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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/07/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.4.2022 al n. 718 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Credito per le opere pubbliche promossa da:
a Parte_1 Parte_2 limitata, corrente in Roma, elettivamente domiciliata in
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Niccolò
Pecchioli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
Controparte_1
corrente in
[...]
Viareggio (LU), subentrata nei rapporti delle cessate
Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara, elettivamente domiciliata in Pisa, presso e nello studio dell'avv. Rossella Colantuoni, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti
1 conclusioni:
Per Controparte_2
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le causali di cui alla narrativa che precede, nonché per tutte quelle dedotte in giudizio, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria di legge, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:
- dichiarare e riconoscere che nulla è dovuto da alla Camera di Commercio, Controparte_3
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa per il titolo dedotto in giudizio;
- per l'effetto condannare la predetta Camera di
Commercio a rimborsare all'odierna appellante tutto quanto da quest'ultima medio tempore pagato a titolo di restituzione fondi, spese di giustizia ed imposta di registro in conformità al decisum della sentenza appellata e per l'esattezza la somma di € 245.408,39 come da documentazione in atti (doc. 3 fascicolo appello), oltre interessi fino al dì dell'effettivo ed integrale rimborso.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche per il precedente grado di giudizio, rimborso forfettario spese generali 15% e oneri accessori”.
Per Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Toscana Nord-Ovest:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
− in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
2 − in tesi, rigettare in rito e/o nel merito
l'appello, in quanto infondato in fatto e/o in diritto confermando la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
718/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 668 del
9.3.2022; parti: a Parte_1 responsabilità limitata c. Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-
Ovest, subentrata nei rapporti delle cessate Camere di
Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] (d'ora Parte_3 in poi di Pisa) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Pt_4 Tribunale di Firenze, Controparte_2 (d'ora in poi ,
[...] Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: accertati i fatti ed il rapporto dedotti con il presente atto, dichiarare il diritto della attrice di Pisa Parte_4 nei confronti di c.f. NT
, alla restituzione del fondo pecuniario affidatole P.IVA_1 in gestione nell'ambito del Bando per “Interventi di sostegno per l'accesso al credito per nuove imprese innovative, femminili, giovanili o sociali 2012” e della conseguente Convenzione di Costituzione di appositi plafond per l'erogazione a favore di nuove imprese innovative, giovanili, femminili, o sociali stipulata fra le parti, nella misura prevista dalla medesima convenzione e, per l'effetto, condannare c.f. in NT P.IVA_2
3 persona del legale rappresentante pro tempore, a dare e pagare alla di Pisa Parte_4
- immediatamente la somma 220.000,00 euro, dedotte le somme che risultino eventualmente impegnate in garanzia in esecuzione della medesima convenzione e al netto delle perdite su crediti garantiti;
- al tempo dell'estinzione delle garanzie eventualmente ancora attive, i relativi importi al netto delle eventuali perdite su crediti garantiti. In subordine, condannare a NT dare e pagare alla di Pisa le diverse somme Parte_4 accertate o ritenute di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. A sostegno della propria pretesa l'attrice ha dedotto che: a) con delibera della Giunta Camerale del 23.1.2012 la
di Pisa approvava il Bando per “Interventi di sostegno Pt_4 per l'accesso al credito per nuove imprese innovative, femminili, giovanili o sociali 2012”, di seguito “Bando 2012”, con la finalità di agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti bancari, mediante la concessione di garanzie sulla restituzione dei finanziamenti;
l'operazione doveva svolgersi con la collaborazione dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia deputati alla gestione finanziaria dell'operazione; b) al Bando 2012 aderiva - tra gli altri - Pt_1
, al quale veniva assegnato in gestione
[...] CP_5 l'importo di 220.000,00 euro per il settore commercio ed industria: tra di Pisa e veniva quindi Pt_4 Parte_1 stipulata la convenzione di “Costituzione di appositi plafond per l'erogazione a favore di nuove imprese innovative, giovanili, femminili, o sociali”, sottoscritta dalla
di Pisa e restituita al Confidi in data 16/05/2012; Parte_4 c) in base alla convenzione la di Pisa avrebbe Parte_4 trasferito ad la somma di 220.000,00 euro quale Parte_1 plafond relativo al Bando 2012, mentre avrebbe: Parte_1
- selezionato le imprese beneficiarie dell'agevolazione;
- avrebbe prestato garanzia per i finanziamenti delle imprese beneficiarie, impegnando corrispondenti porzioni del plafond;
- avrebbe onorato i finanziamenti non restituiti, attingendo dal plafond e diminuendolo in misura corrispondente;
- avrebbe rendicontato periodicamente alla C.C.I.A.A. di Pisa sia sulle garanzie prestate (porzioni di plafond impegnate o “utilizzate”) sia sulle garanzie pagate (diminuzioni di plafond determinate da perdite per crediti insoluti);
- al termine della collaborazione, avrebbe restituito alla C.C.I.A.A. il plafond ricevuto al netto delle eventuali perdite (garanzie pagate); d) la C.C.I.A.A. trasferiva dunque ad la Parte_1 somma stanziata di 220.000,00 euro in data 4.6.2012; e) nei mesi successivi, il fondo veniva utilizzato per le suddette finalità di garanzia alle imprese solo in piccola parte: in particolare, come emerge dal resoconto inviato a
4 marzo 2015 dalla alla CCCIA di Pisa, nei dodici Parte_1 mesi dalla sua erogazione (cioè dal 4.6.2012 al 4.6.2013) il plafond era stato impegnato prestando garanzie per l'importo di 6.750,00 euro (pari al 3% del totale di 220.000,00 euro messo a disposizione dalla di Pisa); ancora, alla data Pt_4 del 15.3.2015, le garanzie prestate ammontavano in tutto a 71.100,00 euro (pari al 32% del totale di 220.000,00 euro messo a disposizione dalla di Pisa); Pt_4 f) ai sensi dell'art. 4 della Convenzione “qualora decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse il Confidi non abbia deliberato operazioni di garanzia rispondenti ai requisiti della presente convenzione per almeno il 60% del plafond assegnato, lo stesso si impegna a restituire le risorse non utilizzate contestualmente alla rendicontazione annuale”. g) in forza di tale richiamo e, in ogni caso, alla luce del generale obbligo restitutorio assunto dal consorzio fidi, la con comunicazione del 7.8.2015 prot. 328 chiedeva ad Pt_4 la restituzione del plafond stanziato e non Parte_1 utilizzato;
h) con comunicazione e-mail del 7.9.2015 – Parte_1 da una parte – confermava che il plafond era rimasto inutilizzato per (220.000 – 71.100 = ) 148.900 euro;
dall'altra però, negava la restituzione delle somme alla C.C.I.A.A. asserendo che in data 27/05/2013 l'assemblea dei soci del aveva “imputato” il plafond ricevuto in CP_5 gestione a patrimonio della società consortile in base a (una interpretazione del) l'art. 36 Legge 17.12.2012 n. 221 : in altri termini, in base alla suddetta norma, CP_6 aveva incamerato il plafond della C.C.I.A.A. e non si riteneva più in obbligo di restituire alcunché; i) seguiva reazione della di Pisa, che richiedeva Pt_4 nuovamente la restituzione delle somme affidate in gestione al consorzio fidi, al netto di eventuali decrementi, secondo convenzione;
j) i successivi incontri e scambi di corrispondenza tra le parti rimanevano privi di esito: in particolare, con lettera del 3.4.2017 la di Pisa evidenziava come il Parte_4 plafond del Bando 2012 non fosse assoggettabile alla disciplina dell'art. 36 della L. 221/2012 trattandosi di fondi della consegnati in mera gestione al e Parte_4 CP_5 non mezzi propri del , mezzi su cui il CP_5 Pt_1 vantasse qualche titolarità; la richiedeva, pertanto, la Pt_4 restituzione delle somme non utilizzate allo spirare dei 12 mesi dal trasferimento del ai sensi dell'art. 4 della Pt_5 convenzione;
k) “Essendo trascorsi tre anni dall'ultimo resoconto inviato da e non avendo Parte_1 Parte_1 comunicato alcuna perdita sulle garanzie prestate (cioè pagamenti effettuati in garanzia rispetto a finanziamenti rimasti insoluti), la di Pisa vanta ad oggi il diritto Pt_4 alla restituzione da parte di della somma di Parte_1 220.000,00 euro, detratte le eventuali somme ancora impegnate in garanzia alla data della precisazione delle conclusioni e salvo condanna alla restituzione di queste ultime al momento
5 dell'estinzione della garanzia (detratte le eventuali perdite)”. Si è costituita la quale ha dedotto che: Parte_1
- la somma di euro 220.000,00 è stata accreditata da parte della di Commercio a favore di Confidi in data CP_1 6.6.2012;
- dopo l'entrata in vigore della 1. 17/12/2012, n. 221, ed in applicazione dell'art. 36, ha, con Parte_1 delibera assembleare del 27 maggio 2013, disposto l'imputazione a patrimonio di “parte delle somme erogate dalla Camera di Commercio”;
- la convenuta ha trasmesso in sede di rendiconto la delibera alla Camera di Pisa il 4 giugno 2013, senza ricevere risposte, contestazioni o richiesta di immediata rendicontazione annuale;
- con nota 31.1.2014 è stato trasmesso alla Camera il rendiconto delle risorse finanziate, mentre “La residua somma è stata destinata al contributo per il finanziamento delle imprese”;
- il 7 agosto 2015 (e cioè dopo oltre due anni dalla comunicazione di l'attrice ha richiesto la Parte_1 restituzione delle somme ancora “non utilizzate”;
- ha, con lettera 7 settembre 2015, contestato Pt_1 la legittimità della richiesta ribadendo l'avvenuta imputazione di parte delle somme a favore del patrimonio sociale, come consentito dall'art. 36 della legge 221/2012;
- “L'applicabilità di tale disposizione alla fattispecie in esame costituisce, di per sé, dato ostativo all'accoglimento della domanda della alla CP_1 CP_1 restituzione, previo riconoscimento del diritto, delle somme attribuite alla a seguito della favorevole Pt_1 partecipazione al Bando del 2012, e già destinate a capitale sociale (dato questo non contestato ex adverso); non è, quindi, ravvisabile illegittima percezione delle somme pervenute dalla Camera di Commercio di Pisa;
né tantomeno una distrazione di tali risorse delle finalità previste dal bando in quanto l'utilizzazione dei contributi trova diretto sostegno nella normativa vigente e nelle favorevoli valutazioni espresse dagli organi di vigilanza sui bilanci di
”; Parte_1
- a conforto dell'interpretazione proposta da parte convenuta viene in rilievo la comunicazione della Banca d'IA del 25 novembre 2008 (Bollettino di Vigilanza del novembre 2008, relativo all'applicazione dell'articolo della legge finanziaria citato), la quale ha affermato che i fondi attribuiti ai Comfidi potranno essere imputati nel patrimonio di vigilanza come disposto da Confidi;
d'altra parte non è stato sollevato in fase ispettiva o in altra sede alcun rilievo formale sull'operazione disposta da Parte_1 inoltre alcun Ente che aveva conferito finanziamenti alla società convenuta per analoghi scopi ha mai prospettato rilievi all'imputazione di tali risorse in quota capitaria;
- “L'interpretazione proposta trova ulteriore conferma nella constatazione che la ha comunicato Pt_1 tempestivamente con nota 6.6.2013 alla Camera di Commercio l'intenzione di utilizzare le somme attribuite ad aumento di
6 capitale dopo l'entrata in vigore della legge 221/2012. Era quindi onere dell'Ente l'immediata contestazione di tale attività, ove ritenuta in contrasto con la disciplina convenzionale”,
- “Né è stata contestata la legittimità della delibera assembleare con cui il 27 maggio 2013 il ha attribuito Pt_1 le somme ricevute al patrimonio, in applicazione dell'art. 36 della L. n. 221/2012, e comunicata alla Camera di Commercio dello stesso il 4 giugno 2013”, con conseguente Pt_1 accettazione (sia pure tacita) in ordine all'applicabilità della normativa appena menzionata in deroga alla disciplina convenzionale in precedenza pattuita, avuto riguardo alle regole di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c.;
- “La deliberazione che prevede un aumento del patrimonio della società, non può ritenersi “illecita”, in quanto doveva essere immediatamente contestata o impugnata, ex art. 2379ter c.c., nel termine massimo di 180 giorni”. La convenuta ha, quindi, rassegnato le conclusioni di seguito riportate:” Si chiede che il Tribunale Civile di Firenze voglia dichiarare inammissibile e improponibile in toto od in parte la domanda proposta dalla di Commercio CP_1 di Pisa nei confronti di Con vittoria di Parte_1 spese ed onorari”. La causa è stata istruita unicamente attraverso produzioni documentali.
2. Sono pacifiche (oltre che documentate) l'esistenza del titolo (convenzione) posto a fondamento della domanda restitutoria attorea, così come le circostanze sopra riportate sub a) – j). Tanto premesso, parte convenuta ha inteso paralizzare la pretesa creditoria avversaria richiamando la delibera assembleare del 27 maggio 2013 (cfr. doc.1 in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 , cpc.), con la quale avrebbe disposto l'imputazione a patrimonio di “parte delle somme erogate dalla Camera di Commercio(cfr. pag.2 della comparsa), in conformità con l'art. 36 comma 1 della legge 221/2012, secondo il quale “I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'IA possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria”. Parte attrice nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc. ha replicato che la disposizione appena riportata “riconosceva
7 ai consorzi fidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale solo i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da “contributi” dello Stato o di altri enti pubblici che alla data di entrata in vigore del provvedimento fossero già di pertinenza del CP_5 Laddove, invece, il plafond in questione non costituiva
“contributo” destinato al né fondo di “pertinenza” CP_5 del , trattandosi al contrario di somme che CP_5 Pt_1
aveva solo ricevuto in gestione dall'ente camerale,
[...] svolgendo per conto dell'ente erogante un ruolo di intermediario”. Orbene, nella nota della Banca d'IA pubblicata nel Bollettino di Vigilanza del novembre 2008, prodotta da parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 , cpc., sub doc.2, si legge che: “Si ha peraltro presente il disposto dell'art. 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), che, nel consentire ai confidi di imputare a fondo consortile, capitale sociale o apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, esistenti alla data del 30 giugno 2007, ha espressamente e ope legis eliminato ogni preesistente vincolo di destinazione su detti fondi. Pertanto, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del confidi alla data del 30 giugno 2007 in conformità della citata previsione di legge, non saranno necessarie la preventiva verifica dell'assenza di vincoli di destinazione né apposite attestazioni dell'ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio di vigilanza. La Banca d'IA valuterà, in ogni caso, che detti fondi siano effettivamente di pertinenza del confidi, e in particolare che non si tratti di somme per le quali l'intermediario svolge esclusivamente un servizio di gestione per conto dell'ente erogante”. Dalla lettura di quest'ultimo periodo si evince, dunque, che la disposizione in esame non trova applicazione con riferimento all'ipotesi di attribuzione di somme in relazione alle quali i confidi svolgono un “servizio di gestione per conto dell'ente erogante”. Trattasi per l'appunto dell'ipotesi che, alla stregua delle risultanze di causa, ricorre nel caso di specie, considerato che:
- il Bando per “Interventi di sostegno per l'accesso al credito per nuove imprese innovative, femminili, giovanili o sociali 2012”, con la finalità di agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti bancari, mediante la concessione di garanzie sulla restituzione dei finanziamenti, all'art.2 reca espresso riferimento alla “collaborazione dei Consorzi Fidi” ai quali “sarà affidata la gestione finanziaria dell'iniziativa” (cfr. doc.2 fasc. parte attrice);
- la convenzione inter partes di “Costituzione di appositi plafond per l'erogazione a favore di nuove imprese innovative, giovanili, femminili, o sociali” prevede all'art.4, a carico della convenuta, un obbligo di rendicontazione annuale alla di Pisa (e comunque Parte_4 entro trenta giorni dalla richiesta espressa di quest'ultima),
8 sia sulle operazioni di garanzia effettuate pagate, che sull'utilizzo del plafond compreso “l'esaurimento dello stesso o la sua eventuale diminuzione causata da perdite su crediti garantiti” e di restituzione “qualora decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse il Confidi non abbia deliberato operazioni di garanzia rispondenti ai requisiti della presente convenzione per almeno il 60% del plafond assegnato, lo stesso si impegna a restituire le risorse non utilizzate contestualmente alla rendicontazione annuale” (cfr. doc.3 fasc. parte attrice). Privi di rilievo sono, poi, i richiami operati da parte convenuta alle regole di buona fede e correttezza (ex art. 1375 c.c.), così come all'art. 2379 ter c.c., posto che il rapporto tra e è disciplinato unicamente Pt_4 Parte_1 dalla convenzione sottoscritta nel 2012 (doc. 3 all.to alla citazione). In definitiva, ritenuta l'inapplicabilità nella specie dell'art. 36 comma 1 della legge 221/2012, essendo pacifico che non siano state deliberate operazioni di garanzia per almeno il 60% del plafond assegnato nei dodici mesi successivi all'assegnazione delle risorse, in applicazione dell'art.4 della convenzione inter partes, va, dunque, Parte_1 condannata alla restituzione a di Pisa della somma Parte_4 di euro 220.000,00, originariamente attribuita alla stessa convenuta, dovendosi altresì considerare che quest'ultima, non depositando i rendiconti annuali, non ha fornito la prova circa la permanenza dell'attuale impegno del plafond, e ciò anche con riferimento alle due garanzie - garanzia Capo Linea di Addario per 20.000 euro e garanzia Marvio srl per 30.000,00 euro – menzionate come “ancora in essere” a pag.2 della comparsa di costituzione depositata in data 28-1-2019. In ordine a detto importo vanno computati gli interessi legali dal 7 agosto 2015, data di ricezione, da parte di
della richiesta di pagamento dell'attrice Parte_1 (cfr.doc. 6 fasc. parte attrice).
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione da 52.001 a 260.000 a euro), seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 220.000,00, oltre interessi legali dal 7 agosto 2015; condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in euro 11.430,00 per compensi, euro 786,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
Controparte_2
chiedendo, in accoglimento del proposto appello
[...]
e in riforma dell'impugnata sentenza, di sentire:
9 “- dichiarare e riconoscere che nulla è dovuto da alla Camera di Commercio, Controparte_3
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa per il titolo dedotto in giudizio;
- per l'effetto condannare la predetta Camera di
Commercio a rimborsare all'odierna appellante tutto quanto da quest'ultima medio tempore pagato a titolo di restituzione fondi, spese di giustizia ed imposta di registro in conformità al decisum della sentenza appellata e per l'esattezza la somma di € 245.408,39 come da documentazione in atti (doc. 3 fascicolo appello), oltre interessi fino al dì dell'effettivo ed integrale rimborso.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche per il precedente grado di giudizio, rimborso forfettario spese generali 15% e oneri accessori”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello, la Controparte_1
subentrata nei
[...] rapporti delle cessate Camere di Commercio di Pisa, Lucca
e Massa Carrara, a sua volta così concludendo:
“- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
- in tesi, rigettare in rito e/o nel merito l'appello, in quanto infondato in fatto e/o in diritto confermando la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in ragione del fatto che esso è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione
10 impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di espletare puntualmente la propria difesa.
Il primo motivo di appello, con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata sentenza sul presupposto da un lato che i casi di previsione di fondi affidati in mera gestione costituirebbero ipotesi normative tassativamente indicate e dall'altro che in difetto di ciò si sarebbe in presenza di inammissibili aiuti di Stato, è infondato.
Non vi è infatti alcuna esplicita previsione normativa per la quale l'affidamento in semplice gestione ai consorzi fidi di somme da parte di enti pubblici sia possibile solo in ipotesi tassativamente indicate dal legislatore (l'appellante cita i casi dei fondi antiusura e quelli di provenienza europea): il caso qui in esame, frutto di intervento pubblico in ragione anche esso di espressa previsione normativa, come richiamata nella
Deliberazione della Giunta della di Pisa del Pt_4
23.1.2012, sta infatti a dimostrare il contrario.
Inoltre, e in relazione al secondo aspetto, la critica parte dal parimenti inammissibile assunto che tutti gli aiuti di Stato siano di per sé illegittimi, non considerando ipotesi eccettuate (fra cui i c.d. aiuti de minimis, fra i quali rientrano, per espresso richiamo nella sopra citata Deliberazione, per l'appunto quelli di cui qui si discute) ritenute dal Legislatore dell'Unione
Europea prive di incidenza sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'Unione stessa.
Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura, sempre contenuto nel primo motivo, secondo cui alla descrizione, in primo luogo normativa, dell'intervento pubblico in questione non andrebbe data una lettura meramente testuale. E' invece doverosa, secondo questa
11 Corte, una lettura restrittiva, necessaria ad evitare incameramenti arbitrari di fondi, della norma invocata dalla odierna parte appellante che consente in via del tutto eccezionale l'imputazione a patrimonio dei consorzi fidi di quei soli contributi dello Stato a questi ultimi direttamente destinati e non anche invece di altre forme di intervento, come quella qui in esame, che consistono nel semplice affidamento in gestione.
Anche il secondo motivo di appello, incentrato sull'invocata violazione del disposto di cui agli artt.
1375 e 2379-ter c.c., è infondato.
Il richiamo in primo luogo all'art. 1375 c.c. è rapportato da parte appellante all'asserito difetto di tempestività nella richiesta di restituzione.
Osserva questa Corte come la rilevanza del fattore temporale in materia di obbligazioni di cui, come nel caso di specie, non è controverso l'elemento
(restitutorio) genetico, è collegata agli istituti della decadenza e della prescrizione, non surrogabili mediante un generico e non specificamente motivato riferimento al principio della buona fede, che, semmai, avrebbe potuto essere invocato al solo fine di paralizzare una richiesta per cui vi fossero stati dubbi circa l'elemento genetico per effetto di una positiva e contraddittoria precedente condotta del soggetto che ha affermato di essere creditore;
condotta di cui nel caso di specie non vi è prova e che non può rinvenirsi nella mera situazione di inerzia e silenzio.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2379-ter
c.c deve osservarsi come da un lato non vi è dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dei fatti da detta norma indicati quali dies a quo per il termine decadenziale di impugnativa (l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di
12 mancata convocazione, l'avvenuta anche parziale esecuzione della deliberazione nel corso dello specifico esercizio il cui bilancio sia stato poi approvato, non potendo in particolare equipararsi il rifiuto di restituzione dei fondi in questione ad avvenuta esecuzione dell'operazione di aumento di capitale né sortendo la pur avvenuta comunicazione alla CCIAA di detto rifiuto effetto equivalente all'avvenuta iscrizione).
Deve altresì sul punto osservarsi come, laddove, come nel caso di specie, sia preesistente un rapporto obbligatorio non fondato sul vincolo sociale,
l'unilaterale inserimento del primo nella disciplina riguardante il secondo lasci del tutto impregiudicato ogni profilo di tutela relativo al primo, senza alcuna imposizione del più restrittivo regime impugnatorio e decadenziale relativo al secondo (si pensi, ad es., alla non dissimile ipotesi in cui l'assemblea di una società di capitali abbia unilateralmente e senza il consenso del creditore deliberato di convertire un proprio debito verso un terzo in quota di partecipazione di quest'ultimo al capitale della prima: non per questo al creditore sarebbe precluso il ricorso agli ordinari strumenti di tutela del credito e al beneficio dell'ordinario e generale regime prescrizionale).
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in rapporto al valore dichiarato, secondo aliquote medie ed esclusa la fase istruttoria.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei
13 confronti dell'appellante
[...]
. Controparte_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 668 del
9.3.2022,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuta e condanna Controparte_2 responsabilità limitata alla refusione in
[...] favore di Controparte_1
subentrata nei
[...] rapporti delle cessate Camere di Commercio di Pisa, Lucca
e Massa Carrara delle spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Firenze il 25 luglio 2025.
Il Presidente rel.est.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.4.2022 al n. 718 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Credito per le opere pubbliche promossa da:
a Parte_1 Parte_2 limitata, corrente in Roma, elettivamente domiciliata in
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Niccolò
Pecchioli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
Controparte_1
corrente in
[...]
Viareggio (LU), subentrata nei rapporti delle cessate
Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara, elettivamente domiciliata in Pisa, presso e nello studio dell'avv. Rossella Colantuoni, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti
1 conclusioni:
Per Controparte_2
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le causali di cui alla narrativa che precede, nonché per tutte quelle dedotte in giudizio, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria di legge, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:
- dichiarare e riconoscere che nulla è dovuto da alla Camera di Commercio, Controparte_3
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa per il titolo dedotto in giudizio;
- per l'effetto condannare la predetta Camera di
Commercio a rimborsare all'odierna appellante tutto quanto da quest'ultima medio tempore pagato a titolo di restituzione fondi, spese di giustizia ed imposta di registro in conformità al decisum della sentenza appellata e per l'esattezza la somma di € 245.408,39 come da documentazione in atti (doc. 3 fascicolo appello), oltre interessi fino al dì dell'effettivo ed integrale rimborso.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche per il precedente grado di giudizio, rimborso forfettario spese generali 15% e oneri accessori”.
Per Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Toscana Nord-Ovest:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
− in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
2 − in tesi, rigettare in rito e/o nel merito
l'appello, in quanto infondato in fatto e/o in diritto confermando la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
718/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 668 del
9.3.2022; parti: a Parte_1 responsabilità limitata c. Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-
Ovest, subentrata nei rapporti delle cessate Camere di
Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] (d'ora Parte_3 in poi di Pisa) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Pt_4 Tribunale di Firenze, Controparte_2 (d'ora in poi ,
[...] Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: accertati i fatti ed il rapporto dedotti con il presente atto, dichiarare il diritto della attrice di Pisa Parte_4 nei confronti di c.f. NT
, alla restituzione del fondo pecuniario affidatole P.IVA_1 in gestione nell'ambito del Bando per “Interventi di sostegno per l'accesso al credito per nuove imprese innovative, femminili, giovanili o sociali 2012” e della conseguente Convenzione di Costituzione di appositi plafond per l'erogazione a favore di nuove imprese innovative, giovanili, femminili, o sociali stipulata fra le parti, nella misura prevista dalla medesima convenzione e, per l'effetto, condannare c.f. in NT P.IVA_2
3 persona del legale rappresentante pro tempore, a dare e pagare alla di Pisa Parte_4
- immediatamente la somma 220.000,00 euro, dedotte le somme che risultino eventualmente impegnate in garanzia in esecuzione della medesima convenzione e al netto delle perdite su crediti garantiti;
- al tempo dell'estinzione delle garanzie eventualmente ancora attive, i relativi importi al netto delle eventuali perdite su crediti garantiti. In subordine, condannare a NT dare e pagare alla di Pisa le diverse somme Parte_4 accertate o ritenute di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. A sostegno della propria pretesa l'attrice ha dedotto che: a) con delibera della Giunta Camerale del 23.1.2012 la
di Pisa approvava il Bando per “Interventi di sostegno Pt_4 per l'accesso al credito per nuove imprese innovative, femminili, giovanili o sociali 2012”, di seguito “Bando 2012”, con la finalità di agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti bancari, mediante la concessione di garanzie sulla restituzione dei finanziamenti;
l'operazione doveva svolgersi con la collaborazione dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia deputati alla gestione finanziaria dell'operazione; b) al Bando 2012 aderiva - tra gli altri - Pt_1
, al quale veniva assegnato in gestione
[...] CP_5 l'importo di 220.000,00 euro per il settore commercio ed industria: tra di Pisa e veniva quindi Pt_4 Parte_1 stipulata la convenzione di “Costituzione di appositi plafond per l'erogazione a favore di nuove imprese innovative, giovanili, femminili, o sociali”, sottoscritta dalla
di Pisa e restituita al Confidi in data 16/05/2012; Parte_4 c) in base alla convenzione la di Pisa avrebbe Parte_4 trasferito ad la somma di 220.000,00 euro quale Parte_1 plafond relativo al Bando 2012, mentre avrebbe: Parte_1
- selezionato le imprese beneficiarie dell'agevolazione;
- avrebbe prestato garanzia per i finanziamenti delle imprese beneficiarie, impegnando corrispondenti porzioni del plafond;
- avrebbe onorato i finanziamenti non restituiti, attingendo dal plafond e diminuendolo in misura corrispondente;
- avrebbe rendicontato periodicamente alla C.C.I.A.A. di Pisa sia sulle garanzie prestate (porzioni di plafond impegnate o “utilizzate”) sia sulle garanzie pagate (diminuzioni di plafond determinate da perdite per crediti insoluti);
- al termine della collaborazione, avrebbe restituito alla C.C.I.A.A. il plafond ricevuto al netto delle eventuali perdite (garanzie pagate); d) la C.C.I.A.A. trasferiva dunque ad la Parte_1 somma stanziata di 220.000,00 euro in data 4.6.2012; e) nei mesi successivi, il fondo veniva utilizzato per le suddette finalità di garanzia alle imprese solo in piccola parte: in particolare, come emerge dal resoconto inviato a
4 marzo 2015 dalla alla CCCIA di Pisa, nei dodici Parte_1 mesi dalla sua erogazione (cioè dal 4.6.2012 al 4.6.2013) il plafond era stato impegnato prestando garanzie per l'importo di 6.750,00 euro (pari al 3% del totale di 220.000,00 euro messo a disposizione dalla di Pisa); ancora, alla data Pt_4 del 15.3.2015, le garanzie prestate ammontavano in tutto a 71.100,00 euro (pari al 32% del totale di 220.000,00 euro messo a disposizione dalla di Pisa); Pt_4 f) ai sensi dell'art. 4 della Convenzione “qualora decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse il Confidi non abbia deliberato operazioni di garanzia rispondenti ai requisiti della presente convenzione per almeno il 60% del plafond assegnato, lo stesso si impegna a restituire le risorse non utilizzate contestualmente alla rendicontazione annuale”. g) in forza di tale richiamo e, in ogni caso, alla luce del generale obbligo restitutorio assunto dal consorzio fidi, la con comunicazione del 7.8.2015 prot. 328 chiedeva ad Pt_4 la restituzione del plafond stanziato e non Parte_1 utilizzato;
h) con comunicazione e-mail del 7.9.2015 – Parte_1 da una parte – confermava che il plafond era rimasto inutilizzato per (220.000 – 71.100 = ) 148.900 euro;
dall'altra però, negava la restituzione delle somme alla C.C.I.A.A. asserendo che in data 27/05/2013 l'assemblea dei soci del aveva “imputato” il plafond ricevuto in CP_5 gestione a patrimonio della società consortile in base a (una interpretazione del) l'art. 36 Legge 17.12.2012 n. 221 : in altri termini, in base alla suddetta norma, CP_6 aveva incamerato il plafond della C.C.I.A.A. e non si riteneva più in obbligo di restituire alcunché; i) seguiva reazione della di Pisa, che richiedeva Pt_4 nuovamente la restituzione delle somme affidate in gestione al consorzio fidi, al netto di eventuali decrementi, secondo convenzione;
j) i successivi incontri e scambi di corrispondenza tra le parti rimanevano privi di esito: in particolare, con lettera del 3.4.2017 la di Pisa evidenziava come il Parte_4 plafond del Bando 2012 non fosse assoggettabile alla disciplina dell'art. 36 della L. 221/2012 trattandosi di fondi della consegnati in mera gestione al e Parte_4 CP_5 non mezzi propri del , mezzi su cui il CP_5 Pt_1 vantasse qualche titolarità; la richiedeva, pertanto, la Pt_4 restituzione delle somme non utilizzate allo spirare dei 12 mesi dal trasferimento del ai sensi dell'art. 4 della Pt_5 convenzione;
k) “Essendo trascorsi tre anni dall'ultimo resoconto inviato da e non avendo Parte_1 Parte_1 comunicato alcuna perdita sulle garanzie prestate (cioè pagamenti effettuati in garanzia rispetto a finanziamenti rimasti insoluti), la di Pisa vanta ad oggi il diritto Pt_4 alla restituzione da parte di della somma di Parte_1 220.000,00 euro, detratte le eventuali somme ancora impegnate in garanzia alla data della precisazione delle conclusioni e salvo condanna alla restituzione di queste ultime al momento
5 dell'estinzione della garanzia (detratte le eventuali perdite)”. Si è costituita la quale ha dedotto che: Parte_1
- la somma di euro 220.000,00 è stata accreditata da parte della di Commercio a favore di Confidi in data CP_1 6.6.2012;
- dopo l'entrata in vigore della 1. 17/12/2012, n. 221, ed in applicazione dell'art. 36, ha, con Parte_1 delibera assembleare del 27 maggio 2013, disposto l'imputazione a patrimonio di “parte delle somme erogate dalla Camera di Commercio”;
- la convenuta ha trasmesso in sede di rendiconto la delibera alla Camera di Pisa il 4 giugno 2013, senza ricevere risposte, contestazioni o richiesta di immediata rendicontazione annuale;
- con nota 31.1.2014 è stato trasmesso alla Camera il rendiconto delle risorse finanziate, mentre “La residua somma è stata destinata al contributo per il finanziamento delle imprese”;
- il 7 agosto 2015 (e cioè dopo oltre due anni dalla comunicazione di l'attrice ha richiesto la Parte_1 restituzione delle somme ancora “non utilizzate”;
- ha, con lettera 7 settembre 2015, contestato Pt_1 la legittimità della richiesta ribadendo l'avvenuta imputazione di parte delle somme a favore del patrimonio sociale, come consentito dall'art. 36 della legge 221/2012;
- “L'applicabilità di tale disposizione alla fattispecie in esame costituisce, di per sé, dato ostativo all'accoglimento della domanda della alla CP_1 CP_1 restituzione, previo riconoscimento del diritto, delle somme attribuite alla a seguito della favorevole Pt_1 partecipazione al Bando del 2012, e già destinate a capitale sociale (dato questo non contestato ex adverso); non è, quindi, ravvisabile illegittima percezione delle somme pervenute dalla Camera di Commercio di Pisa;
né tantomeno una distrazione di tali risorse delle finalità previste dal bando in quanto l'utilizzazione dei contributi trova diretto sostegno nella normativa vigente e nelle favorevoli valutazioni espresse dagli organi di vigilanza sui bilanci di
”; Parte_1
- a conforto dell'interpretazione proposta da parte convenuta viene in rilievo la comunicazione della Banca d'IA del 25 novembre 2008 (Bollettino di Vigilanza del novembre 2008, relativo all'applicazione dell'articolo della legge finanziaria citato), la quale ha affermato che i fondi attribuiti ai Comfidi potranno essere imputati nel patrimonio di vigilanza come disposto da Confidi;
d'altra parte non è stato sollevato in fase ispettiva o in altra sede alcun rilievo formale sull'operazione disposta da Parte_1 inoltre alcun Ente che aveva conferito finanziamenti alla società convenuta per analoghi scopi ha mai prospettato rilievi all'imputazione di tali risorse in quota capitaria;
- “L'interpretazione proposta trova ulteriore conferma nella constatazione che la ha comunicato Pt_1 tempestivamente con nota 6.6.2013 alla Camera di Commercio l'intenzione di utilizzare le somme attribuite ad aumento di
6 capitale dopo l'entrata in vigore della legge 221/2012. Era quindi onere dell'Ente l'immediata contestazione di tale attività, ove ritenuta in contrasto con la disciplina convenzionale”,
- “Né è stata contestata la legittimità della delibera assembleare con cui il 27 maggio 2013 il ha attribuito Pt_1 le somme ricevute al patrimonio, in applicazione dell'art. 36 della L. n. 221/2012, e comunicata alla Camera di Commercio dello stesso il 4 giugno 2013”, con conseguente Pt_1 accettazione (sia pure tacita) in ordine all'applicabilità della normativa appena menzionata in deroga alla disciplina convenzionale in precedenza pattuita, avuto riguardo alle regole di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c.;
- “La deliberazione che prevede un aumento del patrimonio della società, non può ritenersi “illecita”, in quanto doveva essere immediatamente contestata o impugnata, ex art. 2379ter c.c., nel termine massimo di 180 giorni”. La convenuta ha, quindi, rassegnato le conclusioni di seguito riportate:” Si chiede che il Tribunale Civile di Firenze voglia dichiarare inammissibile e improponibile in toto od in parte la domanda proposta dalla di Commercio CP_1 di Pisa nei confronti di Con vittoria di Parte_1 spese ed onorari”. La causa è stata istruita unicamente attraverso produzioni documentali.
2. Sono pacifiche (oltre che documentate) l'esistenza del titolo (convenzione) posto a fondamento della domanda restitutoria attorea, così come le circostanze sopra riportate sub a) – j). Tanto premesso, parte convenuta ha inteso paralizzare la pretesa creditoria avversaria richiamando la delibera assembleare del 27 maggio 2013 (cfr. doc.1 in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 , cpc.), con la quale avrebbe disposto l'imputazione a patrimonio di “parte delle somme erogate dalla Camera di Commercio(cfr. pag.2 della comparsa), in conformità con l'art. 36 comma 1 della legge 221/2012, secondo il quale “I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'IA possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria”. Parte attrice nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc. ha replicato che la disposizione appena riportata “riconosceva
7 ai consorzi fidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale solo i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da “contributi” dello Stato o di altri enti pubblici che alla data di entrata in vigore del provvedimento fossero già di pertinenza del CP_5 Laddove, invece, il plafond in questione non costituiva
“contributo” destinato al né fondo di “pertinenza” CP_5 del , trattandosi al contrario di somme che CP_5 Pt_1
aveva solo ricevuto in gestione dall'ente camerale,
[...] svolgendo per conto dell'ente erogante un ruolo di intermediario”. Orbene, nella nota della Banca d'IA pubblicata nel Bollettino di Vigilanza del novembre 2008, prodotta da parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 , cpc., sub doc.2, si legge che: “Si ha peraltro presente il disposto dell'art. 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), che, nel consentire ai confidi di imputare a fondo consortile, capitale sociale o apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, esistenti alla data del 30 giugno 2007, ha espressamente e ope legis eliminato ogni preesistente vincolo di destinazione su detti fondi. Pertanto, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del confidi alla data del 30 giugno 2007 in conformità della citata previsione di legge, non saranno necessarie la preventiva verifica dell'assenza di vincoli di destinazione né apposite attestazioni dell'ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio di vigilanza. La Banca d'IA valuterà, in ogni caso, che detti fondi siano effettivamente di pertinenza del confidi, e in particolare che non si tratti di somme per le quali l'intermediario svolge esclusivamente un servizio di gestione per conto dell'ente erogante”. Dalla lettura di quest'ultimo periodo si evince, dunque, che la disposizione in esame non trova applicazione con riferimento all'ipotesi di attribuzione di somme in relazione alle quali i confidi svolgono un “servizio di gestione per conto dell'ente erogante”. Trattasi per l'appunto dell'ipotesi che, alla stregua delle risultanze di causa, ricorre nel caso di specie, considerato che:
- il Bando per “Interventi di sostegno per l'accesso al credito per nuove imprese innovative, femminili, giovanili o sociali 2012”, con la finalità di agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti bancari, mediante la concessione di garanzie sulla restituzione dei finanziamenti, all'art.2 reca espresso riferimento alla “collaborazione dei Consorzi Fidi” ai quali “sarà affidata la gestione finanziaria dell'iniziativa” (cfr. doc.2 fasc. parte attrice);
- la convenzione inter partes di “Costituzione di appositi plafond per l'erogazione a favore di nuove imprese innovative, giovanili, femminili, o sociali” prevede all'art.4, a carico della convenuta, un obbligo di rendicontazione annuale alla di Pisa (e comunque Parte_4 entro trenta giorni dalla richiesta espressa di quest'ultima),
8 sia sulle operazioni di garanzia effettuate pagate, che sull'utilizzo del plafond compreso “l'esaurimento dello stesso o la sua eventuale diminuzione causata da perdite su crediti garantiti” e di restituzione “qualora decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse il Confidi non abbia deliberato operazioni di garanzia rispondenti ai requisiti della presente convenzione per almeno il 60% del plafond assegnato, lo stesso si impegna a restituire le risorse non utilizzate contestualmente alla rendicontazione annuale” (cfr. doc.3 fasc. parte attrice). Privi di rilievo sono, poi, i richiami operati da parte convenuta alle regole di buona fede e correttezza (ex art. 1375 c.c.), così come all'art. 2379 ter c.c., posto che il rapporto tra e è disciplinato unicamente Pt_4 Parte_1 dalla convenzione sottoscritta nel 2012 (doc. 3 all.to alla citazione). In definitiva, ritenuta l'inapplicabilità nella specie dell'art. 36 comma 1 della legge 221/2012, essendo pacifico che non siano state deliberate operazioni di garanzia per almeno il 60% del plafond assegnato nei dodici mesi successivi all'assegnazione delle risorse, in applicazione dell'art.4 della convenzione inter partes, va, dunque, Parte_1 condannata alla restituzione a di Pisa della somma Parte_4 di euro 220.000,00, originariamente attribuita alla stessa convenuta, dovendosi altresì considerare che quest'ultima, non depositando i rendiconti annuali, non ha fornito la prova circa la permanenza dell'attuale impegno del plafond, e ciò anche con riferimento alle due garanzie - garanzia Capo Linea di Addario per 20.000 euro e garanzia Marvio srl per 30.000,00 euro – menzionate come “ancora in essere” a pag.2 della comparsa di costituzione depositata in data 28-1-2019. In ordine a detto importo vanno computati gli interessi legali dal 7 agosto 2015, data di ricezione, da parte di
della richiesta di pagamento dell'attrice Parte_1 (cfr.doc. 6 fasc. parte attrice).
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione da 52.001 a 260.000 a euro), seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 220.000,00, oltre interessi legali dal 7 agosto 2015; condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in euro 11.430,00 per compensi, euro 786,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
Controparte_2
chiedendo, in accoglimento del proposto appello
[...]
e in riforma dell'impugnata sentenza, di sentire:
9 “- dichiarare e riconoscere che nulla è dovuto da alla Camera di Commercio, Controparte_3
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa per il titolo dedotto in giudizio;
- per l'effetto condannare la predetta Camera di
Commercio a rimborsare all'odierna appellante tutto quanto da quest'ultima medio tempore pagato a titolo di restituzione fondi, spese di giustizia ed imposta di registro in conformità al decisum della sentenza appellata e per l'esattezza la somma di € 245.408,39 come da documentazione in atti (doc. 3 fascicolo appello), oltre interessi fino al dì dell'effettivo ed integrale rimborso.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche per il precedente grado di giudizio, rimborso forfettario spese generali 15% e oneri accessori”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello, la Controparte_1
subentrata nei
[...] rapporti delle cessate Camere di Commercio di Pisa, Lucca
e Massa Carrara, a sua volta così concludendo:
“- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
- in tesi, rigettare in rito e/o nel merito l'appello, in quanto infondato in fatto e/o in diritto confermando la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in ragione del fatto che esso è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione
10 impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di espletare puntualmente la propria difesa.
Il primo motivo di appello, con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata sentenza sul presupposto da un lato che i casi di previsione di fondi affidati in mera gestione costituirebbero ipotesi normative tassativamente indicate e dall'altro che in difetto di ciò si sarebbe in presenza di inammissibili aiuti di Stato, è infondato.
Non vi è infatti alcuna esplicita previsione normativa per la quale l'affidamento in semplice gestione ai consorzi fidi di somme da parte di enti pubblici sia possibile solo in ipotesi tassativamente indicate dal legislatore (l'appellante cita i casi dei fondi antiusura e quelli di provenienza europea): il caso qui in esame, frutto di intervento pubblico in ragione anche esso di espressa previsione normativa, come richiamata nella
Deliberazione della Giunta della di Pisa del Pt_4
23.1.2012, sta infatti a dimostrare il contrario.
Inoltre, e in relazione al secondo aspetto, la critica parte dal parimenti inammissibile assunto che tutti gli aiuti di Stato siano di per sé illegittimi, non considerando ipotesi eccettuate (fra cui i c.d. aiuti de minimis, fra i quali rientrano, per espresso richiamo nella sopra citata Deliberazione, per l'appunto quelli di cui qui si discute) ritenute dal Legislatore dell'Unione
Europea prive di incidenza sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'Unione stessa.
Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura, sempre contenuto nel primo motivo, secondo cui alla descrizione, in primo luogo normativa, dell'intervento pubblico in questione non andrebbe data una lettura meramente testuale. E' invece doverosa, secondo questa
11 Corte, una lettura restrittiva, necessaria ad evitare incameramenti arbitrari di fondi, della norma invocata dalla odierna parte appellante che consente in via del tutto eccezionale l'imputazione a patrimonio dei consorzi fidi di quei soli contributi dello Stato a questi ultimi direttamente destinati e non anche invece di altre forme di intervento, come quella qui in esame, che consistono nel semplice affidamento in gestione.
Anche il secondo motivo di appello, incentrato sull'invocata violazione del disposto di cui agli artt.
1375 e 2379-ter c.c., è infondato.
Il richiamo in primo luogo all'art. 1375 c.c. è rapportato da parte appellante all'asserito difetto di tempestività nella richiesta di restituzione.
Osserva questa Corte come la rilevanza del fattore temporale in materia di obbligazioni di cui, come nel caso di specie, non è controverso l'elemento
(restitutorio) genetico, è collegata agli istituti della decadenza e della prescrizione, non surrogabili mediante un generico e non specificamente motivato riferimento al principio della buona fede, che, semmai, avrebbe potuto essere invocato al solo fine di paralizzare una richiesta per cui vi fossero stati dubbi circa l'elemento genetico per effetto di una positiva e contraddittoria precedente condotta del soggetto che ha affermato di essere creditore;
condotta di cui nel caso di specie non vi è prova e che non può rinvenirsi nella mera situazione di inerzia e silenzio.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2379-ter
c.c deve osservarsi come da un lato non vi è dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dei fatti da detta norma indicati quali dies a quo per il termine decadenziale di impugnativa (l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di
12 mancata convocazione, l'avvenuta anche parziale esecuzione della deliberazione nel corso dello specifico esercizio il cui bilancio sia stato poi approvato, non potendo in particolare equipararsi il rifiuto di restituzione dei fondi in questione ad avvenuta esecuzione dell'operazione di aumento di capitale né sortendo la pur avvenuta comunicazione alla CCIAA di detto rifiuto effetto equivalente all'avvenuta iscrizione).
Deve altresì sul punto osservarsi come, laddove, come nel caso di specie, sia preesistente un rapporto obbligatorio non fondato sul vincolo sociale,
l'unilaterale inserimento del primo nella disciplina riguardante il secondo lasci del tutto impregiudicato ogni profilo di tutela relativo al primo, senza alcuna imposizione del più restrittivo regime impugnatorio e decadenziale relativo al secondo (si pensi, ad es., alla non dissimile ipotesi in cui l'assemblea di una società di capitali abbia unilateralmente e senza il consenso del creditore deliberato di convertire un proprio debito verso un terzo in quota di partecipazione di quest'ultimo al capitale della prima: non per questo al creditore sarebbe precluso il ricorso agli ordinari strumenti di tutela del credito e al beneficio dell'ordinario e generale regime prescrizionale).
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in rapporto al valore dichiarato, secondo aliquote medie ed esclusa la fase istruttoria.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei
13 confronti dell'appellante
[...]
. Controparte_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 668 del
9.3.2022,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuta e condanna Controparte_2 responsabilità limitata alla refusione in
[...] favore di Controparte_1
subentrata nei
[...] rapporti delle cessate Camere di Commercio di Pisa, Lucca
e Massa Carrara delle spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Firenze il 25 luglio 2025.
Il Presidente rel.est.
14