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Articolo 4 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
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Articolo 3
Legge 6 marzo 1987, n. 110
Articolo 4 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
Versione
26 marzo 1987
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987
Vedi fonte istituzionale