TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 422 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 422 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BUGARI LAURA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MANCINI MASSIMO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/03/2025 con il quale e hanno CP_1 CP_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 19.09.2020, a Cervia (RA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.05.2025 e 28.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del SI. rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, CP_2
mentre la SI.ra dichiara di aver già trasferito la propria residenza in Coriano (RN), Via La CP_1
Pastora n. 11.
3. Contestualmente al deposito del ricorso il SI. ha corrisposto la somma di euro 4.434,00 CP_2
a mezzo assegno circolare intestato alla SI.ra , che ne dato quietanza, quale rifusione CP_1
del valore dei beni di proprietà della stessa lasciati all'interno della casa coniugale.
4. Il SI. e la SI.ra con la firma del ricorso hanno rinuncia to ai pregressi crediti maturati CP_2 CP_1
l'uno nei confronti dell'altro e hanno dichiara to di essere economicamente autonomi per cui rinunciano a svolgere domande di mantenimento e dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito -credito maturati fino alla data della sottoscrizione di questo ricorso congiunto, sia a qualsiasi altro titolo anche risarcitorio, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
5. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza.
6. I compensi professionali riferiti ai procuratori incaricati dai coniugi per il presente giudizio saranno posti a carico di ciascuna parte con obbligo di dividere nella misura del 50% le spese per l'introduzione del presente giudizio, con rinuncia alla solidarietà da parte dei difensori, così come prevista dall'art. 13 comma 8 Legge professionale Forense.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle CP_1 CP_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 76 Parte II Serie C Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 422 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BUGARI LAURA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MANCINI MASSIMO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/03/2025 con il quale e hanno CP_1 CP_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 19.09.2020, a Cervia (RA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.05.2025 e 28.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del SI. rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, CP_2
mentre la SI.ra dichiara di aver già trasferito la propria residenza in Coriano (RN), Via La CP_1
Pastora n. 11.
3. Contestualmente al deposito del ricorso il SI. ha corrisposto la somma di euro 4.434,00 CP_2
a mezzo assegno circolare intestato alla SI.ra , che ne dato quietanza, quale rifusione CP_1
del valore dei beni di proprietà della stessa lasciati all'interno della casa coniugale.
4. Il SI. e la SI.ra con la firma del ricorso hanno rinuncia to ai pregressi crediti maturati CP_2 CP_1
l'uno nei confronti dell'altro e hanno dichiara to di essere economicamente autonomi per cui rinunciano a svolgere domande di mantenimento e dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito -credito maturati fino alla data della sottoscrizione di questo ricorso congiunto, sia a qualsiasi altro titolo anche risarcitorio, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
5. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza.
6. I compensi professionali riferiti ai procuratori incaricati dai coniugi per il presente giudizio saranno posti a carico di ciascuna parte con obbligo di dividere nella misura del 50% le spese per l'introduzione del presente giudizio, con rinuncia alla solidarietà da parte dei difensori, così come prevista dall'art. 13 comma 8 Legge professionale Forense.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle CP_1 CP_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 76 Parte II Serie C Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi