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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott.
IO OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1710/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Egilda de Parte_1 P.IVA_1
ON ( , elettivamente domiciliata presso il di lei studio al Viale C.F._1
Leopardi 151
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Controparte_1 C.F._2
IM (C.F.: , pec elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliato presso il di lui studio, in Cutrofiano alla via XXIV Maggio n. 3
Appellato
E
(Codice Fiscale e P.IVA n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna CP_2 P.IVA_2
RA TA (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il di lei studio in C.F._4
Aradeo (LE) alla Via Pozzi Dolci n. 45
Appellata
1 E
Controparte_3
Appellata, contumace
Conclusioni
Per l'appellante:
a) In riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 5667/2021 pubbl in data
23/07/2021, non notificata , limitatamente ai capi oggetto di impugnazione, accogliere l'appello interposto dalla deducente Parte_1
b) Per l'effetto accertare e dichiarare non responsabile nella causazione dell'evento dannoso occorso in data 06/06/2019 AQP per le ragioni di cui in narrativa, e conseguentemente rigettare la domanda perché non prova-ta, poiché la responsabilità è da attribuire unicamente alla condotta di gui-da tenuta dall'attore Sig. le dimensioni della buca sono tali da non Parte_2 essere considerate in alcun modo insidia o trabocchetto.
c) In subordine, e nel merito , senza accettazione del contraddittorio , dichiarare la domanda degli originari attori infondata , in fatto ed in diritto , ovvero non provata e rigettarla integralmente e quindi, riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese e competenze del Contr giudizio in favore dell'attore, nonché poste a carico di poiché non conformi al principio Contr della soccombenza stante la fondatezza delle eccezioni sollevate in atti da
Per l'appellato Controparte_1
“A) Rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
B) Confermare la sentenza di primo grado;
C) Condannare l'appellante all'integrale rifusione delle spese, onorari e diritti del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per l'appellata CP_2
“I) Preliminarmente, accertare, dichiarare e confermare il difetto di legittimazione passiva dell'impresa e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal presente giudizio;
CP_2
II) nel merito, e per le motivazioni sopra esposte, rigettare la domanda dell'attore-appellante perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in ogni statuizione la sentenza del
G.d.P. di Lecce n. 5667/2021 pubblicata il 23.7.2021;
III) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore- appellante, accertare, dichiarare e confermare la esclusiva responsabilità dell'
[...] nella produzione dell'evento de quo e, per l'effetto, condannarla al risarcimento Parte_1
2 dei danni subiti dai sig.ri e ed accertati in corso di causa, con conseguente CP_1 CP_3 rigetto delle domande formulate dall' nei confronti della ditta Parte_1 CP_2
[...]
IV) con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 febbraio 2022, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 5667/2021 resa dal Giudice di pace di Lecce in data 23 luglio 2021, mai notificata, con la quale era stata condannata al risarcimento dei danni in favore di e in ragione del sinistro verificatosi il 6 giugno 2019 Parte_2 Controparte_3 allorquando il veicolo di loro proprietà, condotto dal era “finito in una buca lasciata aperta CP_1
a seguito di un intervento del personale dell' ”; evento verificatosi nel Comune Parte_1 di Sogliano Cavour, via Cutrofiano, all'altezza del civico 61.
Il Giudice di prime cure ha altresì disposto, in ragione del rigetto della domanda avanzata nei confronti della terza chiamata in giudizio il pagamento la parte di Controparte_5 delle spese processuali da quest'ultima sostenute1. Parte_1
In estrema intesi, il Giudice di Pace, dopo l'istruttoria compiuta, ha ritenuto adeguatamente provato l'assunto degli attori in ragione della accertata sussistenza di una buca lasciata aperta da un intervento compiuto dalla società il Giudice di pace, con valutazione Parte_1 equitativa ha ritenuto quantificabili in euro 1500 i danni subiti dall'autovettura, all'uopo valorizzando un preventivo versato in atti.
§2
A fondamento della richiesta di rivisitazione della decisione di prime cure, l'appellante ha posto due motivi involgenti la radicale critica di ogni passaggio motivazionale della sentenza, con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti fattuali e normativi di operatività del dettato dell'art. 2051 c.c. e alla dimostrazione del danno.
3 Si è costituito resistendo analiticamente alla impugnazione proposta Parte_2 sulla scorta della sua segmentata confutazione.
Anche si è costituita in giudizio invocando il rigetto del gravame;
deve darsi CP_2 atto della intervenuta costituzione in data 27 gennaio 2023 di nuovo difensore per la predetta società.
All'udienza del 2° febbraio 2023, è stato disposto il rinvio della causa all'udienza del 1° febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi slittata al 23 settembre 2026.
Con proprio decreto del 13 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del
Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato l'udienza a quella del 4 dicembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
§1
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_3
§2
In ossequio al principio devolutivo che impronta il giudizio d'appello, la disamina cui è chiamato questo giudice deve essere circoscritta ai capi di decisione censurati, con connessa valutazione delle argomentazioni allo scopo avanzate.
Posta tale generalissima premessa, occorre osservare che l'atto di impugnazione reca diffusa critica alla scarna motivazione della decisione di primo grado, sostanzialmente riproponendo una lettura radicalmente divergente dei dati raccolti nel procedimento svoltosi innanzi al Giudice di pace di Lecce, giudicati del tutto incongrui rispetto alla ritenuta sussistenza della responsabilità di nella genesi del sinistro. Parte_1
Tanto impone al giudice di appello di rivisitare i dati raccolti.
L'esito dell'attività ermeneutica conduce a ritenere sostanzialmente corretta la decisione del giudice di primo grado.
Pure a fronte di una estrema sinteticità del passaggio motivazionale, non appare scorretta la conclusione cui è pervenuto il Giudice di pace.
Viene in rilievo, in primo luogo, la deposizione del teste all'udienza del 12 Testimone_1 febbraio 2021, posto che il teste ha riferito di aver notato la vettura degli originari attori “finire in
4 una buca lasciata aperta dopo un intervento del personale dei AQP … su strada non illuminata”, non segnalata e non visibile.
E tanto vale allora a ritenere astrattamente configurabile la sussistenza della responsabilità dettata dall'articolo 2051 c.c.
Come è noto “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ. Sez.
Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
A tanto occorre aggiungere che la norma in esame, individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, fa sì che incomba sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Nondimeno, “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 12663 del 09/05/2024).
Peraltro, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Civ. Sez. III, 24 gennaio 2024 n. 2376)
In questo quadro, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 32546 del 14/12/2024).
Nel caso in esame, i dati istruttori raccolti confortano in toto l'assunto attoreo.
Appare accertato
5 - che la vettura percorrendo la pubblica via, sia incappata nella buca,
- che a seguito di tanto sia stata registrata la rottura del pneumatico Continental Sport
Contact 205/55R1691V, del cerchio in lega 6 ½ x16,
- che sia andata perduta la convergenza anteriore,
- che si sia rotto il compressore dell'aria condizionata,
- che siano stati irrimediabilmente compromessi l'ammortizzatore anteriore dx,
l'ammortizzatore anteriore sx, il braccio anteriore dx, la regolazione dell'assetto.
Né sussistono elementi per ritenere di essere a cospetto di condotta in qualche misura concorrente da parte del conducente del veicolo o addirittura idonea a determinare l'interruzione del nesso causale tra res e il danno.
Giova all'uopo ricordare che nel caso di specie non è dato rinvenire alcuna condotta colposa da parte del CP_1
Per quanto non validabile in toto la dichiarazione del teste presente, che ha sorprendentemente indicato in 20 kmh orari la velocità alla quale procedeva il veicolo, appare desumibile dagli atti il fatto che la velocità fosse conforme alle norme del codice della strada.
Merita anche di essere considerato che la buca era posta sulla strada e non era segnalata, sì da ritenere insussistenti particolari fattori tali da imporre al conducente una particolare attenzione alla guida.
Non si è dunque a cospetto di condotta di per sé sola idonea a determinare l'evento e a recidere il nesso di causalità che lega il custode della res al sinistro.
Appare altresì corretta la valutazione compiuta dal giudice di primo grado in relazione alla titolarità della legittimazione passiva in capo alla società Parte_1 Parte_1
Non ha formato oggetto di significativa contestazione la circostanza secondo la quale la buca all'interno della quale ebbe a finire la vettura condotta dal era stata interessata da CP_1 lavori commissionati dalla odierna appellante per interventi su reti di sua proprietà.
Elemento che vale, di per sé solo, a provare la sussistenza della custodia della res da parte dell'attuale società impugnante.
Ergo, sussistevano e sussistono tutti i presupposti per ritenere quest'ultima responsabile del sinistro.
§3
Quanto precede vale poi ad introdurre il tema della quantificazione dei danni operata dal giudice di prime cure.
6 E se è vero pure che un preventivo di spesa - documento versato agli atti ed utilizzato dal giudice al fine di sostenere la determinazione in via equitativa dell'importo dei danni risarcibili - non costituisce di per sé solo prova dell'effettivo loro ammontare, è parimenti doverosi osservare che esso si configura alla stregua di significativo elemento argomentativo utilmente spendibile da parte del giudice nella determinazione dei danni: “qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie , in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali, Cass. Civ. Sez. III, 18 aprile 2005 n. 8004).
Del resto, tenuto conto della documentata sussistenza dei danni lamentati dalla vettura degli originari attori – per come sopra indicati – l'importo di condanna non appare affatto irragionevole, profilandosi del tutto in linea con i notori valori dei ricambi necessari per porre rimedio ai danni conseguenti al sinistro verificatosi.
Sulla scorta di quanto procede, conclusivamente, la sentenza di primo grado merita di essere confermata, con assorbimento di tutte le ulteriori domande ed eccezioni variamente sollevate dalle parti a fronte di sentenza assai stringata, ma non meritevole di annullamento.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di vengono liquidate con Controparte_1 riferimento a quanto previsto dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 5.100, parametro minimo, tenuto conto della semplicità della questione.
Le spese tra la parte appellante e la devono essere compensate per il giudizio CP_2 di appello, non essendo stata avanzata alcuna domanda nei suoi confronti.
Stante il tenore della pronuncia, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di “versare
7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in funzione di Giudice di Appello, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. IO OL, definitivamente decidendo sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2022 da Parte_1 avverso la sentenza n. 5667/2021 resa dal Giudice di pace di Lecce in data 23 luglio 2021,
[...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 1.278 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_1 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Davide IM;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. IO OL
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Condanna al pagamento in favore degli attori della somma di euro 1500, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
Condanna al pagamento in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario Parte_1 dei compensi professionali …; Condanna al pagamento in favore del procuratore della dei compensi Parte_1 Controparte_5 professionali …”.