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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BOGHI Parte_1 C.F._1
CA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco (LC), via Mentana n. 75 è C.F._2 elettivamente domiciliata, giusta procura telematica allegata al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ELENA Controparte_1 C.F._3
CA (C.F. ), presso il cui studio in Ponte San Pietro (BG), via Vittorio C.F._4
Emanuele II n. 7 è elettivamente domiciliato, giusta procura telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Oggetto del processo: separazione personale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e autorizzando Parte_1 Controparte_1 gli stessi a vivere;
- Disporsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Olginate (LC), via Don Ambrogio Colombo RS n. 16, alla signora che la abiterà insieme alle figlie ed Parte_1 Per_1
- Il sig. si impegna allo sgombero del box sito in Olginate, Via Don Ambrogio Colombo n. 16 CP_1 entro e non oltre la data del 31/12/2025, lasciandolo libero da ogni arredo;
RS
- Disporsi l'affidamento condiviso della figlia (essendo divenuta medio tempore Per_1 maggiorenne), con collocamento privilegiato presso la madre nell'attuale abitazione di residenza;
RS
- Disporsi che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Controparte_1 calendario:
> infrasettimanalmente: il mercoledì dalle ore 18.00 sino al giorno seguente con accompagnamento a scuola (se concordato tra i genitori);
> fine settimana alternati: dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica sera;
> 24 dicembre e S. Natale: ogni anno la figlia trascorrerà il 24.12 con il padre e il S. Natale con la madre;
> 31 dicembre e 6 gennaio: di anno in anno alternati tra i genitori. Per l'anno 2025 la figlia trascorrerà il 31.12 con il padre ed il 6.01 con la madre;
> S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo: di anno in anno alternati tra i genitori. Per l'anno 2026 la figlia trascorrerà la S. Pasqua con l padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
> festività religiose e nazionali: saranno trascorse dalla figlia con l'uno o con l'altro genitore seguendo l'ordinario calendario di visita;
> vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive con date da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno;
> ulteriori periodi di frequentazione e di visita paterna potranno essere concordati tra i genitori tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
> eventuali impedimenti verranno comunicati con 48 ore di anticipo se conosciuti prima;
qualora dovessero sorgere impedimenti inderogabili entro le 48 ore, verranno comunicati immediatamente dopo la loro conoscenza;
> Prelievi e riaccompagnamenti della figlia minore da e presso l'abitazione materna a carico del padre;
RS
- Nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia minore entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 7 - Le decisioni di maggior interesse relative alla figlia minore (educazione, formazione scolastica e salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e RS saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di
- In caso di emergenza che dovesse coinvolgere la prole e in caso di immediata oggettiva impossibilità di comunicazione con l'altro genitore, il genitore che avrà con sé la minore potrà assumere ogni decisione nell'interesse della figlia informando tempestivamente l'altro genitore.
- Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia minore (scuola, salute e sicurezza); RS
- Il genitore che non ha con sé la figlia potrà contattare telefonicamente o a mezzo videochiamata (ove possibile e secondo la disponibilità dei genitori e delle circostanze), una volta al giorno tra le ore 18.00 e le ore 20.00, salvo diverso miglior accordo tra i genitori ovvero salvo la volontà della minore di comunicare con il genitore non fisicamente presente;
- Durante i contatti tra la minore e il genitore che non l'ha con sé, l'altro genitore si impegna ad evitare di interferire, ostacolare ovvero interrompere la comunicazione in corso;
- I genitori si dovranno reciprocamente impegnare a mantenere un assoluto contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di utilizzare un linguaggio offensivo, minatorio ovvero di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole;
- I genitori si impegnano a vigilare affinché i rispettivi familiari mantengano un atteggiamento rispettoso verso l'altro genitore astenendosi da esternazioni o atteggiamenti denigratori e pregiudizievoli;
- Le comunicazioni tra i genitori dovranno essere inerenti unicamente alle figlie;
- In ogni caso ambedue i genitori si impegnano a collaborare in maniera rispettosa e costruttiva nell'interesse delle figlie;
- Il genitore che non ha con sé la prole, si impegna a non mandare messaggi o a chiamare l'altro genitore per avere costanti aggiornamenti sulle figlie, salvo l'ipotesi in cui le stesse siano malate o salvo casi di estrema necessità ed urgenza;
- Le comunicazioni tra i genitori avverranno principalmente in forma scritta attraverso il canale Whatsapp. I genitori si impegnano a rispondere alle suddette comunicazioni, salvo oggettiva impossibilità ovvero situazioni di emergenza;
- I genitori si impegnano a non bloccare l'utenza mobile l'uno dell'altro;
- Ambedue i genitori allorquando terranno con sé le figlie potranno liberamente frequentare amici, parenti e compagni di vita;
- Riguardo ai compagni di vita, entrambi i genitori si impegnano a non presentare alle figlie nuovi/e compagni/e fino a quando non saranno certi che si tratti di relazione seria, stabile e comunque non prima di almeno 6 mesi/un anno dall'inizio della frequentazione;
pagina 3 di 7 - Le comunicazioni relative alle figlie avverranno unicamente tra i genitori ed all'insegna del reciproco rispetto;
- Disporsi a carico del padre di corrispondere alla signora a titolo di mantenimento Parte_1 RS ordinario delle figlie e la somma mensile pari a euro 520,00 (260,00 euro per figlia), Per_1 rivalutabile ex indici Istat da versarci entro e non oltre il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- Disporsi a carico del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie effettuate in favore delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Lecco del 29.03.2018. Tale obbligo permarrà sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie;
- Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di Controparte_1 concorso spese per il mantenimento della moglie la somma di euro 100,00 mensili, rivalutabile ex indici Istat da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese;
- Disporsi che l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla signora . Parte_1
Il Sig. si impegna a prestare ogni collaborazione necessaria per la sottoscrizione di ogni CP_1 modulistica e per il reperimento di ogni necessaria documentazione, senza ritardo;
- Il sig. si impegna a saldare per intero il contratto di finanziamento cointestato con Controparte_1 rata mensile di circa euro 300,00 sino all'estinzione;
- Il sig. e la signora si impegnano a pagare nella misura del 50% il Parte_2 Parte_1 mutuo ipotecario della casa familiare e la relativa assicurazione di cui sono comproprietari sino ad estinzione;
- Le Parti si impegnano a disciplinare, nel prossimo futuro e comunque entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, le modalità di rimborso delle somme dovute dal Sig. alla Sig.ra CP_1
a titolo di arretrati nel mantenimento moglie/figlie (per il periodo aprile/settembre 2025, Pt_1 come da ordinanza Dott. Lombardi datata 2/04/2025 causa n. 2063/2024 - Tribunale di Lecco) pari a Euro 6.000,00.
Sino a codesta data (un anno dalla sottoscrizione del presente atto) la Sig.ra si impegna a Pt_1 non promuovere azioni né civili né penali per il recupero di detta somma;
- Spese, competenze e onorari compensati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. svolgimento processo
- Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale dal marito , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Olginate (LC), il 28.7.2007 e dalla cui relazione erano nate le figlie Per_3
(a Lecco, il 28.10.2007), oggi maggiorenne e non economicamente indipendente, ed
[...] [...]
(a Merate, il 5.3.2011), minorenne. La ricorrente, premesso che negli ultimi cinque anni i Per_4 rapporti tra i coniugi si erano incrinati a tal punto da rendere intollerabile la convivenza e da arrecare pregiudizio all'educazione delle figlie, chiedeva che fosse disposta l'assegnazione a sé della casa pagina 4 di 7 familiare, con affidamento condiviso delle figlie (all'epoca del deposito del ricorso era ancora Per_1 minorenne), collocamento presso la propria abitazione e regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre ad un contributo al mantenimento proprio, per € 150,00, e della prole per € 800,00 (€ 400,00 ciascuna), in ragione della disparità economica dei coniugi e dei diversi ruoli assunti all'interno della famiglia.
- Alla prima udienza del 1.4.2025, il Tribunale, dichiarata la contumacia del sig. – non CP_1 costituitosi, né comparso – e, con due successive ordinanze, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ordinava all'Agenzia delle Entrate di depositare le denunce dei redditi del resistente, al fine di verificare le sue capacità economiche.
All'udienza del 29.5.2025, stante l'insufficienza della documentazione reddituale acquisita, il Giudice relatore dava incarico dalla Guardia di Finanza di condurre ulteriori indagini sul resistente, rinviando la causa al 25.9.2025, successivamente rinviata per ragioni d'ufficio al 1.10.2025.
- In data 1.10.2025, si costituiva in giudizio il sig. , aderendo alla domanda di separazione, di CP_1 affidamento condiviso della prole con suo collocamento presso l'abitazione materna e di regolamentazione del suo diritto di visita;
contestava tuttavia la ricostruzione in fatto proposta dalla ricorrente, soprattutto per quanto riguarda la sua condizione economica, mettendo in evidenza le gravi difficoltà affrontate nel corso della propria attività di imbianchino e chiedendo, pertanto, che nulla fosse disposto a titolo di contributo al mantenimento della moglie (anche in ragione dell'assenza di disparità tra i coniugi) e fosse contenuto in € 200,00 ciascuna quello a favore delle figlie.
- Stante l'avvio di trattative tra le parti, la causa veniva ulteriormente rinviata all'udienza del 4.11.2025, nel corso della quale, dopo ampia discussione da parte dei coniugi e il raggiungimento di un'intesa, il Giudice fissava il termine, ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione congiunta delle conclusioni al 2.12.2025.
- Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte.
- La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
2. status.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Emerge dagli atti che ELENA CA e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Olginate (LC), il 28.7.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 2007 al n. 11, parte I (cfr. doc. 2, ricorrente).
pagina 5 di 7 Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano, inoltre, in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti.
Va quindi emessa la richiesta pronuncia.
3. condizioni.
Quanto alle condizioni di separazione, gli accordi raggiunti dalle parti, in punto affidamento, RSo regolamentazione del diritto di visita paterno e di collocamento della figlia minorenne, (essendo la figlia , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, seppur non ancora economicamente Per_1 indipendente), nonché in punto di statuizioni economiche, appaiono equi e rispondenti all'interesse della prole.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni economiche e patrimoniali, esulando dall'oggetto del presente giudizio, questo Tribunale non può che prenderne atto, non contenendo profili di contrarietà all'ordine pubblico. Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per disporre in conformità all'accordo raggiunto.
Rilevato infine che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e non ha presentato osservazioni, va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi CA e alle condizioni sopra riportate, con integrale compensazione delle spese del giudizio, come da CP_1 accordo raggiunti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da ELENA CA nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ELENA CA e in Parte_2 relazione al matrimonio contratto in Olginate (LC) il 28.7.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, al n. 11 parte I;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, prendendo atto delle ulteriori condizioni patrimoniali;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLGINATE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pagina 6 di 7 Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BOGHI Parte_1 C.F._1
CA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco (LC), via Mentana n. 75 è C.F._2 elettivamente domiciliata, giusta procura telematica allegata al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ELENA Controparte_1 C.F._3
CA (C.F. ), presso il cui studio in Ponte San Pietro (BG), via Vittorio C.F._4
Emanuele II n. 7 è elettivamente domiciliato, giusta procura telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Oggetto del processo: separazione personale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e autorizzando Parte_1 Controparte_1 gli stessi a vivere;
- Disporsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Olginate (LC), via Don Ambrogio Colombo RS n. 16, alla signora che la abiterà insieme alle figlie ed Parte_1 Per_1
- Il sig. si impegna allo sgombero del box sito in Olginate, Via Don Ambrogio Colombo n. 16 CP_1 entro e non oltre la data del 31/12/2025, lasciandolo libero da ogni arredo;
RS
- Disporsi l'affidamento condiviso della figlia (essendo divenuta medio tempore Per_1 maggiorenne), con collocamento privilegiato presso la madre nell'attuale abitazione di residenza;
RS
- Disporsi che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Controparte_1 calendario:
> infrasettimanalmente: il mercoledì dalle ore 18.00 sino al giorno seguente con accompagnamento a scuola (se concordato tra i genitori);
> fine settimana alternati: dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica sera;
> 24 dicembre e S. Natale: ogni anno la figlia trascorrerà il 24.12 con il padre e il S. Natale con la madre;
> 31 dicembre e 6 gennaio: di anno in anno alternati tra i genitori. Per l'anno 2025 la figlia trascorrerà il 31.12 con il padre ed il 6.01 con la madre;
> S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo: di anno in anno alternati tra i genitori. Per l'anno 2026 la figlia trascorrerà la S. Pasqua con l padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
> festività religiose e nazionali: saranno trascorse dalla figlia con l'uno o con l'altro genitore seguendo l'ordinario calendario di visita;
> vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive con date da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno;
> ulteriori periodi di frequentazione e di visita paterna potranno essere concordati tra i genitori tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
> eventuali impedimenti verranno comunicati con 48 ore di anticipo se conosciuti prima;
qualora dovessero sorgere impedimenti inderogabili entro le 48 ore, verranno comunicati immediatamente dopo la loro conoscenza;
> Prelievi e riaccompagnamenti della figlia minore da e presso l'abitazione materna a carico del padre;
RS
- Nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia minore entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 7 - Le decisioni di maggior interesse relative alla figlia minore (educazione, formazione scolastica e salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e RS saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di
- In caso di emergenza che dovesse coinvolgere la prole e in caso di immediata oggettiva impossibilità di comunicazione con l'altro genitore, il genitore che avrà con sé la minore potrà assumere ogni decisione nell'interesse della figlia informando tempestivamente l'altro genitore.
- Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia minore (scuola, salute e sicurezza); RS
- Il genitore che non ha con sé la figlia potrà contattare telefonicamente o a mezzo videochiamata (ove possibile e secondo la disponibilità dei genitori e delle circostanze), una volta al giorno tra le ore 18.00 e le ore 20.00, salvo diverso miglior accordo tra i genitori ovvero salvo la volontà della minore di comunicare con il genitore non fisicamente presente;
- Durante i contatti tra la minore e il genitore che non l'ha con sé, l'altro genitore si impegna ad evitare di interferire, ostacolare ovvero interrompere la comunicazione in corso;
- I genitori si dovranno reciprocamente impegnare a mantenere un assoluto contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di utilizzare un linguaggio offensivo, minatorio ovvero di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole;
- I genitori si impegnano a vigilare affinché i rispettivi familiari mantengano un atteggiamento rispettoso verso l'altro genitore astenendosi da esternazioni o atteggiamenti denigratori e pregiudizievoli;
- Le comunicazioni tra i genitori dovranno essere inerenti unicamente alle figlie;
- In ogni caso ambedue i genitori si impegnano a collaborare in maniera rispettosa e costruttiva nell'interesse delle figlie;
- Il genitore che non ha con sé la prole, si impegna a non mandare messaggi o a chiamare l'altro genitore per avere costanti aggiornamenti sulle figlie, salvo l'ipotesi in cui le stesse siano malate o salvo casi di estrema necessità ed urgenza;
- Le comunicazioni tra i genitori avverranno principalmente in forma scritta attraverso il canale Whatsapp. I genitori si impegnano a rispondere alle suddette comunicazioni, salvo oggettiva impossibilità ovvero situazioni di emergenza;
- I genitori si impegnano a non bloccare l'utenza mobile l'uno dell'altro;
- Ambedue i genitori allorquando terranno con sé le figlie potranno liberamente frequentare amici, parenti e compagni di vita;
- Riguardo ai compagni di vita, entrambi i genitori si impegnano a non presentare alle figlie nuovi/e compagni/e fino a quando non saranno certi che si tratti di relazione seria, stabile e comunque non prima di almeno 6 mesi/un anno dall'inizio della frequentazione;
pagina 3 di 7 - Le comunicazioni relative alle figlie avverranno unicamente tra i genitori ed all'insegna del reciproco rispetto;
- Disporsi a carico del padre di corrispondere alla signora a titolo di mantenimento Parte_1 RS ordinario delle figlie e la somma mensile pari a euro 520,00 (260,00 euro per figlia), Per_1 rivalutabile ex indici Istat da versarci entro e non oltre il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- Disporsi a carico del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie effettuate in favore delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Lecco del 29.03.2018. Tale obbligo permarrà sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie;
- Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di Controparte_1 concorso spese per il mantenimento della moglie la somma di euro 100,00 mensili, rivalutabile ex indici Istat da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese;
- Disporsi che l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla signora . Parte_1
Il Sig. si impegna a prestare ogni collaborazione necessaria per la sottoscrizione di ogni CP_1 modulistica e per il reperimento di ogni necessaria documentazione, senza ritardo;
- Il sig. si impegna a saldare per intero il contratto di finanziamento cointestato con Controparte_1 rata mensile di circa euro 300,00 sino all'estinzione;
- Il sig. e la signora si impegnano a pagare nella misura del 50% il Parte_2 Parte_1 mutuo ipotecario della casa familiare e la relativa assicurazione di cui sono comproprietari sino ad estinzione;
- Le Parti si impegnano a disciplinare, nel prossimo futuro e comunque entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, le modalità di rimborso delle somme dovute dal Sig. alla Sig.ra CP_1
a titolo di arretrati nel mantenimento moglie/figlie (per il periodo aprile/settembre 2025, Pt_1 come da ordinanza Dott. Lombardi datata 2/04/2025 causa n. 2063/2024 - Tribunale di Lecco) pari a Euro 6.000,00.
Sino a codesta data (un anno dalla sottoscrizione del presente atto) la Sig.ra si impegna a Pt_1 non promuovere azioni né civili né penali per il recupero di detta somma;
- Spese, competenze e onorari compensati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. svolgimento processo
- Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale dal marito , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Olginate (LC), il 28.7.2007 e dalla cui relazione erano nate le figlie Per_3
(a Lecco, il 28.10.2007), oggi maggiorenne e non economicamente indipendente, ed
[...] [...]
(a Merate, il 5.3.2011), minorenne. La ricorrente, premesso che negli ultimi cinque anni i Per_4 rapporti tra i coniugi si erano incrinati a tal punto da rendere intollerabile la convivenza e da arrecare pregiudizio all'educazione delle figlie, chiedeva che fosse disposta l'assegnazione a sé della casa pagina 4 di 7 familiare, con affidamento condiviso delle figlie (all'epoca del deposito del ricorso era ancora Per_1 minorenne), collocamento presso la propria abitazione e regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre ad un contributo al mantenimento proprio, per € 150,00, e della prole per € 800,00 (€ 400,00 ciascuna), in ragione della disparità economica dei coniugi e dei diversi ruoli assunti all'interno della famiglia.
- Alla prima udienza del 1.4.2025, il Tribunale, dichiarata la contumacia del sig. – non CP_1 costituitosi, né comparso – e, con due successive ordinanze, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ordinava all'Agenzia delle Entrate di depositare le denunce dei redditi del resistente, al fine di verificare le sue capacità economiche.
All'udienza del 29.5.2025, stante l'insufficienza della documentazione reddituale acquisita, il Giudice relatore dava incarico dalla Guardia di Finanza di condurre ulteriori indagini sul resistente, rinviando la causa al 25.9.2025, successivamente rinviata per ragioni d'ufficio al 1.10.2025.
- In data 1.10.2025, si costituiva in giudizio il sig. , aderendo alla domanda di separazione, di CP_1 affidamento condiviso della prole con suo collocamento presso l'abitazione materna e di regolamentazione del suo diritto di visita;
contestava tuttavia la ricostruzione in fatto proposta dalla ricorrente, soprattutto per quanto riguarda la sua condizione economica, mettendo in evidenza le gravi difficoltà affrontate nel corso della propria attività di imbianchino e chiedendo, pertanto, che nulla fosse disposto a titolo di contributo al mantenimento della moglie (anche in ragione dell'assenza di disparità tra i coniugi) e fosse contenuto in € 200,00 ciascuna quello a favore delle figlie.
- Stante l'avvio di trattative tra le parti, la causa veniva ulteriormente rinviata all'udienza del 4.11.2025, nel corso della quale, dopo ampia discussione da parte dei coniugi e il raggiungimento di un'intesa, il Giudice fissava il termine, ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione congiunta delle conclusioni al 2.12.2025.
- Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte.
- La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
2. status.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Emerge dagli atti che ELENA CA e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Olginate (LC), il 28.7.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 2007 al n. 11, parte I (cfr. doc. 2, ricorrente).
pagina 5 di 7 Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano, inoltre, in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti.
Va quindi emessa la richiesta pronuncia.
3. condizioni.
Quanto alle condizioni di separazione, gli accordi raggiunti dalle parti, in punto affidamento, RSo regolamentazione del diritto di visita paterno e di collocamento della figlia minorenne, (essendo la figlia , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, seppur non ancora economicamente Per_1 indipendente), nonché in punto di statuizioni economiche, appaiono equi e rispondenti all'interesse della prole.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni economiche e patrimoniali, esulando dall'oggetto del presente giudizio, questo Tribunale non può che prenderne atto, non contenendo profili di contrarietà all'ordine pubblico. Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per disporre in conformità all'accordo raggiunto.
Rilevato infine che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e non ha presentato osservazioni, va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi CA e alle condizioni sopra riportate, con integrale compensazione delle spese del giudizio, come da CP_1 accordo raggiunti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da ELENA CA nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ELENA CA e in Parte_2 relazione al matrimonio contratto in Olginate (LC) il 28.7.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, al n. 11 parte I;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, prendendo atto delle ulteriori condizioni patrimoniali;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLGINATE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pagina 6 di 7 Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 7 di 7