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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7309/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22854398 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22854398 CONTR. CONSORT. 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 22854398 del 24.9.2024, notificato a mezzo raccomandata il 24.10.2024, con il quale è richiesto il pagamento della somma di € 5.025,00, quale tributo di irrigazione anni 2020 e 2021 e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo che le somme richieste con la intimazione non sono dovute con riferimento all'impianto: Garga comune: San Sosti indirizzo_1 sup: 12000 ed all'impianto: Garga comune: Tarsia findirizzo_2
sup: 1100, atteso che esso ricorrente non possiede alcun terreno nel comune di Sansosti (bene nr. 2 sopra elencato) e che l'immobile elencato al nr. 7 (e cioè terreno sito in Tarsia) è stato ceduto con atto pubblico Notaio Nominativo_1 in Bisignano rep.48589 del 2 febbraio 2018.
EA OS ha presentato controdeduzioni ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il Consorzio di Bonifica di cui in epigrafe non si è costituito in giudizio.
La Corte all'udienza del 26/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico, in quanto non contestato da EA, che l'atto impugnato sia relativo anche all'impianto Garga nel comune di San Sosti (indirizzo_1 sup: 12000) ed all'impianto Garga nel comune di Tarsia (findirizzo_2
sup: 1100).
Tanto premesso, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fissato il principio per cui
"In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa" (SS.UU n. 5791/2008).
Alla stregua di tale principio, avendo il ricorrente inteso eccepire la non dovutezza del tributo con riferimento agli impianti sopra indicati, occorrerà verificare se il contribuenete prima dell'atto impugnato abbia ricevuto la notifica di eventuali atti presupposti.
Al riguardo l'ufficio riscossore, benchè abbia allegato di avere precedentemente all'atto impugnato notificato i seguenti atti:
1. avviso n. 7993924/2020;
2. avviso n. 9560425/2021;
3. richiesta formale n. 14795852, asseritamente notificata in data 5-02-2023;
4. avviso di accertamento n. 16064775, asseritamente notificato in data 22-04-2023;
5. ingiunzione di pagamento n. 969181, asseritamente notificata in data 26-08-2023;
6. preavviso di fermo n. 507060, asseritamente notificata in data 28-12-2023;
7. Fermo n.22241896 del 11/07/2024;
ha omesso di produrre documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta consegna dei suddetti atti al ricorrente.
In particolare, mentre con riferimento agli avvisi sub 1 e 2 ed al fermo sub 7 non ha prodotto alcuna documentazione, relativamente alla richiesta formale sub 3, all'accertamento sub 4, all'ingiunzione sub 5 ed al preavviso di fermo sub 6, ha prodotto la copia dei rispettivi avvisi di ricevimento che risultano tutti privi di compilazione degli spazi dedicati al nome del ricevente e al nome dell'incaricato alla distribuzione e, contrariamente a quanto previsto dall'art.23 del regolamento postale, privi della specifica indicazione delle circostanze di fatto che abbiano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente. L'assenza di tali emergenze impedisce la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod. civ., e di conseguenza comporta la nullità della notificazione dell'atto (Cass. Sez. Unite
Sent., 15/04/2021 n. 10012; 2024/14717).
Per tali ragioni, la censura attinente al merito della ripresa tributaria veicolata attraverso l'opposizione all'atto impugnato risulta ammissibile e per tale motivo deve essere esaminata.
Rileva la Corte che il ricorrente ha eccepito che il tributo richiesto non è dovuto nella misura richiesta, atteso che egli non possiede alcun terreno soggetto alla irrigazione consortile nel comune di Sansosti e nel contempo non è proprietario del terreno sito nel comune di Tarsia fgl: 17, part: 653 sin dal 2018.
Ebbene, la contestazione del ricorrente (peraltro riscontrata da documentazione) di non essere proprietario dei terreni oggetto di ripresa tributaria, è sufficiente a far sorgere a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza e l'ammontare del credito tributario di cui si afferma titolare.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, grava, infatti, sull'amministrazione finanziaria l'onere della prova circa l'esistenza degli elementi costitutivi della pretesa tributaria azionata attraverso la dimostrazione di fatti e circostanze indicativi dell'esistenza dell'imponibile.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto, avendo gli enti resistenti omesso di allegare e dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi che giustificavano la pretesa concretamente azionata ed in particolare il titolo di proprietà dei terreni in oggetto in capo al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato con riferimento all'impianto Garga, comune San Sosti, findirizzo_1, ed all'impianto Garga, comune Tarsia indirizzo_2 condanna gli enti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 700,00 per compensi e € 60,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ove ne abbia fatto richiesta.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7309/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22854398 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22854398 CONTR. CONSORT. 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 22854398 del 24.9.2024, notificato a mezzo raccomandata il 24.10.2024, con il quale è richiesto il pagamento della somma di € 5.025,00, quale tributo di irrigazione anni 2020 e 2021 e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo che le somme richieste con la intimazione non sono dovute con riferimento all'impianto: Garga comune: San Sosti indirizzo_1 sup: 12000 ed all'impianto: Garga comune: Tarsia findirizzo_2
sup: 1100, atteso che esso ricorrente non possiede alcun terreno nel comune di Sansosti (bene nr. 2 sopra elencato) e che l'immobile elencato al nr. 7 (e cioè terreno sito in Tarsia) è stato ceduto con atto pubblico Notaio Nominativo_1 in Bisignano rep.48589 del 2 febbraio 2018.
EA OS ha presentato controdeduzioni ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il Consorzio di Bonifica di cui in epigrafe non si è costituito in giudizio.
La Corte all'udienza del 26/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico, in quanto non contestato da EA, che l'atto impugnato sia relativo anche all'impianto Garga nel comune di San Sosti (indirizzo_1 sup: 12000) ed all'impianto Garga nel comune di Tarsia (findirizzo_2
sup: 1100).
Tanto premesso, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fissato il principio per cui
"In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa" (SS.UU n. 5791/2008).
Alla stregua di tale principio, avendo il ricorrente inteso eccepire la non dovutezza del tributo con riferimento agli impianti sopra indicati, occorrerà verificare se il contribuenete prima dell'atto impugnato abbia ricevuto la notifica di eventuali atti presupposti.
Al riguardo l'ufficio riscossore, benchè abbia allegato di avere precedentemente all'atto impugnato notificato i seguenti atti:
1. avviso n. 7993924/2020;
2. avviso n. 9560425/2021;
3. richiesta formale n. 14795852, asseritamente notificata in data 5-02-2023;
4. avviso di accertamento n. 16064775, asseritamente notificato in data 22-04-2023;
5. ingiunzione di pagamento n. 969181, asseritamente notificata in data 26-08-2023;
6. preavviso di fermo n. 507060, asseritamente notificata in data 28-12-2023;
7. Fermo n.22241896 del 11/07/2024;
ha omesso di produrre documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta consegna dei suddetti atti al ricorrente.
In particolare, mentre con riferimento agli avvisi sub 1 e 2 ed al fermo sub 7 non ha prodotto alcuna documentazione, relativamente alla richiesta formale sub 3, all'accertamento sub 4, all'ingiunzione sub 5 ed al preavviso di fermo sub 6, ha prodotto la copia dei rispettivi avvisi di ricevimento che risultano tutti privi di compilazione degli spazi dedicati al nome del ricevente e al nome dell'incaricato alla distribuzione e, contrariamente a quanto previsto dall'art.23 del regolamento postale, privi della specifica indicazione delle circostanze di fatto che abbiano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente. L'assenza di tali emergenze impedisce la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod. civ., e di conseguenza comporta la nullità della notificazione dell'atto (Cass. Sez. Unite
Sent., 15/04/2021 n. 10012; 2024/14717).
Per tali ragioni, la censura attinente al merito della ripresa tributaria veicolata attraverso l'opposizione all'atto impugnato risulta ammissibile e per tale motivo deve essere esaminata.
Rileva la Corte che il ricorrente ha eccepito che il tributo richiesto non è dovuto nella misura richiesta, atteso che egli non possiede alcun terreno soggetto alla irrigazione consortile nel comune di Sansosti e nel contempo non è proprietario del terreno sito nel comune di Tarsia fgl: 17, part: 653 sin dal 2018.
Ebbene, la contestazione del ricorrente (peraltro riscontrata da documentazione) di non essere proprietario dei terreni oggetto di ripresa tributaria, è sufficiente a far sorgere a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza e l'ammontare del credito tributario di cui si afferma titolare.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, grava, infatti, sull'amministrazione finanziaria l'onere della prova circa l'esistenza degli elementi costitutivi della pretesa tributaria azionata attraverso la dimostrazione di fatti e circostanze indicativi dell'esistenza dell'imponibile.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto, avendo gli enti resistenti omesso di allegare e dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi che giustificavano la pretesa concretamente azionata ed in particolare il titolo di proprietà dei terreni in oggetto in capo al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato con riferimento all'impianto Garga, comune San Sosti, findirizzo_1, ed all'impianto Garga, comune Tarsia indirizzo_2 condanna gli enti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 700,00 per compensi e € 60,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ove ne abbia fatto richiesta.