Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 165
CS
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata interpretazione dell'art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    Il Collegio ritiene che il richiamo all'art. 148, comma 5, debba intendersi con riferimento alla sua formulazione modificata dal d.lgs. n. 4/2008, che prevedeva il consenso dell'Autorità d'ambito. Pertanto, la gestione autonoma non può proseguire senza tale consenso.

  • Rigettato
    Sussistenza del consenso per silentium dell'Autorità d'ambito

    Il Collegio esclude la formazione del consenso per silentium, poiché l'adesione alla gestione accentrata è obbligatoria e le deroghe sono tassative. Inoltre, il silenzio assenso non opera in materia di ambiente e salute pubblica.

  • Rigettato
    Sussistenza dei requisiti di qualità, efficienza e tutela del corpo idrico

    Il Collegio rileva che i requisiti di efficienza, utilizzo della risorsa e tutela del corpo idrico non sono stati adeguatamente dimostrati. In particolare, risultano non contestati i dati relativi alle perdite idriche, alla non valutabilità dell'acqua prelevata, alla mancata installazione dei contatori e all'assenza di autorizzazioni al prelievo e scarico. Le deroghe sono tassative e non estendibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 165
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 165
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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