Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3
- Legge 6 marzo 1987, n. 110
Articolo 4 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
Versione
26 marzo 1987
26 marzo 1987