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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 19.02.2025 nel procedimento pendente tra
, nato a FE in [...] , il [...] e Parte_1 [...]
, nata a LE in [...] , il [...], rappresentati e difesi dall' Parte_2
Avv. Marta Stefani,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente, come da nota di trattazione scritta per la data del 10.02.1025: “in via preliminare dichiarare inammissibile la costituzione di controparte, poiché tardiva e dichiarare la contumacia di parte resistente;
- nel merito: dichiarare l'illegittimità e annullare i provvedimenti in data 07.12.2023 n. 214/2023
Reg. Rev. E Rig. Per e n. 213/2023 Reg. Rev. E Rig. Per notificati in Parte_1 Parte_3
data 17.01.2024 presso l'aeroporto di Pisa dalla Polizia di Stato Ufficio di Polizia di Frontiera aerea, e di conseguenza ordinare alla Questura di Pistoia il rilascio del permesso richiesto dai ricorrenti per motivi familiari per coesione con il figlio .” Per_1
Per la convenuta per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno esposto
-di essere giunti in Italia su invito del figlio a dicembre 2022 ed il 27 Gennaio Per_1
2023 richiedevano il permesso di soggiorno per coesione familiare, non avendo redditi e mezzi di sostentamento in patria;
-a sostegno del requisito della vivenza a carico, venivano presentate due ricevute della
Western Union per l'anno 2021 pari a complessivi € 600,00 e una dichiarazione del figlio di provvedere direttamente a versare le somme di denaro necessarie ai propri genitori in patria, allorquando li andava a trovare oppure tramite dei propri conoscenti;
- dopo vari accessi presso il Commissariato di Pescia, ai ricorrenti veniva richiesta una integrazione documentale a sostegno della vivenza a carico del figlio durante la loro residenza in patria, e i coniugi provvedevano a depositare il 03.05.2023 la ricevuta della western union e la dichiarazione di mantenimento diretto da parte del figlio;
Per_1
- in seguito a tale produzione-integrazione l'Ufficio Immigrazione non si pronunciava, nonostante gli accessi presso il Commissariato di Pescia;
pagina 2 di 6 - i ricorrenti il 15 ottobre 2023 si recavano con urgenza in patria e il 17 gennaio 2024 facevano rientro in Italia. All'aeroporto di Pisa, una volta scesi dall'aereo, venivano notificati i decreti impugnati in questa sede e gli stessi venivano rimpatriati immediatamente, senza che però fosse loro notificato alcun provvedimento di espulsione, né di allontanamento o respingimento alla frontiera;
- i decreti di rigetto si fondavano su di un unico motivo: “difetto del requisito della vivenza
a carico del figlio invitante, quando egli si trovava nel paese di origine, in quanto non adeguatamente dimostrato”.
Parte ricorrente ha quindi concluso: “in via preliminare: sospendere l'efficacia ed ogni effetto dei provvedimenti in data 07.12.2023 n. 214/2023 Reg. Rev. E Rig. Per e n. 213/2023 Parte_1
Reg. Rev. E Rig. Per notificati in data 17.01.2024 presso l'aeroporto di Pisa dalla Parte_3
Polizia di Stato Ufficio di Polizia di Frontiera aerea, anche al fine di consentire l'audizione degli interessati ricorrendone gravi motivi;
in via preliminare ed urgente: sospendere i decreti impugnati notificati il
17.01.2024 per le ragioni di cui in esposizione al presente ricorso e ordinare al Questore di Pistoia di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a favore dei ricorrenti in attesa dell'esito della presente causa;
nel merito: dichiarare l'illegittimità e annullare i provvedimenti in data 07.12.2023 n.
214/2023 Reg. Rev. E Rig. Per e n. 213/2023 Reg. Rev. E Rig. Per Parte_1 Parte_3
notificati in data 17.01.2024 presso l'aeroporto di Pisa dalla Polizia di Stato Ufficio di Polizia di
Frontiera aerea, per i motivi di cui in premessa, e di conseguenza ordinare alla Questura di Pistoia il rilascio del permesso richiesto dai ricorrenti per motivi familiari per coesione con il figlio . Con Per_1
Vittoria di spese, competenze e funzioni oltre Iva e cpa.”
Con provvedimento del 14.02.2024 la scrivente ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta in via preliminare e di ordine al Questore di Pistoia di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a favore dei ricorrenti.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica preso il
Tribunale di Firenze.
La parte convenuta si è costituita tardivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del provvedimento emesso.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, si osserva come il rilievo formale di parte ricorrente, relativo alla non comprensione del contenuto dei Decreti impugnati, a causa della loro mancata traduzione, neppure in lingua veicolare, non sia dirimente, a fronte della efficacia, fino a querela di falso, delle dichiarazioni sottoscritte dal pubblico ufficiale che i provvedimenti sono stati tradotti e gli interessati hanno compreso il loro contenuto.
Nel merito si osserva come la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno formulata dai ricorrenti trovi il suo fondamento nel diritto al ricongiungimento familiare del genitore da parte del cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ed è disciplinato in seno all'art. 29, co.1, lett. d), del d.lgs. 286/1998, il quale prevede espressamente che “
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (…) d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
Come precisato dalla sentenza della Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27774 “La valutazione della "vivenza a carico", al pari di quella del requisito alternativo della convivenza, comporta la necessità di un esame approfondito della situazione personale del richiedente, da effettuarsi secondo i canoni interpretativi precisati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Tale esame deve tenere conto dei vari fattori che possono risultare pertinenti a seconda dei casi, quali il grado di dipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiare e il cittadino dell'Unione che egli desidera accompagnare o raggiungere. La situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato "quanto meno" nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui è a carico.”
L'accertamento del requisito della "vivenza a carico" richiede quindi un'indagine fattuale da effettuarsi caso per caso, tenuto conto delle particolarità della concreta situazione da scrutinare. Sia la normativa nazionale che il diritto dell'Unione impongono approfondite valutazioni della situazione di dipendenza economica del richiedente “mediante disamina dei vari fattori di rilievo nel caso concreto, anche in ordine alla natura, alla durata e al "grado" del sostegno
pagina 4 di 6 materiale fornito al familiare, al fine di assicurarsi che detta situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante. (cfr
Cassazione civile sez. I, 28/10/2024 - n. 27774). Il giudice ha quindi il potere-dovere di verificare che nel singolo caso concreto ricorra effettivamente il suddetto requisito.
La documentazione prodotta dai ricorrenti risulta insufficiente a dimostrare una condizione di effettiva e strutturale dipendenza economica dal figlio. In particolare, le due ricevute
Western Union del marzo 2021 per complessivi 600,00 euro e le dichiarazioni scritte allegate al ricorso, rese da concittadini, circa la consegna di denaro contante, non sono idonee a provare un sostentamento continuativo e necessario al mantenimento dei ricorrenti.
Al riguardo, la valutazione dei requisiti per il ricongiungimento familiare deve essere effettuata considerando tutti gli elementi probatori disponibili, incluse le testimonianze di terzi che possano confermare l'effettivo sostegno economico fornito. Tuttavia, nel caso di specie, non assurgono a livello di prova, neppure indiziaria, liberamente apprezzabile dal giudice per formare il proprio convincimento, le dichiarazioni rese per iscritto dai GG.ri
, e , a causa della loro genericità (non vengono Parte_4 Parte_5 Parte_6
indicati né luogo, né ammontare delle dazioni, ma solo il mese del viaggio in AN).
Inoltre, anche le prove per testi, a supporto di tali dichiarazioni, come formulate nel ricorso, nulla aggiungono in termini di maggiore specificazione delle somme donate, delle circostanze di tempo e di luogo, e sulle modalità e frequenza delle dazioni.
Nel caso in esame, la circostanza della presunta consegna a mano di denaro contante avrebbe dovuto essere dedotta e provata con riferimento agli elementi della continuità e regolarità dei trasferimenti economici, della loro entità, anche in rapporto al costo della vita nel paese di origine, e con riguardo all'assenza di altre fonti di reddito. A tal proposito, invece, è stata solo allegata l'assenza di lavoro e di redditi diversi in AN.
Inoltre, i prelievi bancari effettuati dal figlio e dalla nuora dei ricorrenti, in concomitanza con i viaggi in AN di alcuni conoscenti, non costituiscono prova dell'effettiva consegna del denaro, mentre, le attestazioni negative circa il percepimento attuale di pensione e di pagina 5 di 6 sussidi in AN, non sono idonee a superare il rilievo che i ricorrenti “sono in piena età lavorativa, avendo, al momento dell'inoltro delle istanze, 47 anni e mezzo e 44 anni e mezzo Pt_1
(cfr. comparsa di parte convenuta), e non sono state fornite informazioni sulla Parte_2
iscrizione nelle liste di collocamento finalizzate all'inserimento lavorativo anche in passato, sull'attività lavorativa svolta e sull'ammontare dei contributi versati.
In conclusione, in assenza della prova della situazione di dipendenza economica dei ricorrenti nel Paese di provenienza, il ricorso deve essere rigettato.
Nonostante la soccombenza, le spese possono essere compensate, dovendosi valutare la vicenda umana alla base della domanda amministrativa, connessa al desiderio di ricongiungimento dei genitori nei confronti del figlio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
FIRENZE, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 19.02.2025 nel procedimento pendente tra
, nato a FE in [...] , il [...] e Parte_1 [...]
, nata a LE in [...] , il [...], rappresentati e difesi dall' Parte_2
Avv. Marta Stefani,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente, come da nota di trattazione scritta per la data del 10.02.1025: “in via preliminare dichiarare inammissibile la costituzione di controparte, poiché tardiva e dichiarare la contumacia di parte resistente;
- nel merito: dichiarare l'illegittimità e annullare i provvedimenti in data 07.12.2023 n. 214/2023
Reg. Rev. E Rig. Per e n. 213/2023 Reg. Rev. E Rig. Per notificati in Parte_1 Parte_3
data 17.01.2024 presso l'aeroporto di Pisa dalla Polizia di Stato Ufficio di Polizia di Frontiera aerea, e di conseguenza ordinare alla Questura di Pistoia il rilascio del permesso richiesto dai ricorrenti per motivi familiari per coesione con il figlio .” Per_1
Per la convenuta per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno esposto
-di essere giunti in Italia su invito del figlio a dicembre 2022 ed il 27 Gennaio Per_1
2023 richiedevano il permesso di soggiorno per coesione familiare, non avendo redditi e mezzi di sostentamento in patria;
-a sostegno del requisito della vivenza a carico, venivano presentate due ricevute della
Western Union per l'anno 2021 pari a complessivi € 600,00 e una dichiarazione del figlio di provvedere direttamente a versare le somme di denaro necessarie ai propri genitori in patria, allorquando li andava a trovare oppure tramite dei propri conoscenti;
- dopo vari accessi presso il Commissariato di Pescia, ai ricorrenti veniva richiesta una integrazione documentale a sostegno della vivenza a carico del figlio durante la loro residenza in patria, e i coniugi provvedevano a depositare il 03.05.2023 la ricevuta della western union e la dichiarazione di mantenimento diretto da parte del figlio;
Per_1
- in seguito a tale produzione-integrazione l'Ufficio Immigrazione non si pronunciava, nonostante gli accessi presso il Commissariato di Pescia;
pagina 2 di 6 - i ricorrenti il 15 ottobre 2023 si recavano con urgenza in patria e il 17 gennaio 2024 facevano rientro in Italia. All'aeroporto di Pisa, una volta scesi dall'aereo, venivano notificati i decreti impugnati in questa sede e gli stessi venivano rimpatriati immediatamente, senza che però fosse loro notificato alcun provvedimento di espulsione, né di allontanamento o respingimento alla frontiera;
- i decreti di rigetto si fondavano su di un unico motivo: “difetto del requisito della vivenza
a carico del figlio invitante, quando egli si trovava nel paese di origine, in quanto non adeguatamente dimostrato”.
Parte ricorrente ha quindi concluso: “in via preliminare: sospendere l'efficacia ed ogni effetto dei provvedimenti in data 07.12.2023 n. 214/2023 Reg. Rev. E Rig. Per e n. 213/2023 Parte_1
Reg. Rev. E Rig. Per notificati in data 17.01.2024 presso l'aeroporto di Pisa dalla Parte_3
Polizia di Stato Ufficio di Polizia di Frontiera aerea, anche al fine di consentire l'audizione degli interessati ricorrendone gravi motivi;
in via preliminare ed urgente: sospendere i decreti impugnati notificati il
17.01.2024 per le ragioni di cui in esposizione al presente ricorso e ordinare al Questore di Pistoia di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a favore dei ricorrenti in attesa dell'esito della presente causa;
nel merito: dichiarare l'illegittimità e annullare i provvedimenti in data 07.12.2023 n.
214/2023 Reg. Rev. E Rig. Per e n. 213/2023 Reg. Rev. E Rig. Per Parte_1 Parte_3
notificati in data 17.01.2024 presso l'aeroporto di Pisa dalla Polizia di Stato Ufficio di Polizia di
Frontiera aerea, per i motivi di cui in premessa, e di conseguenza ordinare alla Questura di Pistoia il rilascio del permesso richiesto dai ricorrenti per motivi familiari per coesione con il figlio . Con Per_1
Vittoria di spese, competenze e funzioni oltre Iva e cpa.”
Con provvedimento del 14.02.2024 la scrivente ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta in via preliminare e di ordine al Questore di Pistoia di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a favore dei ricorrenti.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica preso il
Tribunale di Firenze.
La parte convenuta si è costituita tardivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del provvedimento emesso.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, si osserva come il rilievo formale di parte ricorrente, relativo alla non comprensione del contenuto dei Decreti impugnati, a causa della loro mancata traduzione, neppure in lingua veicolare, non sia dirimente, a fronte della efficacia, fino a querela di falso, delle dichiarazioni sottoscritte dal pubblico ufficiale che i provvedimenti sono stati tradotti e gli interessati hanno compreso il loro contenuto.
Nel merito si osserva come la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno formulata dai ricorrenti trovi il suo fondamento nel diritto al ricongiungimento familiare del genitore da parte del cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ed è disciplinato in seno all'art. 29, co.1, lett. d), del d.lgs. 286/1998, il quale prevede espressamente che “
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (…) d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
Come precisato dalla sentenza della Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27774 “La valutazione della "vivenza a carico", al pari di quella del requisito alternativo della convivenza, comporta la necessità di un esame approfondito della situazione personale del richiedente, da effettuarsi secondo i canoni interpretativi precisati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Tale esame deve tenere conto dei vari fattori che possono risultare pertinenti a seconda dei casi, quali il grado di dipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiare e il cittadino dell'Unione che egli desidera accompagnare o raggiungere. La situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato "quanto meno" nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui è a carico.”
L'accertamento del requisito della "vivenza a carico" richiede quindi un'indagine fattuale da effettuarsi caso per caso, tenuto conto delle particolarità della concreta situazione da scrutinare. Sia la normativa nazionale che il diritto dell'Unione impongono approfondite valutazioni della situazione di dipendenza economica del richiedente “mediante disamina dei vari fattori di rilievo nel caso concreto, anche in ordine alla natura, alla durata e al "grado" del sostegno
pagina 4 di 6 materiale fornito al familiare, al fine di assicurarsi che detta situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante. (cfr
Cassazione civile sez. I, 28/10/2024 - n. 27774). Il giudice ha quindi il potere-dovere di verificare che nel singolo caso concreto ricorra effettivamente il suddetto requisito.
La documentazione prodotta dai ricorrenti risulta insufficiente a dimostrare una condizione di effettiva e strutturale dipendenza economica dal figlio. In particolare, le due ricevute
Western Union del marzo 2021 per complessivi 600,00 euro e le dichiarazioni scritte allegate al ricorso, rese da concittadini, circa la consegna di denaro contante, non sono idonee a provare un sostentamento continuativo e necessario al mantenimento dei ricorrenti.
Al riguardo, la valutazione dei requisiti per il ricongiungimento familiare deve essere effettuata considerando tutti gli elementi probatori disponibili, incluse le testimonianze di terzi che possano confermare l'effettivo sostegno economico fornito. Tuttavia, nel caso di specie, non assurgono a livello di prova, neppure indiziaria, liberamente apprezzabile dal giudice per formare il proprio convincimento, le dichiarazioni rese per iscritto dai GG.ri
, e , a causa della loro genericità (non vengono Parte_4 Parte_5 Parte_6
indicati né luogo, né ammontare delle dazioni, ma solo il mese del viaggio in AN).
Inoltre, anche le prove per testi, a supporto di tali dichiarazioni, come formulate nel ricorso, nulla aggiungono in termini di maggiore specificazione delle somme donate, delle circostanze di tempo e di luogo, e sulle modalità e frequenza delle dazioni.
Nel caso in esame, la circostanza della presunta consegna a mano di denaro contante avrebbe dovuto essere dedotta e provata con riferimento agli elementi della continuità e regolarità dei trasferimenti economici, della loro entità, anche in rapporto al costo della vita nel paese di origine, e con riguardo all'assenza di altre fonti di reddito. A tal proposito, invece, è stata solo allegata l'assenza di lavoro e di redditi diversi in AN.
Inoltre, i prelievi bancari effettuati dal figlio e dalla nuora dei ricorrenti, in concomitanza con i viaggi in AN di alcuni conoscenti, non costituiscono prova dell'effettiva consegna del denaro, mentre, le attestazioni negative circa il percepimento attuale di pensione e di pagina 5 di 6 sussidi in AN, non sono idonee a superare il rilievo che i ricorrenti “sono in piena età lavorativa, avendo, al momento dell'inoltro delle istanze, 47 anni e mezzo e 44 anni e mezzo Pt_1
(cfr. comparsa di parte convenuta), e non sono state fornite informazioni sulla Parte_2
iscrizione nelle liste di collocamento finalizzate all'inserimento lavorativo anche in passato, sull'attività lavorativa svolta e sull'ammontare dei contributi versati.
In conclusione, in assenza della prova della situazione di dipendenza economica dei ricorrenti nel Paese di provenienza, il ricorso deve essere rigettato.
Nonostante la soccombenza, le spese possono essere compensate, dovendosi valutare la vicenda umana alla base della domanda amministrativa, connessa al desiderio di ricongiungimento dei genitori nei confronti del figlio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
FIRENZE, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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