Parte_1
del suddetto presupposto contributivo.
Ha proposto appello il affidandosi ad unica articolata doglianza, non censurando il Parte_1
ragionamento sulla base del quale è stato escluso dal primo giudice il suo diritto alla pensione in cumulo, ma deducendo che, poiché il cumulo non è una prestazione autonoma, ma soltanto un meccanismo di calcolo dei contributi, in realtà il primo giudice avrebbe dovuto accertare il diritto alla pensione di vecchiaia ENPAP possedendo egli 65 anni e 5 di contributi, requisiti, appunto, sufficienti per la pensione di vecchiaia a carico della per gli psicologi. Pt_2 Si è costituito l'appellato, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello perché, con l'impugnazione, sarebbe stata introdotta una domanda diversa e soprattutto fondata su fatti non allegati in primo grado
(65 anni e 5 di contributi). Nel merito, l'ENPAP ha domandato respingersi il gravame.
Nell'udienza odierna le parti hanno dato atto che, in accoglimento di diversa domanda amministrativa nel frattempo presentata dall'appellante, a quest'ultimo è stata riconosciuta dall'appellato la pensione di vecchiaia secondo le regole proprie dell'Ente, senza cumulo, con decorrenza da ottobre 2023 (e non, come domandato nel presente appello, dalla domanda amministrativa, nella specie avanzata nel
2021).
L'appello è stato deciso mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
Preliminarmente in rito, deve osservarsi che, benché in primo grado il giudizio si sia svolto anche nei confronti dell' , Istituto nei confronti del quale non è stato, invece, instaurato il contraddittorio CP_2 in appello, non di meno non si versa in un'ipotesi di necessaria integrazione del contradittorio nel presente grado.
Al riguardo, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (ordinanza 33145 del 18.12.2024), in materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della causa e, tuttavia, se la responsabilità del terzo chiamato è stata oggetto di statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.
Tale è la situazione processuale del presente giudizio, nel quale la domanda del EZ è stata estesa all' , il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso e l'appello, mirando al conseguimento della CP_2 pensione ENPAP secondo i soli requisiti propri del regime pensionistico dell'Ente, non coinvolge più la posizione dell' . CP_2
Accertata la ritualità dell'instaurazione del contradittorio, deve poi osservarsi che, ance in seguito al riconoscimento all'appellante della pensione ENPAP di vecchiaia da ottobre 2023, non sia cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse dell'appellante relativamente al periodo dal 2021 al settembre 2023.
Ciò premesso, l'appello è inammissibile. L'impugnazione, infatti, si fonda sull'allegazione della sussistenza di elementi costitutivi (anni 65 di età e 5 anni di contributi presso l'ENPAP) diversi da quelli allegati in primo grado, poiché con il ricorso ex art. 442 c.p.c. si faceva riferimento alla sommatoria della contribuzione presso le tre gestione alle quali era stato iscritto il EZ.
Ma, soprattutto, diversamente da quanto opina l'appellante, la pensione in cumulo non si risolve nella stessa prestazione oggi chiesta in appello.
Non è chi non veda, infatti, come, benché entrambe siano qualificate come pensione di vecchiaia, la prima è un regime pensionistico che consente di cumulare i contributi vantati presso diverse casse al fine di raggiungere i requisiti di cui all'art. 24 (commi 6 o 7, a seconda dei casi), con unicità del versamento a carico della gestione di ultima iscrizione e contributo pro rata a carico delle altre;
la seconda è una pensione secondo il regime proprio della singola gestione.
Diversi sono i regimi giuridici, i presupposti di fatto e, soprattutto, evidentemente anche l'entità della liquidazione.
Ne consegue che la domanda proposta in appello è nuova e, per il disposto dell'art. 345 c.p.c., non è ammissibile.
Le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili in presenza di dichiarazione dell'appellante ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c..
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 720/2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ELIA FRANCESCO e Parte_1 dall'Avv. DE SALVATORE DANIELA APPELLANTE E
Controparte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. MARSILI ANDREA APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8240/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
25.9.2023
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Per quel che rileva nel presente grado, , con ricorso al Tribunale di Roma, iscritto al Parte_1
ruolo generale del predetto ufficio il 15.6.2022, ha dedotto:
a) di essere titolare delle seguenti posizioni contributive: 7 anni nella gestione Enpap (Cassa professionale psicologi), anni 6 e 3 mesi nella gestione Enpals e anni 5 e 7 mesi nella gestione separata
(di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995);
b) di avere presentato nel 2021, a 72 anni di età anagrafica, domanda all'ENPAP (quale ente di ultima iscrizione contributiva) tendente al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ai sensi dell'art. 1, commi 239 e seguenti della legge 228/2012, come modificata dalla legge 232/2016;
c) che il trattamento oggetto di domanda prescindeva dai 20 anni di anzianità contributiva (di cui all'art. 24, comma 7 del d.l. 201/2011);
d) che il resistente odierno appellato non si era pronunciato sulla domanda.
Tutto ciò premesso, il ricorrente attuale appellante ha concluso domandando accertare e dichiarare il proprio diritto soggettivo alla pensione di vecchiaia in cumulo.
Si è costituito l'ENPAP, domandando il rigetto del ricorso e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa dell' , contraddittore necessario sia per avere omesso di trasmettere a esso CP_2
comparente i dati relativi alla contribuzione versata (con conseguente impossibilità per l'Ente di
Previdenza degli Psicologi di liquidare la quota di competenza dell' e con assunzione di CP_2 responsabilità da parte dell' stesso), sia perché quest'ultimo, in caso di accertamento della CP_2
fondatezza della pretesa del EZ, avrebbe dovuto sostenere l'onere economico della propria quota di pensione.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell' , il Tribunale ha rigettato la domanda, osservando CP_2
che, poiché ai fini del conseguimento del diritto alla pensione in cumulo è necessaria la sussistenza del requisito contributivo di 20 anni, al raggiungimento del quale concorrono solo i periodi non coincidenti presso diverse gestioni, nel caso di specie andavano detratti 4 anni e 4 mesi alla contribuzione complessiva accertata in capo al detrazione che comportava l'insussistenza Parte_1
del suddetto presupposto contributivo.
Ha proposto appello il affidandosi ad unica articolata doglianza, non censurando il Parte_1
ragionamento sulla base del quale è stato escluso dal primo giudice il suo diritto alla pensione in cumulo, ma deducendo che, poiché il cumulo non è una prestazione autonoma, ma soltanto un meccanismo di calcolo dei contributi, in realtà il primo giudice avrebbe dovuto accertare il diritto alla pensione di vecchiaia ENPAP possedendo egli 65 anni e 5 di contributi, requisiti, appunto, sufficienti per la pensione di vecchiaia a carico della per gli psicologi. Pt_2 Si è costituito l'appellato, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello perché, con l'impugnazione, sarebbe stata introdotta una domanda diversa e soprattutto fondata su fatti non allegati in primo grado
(65 anni e 5 di contributi). Nel merito, l'ENPAP ha domandato respingersi il gravame.
Nell'udienza odierna le parti hanno dato atto che, in accoglimento di diversa domanda amministrativa nel frattempo presentata dall'appellante, a quest'ultimo è stata riconosciuta dall'appellato la pensione di vecchiaia secondo le regole proprie dell'Ente, senza cumulo, con decorrenza da ottobre 2023 (e non, come domandato nel presente appello, dalla domanda amministrativa, nella specie avanzata nel
2021).
L'appello è stato deciso mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
Preliminarmente in rito, deve osservarsi che, benché in primo grado il giudizio si sia svolto anche nei confronti dell' , Istituto nei confronti del quale non è stato, invece, instaurato il contraddittorio CP_2 in appello, non di meno non si versa in un'ipotesi di necessaria integrazione del contradittorio nel presente grado.
Al riguardo, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (ordinanza 33145 del 18.12.2024), in materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della causa e, tuttavia, se la responsabilità del terzo chiamato è stata oggetto di statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.
Tale è la situazione processuale del presente giudizio, nel quale la domanda del EZ è stata estesa all' , il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso e l'appello, mirando al conseguimento della CP_2 pensione ENPAP secondo i soli requisiti propri del regime pensionistico dell'Ente, non coinvolge più la posizione dell' . CP_2
Accertata la ritualità dell'instaurazione del contradittorio, deve poi osservarsi che, ance in seguito al riconoscimento all'appellante della pensione ENPAP di vecchiaia da ottobre 2023, non sia cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse dell'appellante relativamente al periodo dal 2021 al settembre 2023.
Ciò premesso, l'appello è inammissibile. L'impugnazione, infatti, si fonda sull'allegazione della sussistenza di elementi costitutivi (anni 65 di età e 5 anni di contributi presso l'ENPAP) diversi da quelli allegati in primo grado, poiché con il ricorso ex art. 442 c.p.c. si faceva riferimento alla sommatoria della contribuzione presso le tre gestione alle quali era stato iscritto il EZ.
Ma, soprattutto, diversamente da quanto opina l'appellante, la pensione in cumulo non si risolve nella stessa prestazione oggi chiesta in appello.
Non è chi non veda, infatti, come, benché entrambe siano qualificate come pensione di vecchiaia, la prima è un regime pensionistico che consente di cumulare i contributi vantati presso diverse casse al fine di raggiungere i requisiti di cui all'art. 24 (commi 6 o 7, a seconda dei casi), con unicità del versamento a carico della gestione di ultima iscrizione e contributo pro rata a carico delle altre;
la seconda è una pensione secondo il regime proprio della singola gestione.
Diversi sono i regimi giuridici, i presupposti di fatto e, soprattutto, evidentemente anche l'entità della liquidazione.
Ne consegue che la domanda proposta in appello è nuova e, per il disposto dell'art. 345 c.p.c., non è ammissibile.
Le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili in presenza di dichiarazione dell'appellante ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c..
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi