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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di SI, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1801 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Monica Leccese del foro di Taranto, giusta procura in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Alfredo Bellisario del foro di
Cassino, come da procura in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, via Lungoliri Cavour n. 6.
-OPPONENTE-
C O N T R O
, in persona del suo titolare, Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Grascia, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma via Cola di Rienzo n. 92.
-OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
SI l' , in persona del suo titolare, Parte_2
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1358/22 del 12/12/2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 20.500,49 a titolo di fatture, oltre interessi e spese. In particolare, parte opponente contestava la pretesa oggetto dell'ingiunzione, evidenziando la carenza dei requisiti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c., sia in merito alle fatture azionate, non idonee a costituire prova scritta del rapporto, si in merito alla mancanza di prova documentale circa la richiesta di commissione dei lavori sugli autoveicoli e furgoni.
Per tali ragioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l , in persona del suo titolare, Parte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione, data la sua infondatezza, previa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
All'udienza del 25/03/2025 la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che l'opposizione non sia fondata.
In punto di diritto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di opposizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore, avente veste di attore in senso sostanziale per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste sostanziale di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 24/09/24 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla scorta del parziale pagamento del credito (fatture in parte saldate) e anche alla luce del riconoscimento de debito , così come si evince dallo scambio di messaggi tra le parti.
Ritiene questo Tribunale che nel proseguo dell'istruttoria nulla sia mutato rispetto a quanto stabilito in sede di ordinanza, posto che appare pacifico il rapporto tra le parti e anche la sussistenza del credito in capo all'opposta, come da documentazione in atti.
Ne discende che l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 1358/22 del 12/12/2022, emesso dal Tribunale di SI, dott. Parte_3
Condanna parte opponente, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in e 145,5 per spese, € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e c.p.a., come per legge, se dovuti.
SI, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani