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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3094/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/11/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. Controparte_1 dom. avv. BASSETTA Stefano Francesco, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente formalmente in Controparte_2
Treviglio, via G. Matteotti n. 11 – non costituita – CONVENUTA CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parte ricorrente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, In via principale e di merito 1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , celebrato in Comune di Treviglio (BG) in Controparte_1 Controparte_2 data 22/06/2007 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Treviglio
pagina 1 di 4 (BG) al n.13 P.1 anno 2007, n. 9 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e la SI.ra non necessita Controparte_2 di un assegno divorzile ed in ogni caso rigettare ogni richiesta in tal senso della convenuta resistente in quanto infondata in fatto e diritto;
3. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese. In via istruttoria Si chiede interrogatorio formale della resistente ed esame testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero che il SI. dalla data della separazione si è Controparte_1 assunto in via esclusiva l'obbligo di pagamento delle spese condominiali arretrate dell'immobile sito in Treviglio via Matteotti 11 sino alla sua vendita;
2. Vero che dal luglio 2015 ad oggi il SI. ha contribuito al mantenimento della SI.ra Controparte_1
corrispondendole € 400,00 mensili;
3. Vero che il SI. ha Controparte_2 Controparte_1 subito il pignoramento presso terzi di 1/5 del suo stipendio per fare fronte ai debiti contratti dalla SI.ra nella sua attività commerciale come da documento 12 che si CP_2 rammostra 12 4. Vero che la casa coniugale in Treviglio è stata concordemente venduta al prezzo di € 235.000,00 e la sig.ra ha percepito € 85.000 ;
5. Vero che la SI.ra CP_2
svolge attività lavorativa retribuita “in nero” da oltre 10 anni come sarta Controparte_2
, baby sitter ed altro impiego;
Si indicano a testimoni: via Matteotti Testimone_1
11, Treviglio;
residente in [...]. Disporre a carico della SI.ra Tes_2
la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre Controparte_2 anni, nonché del modello di disclosure in merito alla sua situazione patrimoniale;
occorrendo si chiede sin d'ora che ex art.473 bis 2 c.p.c. vengano disposti accertamenti da parte della Polizia Tributaria diretti alla verifica della effettiva capacità patrimoniale della SI.ra , estesa ai beni mobili registrati ed immobili intestati, alla Controparte_2 congruità delle dichiarazioni dei redditi tenuto conto degli effettivi introiti derivanti dal lavoro svolto, alla ricerca di conti correnti bancari ed alla disponibilità di titoli azionari ed obbligazioni”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2025 - premettendo di aver Controparte_1 contratto matrimonio civile con il giorno 22/06/2007 nel Comune di Controparte_2
Treviglio, dalla cui unione non sono nati figli, e che le parti si separavano pagina 2 di 4 consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Bergamo con decreto dell'08/01/2016 – adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dandosi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che la signora non necessita di un assegno divorzile, Controparte_2 rigettando, in ogni caso, ogni eventuale richiesta formulata in tal senso della convenuta, con rifusione delle spese di causa.
Verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso-decreto alla convenuta risultata irreperibile presso l'indirizzo di residenza anagrafica, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/11/2025 il giudice delegato dichiarava la contumacia di Controparte_2 ed essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi sentiva liberamente il ricorrente, che dichiaravae: “Confermo che dalla separazione non è ripresa la nostra convivenza. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mia moglie rispondo che preferisco non avere contatti con lei e quindi io non l'ho più sentita. L'unica corrispondenza che abbiamo è il versamento dell'assegno di mantenimento che verso su una carta a lei intestata. L'indirizzo dove attualmente risulta ancora residente corrisponde a quello della ex casa coniugale. Questo immobile era di proprietà di mio padre, poi mio padre è venuto a mancare e siamo subentrati noi figli in qualità di eredi;
io acquistavo le quote di proprietà dei miei fratelli e facendo questo acquisto dopo la celebrazione del matrimonio in comunione dei beni anche mia moglie diventata proprietaria di questo immobile per una quota. Dopo la separazione io e mia moglie vendevamo questo immobile ad un terzo, motivo per cui poi anche mia moglie ha lasciato questo immobile dove non ci abita, ma non ha mai trasferito altrove la residenza.
Io non ho neanche più il numero di telefono di mia moglie, in questi anni mi sono limitato a versargli l'assegno di mantenimento. Qualche volta mi è capitato di vederla in giro casualmente per il paese ma non ho idea di dove viva né di dove lavori”.
Senza pronunciare i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, la separazione consensuale dei coniugi veniva omologata da questo Tribunale decreto dell'08/01/2016, sicché deve ritenersi accertato che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita,
pagina 3 di 4 sussistendo, così, i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3
n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
In mancanza di domande aventi contenuto economico, nulla può essere disposto con riguardo alla presunta indipendenza economica delle parti, come invece chiesto dall'odierno ricorrente, né può essere confermato l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale.
Stante la natura necessaria del giudizio di divorzio e la contumacia della convenuta, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Controparte_1
il giorno 22/06/2007 nel Comune di Treviglio (atto trascritto nei Controparte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Treviglio al n.13 P.1 anno 2007, n. 9);
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
ON MA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/11/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. Controparte_1 dom. avv. BASSETTA Stefano Francesco, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente formalmente in Controparte_2
Treviglio, via G. Matteotti n. 11 – non costituita – CONVENUTA CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parte ricorrente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, In via principale e di merito 1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , celebrato in Comune di Treviglio (BG) in Controparte_1 Controparte_2 data 22/06/2007 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Treviglio
pagina 1 di 4 (BG) al n.13 P.1 anno 2007, n. 9 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e la SI.ra non necessita Controparte_2 di un assegno divorzile ed in ogni caso rigettare ogni richiesta in tal senso della convenuta resistente in quanto infondata in fatto e diritto;
3. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese. In via istruttoria Si chiede interrogatorio formale della resistente ed esame testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero che il SI. dalla data della separazione si è Controparte_1 assunto in via esclusiva l'obbligo di pagamento delle spese condominiali arretrate dell'immobile sito in Treviglio via Matteotti 11 sino alla sua vendita;
2. Vero che dal luglio 2015 ad oggi il SI. ha contribuito al mantenimento della SI.ra Controparte_1
corrispondendole € 400,00 mensili;
3. Vero che il SI. ha Controparte_2 Controparte_1 subito il pignoramento presso terzi di 1/5 del suo stipendio per fare fronte ai debiti contratti dalla SI.ra nella sua attività commerciale come da documento 12 che si CP_2 rammostra 12 4. Vero che la casa coniugale in Treviglio è stata concordemente venduta al prezzo di € 235.000,00 e la sig.ra ha percepito € 85.000 ;
5. Vero che la SI.ra CP_2
svolge attività lavorativa retribuita “in nero” da oltre 10 anni come sarta Controparte_2
, baby sitter ed altro impiego;
Si indicano a testimoni: via Matteotti Testimone_1
11, Treviglio;
residente in [...]. Disporre a carico della SI.ra Tes_2
la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre Controparte_2 anni, nonché del modello di disclosure in merito alla sua situazione patrimoniale;
occorrendo si chiede sin d'ora che ex art.473 bis 2 c.p.c. vengano disposti accertamenti da parte della Polizia Tributaria diretti alla verifica della effettiva capacità patrimoniale della SI.ra , estesa ai beni mobili registrati ed immobili intestati, alla Controparte_2 congruità delle dichiarazioni dei redditi tenuto conto degli effettivi introiti derivanti dal lavoro svolto, alla ricerca di conti correnti bancari ed alla disponibilità di titoli azionari ed obbligazioni”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2025 - premettendo di aver Controparte_1 contratto matrimonio civile con il giorno 22/06/2007 nel Comune di Controparte_2
Treviglio, dalla cui unione non sono nati figli, e che le parti si separavano pagina 2 di 4 consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Bergamo con decreto dell'08/01/2016 – adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dandosi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che la signora non necessita di un assegno divorzile, Controparte_2 rigettando, in ogni caso, ogni eventuale richiesta formulata in tal senso della convenuta, con rifusione delle spese di causa.
Verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso-decreto alla convenuta risultata irreperibile presso l'indirizzo di residenza anagrafica, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/11/2025 il giudice delegato dichiarava la contumacia di Controparte_2 ed essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi sentiva liberamente il ricorrente, che dichiaravae: “Confermo che dalla separazione non è ripresa la nostra convivenza. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mia moglie rispondo che preferisco non avere contatti con lei e quindi io non l'ho più sentita. L'unica corrispondenza che abbiamo è il versamento dell'assegno di mantenimento che verso su una carta a lei intestata. L'indirizzo dove attualmente risulta ancora residente corrisponde a quello della ex casa coniugale. Questo immobile era di proprietà di mio padre, poi mio padre è venuto a mancare e siamo subentrati noi figli in qualità di eredi;
io acquistavo le quote di proprietà dei miei fratelli e facendo questo acquisto dopo la celebrazione del matrimonio in comunione dei beni anche mia moglie diventata proprietaria di questo immobile per una quota. Dopo la separazione io e mia moglie vendevamo questo immobile ad un terzo, motivo per cui poi anche mia moglie ha lasciato questo immobile dove non ci abita, ma non ha mai trasferito altrove la residenza.
Io non ho neanche più il numero di telefono di mia moglie, in questi anni mi sono limitato a versargli l'assegno di mantenimento. Qualche volta mi è capitato di vederla in giro casualmente per il paese ma non ho idea di dove viva né di dove lavori”.
Senza pronunciare i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, la separazione consensuale dei coniugi veniva omologata da questo Tribunale decreto dell'08/01/2016, sicché deve ritenersi accertato che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita,
pagina 3 di 4 sussistendo, così, i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3
n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
In mancanza di domande aventi contenuto economico, nulla può essere disposto con riguardo alla presunta indipendenza economica delle parti, come invece chiesto dall'odierno ricorrente, né può essere confermato l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale.
Stante la natura necessaria del giudizio di divorzio e la contumacia della convenuta, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Controparte_1
il giorno 22/06/2007 nel Comune di Treviglio (atto trascritto nei Controparte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Treviglio al n.13 P.1 anno 2007, n. 9);
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
ON MA
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