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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5826/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Alessandro Ieva;
e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ricorso Cont la parte ricorrente in epigrafe, infermiera presso la U.O.S.D. di Oculistica del P.O. “Perinei” di Altamura, premetteva che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva lavorato a stretto contatto con pazienti Covid o presunti tali e con campioni biologici di pazienti Covid, per un totale di 32 turni. Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegata (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 3.8.2020, “giacché palesemente riconducibile alla categoria dell'Oftalmologia (P.O. “Perinei” di Altamura) ivi espressamente previste”. Ciò posto, rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendole stati esclusivamente corrisposti due acconti, “nella busta paga del mese di agosto 2020 per euro 110.15, nella busta paga del mese di settembre 2021 per euro 43,65 lordi, e nella busta paga di dicembre 2022 per euro 81,19 lordi, per un totale di euro 234,99 lordi”.
1 Dunque, richiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma residua di € 405,01 lordi, con condanna della convenuta al relativo pagamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la CP_3 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto integrale del ricorso. In particolare, l' evidenziava che CP_1 l'importo preteso corrispondeva inequivocabilmente all'ammontare degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Azienda datrice di lavoro e da quest'ultima puntualmente versati agli enti competenti e comunque contestava i conteggi elaborati dalla parte ricorrente. All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
2 In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”. In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna , nel rispetto delle previsioni di Parte_2 cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”. Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica
- suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami
3 verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. A tanto va aggiunto che nel suddetto accordo regionale del 28.05.2020, è stato altresì specificato che per ciascun lavoratore del comparto sanità e della dirigenza medica non sarebbe comunque stata riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio) e, dunque, pari a 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D). Nel caso di specie è documentato (e pacifico) che la parte ricorrente:
- ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020;
- sia stata coinvolta nella emergenza Covid. Di conseguenza, tenuto conto dell'inclusione nella fascia C) dell'unità ove ha lavorato parte ricorrente presso tutti i Presidi Ospedalieri dell'ASL Ba, è corretto ravvisare la spettanza, in capo alla parte ricorrente, della complessiva somma di € 640,00 (ossia € 20,00 per ogni turno di servizio;
moltiplicato per 32 turni di servizio e quindi pari a 640 Euro complessivi cioè al di sotto della soglia massima di € 400,00 mensili vigente in relazione alla fascia di competenza. Avendo, pertanto, la parte ricorrente già conseguito complessivamente € 385,50 lordi, parte resistente dev'essere condannata al pagamento della residua somma lorda di € 405,01 (ossia € 640,00 - € 234,99) oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. In un contesto in cui le norme di legge nazionale e regionale hanno già stabilito le risorse indispensabili a finanziare i trattamenti economici de quibus, è peraltro
4 irrilevante che la Regione non abbia in concreto provveduto alla loro erogazione. In ogni caso, si tratta di questione attinente a rapporti interni tra Pubbliche Amministrazioni e che dunque non può fungere da fatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso, tanto più che un finanziamento v'è stato ed è quello già utilizzato per la corresponsione delle minori somme in favore dell'odierna istante. Con riferimento specifico alla necessità, prospettata dalla parte resistente, di decurtare dalle somme spettanti l'IRAP e gli oneri sociali, vanno richiamate le condivise argomentazioni rese nella sentenza n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro:
<… venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP. A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024). Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all' (profilo oggettivo;
cfr. Cass. Parte_3 199/2016; 2333/2016; 155/2020) e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
5 Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022). Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore. Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può pretendere di porla ad esclusivo carico Pt_3 del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023). Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30). Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le non possono Parte_4 unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei
6 compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla consente di aderire alla CP_4 tesi propugnata dall'odierna appellante.
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che
“…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. 16.582,736,00 al CP_4 lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi “aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2). Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti
“dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
(con riferimento a Sisp e Spesal) e medici CP_5 veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno:
“Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare
7 riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno:
“Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate. Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno né all'importo massimo di 20 turni mensili. Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del “premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso. Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. CP_4 29.164.068 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
8 In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole Aziende
. Parte_4 9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure Cont la Delibera n. 2438 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai CP_3 contributi a carico dell' e dell'IRAP….” . Pt_3 In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell'
[...]
e, in quanto tale, ha rilevanza meramente Parte_3 interna, non potendo derogare a disposizioni di legge. In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testé riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai CP_3 contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole ” (cfr. sentenza Parte_4 n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro). Ne discende la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di
€ 405,01 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo agli importi minimi stabiliti ex D.M. 55/2014 stante il carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, rigettata ogni diversa domanda o istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' CP_3 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 405,01, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi
9 dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna la al pagamento delle spese di lite CP_3 che liquida complessivamente in Euro 258,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e C.A.P. come per legge.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Alessandro Ieva;
e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ricorso Cont la parte ricorrente in epigrafe, infermiera presso la U.O.S.D. di Oculistica del P.O. “Perinei” di Altamura, premetteva che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva lavorato a stretto contatto con pazienti Covid o presunti tali e con campioni biologici di pazienti Covid, per un totale di 32 turni. Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegata (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 3.8.2020, “giacché palesemente riconducibile alla categoria dell'Oftalmologia (P.O. “Perinei” di Altamura) ivi espressamente previste”. Ciò posto, rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendole stati esclusivamente corrisposti due acconti, “nella busta paga del mese di agosto 2020 per euro 110.15, nella busta paga del mese di settembre 2021 per euro 43,65 lordi, e nella busta paga di dicembre 2022 per euro 81,19 lordi, per un totale di euro 234,99 lordi”.
1 Dunque, richiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma residua di € 405,01 lordi, con condanna della convenuta al relativo pagamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la CP_3 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto integrale del ricorso. In particolare, l' evidenziava che CP_1 l'importo preteso corrispondeva inequivocabilmente all'ammontare degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Azienda datrice di lavoro e da quest'ultima puntualmente versati agli enti competenti e comunque contestava i conteggi elaborati dalla parte ricorrente. All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
2 In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”. In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna , nel rispetto delle previsioni di Parte_2 cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”. Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica
- suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami
3 verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. A tanto va aggiunto che nel suddetto accordo regionale del 28.05.2020, è stato altresì specificato che per ciascun lavoratore del comparto sanità e della dirigenza medica non sarebbe comunque stata riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio) e, dunque, pari a 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D). Nel caso di specie è documentato (e pacifico) che la parte ricorrente:
- ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020;
- sia stata coinvolta nella emergenza Covid. Di conseguenza, tenuto conto dell'inclusione nella fascia C) dell'unità ove ha lavorato parte ricorrente presso tutti i Presidi Ospedalieri dell'ASL Ba, è corretto ravvisare la spettanza, in capo alla parte ricorrente, della complessiva somma di € 640,00 (ossia € 20,00 per ogni turno di servizio;
moltiplicato per 32 turni di servizio e quindi pari a 640 Euro complessivi cioè al di sotto della soglia massima di € 400,00 mensili vigente in relazione alla fascia di competenza. Avendo, pertanto, la parte ricorrente già conseguito complessivamente € 385,50 lordi, parte resistente dev'essere condannata al pagamento della residua somma lorda di € 405,01 (ossia € 640,00 - € 234,99) oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. In un contesto in cui le norme di legge nazionale e regionale hanno già stabilito le risorse indispensabili a finanziare i trattamenti economici de quibus, è peraltro
4 irrilevante che la Regione non abbia in concreto provveduto alla loro erogazione. In ogni caso, si tratta di questione attinente a rapporti interni tra Pubbliche Amministrazioni e che dunque non può fungere da fatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso, tanto più che un finanziamento v'è stato ed è quello già utilizzato per la corresponsione delle minori somme in favore dell'odierna istante. Con riferimento specifico alla necessità, prospettata dalla parte resistente, di decurtare dalle somme spettanti l'IRAP e gli oneri sociali, vanno richiamate le condivise argomentazioni rese nella sentenza n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro:
<… venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP. A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024). Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all' (profilo oggettivo;
cfr. Cass. Parte_3 199/2016; 2333/2016; 155/2020) e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
5 Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022). Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore. Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può pretendere di porla ad esclusivo carico Pt_3 del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023). Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30). Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le non possono Parte_4 unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei
6 compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla consente di aderire alla CP_4 tesi propugnata dall'odierna appellante.
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che
“…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. 16.582,736,00 al CP_4 lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi “aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2). Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti
“dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
(con riferimento a Sisp e Spesal) e medici CP_5 veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno:
“Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare
7 riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno:
“Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate. Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno né all'importo massimo di 20 turni mensili. Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del “premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso. Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. CP_4 29.164.068 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
8 In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole Aziende
. Parte_4 9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure Cont la Delibera n. 2438 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai CP_3 contributi a carico dell' e dell'IRAP….” . Pt_3 In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell'
[...]
e, in quanto tale, ha rilevanza meramente Parte_3 interna, non potendo derogare a disposizioni di legge. In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testé riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai CP_3 contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole ” (cfr. sentenza Parte_4 n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro). Ne discende la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di
€ 405,01 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo agli importi minimi stabiliti ex D.M. 55/2014 stante il carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, rigettata ogni diversa domanda o istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' CP_3 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 405,01, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi
9 dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna la al pagamento delle spese di lite CP_3 che liquida complessivamente in Euro 258,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e C.A.P. come per legge.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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